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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/07/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1732/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 1732 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto responsabilità medica
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione, dall'Avvocato Assunta Sulmona presso il cui studio professionale, in Campobasso via Umberto I n. 43, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro NTroparte_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Ulrico Quaranta presso il cui studio professionale, in Campobasso via Umberto
I n. 43, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Nonché
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], NTroparte_2 NTroparte_3 rappresentati e difesi, per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Giuseppe Natarella ed elettivamente domiciliati in Campobasso via Giuseppe Mazzini n.
65 presso lo studio professionale dell'Avvocato Carla Luciano;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
pagina 1 di 15 e rappresentati e difesi, per procura in calce alla comparsa di NTroparte_4 NTroparte_5 costituzione e risposta, dall'Avvocato Rosario Di Giacomo ed elettivamente domiciliati in Campobasso via S. Giovanni n. 1, presso lo studio professionale dell'Avvocato Mariangela Di Biase;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e NTroparte_6 difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato
Andrea Pupeschi e dall'Avvocato Giuliana Grassi ed elettivamente domiciliata in Campobasso via
Francesco Fede n. 2 presso lo studio professionale dell'ultimo difensore;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora citava in giudizio la Parte_1 esponendo: che nell'anno 2007 subiva un intervento chirurgico di NTroparte_1 artroprotesi presso la struttura sanitaria convenuta perché affetta da coxartrosi sx di grado severo;
che ad iniziare dal 2012, a seguito di richiamo della struttura sanitaria, eseguiva controlli di monitoraggio dei livelli di cromo e cobalto nel sangue la cui esecuzione periodica gli aveva esacerbato e cronicizzato un grave danno psichico;
che nell'anno 2017 si sottoponeva ad un ulteriore intervento chirurgico di revisione e sostituzione della protesi dell'anca sinistra con diagnosi di ingresso: “iperionemia cromo cobalto in paziente portatrice di artroprotesi dell'anca sx con accoppiamento metallo-metallo”; che a seguito dell'ultimo intervento chirurgico la situazione clinica era peggiorata rispetto al primo intervento. Sulla base di tali premesse, allegando un maggior danno con limitazione antalgica e funzionale dei principali movimenti dell'anca sinistra e addebitando tale aggravamento alla struttura sanitaria , l'attrice concludeva al fine di far: “accertare e dichiarare che i danni patiti dalla sig.ra Pt_1 vanno ascritti a fatto e responsabilità della struttura convenuta per la violazione dei principi di
[...]
Co cui agli artt. 1218 cc, 1228 cc e/o di quelli che la voglia ravvisare, per i fatti di cui in narrativa;
per l'effetto dichiarare il diritto degli istanti ad ottenere dalla convenuta per i fatti di cui in narrativa, il risarcimento dei danni patiti in seguito alla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria con condanna a corrisponderle, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano ad €.
50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni e/o in quella maggiore o minore che l'adito Giudice liquiderà in via equitativa per i fatti di cui in narrativa;
condannare la convenuta alla rifusione delle spese processuali”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta premettendo che il Tribunale di Campobasso, nell'ambito del giudizio di ATP definito con ordinanza del 31 marzo 2021, esaminando le medesime questioni riproposte nell'odierno giudizio, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'attrice avendo pagina 2 di 15 ravvisato che la causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche e psichiche erano individuabili in una responsabilità del produttore della protesi impiantata piuttosto che in un inadempimento della struttura sanitaria;
nel merito, eccepiva l'estrema genericità della domanda dell'attrice non avendo dedotto alcun inadempimento qualificato imputabile alla struttura sanitaria e, pertanto, ritenendo unico responsabile dei danni sofferti dall'attrice il venditore della protesi impiantata, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società Biomedica Health srl e, per essa, cancellata dal registro delle imprese nel 2018, i suoi ex soci signori , e NTroparte_2 NTroparte_4 NTroparte_3
ai sensi dell'art. 2495 c.c.. Sulla base di tali premesse, parte convenuta concludeva NTroparte_5 chiedendo il rigetto della domanda attrice e comunque di essere manlevata e garantita dai terzi chiamati.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituivano i signori e i NTroparte_2 NTroparte_3 quali premettendo che la società si era limitata all'epoca dei fatti a consegnare e NTroparte_8 vendere alla struttura sanitaria una protesi dell'anca fornita dalla , chiedevano di NTroparte_6 essere a loro volta autorizzati a chiamare in causa la suddetta società produttrice ed effettiva fornitrice per essere manlevati e garantiti e, nel merito, eccepivano l'intervenuta prescrizione di qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice e il difetto assoluto del nesso di causalità tra i danni patiti da quest'ultima e l'impianto protesico della . NTroparte_6
Si costituivano in giudizio anche i signori e eccependo: a) la NTroparte_4 NTroparte_5 carenza di legittimazione attiva della convenuta con la quale NTroparte_1
Biomedica Health srl non aveva avuto alcun rapporto contrattuale;
b) la prescrizione e la decadenza del diritto al risarcimento del danno avanzato dall'attrice e della domanda di manleva spiegata dalla convenuta ex art. 125 e 126 del D.Lgs n. 206/2005; c) l'infondatezza della domanda attorea per insussistenza del nesso di causalità tra gli asseriti vizi della protesi e i danni richiesti. Chiedendo anch'essi di essere autorizzati alla chiamata in causa della per essere da questa NTroparte_6 manlevati e garantiti, concludevano: “In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della convenuta in relazione alla chiamata in NTroparte_1 causa dei sigg.ri e , per le ragioni indicate in premessa e per NTroparte_4 NTroparte_5
l'effetto rigettare la domanda;
In via preliminare, accogliere le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate in premessa e per l'effetto rigettare la domanda;
In via subordinata, rigettare in toto la domanda per le ragioni formulate in premessa;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda in relazione alla lamentata difettosità della protesi impiantata nel 2007, accogliere la domanda di manleva proposta da
e nei confronti della in NTroparte_4 NTroparte_5 NTroparte_6
pagina 3 di 15 persona del l.r.p.t., quale venditrice del bene in parola in favore della Biomedica Health S.r.l.; per
l'effetto condannare essa in persona del l.r.p.t. a rivalere, NTroparte_6 rimborsare, garantire e manlevare gli stessi e di ogni e NTroparte_4 NTroparte_5 qualsiasi somma che fossero eventualmente tenuti a corrispondere alla convenuta in via principale e/o all'attrice, a qualsiasi titolo in dipendenza dei fatti per cui è causa “.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.11.2022, la società NTroparte_6
richiamate le vicende giudiziarie di cui al ricorso per ATP intentato dall'attrice nei
[...] confronti di tutte le odierne parti processuali, chiariti alcuni profili generali sulle protesi d'anca PU
ASR ed evidenziato di aver ricevuto l'atto di chiamata in causa dai soli signori e CP_9 CP_5 eccepiva: a) la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse della a svolgere domanda CP_1 di manleva nei confronti dei terzi chiamati e e di questi ultimi a svolgere domanda CP_9 CP_5 di manleva nei confronti di essa terza chiamata;
b) la carenza di legittimazione passiva avendo rivestito nella vicenda il mero ruolo di fornitore/distributore per l'Italia della protesi ASR impiantata nel 2007 all'attrice, che era stata prodotta, invece, dalla società PU ON;
c) l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione proposta dall'attrice, ai sensi dell'art. 125 e 126 del Codice del Consumo, tenuto conto dell'anno in cui era stata impiantata la protesi (2007) e il primo atto interruttivo notificato nell'anno 2020; d) il difetto di prova sia in ordine alla difettosità del prodotto che del nesso di causalità tra il difetto e i danni lamentati dall'attrice , evidenziando come il richiamo volontario dal mercato delle protesi ASR avvenuto nell'anno 2010 e l'avvio dei follow up sui pazienti per la verifica della funzionalità delle stesse, non costituiva prova della difettosità della protesi impiantata e che, comunque, all'epoca dell'impianto la società produttrice non poteva conoscere l'esistenza di eventuali possibili difetti delle protesi;
e) che le problematiche occorse alla protesi impiantata alla Signora Parte_1 erano verosimilmente imputabili ad altri fattori esterni ed indipendenti dalle caratteristiche progettuali e di design della protesi stessa. Sulla base di tali premesse e contestato il quantum debeatur della domanda attorea, la società concludeva: “in via preliminare, accertare e dichiarare NTroparte_6 la totale carenza di legittimazione attiva e/o di interesse dei terzi chiamati Sig.ri e CP_4 CP_5 nei confronti di (previa, per quanto occorrer possa, accertamento e NTroparte_6 declaratoria della carenza di legittimazione attiva e/o di interesse della nei loro CP_1 confronti), e in ogni caso la totale carenza di legittimazione passiva di NTroparte_6
e, per l'effetto, rigettare tutte le domande poste a suo carico ed estrometterla dal giudizio, con
[...] condanna delle controparti alle spese legali;
in stretto subordine a quanto precede ed in ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza e/o prescrizione di ogni diritto sia della ricorrente sia delle altre controparti, inclusi i terzi chiamati Sig.ri e Parte_2 CP_4
pagina 4 di 15 nei confronti di per i motivi esposti in narrativa e/o CP_5 NTroparte_6 comunque rigettare tutte le domande svolte nei confronti di in NTroparte_6 quanto infondate in fatto e in diritto”..
A seguito di concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., disattese le prove testimoniali richieste dalle parti, la causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU medico legale.
All'udienza del 6/12/2024, rassegnate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso, parte attrice chiede il risarcimento dei danni subìti a causa dell'impianto di una protesi all'anca sx eseguito dai sanitari della di Bojano in data 15 maggio NTroparte_1
2007 e, in particolare, deduce: a) che dopo essere stata dimessa il 18 maggio 2007 e sottoposta a rieducazione funzionale, nell'anno 2009 accusava gravi disfunzioni agli arti inferiori per artroprotesi dell'anca sx compensata con il rialzo di 1 cm della scarpa destra;
b) che per tutto l'anno 2010, accusando dolori di sciatalgia sx, la struttura sanitaria non gli aveva indicata o prospettata una cura o un intervento risolutivo;
c) che nell'anno 2012, dopo che la casa produttrice aveva ritirato dal mercato il tipo di protesi impiantata, veniva richiamata dai sanitari di ed eseguiva periodici esami per CP_1 la verifica dei livelli di cromo e cobalto nel sangue;
d) che i dosaggi ripetuti gli avevano cronicizzato il grave danno psichico e, per tale ragione, nel mese di gennaio 2017 si sottoponeva ad intervento chirurgico di sostituzione della protesi dell'anca; e) che nel tempo la situazioni clinica era peggiorata, come accertato dal proprio consulente medico legale secondo cui: “ a seguito dell'intervento subito nel
2017, la signora continua ad accusare dolori fortissimi e zoppia, i danni subiti a seguito Parte_1 dell'operazione all'anca ne limitano a tutt'oggi grandemente la mobilità, apparendo controverso se i gravi problemi di rilascio di ioni cromo cobalto con conseguente mal funzionamento dell'impianto di protesizzazione, scollamento delle componenti, formazione di sacche di liquido e sensibilizzazione da metallo, fosse addebitabile al materiale di cui è costituita la protesizzazione (difettosità delle protesi), oppure all'errata impiantologia della protesi (responsabilità medica) presentando una dismetria tra i due arti, superiore a quella comunemente tollerata in conseguenza di un intervento di artroprotesi”; f) che il non adeguato trattamento protesico con conseguente eterometria degli arti inferiori per accorciamento di oltre 2 cm dell'arto inferiore sinistro e mancato ripristino dei fisiologici parametri biomeccanici atti a garantire la corretta funzionalità dell'articolazione coxofemorale sinistra, aveva determinato un maggior danno disfunzionale con limitazione antalgica e funzionale dei principali movimenti dell'anca sinistra, andatura claudicante e zoppia di fuga a sinistra per eterometria degli arti inferiori. pagina 5 di 15 Con riguardo al rapporto tra la sig.ra e la non vi è Parte_1 NTroparte_1 dubbio che la domanda va qualificata ed interpretata nell'ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. In punto di diritto, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione la responsabilità della struttura sanitaria, sia pubblica che privata, ha natura contrattuale sul rilievo che l'accettazione del paziente nella struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di spedalità o di assistenza sanitaria che può concretizzarsi anche soltanto con l'accettazione del paziente presso la struttura (cfr. Cass. Sez. Un. n. 577/2008).
Pertanto, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nell'ambito della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. , non assumendo rilievo a tal fine che la struttura per adempiere le sue prestazioni si sia avvalsa dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti atteso che: “il debitore che per adempiere si avvale dell'opera, qualunque sia il legame, di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro” (cfr. Cass. n. 28987/2019).
Quanto all'onere probatorio, grava sul paziente la prova di documentare non solo l'esistenza del danno lamentato, ma anche il nesso di causalità tra il danno e la condotta del sanitario, senza che rilevi ai fini dell'assolvimento di tale onere la prova della colpa del sanitario stesso. Sarà, infatti, quest'ultimo
(ovvero la struttura sanitaria citata in giudizio) a dover fornire prova di aver adoperato la diligenza richiesta, provando altresì che il danno è identificabile quale conseguenza imprevedibile e, perciò, inevitabile: "Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non" causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata" (cfr. Cass. 3704/2018).
Nel caso in esame le allegazioni attoree, in ordine alla colpa della struttura convenuta, non hanno trovato piena conferma anzitutto nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, preventivamente azionato dall'attrice presso codesto Tribunale. Invero, dalle allegazioni dell'attrice, sovrapponibili a quelle dell'odierno atto di citazione, e dalla documentazione depositata (CTP), il
Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso sul presupposto per cui :“ la CTP allegata al ricorso sia estremamente generica e apodittica nell'affermare il nesso di causalità tra l'impianto di protesi e malattia ma, soprattutto, non evidenzi alcun profilo di responsabilità dei sanitari ex art. 2043 c.c., sicchè la responsabilità (eventuale) sembra piuttosto ricondursi ad un danno da prodotto difettoso, con tutte le conseguenze in tema di prova a carico del ricorrente e di competenza per territorio” (cfr. all. 3 della convenuta . CP_1
pagina 6 di 15 Le criticità evidenziate dal Tribunale in sede di ATP, permangono anche dopo l'instaurazione dell'odierno giudizio ordinario.
Anzitutto, si osserva che non andranno prese in considerazione quelle condotte estranee al thema decidendum, cristallizzato con le memorie ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., e al thema probandum, cristallizzato con le memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.
È infatti principio pacifico che, in tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto ad allegare e provare il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'evento dannoso, non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista (cfr. Cass. n. 26907/2020).
Consegue, da un lato non possono essere oggetto di esame quelle condotte addebitate alla struttura convenuta solo nella comparsa conclusionale (mancato consenso informato, colpa in vigilando), essendo nota la funzione meramente illustrativa delle note conclusive, e in secondo luogo non potrebbe nemmeno essere esaminata una domanda risarcitoria che lamenta un generico inadempimento del sanitario, comprensivo di tipologie indefinite di condotte illecite di quest'ultimo, essendo onere della parte danneggiata di allegare specificamente la condotta inadempiente del medico o della struttura sanitaria.
Al di là della genericità degli addebiti mossi alla convenuta e volendo entrare nel merito su quanto dedotto dall'attrice, quanto al primo intervento del 2007 si duole della condotta della struttura sanitaria per non aver: “posto in essere le verifiche necessarie per assicurarsi che le protesi che i medici stavano per impiantare fossero effettivamente valide, responsabilità perseguibile in merito alla catena di sorveglianza e in merito all'iter autorizzativo della messa in commercio del prodotto, con conseguente responsabilità contrattuale della struttura anche in ordine alle sofferenze fisiche del paziente nel subire un nuovo intervento, nuova anestesia e nuova riabilitazione e con diritto alla posta risarcitoria”.
Non vi è dubbio che il rapporto ospedale-paziente è notoriamente ricondotto nel contratto atipico di spedalità in forza del quale, a seguito dell'accettazione del paziente nella struttura ospedaliera, quest'ultima assume una serie di obblighi primari e secondari nell'interesse del paziente, quale anzitutto quello di somministrazione di cure mediche nel rispetto della lege artis e, poi, l'obbligo di prestazioni strumentali di tipo essenzialmente alberghiero, organizzativo e assistenziale.
Nel caso di specie, parte attrice addebita alla struttura sanitaria l'inadempimento di non aver condotto verifiche sulla scelta del prodotto e sui possibili difetti che la prima protesi potesse presentare al tempo del suo impiego (anno 2007) e per non aver svolto verifiche sulla catena di sorveglianza e sull'iter autorizzativo della messa in commercio della protesi.
pagina 7 di 15 Trattandosi di condotta omissiva, spetta quindi alla danneggiata l'onere di fornire la prova della esigibilità della condotta omessa per violazione di un obbligo giuridico cui era tenuto la struttura sanitaria.
Ebbene, il contenuto dell'atto di citazione non consente di individuare l'obbligo giuridico, specifico o generico, cui la struttura era tenuta ad osservare nella scelta di quella protesi o di altro dispositivo medico, né è stato provato dall'attrice che la vigilanza su detti dispositivi fosse in concreto esercitabile dalla NTroparte_1
Ad ogni modo, dalla documentazione prodotta dalla terza chiamata (cfr. seconda NTroparte_6 memoria ex art. 183 cpc) si evince come i dispositivi utilizzati dalle strutture sanitarie sono soggetti a normative speciali di sicurezza, di verifica della loro conformità nonché di vigilanza e di monitoraggio, NT anche post-commercializzazione, come condivisibilmente dedotto dalla difesa di “ …..va precisato che, alla data di prima commercializzazione delle protesi ASR nel 2003 (in Italia nel 2004), solo le componenti acetabolari ASR erano considerate dispositivi di Classe III ai sensi della Direttiva
93/42 CE all'epoca vigente (e dunque richiedevano un'approvazione e certificazione formale da parte di un organismo notificato esterno indipendente prima di essere immesse sul mercato), mentre le altre componenti ASR (componenti femorali e c.d. taper sleeve adaptors) erano dispositivi di Classe IIb, e in quanto tali richiedevano una dichiarazione di conformità del fabbricante PU, anziché una formale certificazione CE. La successiva Direttiva 2005/50 CE ha previsto la riclassificazione di tutte le componenti di protesi d'anca come dispositivi di Classe III. Conseguentemente – nel rispetto del periodo transitorio previsto dalla Direttiva – tutte le componenti ASR sono state rivalutate integralmente da un Organismo notificato indipendente autorizzato ai sensi della Direttiva 93/42 CE
(implementata in Italia dal D.Lgs. n. 46/1997) ed hanno ottenuto una nuova marcatura CE aggiornata nell'agosto 2009-----. Come noto, le suddette normative sono state successivamente sostituite dal
Regolamento UE 2017/745. In definitiva, successivamente alla prima certificazione del 2003, nell'agosto 2009 un Organismo notificato indipendente (ossia la “BSI – British Standard Institution”), ha riesaminato e rivalutato le componenti dei sistemi protesici d'anca ASR (i.e. coppa, testa femorale e taper sleeve adaptor), unitamente a tutto il materiale e i dossier tecnici relativi a tutte le fasi della ideazione, progettazione, sviluppo, fabbricazione e validazione delle suddette protesi (secondo
l'articolata procedura descritta nella Direttiva 93/42 CE e nell'Allegato II del D.Lgs. n. 46/1997 all'epoca vigenti), ed ha certificato la perfetta conformità delle protesi ASR a tutti i requisiti di sicurezza e qualità previsti dalla Direttiva 93/42 CE e dal D.Lgs. n. 46/1997 nonché a tutte le norme di legge e regolamentari all'epoca applicabili….”. Sul presupposto che ai fini della commercializzazione quel tipo di protesi utilizzato in occasione del primo intervento del 2007 aveva superato tutti i controlli pagina 8 di 15 rigorosi previsti dalla normativa di riferimento, non si individua dal contenuto dell'atto di citazione il motivo per il quale la struttura sanitaria non avrebbe dovuto scegliere quel dispositivo medico che, solo a posteriore e a distanza di anni, la comunità scientifica lo ha ritenuto non sicuro per la salute dei pazienti presentando rischi di rilascio di sostanze tossiche.
Nulla pertanto può essere imputato alla struttura sanitaria per aver scelto quella protesi dell'anca la cui commercializzazione e utilizzo al tempo del primo intervento (2007) non era assolutamente vietati.
Né parte attrice, in merito agli obblighi di sorveglianza o di monitoraggio della protesi impiantata nel
2007, ha specificamente dedotto un inadempimento qualificato addebitabile alla struttura sanitaria risultando del tutto generica l'affermazione secondo cui “altri pazienti portatori dell'impianto avevano avuto problemi per un rilevante numero”, e considerando, tra l'altro, che la protesi in questione è stata sostituita a distanza di circa dieci anni dal primo intervento.
Va infatti evidenziato, a dimostrazione che la vigilanza su detti dispositivi non era in concreto esigibile da parte della che al tempo in cui è stato eseguito il primo intervento (anno NTroparte_1
2007), non si era ancora a conoscenza degli effetti dannosi che tale protesi poteva recare ed è solo ad iniziare dagli anni 2011-2012 che si è reso necessario monitorare quei pazienti ai quali era stato impiantato la protesi su (cfr. circolare del Ministero della Salute del novembre 2011 e Pt_3 Pt_3 il documento del S.I.O.T. del 18.7.2012). Difatti, dopo il recall volontario da parte della PU del 24 agosto 2010, il Ministero della Salute nel novembre 2011 ha raccomandato a tutte le strutture interessate di invitare i propri pazienti, ai quali era stato impiantato il dispositivo PU ASR, a sottoporsi al programma follow-up.
Ebbene, nulla può essere rimproverato alla convenuta anche sotto il profilo di un eventuale tardivo richiamo della paziente nella esecuzione del follow-up, atteso che è la stessa parte attrice ad ammettere di essere stata convocata nell'anno 2012 e di aver eseguito tutti gli esami necessari per prevenire eventuali rischi di rilascio di sostanze tossiche.
Tanto è stato comunque accertato dallo stesso Collegio peritale: “Stante le raccomandazioni sia della
Casa Costruttrice che della SIOT, dal 2012 iniziò il monitoraggio della ionemia Parte_1 con valori in aumento del Cr, altalenanti per il Co con tendenza all'aumento nel 2016, contestualmente alla presenza, ecograficamente accertata, di materiale fluido con borsite all'anca sinistra e ispessimento della membrana sinoviale. Segni questi di iniziale risentimento locale da rilascio di ioni da parte della protesi. La ionemia si mantenne sempre sopra valori di 7 ug/l per il Co e prossima
(molto vicino in alcuni casi) a 20 ug/l, valore oltre il quale era indicata la revisione della protesi. Per valori al di sotto di tale soglia il caso andava discusso con il paziente e si poteva considerare
l'intervento di revisione, viepiù se erano presenti segni di reazione locale (metallosi). Ricorrendo nel pagina 9 di 15 caso di specie i fattori che permettevano di prendere in considerazione la revisione della protesi, la paziente in accordo con il chirurgo decideva in via precauzionale di effettuare tale intervento”.
In definitiva, pur in difetto di specifica allegazione nell'atto di citazione, quanto alla prima censura relativa all' intervento del 2007, dagli esiti della CTU e dalla documentazione prodotta nulla può essere rimproverato alla struttura sanitaria, che ha proceduto a richiamare con la massima urgenza la sig.ra attenendosi alle raccomandazioni diramate dal Ministero della Salute e dal S.I.O.T. e, Parte_1 infine, sottoponendo la paziente ad intervento di revisione della protesi nell'anno 2017 quando il rischio di rilascio di ioni secondo i Sanitari appariva attuale e concreto.
Parte attrice si duole altresì della condotta imperita della struttura sanitaria la quale, in occasione del secondo intervento del 2017, non avrebbe eseguito: “ un adeguato trattamento protesico con conseguente eterometria degli arti inferiori per accorciamento di oltre 2 cm dell'arto inferiore sinistro
e mancato ripristino dei fisiologici parametri biomeccanici atti a garantire la corretta funzionalità dell'articolazione coxofemorale sinistra, con maggior danno disfunzionale e limitazione antalgica e funzionale dei principali movimenti dell'anca destra con andatura claudicante e zoppia di fuga a sinistra per evidente eterometria degli arti inferiori”.
Nel caso in esame le allegazioni attoree non hanno trovato conferma nella espletata perizia d'ufficio.
Come noto, la relazione medico legale può essere considerata essa stessa fonte oggettiva di prova:
"attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva dì prova" (cfr. Cass. Civ. n. 4792/2013; Cass. n. 6155/2009).
In effetti, gli accertamenti peritali offrono al giudice il quadro dei fattori necessari alla ricostruzione del nesso causale secondo la regola del "più probabile che non", ossia della c.d. "preponderanza dell'evidenza"; in base a tale regola, può essere affermato il nesso tra l'operato dei sanitari e le conseguenze dannose riportate da un paziente ove appaia più probabile che determinate conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in mancanza di determinate condizioni coinvolgenti la condotta colposa del medico (cfr. Cass. n. 15857/2016).
La relazione tecnica redatta dal collegio peritale, le cui conclusioni meritano di essere condivise in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un approfondito studio della documentazione medica prodotta, ha consentito di appurare che la revisione della protesi nel gennaio
2017 fu conseguenza degli aumentati livelli (Co in particolare) e della presenza di iniziale reazione avversa locale (metallosi). Nello specifico, il collegio peritale ha accertato che: “i valori registrati pagina 10 di 15 siano superiori alla media geometrica evidenziata in questo studio di statistica. Il ha avuto un Per_1 andamento sempre in salita, mentre il cobalto è stato altalenante per avere una tendenza a salire nel
2015” (cfr. pag. 38 della relazione)….”per tale motivo il chirurgo con il valore del Co di 15,3, in aumento rispetto il precedente di 12,9, viste le indicazioni SIOT, discuteva con la paziente l'eventuale revisione dell'impianto, perché ove la concentrazione di ioni metallici fosse aumentato ( in particolare se valori di Co superiori di Co 20), vi sarebbe stato un elevato rischio di reazione locale agli ioni metallici (ARMD), di osteolisi, necrosi tissutale ed effetti sistemici a lungo termine “(cfr. pag. 39 della relazione)…..”pertanto, la revisione della protesi del gennaio 2017 fu conseguenza degli aumentati livelli di ionemia (Co in particolare) e della presenza di iniziale avversa locale (metallosi). La sig.ra venne a conoscenza della problematica connessa all'incremento della ionemia ( Co e Cr) Parte_1 solo dal 2012, allorquando iniziò a monitorare il suo andamento con cadenza semestrale/annuale e nel
2016, anche mediante ecografia” (cfr. pag. 40 della relazione).
Il Collegio peritale, dopo aver focalizzato l'attenzione sugli aspetti di interesse scientifico e medico legale in rapporto alla situazione clinica dell'attrice e richiamati gli avvisi di sicurezza della società produttrice della protesi e il documento del 18.7.2012 diramato dalla NTroparte_11 sulle raccomandazioni da seguire per la chirurgia di revisione delle protesi metallo su
[...] metallo, ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “ Dopo disamina della documentazione versata in atti, visitata l'attrice e valutate le note di lume elaborate dai CC.TT.PP., nonchè verificate le evidenze rinvenienti dalla letteratura scientifica coeva alla celebrazione dei fatti e/o antecedente, i sottoscritti CC.TT.UU. sono giunti alle seguenti conclusioni. in maggio Parte_1
2007, all'età di 54 anni, veniva sottoposta ad artroprotesi totale di anca sinistra con coppia metallo su metallo del tipo De Puy ASR 52 con testa ASR 46. L'intervento chirurgico era indicato e fu eseguito correttamente sia per quanto riguarda la tecnica chirurgica che le dimensioni dei materiali utilizzati.
Per fattori connessi al materiale della protesi, che rilasciava in maniera abnorme ioni Co e Cr, nel
2010 la Casa Costruttrice diffondeva comunicati con indicazione sulla gestione di tali protesi e, contestualmente, ritirava dal mercato i prodotti. Stante le raccomandazioni sia della Casa Costruttrice che della SIOT, dal 2012 iniziò il monitoraggio della ionemia con valori in Parte_1 aumento del Cr, altalenanti per il Co con tendenza all'aumento nel 2016, contestualmente alla presenza, ecograficamente accertata, di materiale fluido con borsite all'anca sinistra e ispessimento della membrana sinoviale. Segni questi di iniziale risentimento locale da rilascio di ioni da parte della protesi. La ionemia si mantenne sempre sopra valori di 7 ug/l per il Co e prossima (molto vicino in alcuni casi) a 20 ug/l, valore oltre il quale era indicata la revisione della protesi. Per valori al di sotto di tale soglia il caso andava discusso con il paziente e si poteva considerare l'intervento di revisione, pagina 11 di 15 viepiù se erano presenti segni di reazione locale (metallosi). Ricorrendo nel caso di specie i fattori che permettevano di prendere in considerazione la revisione della protesi, la paziente in accordo con il chirurgo decideva in via precauzionale di effettuare tale intervento, che va ritenuto, quindi, diretta conseguenza degli effetti collaterali della prima protesi metallo-metallo”.
Anche dopo le ampie e documentate critiche all'elaborato peritale del consulente di parte della
[...]
, il collegio peritale, disattendendole, ha ribadito che la protesi revisionata con il secondo CP_6 intervento, in diretta causalità con il primo, ha comportato una disfunzionalità superiore al primo intervento, imputando detto peggioramento non all'atto chirurgico posto in essere dai Sanitari della ma alla metallosi causata dalla iperionemia così esonerando da ogni responsabilità la CP_1 struttura sanitaria e prospettando l'ipotesi di difettosità della protesi dell'anca.
Difatti, prosegue il Collegio peritale affermando che: Nel 2017, dopo la revisione della protesi, i valori della ionemia Co e Cr scesero a valori prossimi a quelli normali, tuttavia il nuovo intervento procurò uno stato di incapacità temporanea parziale di 120 giorni secondo i profili già descritti appena sopra.
La seconda protesi, impiantata per la iperionemia, produce allo stato una disfunzionalità leggermente superiore alla prima, con invalidità permanente del 18%. Quella conseguente alla prima protesi era del 15%, imprescindibile eliminando il materiale protesico causa della iperionemia Co-Cr. Si potrebbe eccepire che la sig.ra comunque avrebbe dovuto fare la revisione della protesi, attesi i Parte_1 tempi della sua durata. La asserisce che la durata media di quelle protesi era di 10 NTroparte_12 anni e che, quindi, atteso il tempo trascorso dall'impianto (10 anni), Parte_1 avrebbe dovuto fare la revisione a prescindere dalle problematiche connesse alla iperionemia. In verità, la letteratura scientifica insegna che la scelta all'epoca di utilizzare quelle protesi era proprio la loro maggiore durata, stimata mediamente attorno ai 20 anni, per cui la revisione anticipata trova giustificazione nella liberazione abnorme di ioni Co e Cr per difetto strutturale del materiale di costruzione della protesi “(cfr. pag. 43 della relazione).
In relazione alla domanda come proposta dall'attrice nei confronti della sola struttura sanitaria,
l'indagine peritale ha dunque escluso l'addebito colposo imputato alla convenuta ritenendo, invece, come corretto l'approccio chirurgico dei sanitari in occasione del secondo intervento, spiegando in dettaglio, sulla base da una meticolosa disamina di tutta la documentazione in atti, come il secondo intervento sia stata conseguenza del primo per difettosità della protesi dell'anca e che quanto all'attuale disfunzionalità lamentata dall'attrice (“eterometria con arto inferiore sinistro più lungo di 2 cm, limitazione ai gradi estremi della extrarotazione dell'anca sinistra”), “trattasi di disfunzionalità leggermente più grave rispetto a quella successiva alla protesizzazione del 2007, non riconducibile ad
pagina 12 di 15 errori tecnico chirurgici, ma al fatto che normalmente la seconda protesi ha dei risultati meno soddisfacenti della prima” (paf. 41 della relazione).
Pertanto, condividendo il Tribunale le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale, anche sotto il profilo del dedotto maggior danno subito dall'attrice a seguito del secondo intervento del 2017, la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della convenuta principale NTroparte_1 deve essere disattesa.
[...]
Procedendo ora all'esame delle altre parti in causa, deve innanzitutto evidenziarsi che nei confronti dei signori , e della società NTroparte_2 NTroparte_4 NTroparte_5 NTroparte_3
, i primi chiamati in causa dalla convenuta principale e la seconda a sua volta da NTroparte_6 quest'ultimi terzi chiamati, parte attrice non ha inteso estendere alcuna domanda, avendo la stessa citato in giudizio la sola . CP_1
Parimenti in sede di prima memoria ex art. 183 c. VI c.p.c., la difesa dell'attrice, ritenendo di non dover modificare le conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione, richiama integralmente le stesse, senza estendere la domanda nei confronti dei terzi chiamati, conclusioni reiterate e richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
In tal caso, non può affermarsi che ai terzi chiamati debbano intendersi automaticamente estese, senza espressa manifestazione di volontà della parte interessata, le domande e le conclusioni formulate nei confronti di altri soggetti processuali.
Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, il litisconsorzio meramente processuale, che si instaura nel caso di chiamata in causa, non comporta che al terzo chiamato debbano ritenersi automaticamente estese le domande e le conclusioni formulate nei confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine un'espressa manifestazione di volontà (cfr. Cass. n. 2901/2008).
In particolare, il principio dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, individuandosi nel terzo l'unico soggetto obbligato nei confronti dell'attore.
In tal caso, il chiamato o i chiamati diventano parti del giudizio, in posizione alternativa con il convenuto, in relazione alla stessa obbligazione dedotta dall'attore, ferma restando l'unicità del complessivo rapporto controverso.
Il principio non opera, invece, quando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato e quest'ultimo, a sua volta, nei confronti di altro chiamato, un rapporto diverso ed, in particolare un titolo di responsabilità diverso ed autonomo, rispetto a quello invocato dall'attore come "causa petendi" (cfr.
Cass. n. 1748/2005; Cass. n. 23308/2007). pagina 13 di 15 Ciò è accaduto nella fattispecie in esame laddove la casa di cura chiamata a rispondere di CP_1 responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., ha dedotto nei confronti dei propri chiamati in causa, sigg.ri e e quest'ultimi nei confronti della società CP_2 CP_4 CP_3 CP_5
, dei titoli di responsabilità (vizi della cosa venduta, produzione e fornitura di NTroparte_6 prodotto difettoso) distinti ed indipendenti rispetto a quello allegato dall'attrice nei confronti della convenuta principale (art. 1228 c.c. responsabilità per colpa medica).
In difetto di specifica domanda nei confronti dei terzi chiamati, nessuna condanna può essere pronunciata nei confronti di quest'ultimi.
Cio rilevato, sulla base delle posizioni comunque assunte dai terzi chiamati e delle risultanze del
Collegio peritale, che ha escluso profili di responsabilità a carico della convenuta principale e ravvisato piuttosto un nesso causale tra i danni patìti dall'attrice e il difetto strutturale del materiale di costruzione della protesi, la domanda attrice non può comunque trovare accoglimento anche qualora la sua domanda venga estesa nei confronti dei terzi chiamati in causa.
Difatti, una volta accertato che la causa dei danni lamentati dall'attrice va individuata nella natura difettosa della protesi dell'anca impiantata dalla convenuta principale in occasione del primo intervento del 2007, ne consegue che la disciplina applicabile al caso di specie è quella prevista dagli art. 114 e segg. del D.Lgs n. 206/2005.
Ebbene, dal combinato disposto degli artt. 114 e 116 del c.d. Codice del Consumo, si evince come la responsabilità per danno da prodotto difettoso va attribuita al produttore e solo qualora questi non sia individuabile, dei danni subiti dal paziente ne risponde il fornitore che ha distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
Dagli atti processuale emerge inequivocabilmente come il soggetto che ha prodotto la protesi utilizzata durante l'intervento subito dall'attrice è la PU ON Ltd con sede in St. Anthony's Road,
Leeds, Inghilterra.
Tutto ciò è pacifico perché mai contestato tra le parti e, comunque, risulta documentalmente dimostrato sia dalle etichette del prodotto apposte sulla cartella clinica nella sezione relativa alla descrizione dell'intervento, dove risultano riportati sia il nome del fabbricante (appunto PU) e il relativo indirizzo, che dallo scambio di corrispondenza intervenuto tra essa parte attrice e i legali della PU NT ON LTD (cfr doc. 12 della comparsa di .
Accertato che la società Biomedica Health, e per essa i suoi soci chiamati in causa, ha rivestito il solo ruolo di società venditrice del prodotto e che la società ha avuto quello di mera NTroparte_6
pagina 14 di 15 distributrice del prodotto in Italia, ne consegne che anche qualora si volesse estendere la domanda dell'attrice nei confronti degli odierni terzi chiamati in causa, quest'ultimi non potrebbero mai rispondere per una responsabilità che la disciplina speciale richiamata pone presuntivamente a carico del produttore della protesi (PU ON, mai evocata in giudizio).
La domanda va dunque rigettata e le spese di lite (valore indeterminabile, complessità bassa) seguono la soccombenza.
Quanto alle spese di CTU, resasi necessaria nell'interesse di tutte le parti, esse vanno poste a carico solidale tra tutte le parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1 nei confronti di , con la chiamata in causa dei
[...] NTroparte_1 signori e NTroparte_2 NTroparte_3 NTroparte_4 NTroparte_5 [...]
, così provvede: NTroparte_6
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite che si liquidano, in favore di ciascuna parte processuale, in euro 7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge nonché, in favore della sola convenuta principale, euro 518,00 per esborsi sostenuti;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di tutte le parti.
Così deciso in Campobasso, il 5 luglio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott. Michele Dentale
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 1732 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto responsabilità medica
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione, dall'Avvocato Assunta Sulmona presso il cui studio professionale, in Campobasso via Umberto I n. 43, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro NTroparte_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Ulrico Quaranta presso il cui studio professionale, in Campobasso via Umberto
I n. 43, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Nonché
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], NTroparte_2 NTroparte_3 rappresentati e difesi, per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Giuseppe Natarella ed elettivamente domiciliati in Campobasso via Giuseppe Mazzini n.
65 presso lo studio professionale dell'Avvocato Carla Luciano;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
pagina 1 di 15 e rappresentati e difesi, per procura in calce alla comparsa di NTroparte_4 NTroparte_5 costituzione e risposta, dall'Avvocato Rosario Di Giacomo ed elettivamente domiciliati in Campobasso via S. Giovanni n. 1, presso lo studio professionale dell'Avvocato Mariangela Di Biase;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e NTroparte_6 difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato
Andrea Pupeschi e dall'Avvocato Giuliana Grassi ed elettivamente domiciliata in Campobasso via
Francesco Fede n. 2 presso lo studio professionale dell'ultimo difensore;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora citava in giudizio la Parte_1 esponendo: che nell'anno 2007 subiva un intervento chirurgico di NTroparte_1 artroprotesi presso la struttura sanitaria convenuta perché affetta da coxartrosi sx di grado severo;
che ad iniziare dal 2012, a seguito di richiamo della struttura sanitaria, eseguiva controlli di monitoraggio dei livelli di cromo e cobalto nel sangue la cui esecuzione periodica gli aveva esacerbato e cronicizzato un grave danno psichico;
che nell'anno 2017 si sottoponeva ad un ulteriore intervento chirurgico di revisione e sostituzione della protesi dell'anca sinistra con diagnosi di ingresso: “iperionemia cromo cobalto in paziente portatrice di artroprotesi dell'anca sx con accoppiamento metallo-metallo”; che a seguito dell'ultimo intervento chirurgico la situazione clinica era peggiorata rispetto al primo intervento. Sulla base di tali premesse, allegando un maggior danno con limitazione antalgica e funzionale dei principali movimenti dell'anca sinistra e addebitando tale aggravamento alla struttura sanitaria , l'attrice concludeva al fine di far: “accertare e dichiarare che i danni patiti dalla sig.ra Pt_1 vanno ascritti a fatto e responsabilità della struttura convenuta per la violazione dei principi di
[...]
Co cui agli artt. 1218 cc, 1228 cc e/o di quelli che la voglia ravvisare, per i fatti di cui in narrativa;
per l'effetto dichiarare il diritto degli istanti ad ottenere dalla convenuta per i fatti di cui in narrativa, il risarcimento dei danni patiti in seguito alla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria con condanna a corrisponderle, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano ad €.
50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni e/o in quella maggiore o minore che l'adito Giudice liquiderà in via equitativa per i fatti di cui in narrativa;
condannare la convenuta alla rifusione delle spese processuali”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta premettendo che il Tribunale di Campobasso, nell'ambito del giudizio di ATP definito con ordinanza del 31 marzo 2021, esaminando le medesime questioni riproposte nell'odierno giudizio, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'attrice avendo pagina 2 di 15 ravvisato che la causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche e psichiche erano individuabili in una responsabilità del produttore della protesi impiantata piuttosto che in un inadempimento della struttura sanitaria;
nel merito, eccepiva l'estrema genericità della domanda dell'attrice non avendo dedotto alcun inadempimento qualificato imputabile alla struttura sanitaria e, pertanto, ritenendo unico responsabile dei danni sofferti dall'attrice il venditore della protesi impiantata, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società Biomedica Health srl e, per essa, cancellata dal registro delle imprese nel 2018, i suoi ex soci signori , e NTroparte_2 NTroparte_4 NTroparte_3
ai sensi dell'art. 2495 c.c.. Sulla base di tali premesse, parte convenuta concludeva NTroparte_5 chiedendo il rigetto della domanda attrice e comunque di essere manlevata e garantita dai terzi chiamati.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituivano i signori e i NTroparte_2 NTroparte_3 quali premettendo che la società si era limitata all'epoca dei fatti a consegnare e NTroparte_8 vendere alla struttura sanitaria una protesi dell'anca fornita dalla , chiedevano di NTroparte_6 essere a loro volta autorizzati a chiamare in causa la suddetta società produttrice ed effettiva fornitrice per essere manlevati e garantiti e, nel merito, eccepivano l'intervenuta prescrizione di qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice e il difetto assoluto del nesso di causalità tra i danni patiti da quest'ultima e l'impianto protesico della . NTroparte_6
Si costituivano in giudizio anche i signori e eccependo: a) la NTroparte_4 NTroparte_5 carenza di legittimazione attiva della convenuta con la quale NTroparte_1
Biomedica Health srl non aveva avuto alcun rapporto contrattuale;
b) la prescrizione e la decadenza del diritto al risarcimento del danno avanzato dall'attrice e della domanda di manleva spiegata dalla convenuta ex art. 125 e 126 del D.Lgs n. 206/2005; c) l'infondatezza della domanda attorea per insussistenza del nesso di causalità tra gli asseriti vizi della protesi e i danni richiesti. Chiedendo anch'essi di essere autorizzati alla chiamata in causa della per essere da questa NTroparte_6 manlevati e garantiti, concludevano: “In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della convenuta in relazione alla chiamata in NTroparte_1 causa dei sigg.ri e , per le ragioni indicate in premessa e per NTroparte_4 NTroparte_5
l'effetto rigettare la domanda;
In via preliminare, accogliere le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate in premessa e per l'effetto rigettare la domanda;
In via subordinata, rigettare in toto la domanda per le ragioni formulate in premessa;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda in relazione alla lamentata difettosità della protesi impiantata nel 2007, accogliere la domanda di manleva proposta da
e nei confronti della in NTroparte_4 NTroparte_5 NTroparte_6
pagina 3 di 15 persona del l.r.p.t., quale venditrice del bene in parola in favore della Biomedica Health S.r.l.; per
l'effetto condannare essa in persona del l.r.p.t. a rivalere, NTroparte_6 rimborsare, garantire e manlevare gli stessi e di ogni e NTroparte_4 NTroparte_5 qualsiasi somma che fossero eventualmente tenuti a corrispondere alla convenuta in via principale e/o all'attrice, a qualsiasi titolo in dipendenza dei fatti per cui è causa “.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.11.2022, la società NTroparte_6
richiamate le vicende giudiziarie di cui al ricorso per ATP intentato dall'attrice nei
[...] confronti di tutte le odierne parti processuali, chiariti alcuni profili generali sulle protesi d'anca PU
ASR ed evidenziato di aver ricevuto l'atto di chiamata in causa dai soli signori e CP_9 CP_5 eccepiva: a) la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse della a svolgere domanda CP_1 di manleva nei confronti dei terzi chiamati e e di questi ultimi a svolgere domanda CP_9 CP_5 di manleva nei confronti di essa terza chiamata;
b) la carenza di legittimazione passiva avendo rivestito nella vicenda il mero ruolo di fornitore/distributore per l'Italia della protesi ASR impiantata nel 2007 all'attrice, che era stata prodotta, invece, dalla società PU ON;
c) l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione proposta dall'attrice, ai sensi dell'art. 125 e 126 del Codice del Consumo, tenuto conto dell'anno in cui era stata impiantata la protesi (2007) e il primo atto interruttivo notificato nell'anno 2020; d) il difetto di prova sia in ordine alla difettosità del prodotto che del nesso di causalità tra il difetto e i danni lamentati dall'attrice , evidenziando come il richiamo volontario dal mercato delle protesi ASR avvenuto nell'anno 2010 e l'avvio dei follow up sui pazienti per la verifica della funzionalità delle stesse, non costituiva prova della difettosità della protesi impiantata e che, comunque, all'epoca dell'impianto la società produttrice non poteva conoscere l'esistenza di eventuali possibili difetti delle protesi;
e) che le problematiche occorse alla protesi impiantata alla Signora Parte_1 erano verosimilmente imputabili ad altri fattori esterni ed indipendenti dalle caratteristiche progettuali e di design della protesi stessa. Sulla base di tali premesse e contestato il quantum debeatur della domanda attorea, la società concludeva: “in via preliminare, accertare e dichiarare NTroparte_6 la totale carenza di legittimazione attiva e/o di interesse dei terzi chiamati Sig.ri e CP_4 CP_5 nei confronti di (previa, per quanto occorrer possa, accertamento e NTroparte_6 declaratoria della carenza di legittimazione attiva e/o di interesse della nei loro CP_1 confronti), e in ogni caso la totale carenza di legittimazione passiva di NTroparte_6
e, per l'effetto, rigettare tutte le domande poste a suo carico ed estrometterla dal giudizio, con
[...] condanna delle controparti alle spese legali;
in stretto subordine a quanto precede ed in ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza e/o prescrizione di ogni diritto sia della ricorrente sia delle altre controparti, inclusi i terzi chiamati Sig.ri e Parte_2 CP_4
pagina 4 di 15 nei confronti di per i motivi esposti in narrativa e/o CP_5 NTroparte_6 comunque rigettare tutte le domande svolte nei confronti di in NTroparte_6 quanto infondate in fatto e in diritto”..
A seguito di concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., disattese le prove testimoniali richieste dalle parti, la causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU medico legale.
All'udienza del 6/12/2024, rassegnate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso, parte attrice chiede il risarcimento dei danni subìti a causa dell'impianto di una protesi all'anca sx eseguito dai sanitari della di Bojano in data 15 maggio NTroparte_1
2007 e, in particolare, deduce: a) che dopo essere stata dimessa il 18 maggio 2007 e sottoposta a rieducazione funzionale, nell'anno 2009 accusava gravi disfunzioni agli arti inferiori per artroprotesi dell'anca sx compensata con il rialzo di 1 cm della scarpa destra;
b) che per tutto l'anno 2010, accusando dolori di sciatalgia sx, la struttura sanitaria non gli aveva indicata o prospettata una cura o un intervento risolutivo;
c) che nell'anno 2012, dopo che la casa produttrice aveva ritirato dal mercato il tipo di protesi impiantata, veniva richiamata dai sanitari di ed eseguiva periodici esami per CP_1 la verifica dei livelli di cromo e cobalto nel sangue;
d) che i dosaggi ripetuti gli avevano cronicizzato il grave danno psichico e, per tale ragione, nel mese di gennaio 2017 si sottoponeva ad intervento chirurgico di sostituzione della protesi dell'anca; e) che nel tempo la situazioni clinica era peggiorata, come accertato dal proprio consulente medico legale secondo cui: “ a seguito dell'intervento subito nel
2017, la signora continua ad accusare dolori fortissimi e zoppia, i danni subiti a seguito Parte_1 dell'operazione all'anca ne limitano a tutt'oggi grandemente la mobilità, apparendo controverso se i gravi problemi di rilascio di ioni cromo cobalto con conseguente mal funzionamento dell'impianto di protesizzazione, scollamento delle componenti, formazione di sacche di liquido e sensibilizzazione da metallo, fosse addebitabile al materiale di cui è costituita la protesizzazione (difettosità delle protesi), oppure all'errata impiantologia della protesi (responsabilità medica) presentando una dismetria tra i due arti, superiore a quella comunemente tollerata in conseguenza di un intervento di artroprotesi”; f) che il non adeguato trattamento protesico con conseguente eterometria degli arti inferiori per accorciamento di oltre 2 cm dell'arto inferiore sinistro e mancato ripristino dei fisiologici parametri biomeccanici atti a garantire la corretta funzionalità dell'articolazione coxofemorale sinistra, aveva determinato un maggior danno disfunzionale con limitazione antalgica e funzionale dei principali movimenti dell'anca sinistra, andatura claudicante e zoppia di fuga a sinistra per eterometria degli arti inferiori. pagina 5 di 15 Con riguardo al rapporto tra la sig.ra e la non vi è Parte_1 NTroparte_1 dubbio che la domanda va qualificata ed interpretata nell'ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. In punto di diritto, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione la responsabilità della struttura sanitaria, sia pubblica che privata, ha natura contrattuale sul rilievo che l'accettazione del paziente nella struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di spedalità o di assistenza sanitaria che può concretizzarsi anche soltanto con l'accettazione del paziente presso la struttura (cfr. Cass. Sez. Un. n. 577/2008).
Pertanto, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nell'ambito della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. , non assumendo rilievo a tal fine che la struttura per adempiere le sue prestazioni si sia avvalsa dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti atteso che: “il debitore che per adempiere si avvale dell'opera, qualunque sia il legame, di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro” (cfr. Cass. n. 28987/2019).
Quanto all'onere probatorio, grava sul paziente la prova di documentare non solo l'esistenza del danno lamentato, ma anche il nesso di causalità tra il danno e la condotta del sanitario, senza che rilevi ai fini dell'assolvimento di tale onere la prova della colpa del sanitario stesso. Sarà, infatti, quest'ultimo
(ovvero la struttura sanitaria citata in giudizio) a dover fornire prova di aver adoperato la diligenza richiesta, provando altresì che il danno è identificabile quale conseguenza imprevedibile e, perciò, inevitabile: "Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non" causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata" (cfr. Cass. 3704/2018).
Nel caso in esame le allegazioni attoree, in ordine alla colpa della struttura convenuta, non hanno trovato piena conferma anzitutto nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, preventivamente azionato dall'attrice presso codesto Tribunale. Invero, dalle allegazioni dell'attrice, sovrapponibili a quelle dell'odierno atto di citazione, e dalla documentazione depositata (CTP), il
Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso sul presupposto per cui :“ la CTP allegata al ricorso sia estremamente generica e apodittica nell'affermare il nesso di causalità tra l'impianto di protesi e malattia ma, soprattutto, non evidenzi alcun profilo di responsabilità dei sanitari ex art. 2043 c.c., sicchè la responsabilità (eventuale) sembra piuttosto ricondursi ad un danno da prodotto difettoso, con tutte le conseguenze in tema di prova a carico del ricorrente e di competenza per territorio” (cfr. all. 3 della convenuta . CP_1
pagina 6 di 15 Le criticità evidenziate dal Tribunale in sede di ATP, permangono anche dopo l'instaurazione dell'odierno giudizio ordinario.
Anzitutto, si osserva che non andranno prese in considerazione quelle condotte estranee al thema decidendum, cristallizzato con le memorie ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., e al thema probandum, cristallizzato con le memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.
È infatti principio pacifico che, in tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto ad allegare e provare il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'evento dannoso, non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista (cfr. Cass. n. 26907/2020).
Consegue, da un lato non possono essere oggetto di esame quelle condotte addebitate alla struttura convenuta solo nella comparsa conclusionale (mancato consenso informato, colpa in vigilando), essendo nota la funzione meramente illustrativa delle note conclusive, e in secondo luogo non potrebbe nemmeno essere esaminata una domanda risarcitoria che lamenta un generico inadempimento del sanitario, comprensivo di tipologie indefinite di condotte illecite di quest'ultimo, essendo onere della parte danneggiata di allegare specificamente la condotta inadempiente del medico o della struttura sanitaria.
Al di là della genericità degli addebiti mossi alla convenuta e volendo entrare nel merito su quanto dedotto dall'attrice, quanto al primo intervento del 2007 si duole della condotta della struttura sanitaria per non aver: “posto in essere le verifiche necessarie per assicurarsi che le protesi che i medici stavano per impiantare fossero effettivamente valide, responsabilità perseguibile in merito alla catena di sorveglianza e in merito all'iter autorizzativo della messa in commercio del prodotto, con conseguente responsabilità contrattuale della struttura anche in ordine alle sofferenze fisiche del paziente nel subire un nuovo intervento, nuova anestesia e nuova riabilitazione e con diritto alla posta risarcitoria”.
Non vi è dubbio che il rapporto ospedale-paziente è notoriamente ricondotto nel contratto atipico di spedalità in forza del quale, a seguito dell'accettazione del paziente nella struttura ospedaliera, quest'ultima assume una serie di obblighi primari e secondari nell'interesse del paziente, quale anzitutto quello di somministrazione di cure mediche nel rispetto della lege artis e, poi, l'obbligo di prestazioni strumentali di tipo essenzialmente alberghiero, organizzativo e assistenziale.
Nel caso di specie, parte attrice addebita alla struttura sanitaria l'inadempimento di non aver condotto verifiche sulla scelta del prodotto e sui possibili difetti che la prima protesi potesse presentare al tempo del suo impiego (anno 2007) e per non aver svolto verifiche sulla catena di sorveglianza e sull'iter autorizzativo della messa in commercio della protesi.
pagina 7 di 15 Trattandosi di condotta omissiva, spetta quindi alla danneggiata l'onere di fornire la prova della esigibilità della condotta omessa per violazione di un obbligo giuridico cui era tenuto la struttura sanitaria.
Ebbene, il contenuto dell'atto di citazione non consente di individuare l'obbligo giuridico, specifico o generico, cui la struttura era tenuta ad osservare nella scelta di quella protesi o di altro dispositivo medico, né è stato provato dall'attrice che la vigilanza su detti dispositivi fosse in concreto esercitabile dalla NTroparte_1
Ad ogni modo, dalla documentazione prodotta dalla terza chiamata (cfr. seconda NTroparte_6 memoria ex art. 183 cpc) si evince come i dispositivi utilizzati dalle strutture sanitarie sono soggetti a normative speciali di sicurezza, di verifica della loro conformità nonché di vigilanza e di monitoraggio, NT anche post-commercializzazione, come condivisibilmente dedotto dalla difesa di “ …..va precisato che, alla data di prima commercializzazione delle protesi ASR nel 2003 (in Italia nel 2004), solo le componenti acetabolari ASR erano considerate dispositivi di Classe III ai sensi della Direttiva
93/42 CE all'epoca vigente (e dunque richiedevano un'approvazione e certificazione formale da parte di un organismo notificato esterno indipendente prima di essere immesse sul mercato), mentre le altre componenti ASR (componenti femorali e c.d. taper sleeve adaptors) erano dispositivi di Classe IIb, e in quanto tali richiedevano una dichiarazione di conformità del fabbricante PU, anziché una formale certificazione CE. La successiva Direttiva 2005/50 CE ha previsto la riclassificazione di tutte le componenti di protesi d'anca come dispositivi di Classe III. Conseguentemente – nel rispetto del periodo transitorio previsto dalla Direttiva – tutte le componenti ASR sono state rivalutate integralmente da un Organismo notificato indipendente autorizzato ai sensi della Direttiva 93/42 CE
(implementata in Italia dal D.Lgs. n. 46/1997) ed hanno ottenuto una nuova marcatura CE aggiornata nell'agosto 2009-----. Come noto, le suddette normative sono state successivamente sostituite dal
Regolamento UE 2017/745. In definitiva, successivamente alla prima certificazione del 2003, nell'agosto 2009 un Organismo notificato indipendente (ossia la “BSI – British Standard Institution”), ha riesaminato e rivalutato le componenti dei sistemi protesici d'anca ASR (i.e. coppa, testa femorale e taper sleeve adaptor), unitamente a tutto il materiale e i dossier tecnici relativi a tutte le fasi della ideazione, progettazione, sviluppo, fabbricazione e validazione delle suddette protesi (secondo
l'articolata procedura descritta nella Direttiva 93/42 CE e nell'Allegato II del D.Lgs. n. 46/1997 all'epoca vigenti), ed ha certificato la perfetta conformità delle protesi ASR a tutti i requisiti di sicurezza e qualità previsti dalla Direttiva 93/42 CE e dal D.Lgs. n. 46/1997 nonché a tutte le norme di legge e regolamentari all'epoca applicabili….”. Sul presupposto che ai fini della commercializzazione quel tipo di protesi utilizzato in occasione del primo intervento del 2007 aveva superato tutti i controlli pagina 8 di 15 rigorosi previsti dalla normativa di riferimento, non si individua dal contenuto dell'atto di citazione il motivo per il quale la struttura sanitaria non avrebbe dovuto scegliere quel dispositivo medico che, solo a posteriore e a distanza di anni, la comunità scientifica lo ha ritenuto non sicuro per la salute dei pazienti presentando rischi di rilascio di sostanze tossiche.
Nulla pertanto può essere imputato alla struttura sanitaria per aver scelto quella protesi dell'anca la cui commercializzazione e utilizzo al tempo del primo intervento (2007) non era assolutamente vietati.
Né parte attrice, in merito agli obblighi di sorveglianza o di monitoraggio della protesi impiantata nel
2007, ha specificamente dedotto un inadempimento qualificato addebitabile alla struttura sanitaria risultando del tutto generica l'affermazione secondo cui “altri pazienti portatori dell'impianto avevano avuto problemi per un rilevante numero”, e considerando, tra l'altro, che la protesi in questione è stata sostituita a distanza di circa dieci anni dal primo intervento.
Va infatti evidenziato, a dimostrazione che la vigilanza su detti dispositivi non era in concreto esigibile da parte della che al tempo in cui è stato eseguito il primo intervento (anno NTroparte_1
2007), non si era ancora a conoscenza degli effetti dannosi che tale protesi poteva recare ed è solo ad iniziare dagli anni 2011-2012 che si è reso necessario monitorare quei pazienti ai quali era stato impiantato la protesi su (cfr. circolare del Ministero della Salute del novembre 2011 e Pt_3 Pt_3 il documento del S.I.O.T. del 18.7.2012). Difatti, dopo il recall volontario da parte della PU del 24 agosto 2010, il Ministero della Salute nel novembre 2011 ha raccomandato a tutte le strutture interessate di invitare i propri pazienti, ai quali era stato impiantato il dispositivo PU ASR, a sottoporsi al programma follow-up.
Ebbene, nulla può essere rimproverato alla convenuta anche sotto il profilo di un eventuale tardivo richiamo della paziente nella esecuzione del follow-up, atteso che è la stessa parte attrice ad ammettere di essere stata convocata nell'anno 2012 e di aver eseguito tutti gli esami necessari per prevenire eventuali rischi di rilascio di sostanze tossiche.
Tanto è stato comunque accertato dallo stesso Collegio peritale: “Stante le raccomandazioni sia della
Casa Costruttrice che della SIOT, dal 2012 iniziò il monitoraggio della ionemia Parte_1 con valori in aumento del Cr, altalenanti per il Co con tendenza all'aumento nel 2016, contestualmente alla presenza, ecograficamente accertata, di materiale fluido con borsite all'anca sinistra e ispessimento della membrana sinoviale. Segni questi di iniziale risentimento locale da rilascio di ioni da parte della protesi. La ionemia si mantenne sempre sopra valori di 7 ug/l per il Co e prossima
(molto vicino in alcuni casi) a 20 ug/l, valore oltre il quale era indicata la revisione della protesi. Per valori al di sotto di tale soglia il caso andava discusso con il paziente e si poteva considerare
l'intervento di revisione, viepiù se erano presenti segni di reazione locale (metallosi). Ricorrendo nel pagina 9 di 15 caso di specie i fattori che permettevano di prendere in considerazione la revisione della protesi, la paziente in accordo con il chirurgo decideva in via precauzionale di effettuare tale intervento”.
In definitiva, pur in difetto di specifica allegazione nell'atto di citazione, quanto alla prima censura relativa all' intervento del 2007, dagli esiti della CTU e dalla documentazione prodotta nulla può essere rimproverato alla struttura sanitaria, che ha proceduto a richiamare con la massima urgenza la sig.ra attenendosi alle raccomandazioni diramate dal Ministero della Salute e dal S.I.O.T. e, Parte_1 infine, sottoponendo la paziente ad intervento di revisione della protesi nell'anno 2017 quando il rischio di rilascio di ioni secondo i Sanitari appariva attuale e concreto.
Parte attrice si duole altresì della condotta imperita della struttura sanitaria la quale, in occasione del secondo intervento del 2017, non avrebbe eseguito: “ un adeguato trattamento protesico con conseguente eterometria degli arti inferiori per accorciamento di oltre 2 cm dell'arto inferiore sinistro
e mancato ripristino dei fisiologici parametri biomeccanici atti a garantire la corretta funzionalità dell'articolazione coxofemorale sinistra, con maggior danno disfunzionale e limitazione antalgica e funzionale dei principali movimenti dell'anca destra con andatura claudicante e zoppia di fuga a sinistra per evidente eterometria degli arti inferiori”.
Nel caso in esame le allegazioni attoree non hanno trovato conferma nella espletata perizia d'ufficio.
Come noto, la relazione medico legale può essere considerata essa stessa fonte oggettiva di prova:
"attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva dì prova" (cfr. Cass. Civ. n. 4792/2013; Cass. n. 6155/2009).
In effetti, gli accertamenti peritali offrono al giudice il quadro dei fattori necessari alla ricostruzione del nesso causale secondo la regola del "più probabile che non", ossia della c.d. "preponderanza dell'evidenza"; in base a tale regola, può essere affermato il nesso tra l'operato dei sanitari e le conseguenze dannose riportate da un paziente ove appaia più probabile che determinate conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in mancanza di determinate condizioni coinvolgenti la condotta colposa del medico (cfr. Cass. n. 15857/2016).
La relazione tecnica redatta dal collegio peritale, le cui conclusioni meritano di essere condivise in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un approfondito studio della documentazione medica prodotta, ha consentito di appurare che la revisione della protesi nel gennaio
2017 fu conseguenza degli aumentati livelli (Co in particolare) e della presenza di iniziale reazione avversa locale (metallosi). Nello specifico, il collegio peritale ha accertato che: “i valori registrati pagina 10 di 15 siano superiori alla media geometrica evidenziata in questo studio di statistica. Il ha avuto un Per_1 andamento sempre in salita, mentre il cobalto è stato altalenante per avere una tendenza a salire nel
2015” (cfr. pag. 38 della relazione)….”per tale motivo il chirurgo con il valore del Co di 15,3, in aumento rispetto il precedente di 12,9, viste le indicazioni SIOT, discuteva con la paziente l'eventuale revisione dell'impianto, perché ove la concentrazione di ioni metallici fosse aumentato ( in particolare se valori di Co superiori di Co 20), vi sarebbe stato un elevato rischio di reazione locale agli ioni metallici (ARMD), di osteolisi, necrosi tissutale ed effetti sistemici a lungo termine “(cfr. pag. 39 della relazione)…..”pertanto, la revisione della protesi del gennaio 2017 fu conseguenza degli aumentati livelli di ionemia (Co in particolare) e della presenza di iniziale avversa locale (metallosi). La sig.ra venne a conoscenza della problematica connessa all'incremento della ionemia ( Co e Cr) Parte_1 solo dal 2012, allorquando iniziò a monitorare il suo andamento con cadenza semestrale/annuale e nel
2016, anche mediante ecografia” (cfr. pag. 40 della relazione).
Il Collegio peritale, dopo aver focalizzato l'attenzione sugli aspetti di interesse scientifico e medico legale in rapporto alla situazione clinica dell'attrice e richiamati gli avvisi di sicurezza della società produttrice della protesi e il documento del 18.7.2012 diramato dalla NTroparte_11 sulle raccomandazioni da seguire per la chirurgia di revisione delle protesi metallo su
[...] metallo, ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “ Dopo disamina della documentazione versata in atti, visitata l'attrice e valutate le note di lume elaborate dai CC.TT.PP., nonchè verificate le evidenze rinvenienti dalla letteratura scientifica coeva alla celebrazione dei fatti e/o antecedente, i sottoscritti CC.TT.UU. sono giunti alle seguenti conclusioni. in maggio Parte_1
2007, all'età di 54 anni, veniva sottoposta ad artroprotesi totale di anca sinistra con coppia metallo su metallo del tipo De Puy ASR 52 con testa ASR 46. L'intervento chirurgico era indicato e fu eseguito correttamente sia per quanto riguarda la tecnica chirurgica che le dimensioni dei materiali utilizzati.
Per fattori connessi al materiale della protesi, che rilasciava in maniera abnorme ioni Co e Cr, nel
2010 la Casa Costruttrice diffondeva comunicati con indicazione sulla gestione di tali protesi e, contestualmente, ritirava dal mercato i prodotti. Stante le raccomandazioni sia della Casa Costruttrice che della SIOT, dal 2012 iniziò il monitoraggio della ionemia con valori in Parte_1 aumento del Cr, altalenanti per il Co con tendenza all'aumento nel 2016, contestualmente alla presenza, ecograficamente accertata, di materiale fluido con borsite all'anca sinistra e ispessimento della membrana sinoviale. Segni questi di iniziale risentimento locale da rilascio di ioni da parte della protesi. La ionemia si mantenne sempre sopra valori di 7 ug/l per il Co e prossima (molto vicino in alcuni casi) a 20 ug/l, valore oltre il quale era indicata la revisione della protesi. Per valori al di sotto di tale soglia il caso andava discusso con il paziente e si poteva considerare l'intervento di revisione, pagina 11 di 15 viepiù se erano presenti segni di reazione locale (metallosi). Ricorrendo nel caso di specie i fattori che permettevano di prendere in considerazione la revisione della protesi, la paziente in accordo con il chirurgo decideva in via precauzionale di effettuare tale intervento, che va ritenuto, quindi, diretta conseguenza degli effetti collaterali della prima protesi metallo-metallo”.
Anche dopo le ampie e documentate critiche all'elaborato peritale del consulente di parte della
[...]
, il collegio peritale, disattendendole, ha ribadito che la protesi revisionata con il secondo CP_6 intervento, in diretta causalità con il primo, ha comportato una disfunzionalità superiore al primo intervento, imputando detto peggioramento non all'atto chirurgico posto in essere dai Sanitari della ma alla metallosi causata dalla iperionemia così esonerando da ogni responsabilità la CP_1 struttura sanitaria e prospettando l'ipotesi di difettosità della protesi dell'anca.
Difatti, prosegue il Collegio peritale affermando che: Nel 2017, dopo la revisione della protesi, i valori della ionemia Co e Cr scesero a valori prossimi a quelli normali, tuttavia il nuovo intervento procurò uno stato di incapacità temporanea parziale di 120 giorni secondo i profili già descritti appena sopra.
La seconda protesi, impiantata per la iperionemia, produce allo stato una disfunzionalità leggermente superiore alla prima, con invalidità permanente del 18%. Quella conseguente alla prima protesi era del 15%, imprescindibile eliminando il materiale protesico causa della iperionemia Co-Cr. Si potrebbe eccepire che la sig.ra comunque avrebbe dovuto fare la revisione della protesi, attesi i Parte_1 tempi della sua durata. La asserisce che la durata media di quelle protesi era di 10 NTroparte_12 anni e che, quindi, atteso il tempo trascorso dall'impianto (10 anni), Parte_1 avrebbe dovuto fare la revisione a prescindere dalle problematiche connesse alla iperionemia. In verità, la letteratura scientifica insegna che la scelta all'epoca di utilizzare quelle protesi era proprio la loro maggiore durata, stimata mediamente attorno ai 20 anni, per cui la revisione anticipata trova giustificazione nella liberazione abnorme di ioni Co e Cr per difetto strutturale del materiale di costruzione della protesi “(cfr. pag. 43 della relazione).
In relazione alla domanda come proposta dall'attrice nei confronti della sola struttura sanitaria,
l'indagine peritale ha dunque escluso l'addebito colposo imputato alla convenuta ritenendo, invece, come corretto l'approccio chirurgico dei sanitari in occasione del secondo intervento, spiegando in dettaglio, sulla base da una meticolosa disamina di tutta la documentazione in atti, come il secondo intervento sia stata conseguenza del primo per difettosità della protesi dell'anca e che quanto all'attuale disfunzionalità lamentata dall'attrice (“eterometria con arto inferiore sinistro più lungo di 2 cm, limitazione ai gradi estremi della extrarotazione dell'anca sinistra”), “trattasi di disfunzionalità leggermente più grave rispetto a quella successiva alla protesizzazione del 2007, non riconducibile ad
pagina 12 di 15 errori tecnico chirurgici, ma al fatto che normalmente la seconda protesi ha dei risultati meno soddisfacenti della prima” (paf. 41 della relazione).
Pertanto, condividendo il Tribunale le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale, anche sotto il profilo del dedotto maggior danno subito dall'attrice a seguito del secondo intervento del 2017, la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della convenuta principale NTroparte_1 deve essere disattesa.
[...]
Procedendo ora all'esame delle altre parti in causa, deve innanzitutto evidenziarsi che nei confronti dei signori , e della società NTroparte_2 NTroparte_4 NTroparte_5 NTroparte_3
, i primi chiamati in causa dalla convenuta principale e la seconda a sua volta da NTroparte_6 quest'ultimi terzi chiamati, parte attrice non ha inteso estendere alcuna domanda, avendo la stessa citato in giudizio la sola . CP_1
Parimenti in sede di prima memoria ex art. 183 c. VI c.p.c., la difesa dell'attrice, ritenendo di non dover modificare le conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione, richiama integralmente le stesse, senza estendere la domanda nei confronti dei terzi chiamati, conclusioni reiterate e richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
In tal caso, non può affermarsi che ai terzi chiamati debbano intendersi automaticamente estese, senza espressa manifestazione di volontà della parte interessata, le domande e le conclusioni formulate nei confronti di altri soggetti processuali.
Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, il litisconsorzio meramente processuale, che si instaura nel caso di chiamata in causa, non comporta che al terzo chiamato debbano ritenersi automaticamente estese le domande e le conclusioni formulate nei confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine un'espressa manifestazione di volontà (cfr. Cass. n. 2901/2008).
In particolare, il principio dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, individuandosi nel terzo l'unico soggetto obbligato nei confronti dell'attore.
In tal caso, il chiamato o i chiamati diventano parti del giudizio, in posizione alternativa con il convenuto, in relazione alla stessa obbligazione dedotta dall'attore, ferma restando l'unicità del complessivo rapporto controverso.
Il principio non opera, invece, quando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato e quest'ultimo, a sua volta, nei confronti di altro chiamato, un rapporto diverso ed, in particolare un titolo di responsabilità diverso ed autonomo, rispetto a quello invocato dall'attore come "causa petendi" (cfr.
Cass. n. 1748/2005; Cass. n. 23308/2007). pagina 13 di 15 Ciò è accaduto nella fattispecie in esame laddove la casa di cura chiamata a rispondere di CP_1 responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., ha dedotto nei confronti dei propri chiamati in causa, sigg.ri e e quest'ultimi nei confronti della società CP_2 CP_4 CP_3 CP_5
, dei titoli di responsabilità (vizi della cosa venduta, produzione e fornitura di NTroparte_6 prodotto difettoso) distinti ed indipendenti rispetto a quello allegato dall'attrice nei confronti della convenuta principale (art. 1228 c.c. responsabilità per colpa medica).
In difetto di specifica domanda nei confronti dei terzi chiamati, nessuna condanna può essere pronunciata nei confronti di quest'ultimi.
Cio rilevato, sulla base delle posizioni comunque assunte dai terzi chiamati e delle risultanze del
Collegio peritale, che ha escluso profili di responsabilità a carico della convenuta principale e ravvisato piuttosto un nesso causale tra i danni patìti dall'attrice e il difetto strutturale del materiale di costruzione della protesi, la domanda attrice non può comunque trovare accoglimento anche qualora la sua domanda venga estesa nei confronti dei terzi chiamati in causa.
Difatti, una volta accertato che la causa dei danni lamentati dall'attrice va individuata nella natura difettosa della protesi dell'anca impiantata dalla convenuta principale in occasione del primo intervento del 2007, ne consegue che la disciplina applicabile al caso di specie è quella prevista dagli art. 114 e segg. del D.Lgs n. 206/2005.
Ebbene, dal combinato disposto degli artt. 114 e 116 del c.d. Codice del Consumo, si evince come la responsabilità per danno da prodotto difettoso va attribuita al produttore e solo qualora questi non sia individuabile, dei danni subiti dal paziente ne risponde il fornitore che ha distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
Dagli atti processuale emerge inequivocabilmente come il soggetto che ha prodotto la protesi utilizzata durante l'intervento subito dall'attrice è la PU ON Ltd con sede in St. Anthony's Road,
Leeds, Inghilterra.
Tutto ciò è pacifico perché mai contestato tra le parti e, comunque, risulta documentalmente dimostrato sia dalle etichette del prodotto apposte sulla cartella clinica nella sezione relativa alla descrizione dell'intervento, dove risultano riportati sia il nome del fabbricante (appunto PU) e il relativo indirizzo, che dallo scambio di corrispondenza intervenuto tra essa parte attrice e i legali della PU NT ON LTD (cfr doc. 12 della comparsa di .
Accertato che la società Biomedica Health, e per essa i suoi soci chiamati in causa, ha rivestito il solo ruolo di società venditrice del prodotto e che la società ha avuto quello di mera NTroparte_6
pagina 14 di 15 distributrice del prodotto in Italia, ne consegne che anche qualora si volesse estendere la domanda dell'attrice nei confronti degli odierni terzi chiamati in causa, quest'ultimi non potrebbero mai rispondere per una responsabilità che la disciplina speciale richiamata pone presuntivamente a carico del produttore della protesi (PU ON, mai evocata in giudizio).
La domanda va dunque rigettata e le spese di lite (valore indeterminabile, complessità bassa) seguono la soccombenza.
Quanto alle spese di CTU, resasi necessaria nell'interesse di tutte le parti, esse vanno poste a carico solidale tra tutte le parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1 nei confronti di , con la chiamata in causa dei
[...] NTroparte_1 signori e NTroparte_2 NTroparte_3 NTroparte_4 NTroparte_5 [...]
, così provvede: NTroparte_6
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite che si liquidano, in favore di ciascuna parte processuale, in euro 7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge nonché, in favore della sola convenuta principale, euro 518,00 per esborsi sostenuti;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di tutte le parti.
Così deciso in Campobasso, il 5 luglio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott. Michele Dentale
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