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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/11/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3899/2015 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo in data 17/12/2015 al n.
3899/2015 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo del saldo di conto corrente e ripetizione dell'indebito
TRA
(CF e P.IVA [Liquidazione Parte_1 P.IVA_1
Giudiziale aperta/dichiarata con Sent. n. 16/2024 del 09/08/2024 – Rep
- n. 2824 del 09/08/2024 dal Tribunale di Potenza)], in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione, dall'Avv. Angelo Zaccagnino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via Del Gallitello n. 71;
ATTRICE
E già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Matteo
Perchinunno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cerignola alla via Fanfulla n. 17;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11/07/2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 3899/2015 R.G.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 11/12/2015, la
Società conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la (successivamente Controparte_2 divenuta al fine di conseguire, previo accertamento Controparte_1 delle plurime invalidità asseritamente inficianti i rapporti di conto corrente ordinario n. 8028156 (acceso il 24/11/2003 ed ancora aperto alla data di introduzione del presente giudizio) e di conto corrente anticipi n. 8028157
(acceso il 24/11/2023 ed estinto il 12/09/2012), il ricalcolo del saldo effettivo dei rapporti e la condanna della controparte al rimborso di tutte le somme illegittimamente percette, nonché al risarcimento del danno derivante dalla violazione dei principi di buona fede e correttezza.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 13/05/2016, la banca convenuta eccepiva, preliminarmente, la nullità della citazione in relazione ai nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. e la decadenza per mancata contestazione degli estratti conto, deducendo, nel merito, l'infondatezza delle doglianze attoree, concludendo per il relativo rigetto.
3. La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza dell'11/07/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Ebbene, preliminarmente rilevando come oggetto del presente giudizio sia l'accertamento del saldo effettivo del conto corrente (e connesso conto anticipi) di cui in premessa, previa declaratoria di nullità di talune clausole contrattuali, e la determinazione dell'esatto importo del saldo contabile dei rapporti in contestazione, con conseguente condanna dell'istituto di credito alla restituzione di quanto dovesse risultare illegittimamente percepito, la pretesa attorea va qualificata in termini di domanda composita, contenente, da un lato, un'azione di accertamento negativo, e dall'altro un'azione di condanna, rientrante nello schema di cui all'art. 2033 c.c., logicamente subordinata alla prima.
4.1. Al riguardo, in linea generale, è d'uopo rammentare che il cliente (di uno o più rapporti bancari e/o finanziari) ha titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, ad es., diversa periodicità
2 Proc. n. 3899/2015 R.G.
di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia, ecc.); b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse, commissione e spesa) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere; la relativa domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente
è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta (Trib. Torino 3.11.2016; Trib. Trani
18.11.2016; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Nocera Inf. 18.9.2017; Trib.
Roma 6.12.2017; App. Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017; Trib.
Vicenza 24.1.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; Trib.
Verona 4.10.2018), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione
(Cass. Civ. n. 21646/2018; Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza
14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; App. Milano
1.3.2018).
4.2. Dipoi, in via connessa o indipendente (sebbene logicamente subordinata al previo accertamento delle dedotte invalidità contrattuali) al cliente è consentito esperire domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., volta al recupero delle somme indebitamente percette dall'istituto bancario: al riguardo, secondo una consolidata giurisprudenza di merito,
l'ammissibilità di tale domanda sarebbe subordinata alla chiusura del conto
(Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 29/08/2023, n.1764; Tribunale
Nola sez. I, 31/05/2023, n.1589; Corte appello Milano sez. I, 12/12/2022,
n.3911;) perché solo da tale momento si attualizzano le rispettive di voci di debito e credito, costituenti, nella vigenza del rapporto, mere poste contabili.
4.3. Orbene, del tutto pacifica, nella vicenda de qua, l'ammissibilità della domanda di accertamento, con riguardo alla domanda di ripetizione (e, in particolare, alla relativa ammissibilità anche in costanza di rapporto) la recente giurisprudenza di legittimità ha operato un importante chiarimento, statuendo che “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente,
3 Proc. n. 3899/2015 R.G.
il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art.
2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.” (in tali termini Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
13586 del 16/05/2024, sottolineatura aggiunta).
Tale affermazione di principio si palesa estremamente rilevante per il caso di specie, atteso che, impregiudicata l'ammissibilità anche dell'azione di ripetizione in presenza di un conto corrente ancora aperto, il risultato conseguibile dal correntista – a fronte dell'accoglimento dell'azione restitutoria – si tradurrebbe, comunque, non già in una condanna di pagamento a carico della banca, quanto piuttosto nella rettifica del saldo effettivo (in quanto, come evidenziato dalla citata Cass. 13586/2024 in parte motiva, in vigenza del dettato di cui all'art. 1823 c.c., nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza sono esigibili solo i saldi reciproci, sicché il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate).
4.4. A ciò si aggiunga, per tuziorismo, che, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista che proponga domanda di condanna della banca al pagamento del saldo intermedio è onerato della prova dell'attualità di quel saldo al momento della decisione.
Infatti, è vero che nel rapporto di conto corrente il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art. 1852, comma 1, c.c.): ciò non implica, però, che il correntista stesso possa aspirare, per ciò solo, alla pronuncia, in proprio favore, della condanna al
4 Proc. n. 3899/2015 R.G.
pagamento del saldo che sia stato ricalcolato a proprio credito a una certa data;
per ottenere la pronuncia di condanna corrispondente a un tale accertamento non basta, dunque, che sia data dimostrazione del saldo ricalcolato, a credito del cliente, a una certa data di chiusura intermedia del conto: poiché tale saldo è suscettibile di modificarsi, visto che esso costituisce la partita contabile su cui si innestano le successive movimentazioni del rapporto, occorre che sia allegato e provato, o altrimenti non contestato, che quel saldo sia restato, nel tempo, invariato.
E onerato della prova in questione non può che essere il correntista stesso: soggetto - quest'ultimo - che, agendo in giudizio per il soddisfacimento di una propria pretesa, ha l'onere di dar ragione dell'attualità di questa (così
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16602 del 14/06/2024).
Ne deriva che, nel caso di specie, non essendo stata dimostrata la chiusura del conto, l'attore non avrebbe comunque potuto conseguire la condanna al pagamento dell'eventuale saldo a credito, stabilito con riferimento ad una data “intermedia”, ossia anteriormente alla chiusura del rapporto.
4.5. Per completezza, occorre chiarire che l'ammissibilità delle domande attoree non è in alcun modo pregiudicata dall'eccepita omessa contestazione degli estratti conto.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio per cui, ai sensi dell'art. 1832
c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita, approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
30000 del 20/11/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23421 del 17/11/2016;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11626 del 26/05/2011). Di tal guisa,
l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11749 del 18/05/2006).
5 Proc. n. 3899/2015 R.G.
4.6. In definitiva, devono ritenersi ammissibili tanto l'azione di accertamento quanto quella di ripetizione, con la precisazione che, con riguardo a quest'ultima, la mancata dimostrazione della chiusura del conto rende conseguibile non già una condanna di pagamento, bensì il solo ricalcolo del saldo effettivo dei rapporti controversi.
5. Ciò posto, deve rammentarsi che il riparto dell'onus probandi addossa sul creditore istante (in questo caso il correntista), in applicazione di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto ad essi relativi (tra le tante, Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006, n.
5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020); con la precisazione che se la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI, 1° dicembre 2021, n.
37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), viceversa l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022; Cass. 33009/2019).
Con l'eccezione del caso in cui venga, dallo stesso correntista, dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale per iscritto: in tale ipotesi, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale (Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019), al fine di offrire la dimostrazione della debenza di interessi ultra-legali, commissioni, spese e simili (Trib. Sassari 09.08.2014, in Trib. Spoleto 20.06.2017, in Email_1 ilcaso.it; Trib. Roma 6.2.2018, in expartecreditoris.it; Trib. Pavia
21.4.2018, in Trib. Sulmona 28.11.2018, in eclegal.it; Trib. Pavia Email_1
18.4.2019, in;
Trib. Locri 2.7.2020 in Email_2 Email_3
Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019, secondo la quale, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe
6 Proc. n. 3899/2015 R.G.
sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi – nella specie inesistenza di convenzione scritta – trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto;
cfr. anche Cass. civ. sez. I,
6/02/2024, n. 3310, secondo la quale “Se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente (carenza di forma scritta ad substantiam), non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti”, poiché “non si comprende, infatti, come si possa pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti, ove chi domandi la nullità del primo ne deduca l'inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam”).
6. Nel caso di specie, la documentazione acclusa agli atti ha consentito al nominato consulente d'ufficio (le cui valutazioni si ritengono condivisibili) di operare una puntuale ricostruzione dei rapporti per cui è causa.
Nello specifico il CTU – riscontrata la completezza della documentazione contabile relativa al c/c n. 8028157 per l'intera durata del CP_3 rapporto (dal 24/11/2003 e al 30/09/2012) e di quella relativa al c/c
ORDINARIO n. 8028156, dalla data di apertura del 24/11/2003 sino al
31/12/2015 (data dell'ultimo estratto conto disponibile) – ha anzitutto riscontrato il collegamento del conto anticipi rispetto a quello ordinario, successivamente procedendo alla verifica contabile del primo, onde eventualmente azzerare gli addebiti e i relativi giro conto sul conto ordinario.
All'esito della ricostruzione contabile, operata in conformità con i quesiti posti, il consulente, in relazione ad ambedue i conti, ha escluso ogni fenomeno usurario (operando la relativa verifica secondo la metodologia codificata dalle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti pro tempore), ha riscontrato la sottoscrizione di clausola di reciprocità in relazione alla capitalizzazione degli interessi e la valida pattuizione del tasso di interesse ultra-legale (provvedendo alla relativa applicazione) così come della commissione di massimo scoperto, perciò riconosciuta applicando le eventuali rettifiche all'importo del massimo scoperto dovute alla differenza
7 Proc. n. 3899/2015 R.G.
tra saldo banca e saldo del conto ricalcolato, provvedendo inoltre a rettificare i giorni valuta delle singole operazioni.
All'esito dell'analisi contabile, è risultato che il saldo del conto corrente ordinario n. 8028156, alla data del 31/12/2015, è pari ad € 1.656,93 a credito del correntista, in luogo dell'importo di € 263,77 a credito del correntista risultante dall'ultimo estratto conto.
Il saldo finale del conto anticipi n. 8028157 è stato riscontrato pari a 0, conformemente alle risultanze contabili.
7. Le risultanze della CTU, condotte secondo i principi giuridici enucleati dai quesiti e congruamente motivate, si ritengono pienamente condivisibili, non essendo smentite dalle doglianze articolate dalla società attrice.
7.1. Contrariamente a quanto affermato dal quest'ultima, invero, la clausola di reciprocità della capitalizzazione degli interessi è stata espressamente sottoscritta per entrambi i conti (conto anticipo e conto ordinario). Come riscontrato dal CTU, infatti, per entrambi i conti vi è l'espressa sottoscrizione il 24/11/2003 dell'art. 8 (condizioni generali) e in calce al prospetto allegato delle condizioni, sia per il conto n. 8028157 (allegato 2
CTU) che per il conto 8028156 (allegato 3 CTU).
7.2. La determinatezza (o quantomeno determinabilità) della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto si riscontra in quanto, nei prospetti allegati alle condizioni generali di contratto, sono stabilite sia le percentuali (ovvero il “tasso” della commissione) che la cadenza trimestrale (ovvero la sua periodicità), e risulta come la stessa veniva applicata sulla punta di massimo scoperto utilizzato nel trimestre (come indicato nel documento di sintesi allegato al contratto di affidamento del
26.10.2004 e come evincibile dagli estratti conto bancari esibiti).
Ciò che pone tale clausola in conformità con il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui la relativa pattuizione, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, e ciò accade quando sono previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la sua periodicità (v. Tribunale Bari, Sez. IV, Sentenza, 06/05/2024, n. 2082;
Corte appello Ancona, sez. I, 12/01/2024 n. 67; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
1373 del 15/01/2024, la quale arriva finanche a precisare che “In tema di
8 Proc. n. 3899/2015 R.G.
conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti”).
7.3. Quanto all'eccepita erronea determinazione dei tassi soglia in relazione all'usura, il consulente ha offerto puntuale replica, documentando la correttezza dei tassi-soglia utilizzati a fondamento del ricalcolo.
8. In definitiva, chiarita la validità della consulenza, deve riconoscersi la fondatezza, seppur soltanto parziale, della domanda attorea e, per l'effetto, la stessa va accolta nel senso che va accertato e dichiarato il saldo del conto corrente ordinario n. 8028156, alla data del 31/12/2015, è pari ad €
1.656,93 a credito del correntista, in luogo dell'importo di € 263,77 a credito del correntista risultante dall'ultimo estratto conto.
Per le ragioni chiarite supra, il riconoscimento di un maggior importo a disposizione del correntista non consente, a causa del mancato riscontro della chiusura effettiva del rapporto, di disporre la condanna alla relativa restituzione da parte della banca.
Deve rilevarsi, infine, come del tutto indimostrata sia la domanda relativa al risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
Quanto al danno patrimoniale – che l'istante lega alla “affannosità” della gestione patrimoniale, alla perdita di chances derivanti dal minor credito a disposizione e al mancato utile – lo stesso risulta del tutto indimostrato, essendo mancata ogni attività di allegazione a tal riguardo.
Anche con riguardo al profilo – pure lamentato – del danno all'immagine commerciale della società, e più in generale del danno non patrimoniale, lo stesso non può dirsi in re ipsa, dovendo piuttosto essere oggetto di concreta e rigorosa dimostrazione da parte dell'istante (v. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 2638 del 04/02/2025), qui del tutto mancata.
9 Proc. n. 3899/2015 R.G.
9. L'accoglimento soltanto parziale delle pretese attoree consente di compensare le spese di lite tra le parti, in applicazione dell'art. 92 co. 2
c.p.c.
10. Le spese di c.t.u, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico di tutte le parti, in solido tra loro nei confronti del consulente e nella misura del 50% ciascuna nei rapporti inter partes.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n. 3899/2015 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea di accertamento, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario n.
8028156, alla data del 31/12/2015, è pari ad € 1.656,93 a credito del correntista, in luogo dell'importo di € 263,77 a credito del correntista risultante dall'ultimo estratto conto;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3. compensa le spese di lite tra le parti;
4. pone le spese di consulenza, come già liquidate con separato decreto,
a definitivo carico di tutte le parti, in solido tra loro nei confronti del consulente e nella misura del 50% ciascuna nei rapporti inter partes.
Potenza, lì 12/11/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
10
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo in data 17/12/2015 al n.
3899/2015 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo del saldo di conto corrente e ripetizione dell'indebito
TRA
(CF e P.IVA [Liquidazione Parte_1 P.IVA_1
Giudiziale aperta/dichiarata con Sent. n. 16/2024 del 09/08/2024 – Rep
- n. 2824 del 09/08/2024 dal Tribunale di Potenza)], in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione, dall'Avv. Angelo Zaccagnino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via Del Gallitello n. 71;
ATTRICE
E già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Matteo
Perchinunno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cerignola alla via Fanfulla n. 17;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11/07/2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 3899/2015 R.G.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 11/12/2015, la
Società conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la (successivamente Controparte_2 divenuta al fine di conseguire, previo accertamento Controparte_1 delle plurime invalidità asseritamente inficianti i rapporti di conto corrente ordinario n. 8028156 (acceso il 24/11/2003 ed ancora aperto alla data di introduzione del presente giudizio) e di conto corrente anticipi n. 8028157
(acceso il 24/11/2023 ed estinto il 12/09/2012), il ricalcolo del saldo effettivo dei rapporti e la condanna della controparte al rimborso di tutte le somme illegittimamente percette, nonché al risarcimento del danno derivante dalla violazione dei principi di buona fede e correttezza.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 13/05/2016, la banca convenuta eccepiva, preliminarmente, la nullità della citazione in relazione ai nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. e la decadenza per mancata contestazione degli estratti conto, deducendo, nel merito, l'infondatezza delle doglianze attoree, concludendo per il relativo rigetto.
3. La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza dell'11/07/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Ebbene, preliminarmente rilevando come oggetto del presente giudizio sia l'accertamento del saldo effettivo del conto corrente (e connesso conto anticipi) di cui in premessa, previa declaratoria di nullità di talune clausole contrattuali, e la determinazione dell'esatto importo del saldo contabile dei rapporti in contestazione, con conseguente condanna dell'istituto di credito alla restituzione di quanto dovesse risultare illegittimamente percepito, la pretesa attorea va qualificata in termini di domanda composita, contenente, da un lato, un'azione di accertamento negativo, e dall'altro un'azione di condanna, rientrante nello schema di cui all'art. 2033 c.c., logicamente subordinata alla prima.
4.1. Al riguardo, in linea generale, è d'uopo rammentare che il cliente (di uno o più rapporti bancari e/o finanziari) ha titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, ad es., diversa periodicità
2 Proc. n. 3899/2015 R.G.
di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia, ecc.); b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse, commissione e spesa) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere; la relativa domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente
è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta (Trib. Torino 3.11.2016; Trib. Trani
18.11.2016; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Nocera Inf. 18.9.2017; Trib.
Roma 6.12.2017; App. Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017; Trib.
Vicenza 24.1.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; Trib.
Verona 4.10.2018), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione
(Cass. Civ. n. 21646/2018; Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza
14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; App. Milano
1.3.2018).
4.2. Dipoi, in via connessa o indipendente (sebbene logicamente subordinata al previo accertamento delle dedotte invalidità contrattuali) al cliente è consentito esperire domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., volta al recupero delle somme indebitamente percette dall'istituto bancario: al riguardo, secondo una consolidata giurisprudenza di merito,
l'ammissibilità di tale domanda sarebbe subordinata alla chiusura del conto
(Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 29/08/2023, n.1764; Tribunale
Nola sez. I, 31/05/2023, n.1589; Corte appello Milano sez. I, 12/12/2022,
n.3911;) perché solo da tale momento si attualizzano le rispettive di voci di debito e credito, costituenti, nella vigenza del rapporto, mere poste contabili.
4.3. Orbene, del tutto pacifica, nella vicenda de qua, l'ammissibilità della domanda di accertamento, con riguardo alla domanda di ripetizione (e, in particolare, alla relativa ammissibilità anche in costanza di rapporto) la recente giurisprudenza di legittimità ha operato un importante chiarimento, statuendo che “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente,
3 Proc. n. 3899/2015 R.G.
il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art.
2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.” (in tali termini Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
13586 del 16/05/2024, sottolineatura aggiunta).
Tale affermazione di principio si palesa estremamente rilevante per il caso di specie, atteso che, impregiudicata l'ammissibilità anche dell'azione di ripetizione in presenza di un conto corrente ancora aperto, il risultato conseguibile dal correntista – a fronte dell'accoglimento dell'azione restitutoria – si tradurrebbe, comunque, non già in una condanna di pagamento a carico della banca, quanto piuttosto nella rettifica del saldo effettivo (in quanto, come evidenziato dalla citata Cass. 13586/2024 in parte motiva, in vigenza del dettato di cui all'art. 1823 c.c., nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza sono esigibili solo i saldi reciproci, sicché il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate).
4.4. A ciò si aggiunga, per tuziorismo, che, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista che proponga domanda di condanna della banca al pagamento del saldo intermedio è onerato della prova dell'attualità di quel saldo al momento della decisione.
Infatti, è vero che nel rapporto di conto corrente il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art. 1852, comma 1, c.c.): ciò non implica, però, che il correntista stesso possa aspirare, per ciò solo, alla pronuncia, in proprio favore, della condanna al
4 Proc. n. 3899/2015 R.G.
pagamento del saldo che sia stato ricalcolato a proprio credito a una certa data;
per ottenere la pronuncia di condanna corrispondente a un tale accertamento non basta, dunque, che sia data dimostrazione del saldo ricalcolato, a credito del cliente, a una certa data di chiusura intermedia del conto: poiché tale saldo è suscettibile di modificarsi, visto che esso costituisce la partita contabile su cui si innestano le successive movimentazioni del rapporto, occorre che sia allegato e provato, o altrimenti non contestato, che quel saldo sia restato, nel tempo, invariato.
E onerato della prova in questione non può che essere il correntista stesso: soggetto - quest'ultimo - che, agendo in giudizio per il soddisfacimento di una propria pretesa, ha l'onere di dar ragione dell'attualità di questa (così
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16602 del 14/06/2024).
Ne deriva che, nel caso di specie, non essendo stata dimostrata la chiusura del conto, l'attore non avrebbe comunque potuto conseguire la condanna al pagamento dell'eventuale saldo a credito, stabilito con riferimento ad una data “intermedia”, ossia anteriormente alla chiusura del rapporto.
4.5. Per completezza, occorre chiarire che l'ammissibilità delle domande attoree non è in alcun modo pregiudicata dall'eccepita omessa contestazione degli estratti conto.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio per cui, ai sensi dell'art. 1832
c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita, approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
30000 del 20/11/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23421 del 17/11/2016;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11626 del 26/05/2011). Di tal guisa,
l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11749 del 18/05/2006).
5 Proc. n. 3899/2015 R.G.
4.6. In definitiva, devono ritenersi ammissibili tanto l'azione di accertamento quanto quella di ripetizione, con la precisazione che, con riguardo a quest'ultima, la mancata dimostrazione della chiusura del conto rende conseguibile non già una condanna di pagamento, bensì il solo ricalcolo del saldo effettivo dei rapporti controversi.
5. Ciò posto, deve rammentarsi che il riparto dell'onus probandi addossa sul creditore istante (in questo caso il correntista), in applicazione di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto ad essi relativi (tra le tante, Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006, n.
5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020); con la precisazione che se la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI, 1° dicembre 2021, n.
37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), viceversa l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022; Cass. 33009/2019).
Con l'eccezione del caso in cui venga, dallo stesso correntista, dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale per iscritto: in tale ipotesi, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale (Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019), al fine di offrire la dimostrazione della debenza di interessi ultra-legali, commissioni, spese e simili (Trib. Sassari 09.08.2014, in Trib. Spoleto 20.06.2017, in Email_1 ilcaso.it; Trib. Roma 6.2.2018, in expartecreditoris.it; Trib. Pavia
21.4.2018, in Trib. Sulmona 28.11.2018, in eclegal.it; Trib. Pavia Email_1
18.4.2019, in;
Trib. Locri 2.7.2020 in Email_2 Email_3
Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019, secondo la quale, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe
6 Proc. n. 3899/2015 R.G.
sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi – nella specie inesistenza di convenzione scritta – trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto;
cfr. anche Cass. civ. sez. I,
6/02/2024, n. 3310, secondo la quale “Se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente (carenza di forma scritta ad substantiam), non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti”, poiché “non si comprende, infatti, come si possa pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti, ove chi domandi la nullità del primo ne deduca l'inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam”).
6. Nel caso di specie, la documentazione acclusa agli atti ha consentito al nominato consulente d'ufficio (le cui valutazioni si ritengono condivisibili) di operare una puntuale ricostruzione dei rapporti per cui è causa.
Nello specifico il CTU – riscontrata la completezza della documentazione contabile relativa al c/c n. 8028157 per l'intera durata del CP_3 rapporto (dal 24/11/2003 e al 30/09/2012) e di quella relativa al c/c
ORDINARIO n. 8028156, dalla data di apertura del 24/11/2003 sino al
31/12/2015 (data dell'ultimo estratto conto disponibile) – ha anzitutto riscontrato il collegamento del conto anticipi rispetto a quello ordinario, successivamente procedendo alla verifica contabile del primo, onde eventualmente azzerare gli addebiti e i relativi giro conto sul conto ordinario.
All'esito della ricostruzione contabile, operata in conformità con i quesiti posti, il consulente, in relazione ad ambedue i conti, ha escluso ogni fenomeno usurario (operando la relativa verifica secondo la metodologia codificata dalle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti pro tempore), ha riscontrato la sottoscrizione di clausola di reciprocità in relazione alla capitalizzazione degli interessi e la valida pattuizione del tasso di interesse ultra-legale (provvedendo alla relativa applicazione) così come della commissione di massimo scoperto, perciò riconosciuta applicando le eventuali rettifiche all'importo del massimo scoperto dovute alla differenza
7 Proc. n. 3899/2015 R.G.
tra saldo banca e saldo del conto ricalcolato, provvedendo inoltre a rettificare i giorni valuta delle singole operazioni.
All'esito dell'analisi contabile, è risultato che il saldo del conto corrente ordinario n. 8028156, alla data del 31/12/2015, è pari ad € 1.656,93 a credito del correntista, in luogo dell'importo di € 263,77 a credito del correntista risultante dall'ultimo estratto conto.
Il saldo finale del conto anticipi n. 8028157 è stato riscontrato pari a 0, conformemente alle risultanze contabili.
7. Le risultanze della CTU, condotte secondo i principi giuridici enucleati dai quesiti e congruamente motivate, si ritengono pienamente condivisibili, non essendo smentite dalle doglianze articolate dalla società attrice.
7.1. Contrariamente a quanto affermato dal quest'ultima, invero, la clausola di reciprocità della capitalizzazione degli interessi è stata espressamente sottoscritta per entrambi i conti (conto anticipo e conto ordinario). Come riscontrato dal CTU, infatti, per entrambi i conti vi è l'espressa sottoscrizione il 24/11/2003 dell'art. 8 (condizioni generali) e in calce al prospetto allegato delle condizioni, sia per il conto n. 8028157 (allegato 2
CTU) che per il conto 8028156 (allegato 3 CTU).
7.2. La determinatezza (o quantomeno determinabilità) della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto si riscontra in quanto, nei prospetti allegati alle condizioni generali di contratto, sono stabilite sia le percentuali (ovvero il “tasso” della commissione) che la cadenza trimestrale (ovvero la sua periodicità), e risulta come la stessa veniva applicata sulla punta di massimo scoperto utilizzato nel trimestre (come indicato nel documento di sintesi allegato al contratto di affidamento del
26.10.2004 e come evincibile dagli estratti conto bancari esibiti).
Ciò che pone tale clausola in conformità con il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui la relativa pattuizione, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, e ciò accade quando sono previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la sua periodicità (v. Tribunale Bari, Sez. IV, Sentenza, 06/05/2024, n. 2082;
Corte appello Ancona, sez. I, 12/01/2024 n. 67; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
1373 del 15/01/2024, la quale arriva finanche a precisare che “In tema di
8 Proc. n. 3899/2015 R.G.
conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti”).
7.3. Quanto all'eccepita erronea determinazione dei tassi soglia in relazione all'usura, il consulente ha offerto puntuale replica, documentando la correttezza dei tassi-soglia utilizzati a fondamento del ricalcolo.
8. In definitiva, chiarita la validità della consulenza, deve riconoscersi la fondatezza, seppur soltanto parziale, della domanda attorea e, per l'effetto, la stessa va accolta nel senso che va accertato e dichiarato il saldo del conto corrente ordinario n. 8028156, alla data del 31/12/2015, è pari ad €
1.656,93 a credito del correntista, in luogo dell'importo di € 263,77 a credito del correntista risultante dall'ultimo estratto conto.
Per le ragioni chiarite supra, il riconoscimento di un maggior importo a disposizione del correntista non consente, a causa del mancato riscontro della chiusura effettiva del rapporto, di disporre la condanna alla relativa restituzione da parte della banca.
Deve rilevarsi, infine, come del tutto indimostrata sia la domanda relativa al risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
Quanto al danno patrimoniale – che l'istante lega alla “affannosità” della gestione patrimoniale, alla perdita di chances derivanti dal minor credito a disposizione e al mancato utile – lo stesso risulta del tutto indimostrato, essendo mancata ogni attività di allegazione a tal riguardo.
Anche con riguardo al profilo – pure lamentato – del danno all'immagine commerciale della società, e più in generale del danno non patrimoniale, lo stesso non può dirsi in re ipsa, dovendo piuttosto essere oggetto di concreta e rigorosa dimostrazione da parte dell'istante (v. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 2638 del 04/02/2025), qui del tutto mancata.
9 Proc. n. 3899/2015 R.G.
9. L'accoglimento soltanto parziale delle pretese attoree consente di compensare le spese di lite tra le parti, in applicazione dell'art. 92 co. 2
c.p.c.
10. Le spese di c.t.u, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico di tutte le parti, in solido tra loro nei confronti del consulente e nella misura del 50% ciascuna nei rapporti inter partes.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n. 3899/2015 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea di accertamento, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario n.
8028156, alla data del 31/12/2015, è pari ad € 1.656,93 a credito del correntista, in luogo dell'importo di € 263,77 a credito del correntista risultante dall'ultimo estratto conto;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3. compensa le spese di lite tra le parti;
4. pone le spese di consulenza, come già liquidate con separato decreto,
a definitivo carico di tutte le parti, in solido tra loro nei confronti del consulente e nella misura del 50% ciascuna nei rapporti inter partes.
Potenza, lì 12/11/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
10