Art. 40. Abilitazione professionale 1. L'abilitazione all'esercizio della professione e' conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale.
2. Presso ciascun Ordine territoriale e' istituito un registro dei tirocinanti, aggiornato a cura dell'Ordine medesimo, sulle cui iscrizioni e cancellazioni delibera il Consiglio dell'Ordine.
3. Il registro di cui al comma 2 e' diviso in due Sezioni, denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell'Albo, previo superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 45.
4. Possono chiedere l'iscrizione nelle Sezioni tirocinanti commercialisti o tirocinanti esperti contabili del registro dei tirocinanti tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica della classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero della classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .
5. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili del registro tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea della classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero della classe 28, classe delle lauree in scienze economiche.
2. Presso ciascun Ordine territoriale e' istituito un registro dei tirocinanti, aggiornato a cura dell'Ordine medesimo, sulle cui iscrizioni e cancellazioni delibera il Consiglio dell'Ordine.
3. Il registro di cui al comma 2 e' diviso in due Sezioni, denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell'Albo, previo superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 45.
4. Possono chiedere l'iscrizione nelle Sezioni tirocinanti commercialisti o tirocinanti esperti contabili del registro dei tirocinanti tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica della classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero della classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .
5. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili del registro tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea della classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero della classe 28, classe delle lauree in scienze economiche.