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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/09/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della dr.ssa Lucia Paura
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4126 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 R.G.
Oggetto: lesione personale vertente tra
, rappr.ta e difesa dall'Avv. COSTA GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
, elett.te dom.ta in Pozzuoli (NA) alla via Napoli 119 bis C.F._2 appellante
e
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappr.to e difeso dall'Avv. ROBERTO COSTA, , elett.te dom.to C.F._3 in Napoli, alla via Riviera di Chiaia 255 appellato
e nei confronti di
, , come in atti CP_2 C.F._4
Appellata contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 23 settembre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
Con atto di appello , interventrice volontaria nel giudizio di primo Parte_1 grado, impugna la sentenza nn. 1450/2019, con la quale il Giudice di Pace di Marigliano, all'esito del giudizio R.G. 614/2016, ha rigettato, unitamente alla domanda dell'attrice la domanda dell'odierna appellante, con cui veniva richiesto Parte_2 rispettivamente il risarcimento dei danni a cosa e delle lesioni riportate a seguito del sinistro in atti descritto.
Nel dettaglio, stante la prospettazione attorea, è stato allegato che, in data 31/5/2015 alle ore 12.00, circa, motoveicolo WA tg. X7DWH4 di proprietà della sig.ra Pt_2 sarebbe stato tamponato da tergo dal motoveicolo Honda tg. DT16801 (di
[...] proprietà della sig.ra ed assicurato presso la , e, per l'effetto, CP_2 Controparte_1 sospinto contro la fiancata laterale dell'autovettura Peugeot tg. DC189RZ della sig.ra
; in seguito, il motociclo sarebbe caduto al suolo unitamente al conducente CP_3
ed alla trasportata , che avrebbero riportato le lesioni per cui è CP_4 Parte_1 processo.
Istruita la causa, il giudice di pace ha statuito l'infondatezza della domanda evidenziando l'incompatibilità tra la dinamica – definita violenta- prospettata dal teste escusso e l'entità dei danni riscontrati sul motociclo attoreo, privo di evidenti segni del tamponamento sul proprio lato posteriore;
ha pertanto rilevato l'insussistenza del nesso causale tra il fatto descritto e le lesioni assunte riportate dalla , (peraltro appurate dal CTU Pt_1 nominato).
Di tanto si duole l'appellante, che lamenta l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure nella parte in cui lo stesso ha rilevato che “il teste narra di una dinamica violenta che non trova riscontro alcuno risultando, anzi del tutto incoerente lo sviluppo fisico e cinematico della forza d'impatto che avrebbe prodotto i danni descritti”; nel dettaglio, l'appellante evidenzia che in realtà il teste ha più volte ripetuto e riferito di un tamponamento da tergo, senza nulla dire circa la potenza e/o forza dell'impatto e/o velocità dei motocicli coinvolti;
lamenta dunque l'omesso esame delle risultanze della
CTU medica- legale espletata sulla , insistendo per l'accoglimento della Pt_1 domanda risarcitoria proposta.
Nonostante la regolare notifica non si è costituito in grado di appello il responsabile civile ne va pertanto dichiarata la contumacia. CP_2
2 Si è invece regolarmente costituita in giudizio l'appellata compagnia, la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appello, chiedendone l'integrale rigetto.
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello, che risulta infatti, oltre che tempestivamente proposto, e pertanto procedibile, redatto nel rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte, giacché l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, nonché ha altrettanto soddisfacentemente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha rigettato la domanda.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato, sia pure alla luce di una motivazione diversa da quella addotta dal giudice di pace.
In proposito è appena il caso di ricordare che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
15185 del 10.10.2003), nonché: “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del
"devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza nr.17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 696/2002).
Nel caso in oggetto, le censure sollevate dall'appellante riguardano sostanzialmente l'errore logico- giuridico compiuto dal primo giudice, lì dove questi assume che il teste avrebbe narrato di una dinamica particolarmente violenta;
ebbene, effettivamente tale dettaglio non emerge dalla deposizione del , che pur ha dettagliatamente Testimone_1 riferito circa il luogo e l'ora dell'evento, la direzione di marcia dei motocicli,
l'identificazione dei feriti, i punti di impatto, (cfr. “… Io mi trovavo a piedi, all'altezza dell'incidente, quando ho visto il motociclo Honda tamponare il ciclomotore WA e sospingerlo contro il veicolo Peugeot che era fermo, in sosta regolare, lungo il margine
3 destro della carreggiata, rispetto al senso e direzione di marcia dei motocicli. Preciso che il ciclomotore WA ed il motociclo Honda percorrevano via Cucca in Brusciano nel medesimo senso e direzione di marcia, ovvero con direzione Pomigliano D'Arco ed il ciclomotore WA precedeva il motociclo Honda…. Omissis…. Ho visto il ciclomotore
WA rallentare per motivi di traffico, il motociclo Honda, proveniente da tergo non riuscire a frenare e tamponarlo sospingendolo contro il veicolo Peugeot che era fermo in sosta. Preciso che il primo urto si è avuto tra la parte anteriore del motociclo Honda e la parte posteriore del ciclomotore WA;
il secondo urto tra la parte anteriore laterale destra del motociclo WA e la fiancata sinistra della Peugeot. A seguito dell'urto il ciclomotore WA cadeva al suolo unitamente al conducente ed al trasportato”.
Non di meno, il Tribunale- indipendentemente dalla circostanza relativa alla pretesa violenza dell'urto, - rileva che, nel caso in esame, non è stata raggiunta la prova della derivazione causale delle lesioni lamentate dalla a fronte della dinamica Pt_1 prospettata dal teste. Ed infatti, ipotizzando che, a seguito dell'urto da parte del ciclomotore, il motociclo a bordo del quale la era trasportata, assunto in fase di Pt_1 rallentamento per motivi di traffico, sia stato sospinto contro l'autovettura in sosta, le persone a bordo del avrebbero dovuto riportare lesioni da “schiacciamento”, che Per_1 invece non risultano riscontrate;
inoltre, tenendo conto del descritto stato dei luoghi, ed in particolare dell'intasamento del traffico che induceva il ciclomotore al rallentamento, deve osservarsi che la dinamica prospettata non appare verosimile perché, a voler supporre che i fatti si siano svolti come da narrazione del testimone, deve rilevarsi che, per la presenza dell'auto parcheggiata contro cui il motorino rovinava, non ci sarebbe stato spazio sufficiente per consentire la riferita caduta sul lato destro successiva all'impatto con la fiancata della indicata Peugeot.
L'assetto probatorio risulta poi ulteriormente confusionario alla luce delle risultanze della
CTU espletata in primo grado. Ed infatti, dall'elaborato in esame, si evince che la
[...] su richiesta della d.ssa riferiva che “il giorno 31.O5.2O15, alle ore Pt_1 Per_2
12.00 circa, in Brusciano (NA), alla via Cucca mentre si trovava a bordo, come trasportata, del ciclomotore tipo WA, veniva investita dal motociclo tipo Honda. In seguito a tale urto la perizianda rovinava al suolo e riportava lesioni”.
Pertanto, in sede di accertamento medico-legale, è stata sì appurata la compatibilità delle lesioni (escoriazioni e distorsioni) subite dalla , ma detta compatibilità attiene ad Pt_1 un evento diverso da quello descritto dal teste, ovvero ad un tamponamento e a una
4 successiva caduta al suolo del ciclomotore. Assume particolare rilievo il fatto che il preventivo impatto contro un'auto in sosta non venga minimamente citato dalla Pt_1 infatti, tenuto conto della prospettazione offerta dalla predetta, deve evidenziarsi che le lesioni accertate dal medico-legale risultano riconducibili all'evento descritto dalla danneggiata, cioè ad un tamponamento a cui ha fatto seguito la caduta, e non necessariamente anche con l'evento descritto dal teste, ovvero con la complessa successione di eventi riferita (tamponamento, spinta contro auto e successiva caduta) prospettata dal teste.
Ebbene, in giurisprudenza è stato opportunamente affermato che, in caso di contrasto tra prove …in ordine ai fatti costitutivi della domanda… ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione …non superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6760 del 05.05.2003; conformi
Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3468 del 15.02.2010 e Cassazione, Sez. L, Sentenza n.
4773 del 10.03.2015).
Ciò posto, per mancanza di idonee prove in ordine ai fatti costitutivi della domanda, ed in particolare circa la sussistenza del nesso eziologico, la stessa va ritenuta non provata.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Assorbite le ulteriori questioni pur sollevate dalle parti.
Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- Rigetta l'appello, confermando la gravata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'indicato appellato delle spese processuali, liquidate in euro 1700,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, se dovute.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da
5 parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Nola, 24.09.2025
IL GIUDICE
D.ssa Lucia PAURA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della dr.ssa Lucia Paura
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4126 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 R.G.
Oggetto: lesione personale vertente tra
, rappr.ta e difesa dall'Avv. COSTA GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
, elett.te dom.ta in Pozzuoli (NA) alla via Napoli 119 bis C.F._2 appellante
e
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappr.to e difeso dall'Avv. ROBERTO COSTA, , elett.te dom.to C.F._3 in Napoli, alla via Riviera di Chiaia 255 appellato
e nei confronti di
, , come in atti CP_2 C.F._4
Appellata contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 23 settembre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
Con atto di appello , interventrice volontaria nel giudizio di primo Parte_1 grado, impugna la sentenza nn. 1450/2019, con la quale il Giudice di Pace di Marigliano, all'esito del giudizio R.G. 614/2016, ha rigettato, unitamente alla domanda dell'attrice la domanda dell'odierna appellante, con cui veniva richiesto Parte_2 rispettivamente il risarcimento dei danni a cosa e delle lesioni riportate a seguito del sinistro in atti descritto.
Nel dettaglio, stante la prospettazione attorea, è stato allegato che, in data 31/5/2015 alle ore 12.00, circa, motoveicolo WA tg. X7DWH4 di proprietà della sig.ra Pt_2 sarebbe stato tamponato da tergo dal motoveicolo Honda tg. DT16801 (di
[...] proprietà della sig.ra ed assicurato presso la , e, per l'effetto, CP_2 Controparte_1 sospinto contro la fiancata laterale dell'autovettura Peugeot tg. DC189RZ della sig.ra
; in seguito, il motociclo sarebbe caduto al suolo unitamente al conducente CP_3
ed alla trasportata , che avrebbero riportato le lesioni per cui è CP_4 Parte_1 processo.
Istruita la causa, il giudice di pace ha statuito l'infondatezza della domanda evidenziando l'incompatibilità tra la dinamica – definita violenta- prospettata dal teste escusso e l'entità dei danni riscontrati sul motociclo attoreo, privo di evidenti segni del tamponamento sul proprio lato posteriore;
ha pertanto rilevato l'insussistenza del nesso causale tra il fatto descritto e le lesioni assunte riportate dalla , (peraltro appurate dal CTU Pt_1 nominato).
Di tanto si duole l'appellante, che lamenta l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure nella parte in cui lo stesso ha rilevato che “il teste narra di una dinamica violenta che non trova riscontro alcuno risultando, anzi del tutto incoerente lo sviluppo fisico e cinematico della forza d'impatto che avrebbe prodotto i danni descritti”; nel dettaglio, l'appellante evidenzia che in realtà il teste ha più volte ripetuto e riferito di un tamponamento da tergo, senza nulla dire circa la potenza e/o forza dell'impatto e/o velocità dei motocicli coinvolti;
lamenta dunque l'omesso esame delle risultanze della
CTU medica- legale espletata sulla , insistendo per l'accoglimento della Pt_1 domanda risarcitoria proposta.
Nonostante la regolare notifica non si è costituito in grado di appello il responsabile civile ne va pertanto dichiarata la contumacia. CP_2
2 Si è invece regolarmente costituita in giudizio l'appellata compagnia, la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appello, chiedendone l'integrale rigetto.
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello, che risulta infatti, oltre che tempestivamente proposto, e pertanto procedibile, redatto nel rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte, giacché l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, nonché ha altrettanto soddisfacentemente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha rigettato la domanda.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato, sia pure alla luce di una motivazione diversa da quella addotta dal giudice di pace.
In proposito è appena il caso di ricordare che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
15185 del 10.10.2003), nonché: “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del
"devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza nr.17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 696/2002).
Nel caso in oggetto, le censure sollevate dall'appellante riguardano sostanzialmente l'errore logico- giuridico compiuto dal primo giudice, lì dove questi assume che il teste avrebbe narrato di una dinamica particolarmente violenta;
ebbene, effettivamente tale dettaglio non emerge dalla deposizione del , che pur ha dettagliatamente Testimone_1 riferito circa il luogo e l'ora dell'evento, la direzione di marcia dei motocicli,
l'identificazione dei feriti, i punti di impatto, (cfr. “… Io mi trovavo a piedi, all'altezza dell'incidente, quando ho visto il motociclo Honda tamponare il ciclomotore WA e sospingerlo contro il veicolo Peugeot che era fermo, in sosta regolare, lungo il margine
3 destro della carreggiata, rispetto al senso e direzione di marcia dei motocicli. Preciso che il ciclomotore WA ed il motociclo Honda percorrevano via Cucca in Brusciano nel medesimo senso e direzione di marcia, ovvero con direzione Pomigliano D'Arco ed il ciclomotore WA precedeva il motociclo Honda…. Omissis…. Ho visto il ciclomotore
WA rallentare per motivi di traffico, il motociclo Honda, proveniente da tergo non riuscire a frenare e tamponarlo sospingendolo contro il veicolo Peugeot che era fermo in sosta. Preciso che il primo urto si è avuto tra la parte anteriore del motociclo Honda e la parte posteriore del ciclomotore WA;
il secondo urto tra la parte anteriore laterale destra del motociclo WA e la fiancata sinistra della Peugeot. A seguito dell'urto il ciclomotore WA cadeva al suolo unitamente al conducente ed al trasportato”.
Non di meno, il Tribunale- indipendentemente dalla circostanza relativa alla pretesa violenza dell'urto, - rileva che, nel caso in esame, non è stata raggiunta la prova della derivazione causale delle lesioni lamentate dalla a fronte della dinamica Pt_1 prospettata dal teste. Ed infatti, ipotizzando che, a seguito dell'urto da parte del ciclomotore, il motociclo a bordo del quale la era trasportata, assunto in fase di Pt_1 rallentamento per motivi di traffico, sia stato sospinto contro l'autovettura in sosta, le persone a bordo del avrebbero dovuto riportare lesioni da “schiacciamento”, che Per_1 invece non risultano riscontrate;
inoltre, tenendo conto del descritto stato dei luoghi, ed in particolare dell'intasamento del traffico che induceva il ciclomotore al rallentamento, deve osservarsi che la dinamica prospettata non appare verosimile perché, a voler supporre che i fatti si siano svolti come da narrazione del testimone, deve rilevarsi che, per la presenza dell'auto parcheggiata contro cui il motorino rovinava, non ci sarebbe stato spazio sufficiente per consentire la riferita caduta sul lato destro successiva all'impatto con la fiancata della indicata Peugeot.
L'assetto probatorio risulta poi ulteriormente confusionario alla luce delle risultanze della
CTU espletata in primo grado. Ed infatti, dall'elaborato in esame, si evince che la
[...] su richiesta della d.ssa riferiva che “il giorno 31.O5.2O15, alle ore Pt_1 Per_2
12.00 circa, in Brusciano (NA), alla via Cucca mentre si trovava a bordo, come trasportata, del ciclomotore tipo WA, veniva investita dal motociclo tipo Honda. In seguito a tale urto la perizianda rovinava al suolo e riportava lesioni”.
Pertanto, in sede di accertamento medico-legale, è stata sì appurata la compatibilità delle lesioni (escoriazioni e distorsioni) subite dalla , ma detta compatibilità attiene ad Pt_1 un evento diverso da quello descritto dal teste, ovvero ad un tamponamento e a una
4 successiva caduta al suolo del ciclomotore. Assume particolare rilievo il fatto che il preventivo impatto contro un'auto in sosta non venga minimamente citato dalla Pt_1 infatti, tenuto conto della prospettazione offerta dalla predetta, deve evidenziarsi che le lesioni accertate dal medico-legale risultano riconducibili all'evento descritto dalla danneggiata, cioè ad un tamponamento a cui ha fatto seguito la caduta, e non necessariamente anche con l'evento descritto dal teste, ovvero con la complessa successione di eventi riferita (tamponamento, spinta contro auto e successiva caduta) prospettata dal teste.
Ebbene, in giurisprudenza è stato opportunamente affermato che, in caso di contrasto tra prove …in ordine ai fatti costitutivi della domanda… ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione …non superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6760 del 05.05.2003; conformi
Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3468 del 15.02.2010 e Cassazione, Sez. L, Sentenza n.
4773 del 10.03.2015).
Ciò posto, per mancanza di idonee prove in ordine ai fatti costitutivi della domanda, ed in particolare circa la sussistenza del nesso eziologico, la stessa va ritenuta non provata.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Assorbite le ulteriori questioni pur sollevate dalle parti.
Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- Rigetta l'appello, confermando la gravata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'indicato appellato delle spese processuali, liquidate in euro 1700,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, se dovute.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da
5 parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Nola, 24.09.2025
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