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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 185/2023 R.G., vertente TRA
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. Parte_1 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ), subentrato a titolo universale nei P.IVA_1 rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , tra Controparte_1 cui , in persona di in qualità di Controparte_2 CP_3 Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale, CP_4 autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 Persona_1 del 28.04.2022, elettivamente domiciliata in Messina, Via Mario Giurba n. 17, presso lo studio dell'Avv. Massimo Maiorana C. F: dal quale è rappresentata C.F._1
e difesa appellante CONTRO
CF , nato il [...] a [...] Controparte_5 C.F._2 (RC), rappresentato e difeso dall'Avv. Mariano Parisi, CF , C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palmi (RC) alla Via San Rocco, 29 appellato E
, (P. IVA Controparte_6
), con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro- P.IVA_2 tempore – in proprio e quale mandatario della Controparte_7 con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Legge n.448/1998 nonché della
[...] procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Persona_2 Racc. 5762 - elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, Avvocatura Distrettuale INPS, presso e con gli Avvocati Angela Maria Rosa Fazio, C.F. ; pec;
fax n. C.F._4 Email_1
0965/499114, Angela Fazio, , e CP_8 CP_9 Controparte_10 Pt_2
, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù
[...] di procura generale alle liti per atto del Notaio in Fiumicino in data Persona_3 23.01.2023 (repertorio n. 37590/7131) appellato cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. 412/2023 R.G., vertente TRA
, con sede in Roma, in Controparte_6 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, Avvocatura Distrettuale INPS, presso e con gli Avvocati Angela Maria Rosa Fazio, C.F. , C.F._4 2
t; fax n. 0965499114, Email_3 CP_8 [...]
, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in CP_9 virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio in Fiumicino in data Persona_3
23.01.2023 (repertorio n. 37590/7131), pec t Email_1 appellante CONTRO
Controparte_5 appellato contumace E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 12.08.2022, conveniva in giudizio l Controparte_5 [...]
, l'INPS e la Società di cartolarizzazione dei crediti Parte_1 Controparte_7 I.N.P.S., al fine di sentire dichiarare l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420229003456604/000 di € 7.718,49, notificata in data 08.06.2022, relativa ad un credito contributivo previdenziale “Gestione separata contributi su reddito e professioni” relativo all'anno 2012, nonché del prodromico avviso di addebito recante n. 39420190005851911000. Solo in tale circostanza aveva avuto notizia della notifica del suddetto avviso, da parte dell'ente impositore. Tra l'altro, l'intimazione di pagamento era stata notificata dall'indirizzo pec t, non contenuto nei pubblici registri Email_4 disciplinati dal Codice dell'amministrazione digitale e tale circostanza rendeva la notifica nulla/inesistente. Il credito vantato dall'ente previdenziale, in assenza di notifica dell'atto prodromico (avviso n. 39420190005851911000) all'intimazione previdenziale era prescritto e non poteva essere riscosso ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 9, l. n. 335/1995. Né potevano essere reclamate le sanzioni irrogate che costituivano conseguenza automatica, legalmente predeterminata, dell'inadempimento o del ritardo. Costituitasi l eccepiva la regolarità del processo Parte_1 notificatorio, sia con riguardo alla intimazione oggetto di causa sia della cartella esattoriale ad essa sottesa, che riferiva essere stata regolarmente notificata. A tal fine richiamava la normativa di settore e la disciplina eurounitaria in merito al formato del file contenuto nella pec, in particolare il Regolamento UE n. 910/2014 e la decisione di esecuzione della Commissione n. 1506/2015 con riguardo alle estensioni fi files consentite. Le vicende sottese al procedimento impositivo non erano di competenza dell'ente della riscossione, che non era tenuto a conoscere nel merito il rapporto tra l'ente impositore ed il contribuente. Costituitosi, l'INPS eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per definitività dei ruoli, deducendo in fatto la fondatezza della pretesa creditoria portata nell'atto impugnato e la regolare notifica dell'avviso di addebito n.39420190005851911000, offrendone prova documentale. L'avviso di addebito, regolarmente notificato, era divenuto definitivo ed inoppugnabile.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. 3
Con sentenza n. 372/2023 pubblicata il 29.03.2023, il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda e condannava i resistenti, in solido, alla corresponsione delle spese di lite. Affermava che la notifica degli atti tributari sostanziali e processuali, effettuata mediante un indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri (Inipec, Ipa e Reginde), era inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria in ragione della circostanza che l'elencazione dei Pubblici Registri (Reginde, Inipec e Ipa) non era esclusiva, ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto. Pertanto, l'intimazione di pagamento n. 09420229003456604/000 non era opponibile al ricorrente, essendo la sua notifica inesistente, e andava annullata. Con riguardo all'avviso di pagamento n. 39420190005851911000, sotteso alla intimazione in discorso, il giudice ne rilevava l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art.3, comma 9, L.335/1995 con decorrenza dal “momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello, iscritto al n. 185/2023 R.G., proposto da Pt_3 che ne invocava la riforma nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto nulla la notifica a mezzo pec dell'intimazione perché non proveniente da un indirizzo risultante dai pubblici registri riconosciuti dalla legge. Con precipuo riferimento alla cartella esattoriale, l richiamava il disposto dell'art. Pt_3
14 del D. Lgs. n. 156/2015, a norma del quale la notifica della cartella di pagamento poteva essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Si trattava di una procedura in tutto assimilabile alla notifica avvenuta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, dunque perfettamente idonea a fornire e certezza dell'invio e della ricezione nel giorno e nell'ora indicati, e garanzia di integrità del contenuto e degli eventuali allegati. Già in data 09.08.2018, l'INPS aveva notificato al omunicazione di iscrizione CP_5 alla gestione separata mediante liquidazione dei contributi obbligatori da versare con contestuale richiesta di pagamento degli stessi e, quindi, alla data del 09.08.2018 il debito non poteva risultare prescritto, prendendo in considerazione come termine iniziale il giorno 08/08/2013, ex art 2962 comma 2, e non computandosi il giorno nel corso del quale cadeva il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Il credito INPS concerneva i contributi che il ricorrente avrebbe dovuto versare alla Gestione separata per reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni per l'anno 2012, pari a € 7.718,49, comprensivo di sanzioni, interessi e spese. L'ultima richiesta di pagamento era avvenuta con la notifica in data 24.01.2020 dell'avviso di addebito n. 39420190005851911000, mentre la prima richiesta era avvenuta in data 09.08.2018, allorché l'INPS aveva notificato comunicazione di iscrizione alla gestione separata mediante liquidazione dei contributi obbligatori da versare con contestuale richiesta di pagamento degli stessi. Ordinata la rinnovazione delle notifica agli appellati, si costituiva l'INPS, il quale affermava che la notifica telematica dell'atto di intimazione era stata effettuata direttamente dall' secondo le modalità previste dall'art. 30, comma 4, Parte_1
d.l. n. 78/2010. In ragione di tale previsione, la notifica poteva ritenersi chiaramente riconducibile all' , non essendo necessaria l'iscrizione dell'indirizzo Controparte_11 di provenienza nell'elenco dei pubblici registri. 4
Il giudice di primo grado non avere valutato il compendio probatorio prodotto dall'INPS, dal quale si poteva chiaramente evincere la definitività del ruolo sotteso all'avviso impugnato e, di conseguenza, aveva dichiarato prescritto un credito che, di fatto, non poteva ritenersi tale. In particolare, verificata la regolarità della notifica dell'avviso di addebito, il giudice avrebbe dovuto concludere nel senso dell'inammissibilità dell'opposizione per definitività del ruolo, per il quale non risultava decorso il termine quinquennale alla data di notifica dell'intimazione. Infatti, dalla data di notifica dell'avviso di addebito n. 39420190005851911000 (24.01.2020), alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229003456604000 (08.06.2022) non era decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi. L'avviso di addebito n. 39420190005851911000, validamente notificato in data 24.01.2020, era divenuto definitivo ed inoppugnabile, ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999, già prima che fosse introdotto il giudizio (12.08.2022). Associando le proprie difese a quelle dell' , l'INPS rilevava che l'atto impugnato Pt_3 in giudizio era stato regolarmente notificato in ragione dell'applicabilità, anche al caso di specie, dell'art. 156, c. 3., c.p.c. L'atto aveva raggiunto il suo scopo e la natura, le funzioni e l'identità del mittente erano chiaramente deducibili dall'indirizzo PEC di provenienza, non necessitando, nel caso in esame, l'appartenenza del medesimo ai pubblici registri. Chiedeva che al presente procedimento venisse riunito l'appello proposto dall'INPS avverso la medesima sentenza ed iscritto al n. RG. 412/2023 R.G.. Si costituiva il contestando le conclusioni avverse. L'appello era infondato e CP_5 costruito sulla mera reiterazione di conclusioni già svolte in primo grado. Non era mai stata messa in discussione la facoltà, per l'ente della riscossione, di notificare gli atti esecutivi a mezzo pec, mentre ciò che era in contestazione era la non ufficialità dell'indirizzo di provenienza. L' aveva effettuato la notifica al contribuente da un indirizzo pec non Pt_3 risultante dai pubblici registri REGINDE – IPA – INIPEC. Tale circostanza aveva comportato l'inesistenza della notifica dall'indirizzo t, che non risultava inserito nei pubblici Email_4 registri. Aveva altresì lamentato di non aver mai ricevuto a mani proprie il riferito avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento, acquisendone legale scienza solamente con la notificazione della suddetta intimazione e tale circostanza non era stata smentita né dall'odierna appellante, , né dall'INPS regolarmente Controparte_12 costituita. Venuta meno la regolare notificazione della richiesta di pagamento da parte dell'INPS, trattandosi di contributi previdenziali con termine prescrizionale stabilito dalla normativa vigente di 5 anni, con dies a quo, fini del computo della prescrizione, dal momento in cui scadevano i termini per il relativo versamento, il riferito termine prescrizionale quinquennale era spirato.
3.1. Con atto di appello iscritto al n. 412/2023 R.G., l'Inps proponeva appello avverso la medesima sentenza n. 372/2023 pubblicata il 29.03.2023. Lamentava la correttezza del procedimento notificatorio, con conseguente definitività dell'avviso di addebito n. 39420190005851911000 e infondatezza dell'eccezione di prescrizione. L' si era avvalsa della facoltà, riconosciuta dalla legge, di provvedere Pt_3 direttamente alla notifica dell'atto impositivo a mezzo pec. L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevedeva da un lato la provenienza dal registro INIPEC dell'indirizzo del destinatario, ma non disponeva alcunché circa l'indirizzo 5
PEC del mittente e nulla era previsto dall'60, D.P.R. 600/1973, in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Anche il D.P.R. 68/2005, fissando le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla disponeva in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo pec del mittente. Le menzionate disposizioni consentivano al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, diversamente da quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione della difesa INPS di definitività del sotteso avviso di addebito e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione della difesa dell' sulla CP_6 definitività dei ruoli contenuti nell'avviso di addebito, sotteso all'intimazione impugnata. Erroneamente il Tribunale si era soffermato a verificare la notifica di atti ininfluenti ai fini del giudizio, (provvedimenti di iscrizione alla gestione separata), perché antecedenti alla notifica dell'avviso di addebito, per il quale era ormai preclusa ogni contestazione di presunti vizi procedurali e di merito, per la definitività ed irretrattabilità dello stesso, essendo scaduto il termine perentorio previsto dall'art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999. I crediti erano ormai inoppugnabili ed il ricorso inammissibile, essendo stato depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica degli atti presupposti, Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto esaminare l'eccezione della difesa dell' CP_6 e, verificata la regolarità della notifica dell'avviso di addebito, statuire l'inammissibilità dell'opposizione per definitività del ruolo, per il quale non risultava decorso il termine quinquennale alla data di notifica dell'intimazione. Risultava che dalla data di notifica dell'avviso di addebito n. 39420190005851911000 (24.01.2020), alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229003456604000 (08.06.2022), non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi. Attesa la valida notifica dell'avviso di addebito n. 39420190005851911000 in data 24.01.2020, era indubitabile che il ricorso depositato in data 12.08.2022, doveva essere dichiarato inammissibile, perché proposto fuori termine, essendo spirato il termine perentorio per opporsi ex art. 24 D. L. n. 46/1999 all'avviso di addebito, con conseguente fondatezza dell'eccezione di definitività ed irretrattabilità del credito contributivo da esso portato. Nel merito, la difesa dell' nel giudizio di I° grado aveva contestato la fondatezza CP_6 della domanda, dimostrando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, con riferimento agli atti prodotti in giudizio, regolarmente notificati con atti pubblici che facevano fede fino a querela di falso. Il Tribunale, pur in presenza di prova della notifica dell'avviso di addebito indicato in epigrafe, non aveva esaminato l'eccezione dell'INPS ed aveva illegittimamente accolto l'eccezione di prescrizione, senza considerare l'inammissibilità del ricorso per scadenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che il termine non era maturato dopo la notifica dell'avviso di addebito. Chiedeva, dunque, in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza, condannare l'odierno appellato al pagamento dei contributi e delle sanzioni di cui all'avviso di addebito impugnato n. 39420190005851911000, con vittoria delle spese e competenze di giudizio per entrambi i gradi di giudizio. Con ordinanza del 12.03.2024 veniva dichiarata la contumacia di e di Pt_3 [...]
CP_5 6
Con ordinanza del 11.07.2025 veniva disposta la riunione del procedimento iscritto al n. 412/2023 R.G. procedimento iscritto al n. 185/2023.
Ritualmente comunicati i provvedimenti che disponevano la trattazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Vanno esaminati congiuntamente i motivi degli appelli proposti sia dall' che Pt_3 dall'INPS, nella parte in cui è stata avversata la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inesistente la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229003456604/000, in quanto proveniente da indirizzi pec del notificante non risultanti da pubblici registri. Essi sono fondati. Infatti, in punto di indirizzo pec del notificante, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”. (Cass. civ. sez. trib., 03/07/2023, n. 18684; Cass. civ. sez. trib., 17/07/2024, n.19677). Tale principio è uniformemente affermato dal giudice di legittimità: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. (Cass. SS.UU. 15979/2022). La Suprema Corte ha altresì affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo pec non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verificava alcuna nullità della notifica, venendo in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informavano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficiava ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultava provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorreva che il contribuente evidenziasse quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa fossero derivati dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però era comunque evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Nel caso in esame il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio eventualmente derivato dalla ricezione della notifica della cartella proveniente da un indirizzo del mittente differente da quello presente nel registro INI-Pec, laddove dall'indirizzo era agevolmente individuabile il mittente t. Email_4 7
L'eccezione è, pertanto, generica, non corredata dai necessari elementi illustrativi della lesione che sarebbe derivata e/o di un eventuale l'errore di individuazione del mittente in cui sarebbe incorso il contribuente, sì che non avrebbe potuto trovare accoglimento. Si impone, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza.
5. L'appellato ha altresì esposto che oggetto di apposita Controparte_5 contestazione nel giudizio di prime cure era stata l'omessa notificazione dell'avviso di addebito n. 39420190005851911000, atto presupposto dell'intimazione di pagamento, che ne aveva compromesso la legittimità. L'odierno appellato non aveva mai ricevuto in mani proprie il riferito avviso di addebito, acquisendone legale scienza solo con la notificazione dell'intimazione di pagamento Ne conseguiva che, venuta meno la regolare notificazione della regolare richiesta di pagamento della pretesa tributaria da parte dell'INPS, trattandosi di contributi previdenziali con termine prescrizionale stabilito dalla normativa vigente di 5 (cinque) anni con dies a quo individuato ai fini del computo della prescrizione dal momento in cui scadevano i termini per il relativo versamento, il riferito termine prescrizionale quinquennale era spirato. Tali difese dell'appellato non sono assistite da pregio. Invero, dalla documentazione depositata dall'INPS sin dal primo grado di giudizio risulta che l'avviso di addebito n. 39420190005851911000 sia stato notificato a
[...] con raccomandata spedita dall'INPS il 13.01.2020 e ricevuta, all'indirizzo del CP_5 destinatario, da in data 24.01.2020. CP_13 L'indefettibilità della ricezione dell'atto a mani proprie del destinatario, invocata dall'appellato, non è, nella materia in esame, requisito richiesto ai fini del valido perfezionamento della notifica. Deve osservarsi che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982"). In tal senso depone il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017). Come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, 8
la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". La questione della necessità dell'inoltro della raccomandata informativa è stata anche affrontata dalla Corte Costituzionale che con la sentenza 175/2018 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art 26 DPR 602/73 nella parte in cui abilita il concessionario della riscossione alla notifica diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, senza l'osservanza delle previsioni di cui all'art 7 legge n.890/82 come modificato con legge 31/2008 ( che prevede per la notifica a persona diversa dal destinatario l'inoltro della c.d raccomandata Parte informativa ). Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione”, nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto”, “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.” (Cass., 28872/2018). Anche di recente la Suprema Corte (sentenza n. 24492/2023) ha confermato il principio, ribadendo che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339 del 2021). Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023); con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la 9
relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 5, Ordinanza n. 26688 del 2022). La Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018). Infine, va richiamato che, nei casi di consegna del plico raccomandato a soggetto che si trovi all'interno del domicilio, l'operatore postale non è tenuto a compiere alcun accertamento circa le generalità della persona che riceve il plico se con nei casi di cui all'art. 7 comma 4 della legge n.890 citata, evenienza non ricorrente nella fattispecie in esame. Va, infatti, ribadito, si è già esposto, che “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5
-, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019, Rv. 655744 - 01; nello stesso senso, Sez.
6 - L,Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018, Rv. 650926 - 01, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico” ( Cass. 946/2020, 8924/23) Ancor più di recente e con precipuo riferimento a sottoscrizione con grafia illeggibile, la Suprema Corte ha affermato: “Ai fini della notifica, l'agente postale non è incaricato di identificare il ricevente dell'atto né di verificare la veridicità della sua dichiarazione di destinatario. Una volta acquisita la dichiarazione e ottenuta la firma della ricevuta, con l'atto 10
consegnato alla presunta controparte, la notifica è considerata valida”. (Cass. civ. sez. trib., 22/05/2024, n. 14279). In motivazione, è stato puntualizzato: “ … con riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, "ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ." (Cass., sez. U., 27 aprile 2010, n. 9962; v. anche Cass. 30 marzo 2016, n. 6126). Segnatamente, è d'uopo evidenziare che gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
ii) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (Cass. 16 ottobre 2020, n. 22514). Sul punto, va rilevato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, avendo egli soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma. La sequenza notificatoria che assume rilevanza, dunque, al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notifica è unicamente quella prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 890/1982, ragion per cui, una volta che l'agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l'atto è da intendersi notificato al destinatario. Al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso, querela che in realtà è stata presentata, ma la cui relativa istanza è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 327 del 12 marzo 2013, passata in giudicato (nel mentre la parte contribuente, avendo interesse a conseguire la declaratoria di falsità, avrebbe dovuto impugnare la sentenza del Tribunale). Conseguentemente, in assenza di dichiarazione di falsità dell'atto, deve ritenersi che l'avviso di ricevimento in questione sia stato notificato a persona dichiaratasi destinataria dell'atto, il che ha reso perfezionato il procedimento di notifica …”. Dovendosi fare applicazione dei principi ora enunciati, il motivo di resistenza frapposto dal infondato, imponendosi rilevare che dalla data di notifica dell'avviso di addebito CP_5 39420190005851911000 (24.01.2020) alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229003456604000 (08.06.2022), notifiche entrambe validamente eseguite e perfezionatesi, non era decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi.
6. Infondati sono i motivi di ricorso dedotti dal oncernenti il merito della pretesa CP_5 impositiva in capo all'INPS e la relativa prescrizione in data antecedente all'avviso di addebito, dovendosi osservare che l'INPS aveva eccepito la decadenza del contribuente per aver proposto la doglianza dopo lo spirare del termine perentorio previsto dall'art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999, decadenza che, pur eccepita, non era stata esaminata dal Tribunale, tanto che, con il secondo motivo dell'appello iscritto al n. 412/2023 R.G., l Pt_5 ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di definitività del credito, con conseguente l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Invero, in data 12.07.2018, con raccomandata spedita il 23.07.2018 e ricevuta dal destinatario il 09.08.2018, l'INPS aveva comunicato l'avvenuta iscrizione Controparte_5 del contribuente nella gestione separata, richiedendo il pagamento dei contributi omessi. Questo il testo della comunicazione: “A una verifica è risultato che Lei ha dichiarato per l'anno 2012, un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni. Avendo verificato che tale reddito non è stato assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali, si è proceduto a calcolare d'ufficio, l'importo dei contributi da Lei dovuti per l'anno 2012, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. A tal fine la invitiamo ad effettuare, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente, il versamento degli importi indicati, a titolo di contribuzione e di relative sanzioni (calcolate ai sensi dell'articolo 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000), nel prospetto allegato. Il versamento deve essere eseguito tramite il Modello F24 telematico, indicando i dati contenuti nel citato prospetto”. Il versamento deve essere eseguito tramite il Modello F24 telematico, indicando i dati contenuti nel citato prospetto”. Ciò posto, è fondato il motivo di appello proposto dall'INPS di avvenuta decadenza del ricorrente ex art. 24 comma 5 D. Lgs. 46/1999. La Suprema Corte (Cass. 18256/2020) ha puntualizzato che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente invero al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24,commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). 12
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi l'omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La Corte di Cassazione ha statuito che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). E' stato ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016); Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019). Nella fattispecie in esame, accertata la regolare notifica in data 09.08.2018 al CP_5 dell'iscrizione nella gestione separata con contestuale richiesta di pagamento dei contributi omessi, il contribuente, ove avesse inteso contestare la debenza delle somme per essere già maturata, a quel momento, la prescrizione del credito, avrebbe dovuto proporre l'opposizione di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 46 del 1999, non potendo avvalersi dello strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, stante il regolare perfezionamento della notifica eseguita in data 09.08.2018. Per tutti i motivi esposti, in accoglimento degli appelli proposti sia dall' che Pt_3 dall'INPS, l'impugnata sentenza va riformata e va rigettato il ricorso proposto da
[...]
CP_5
La soccombenza dell'appellante impone che questi sia condannato alla rifusione, in favore dei resistenti e INPS delle spese del giudizio di primo grado, liquidate per Pt_3 ciascun resistente – valore della controversia € 7.718,49, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte - in complessivi € 2.697,00, oltre accessori come per legge. Quanto alle spese di questo grado di giudizio, va richiamato che “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse
- lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, 13
di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, sul presupposto della reciproca soccombenza tra parti impegnate in cause distinte tra loro, che peraltro coinvolgevano anche parti estranee ad una delle cause riunite). Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, n.27295 Per quanto concerne la posizione dell' , questa è Controparte_12 rimasta contumace nell'appello iscritto al n. 412/2023, sì che vanno riconosciute le spese dell'appello iscritto al n. 185/2023, liquidate in € 2.906,00, oltre accessori come per legge. In favore dell'INPS vanno invece liquidate le spese da tale ente sostenute, quale appellato nel giudizio iscritto al n. 185/2023, pari a € 2.906,00, e le spese sostenute nel giudizio di appello iscritto al n. 412/2023, nel cui ambito devono essere liquidate le fasi studio, introduttiva e istruttoria/trattazione, per complessivi € 1.950,00. In totale, dunque, va condannato alla rifusione in favore dell'INPS Controparte_5 delle spese degli appelli iscritti ai nn. 185/2023 e 412/2023, qui riuniti, liquidate in complessivi € 4.856,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello, iscritto al n. 185/2023 R.G. proposto dall' , Controparte_12 in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di e di INPS, in Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti avverso la sentenza n. 372/2023 Controparte_7 emessa da Tribunale di Palmi, pubblicata in data 29.03.2023, nonché sull'appello riunito, iscritto al n. 412/R.G., proposto avverso la medesima sentenza da INPS, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di e di Controparte_5 Controparte_12
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, eccezione,
[...] deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello iscritto al n. 185/2023 proposto da Controparte_12
e dell'appello iscritto al n. 412/R.G., proposto da INPS e in riforma
[...] dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da Controparte_5
2. Condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in Controparte_5 favore di INPS e in favore di , liquidate, per Controparte_12 ciascun resistente, in complessivi € 2.697,00, oltre accessori come per legge.
3. Condanna lla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore Controparte_5 di , liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre Controparte_12 accessori come per legge e in favore di INPS delle spese dei giudizi di appello n. 185/2023 e 412/2023, liquidate in complessivi € 4.856,00, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 11 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 185/2023 R.G., vertente TRA
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. Parte_1 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ), subentrato a titolo universale nei P.IVA_1 rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , tra Controparte_1 cui , in persona di in qualità di Controparte_2 CP_3 Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale, CP_4 autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 Persona_1 del 28.04.2022, elettivamente domiciliata in Messina, Via Mario Giurba n. 17, presso lo studio dell'Avv. Massimo Maiorana C. F: dal quale è rappresentata C.F._1
e difesa appellante CONTRO
CF , nato il [...] a [...] Controparte_5 C.F._2 (RC), rappresentato e difeso dall'Avv. Mariano Parisi, CF , C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palmi (RC) alla Via San Rocco, 29 appellato E
, (P. IVA Controparte_6
), con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro- P.IVA_2 tempore – in proprio e quale mandatario della Controparte_7 con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Legge n.448/1998 nonché della
[...] procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Persona_2 Racc. 5762 - elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, Avvocatura Distrettuale INPS, presso e con gli Avvocati Angela Maria Rosa Fazio, C.F. ; pec;
fax n. C.F._4 Email_1
0965/499114, Angela Fazio, , e CP_8 CP_9 Controparte_10 Pt_2
, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù
[...] di procura generale alle liti per atto del Notaio in Fiumicino in data Persona_3 23.01.2023 (repertorio n. 37590/7131) appellato cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. 412/2023 R.G., vertente TRA
, con sede in Roma, in Controparte_6 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, Avvocatura Distrettuale INPS, presso e con gli Avvocati Angela Maria Rosa Fazio, C.F. , C.F._4 2
t; fax n. 0965499114, Email_3 CP_8 [...]
, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in CP_9 virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio in Fiumicino in data Persona_3
23.01.2023 (repertorio n. 37590/7131), pec t Email_1 appellante CONTRO
Controparte_5 appellato contumace E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 12.08.2022, conveniva in giudizio l Controparte_5 [...]
, l'INPS e la Società di cartolarizzazione dei crediti Parte_1 Controparte_7 I.N.P.S., al fine di sentire dichiarare l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420229003456604/000 di € 7.718,49, notificata in data 08.06.2022, relativa ad un credito contributivo previdenziale “Gestione separata contributi su reddito e professioni” relativo all'anno 2012, nonché del prodromico avviso di addebito recante n. 39420190005851911000. Solo in tale circostanza aveva avuto notizia della notifica del suddetto avviso, da parte dell'ente impositore. Tra l'altro, l'intimazione di pagamento era stata notificata dall'indirizzo pec t, non contenuto nei pubblici registri Email_4 disciplinati dal Codice dell'amministrazione digitale e tale circostanza rendeva la notifica nulla/inesistente. Il credito vantato dall'ente previdenziale, in assenza di notifica dell'atto prodromico (avviso n. 39420190005851911000) all'intimazione previdenziale era prescritto e non poteva essere riscosso ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 9, l. n. 335/1995. Né potevano essere reclamate le sanzioni irrogate che costituivano conseguenza automatica, legalmente predeterminata, dell'inadempimento o del ritardo. Costituitasi l eccepiva la regolarità del processo Parte_1 notificatorio, sia con riguardo alla intimazione oggetto di causa sia della cartella esattoriale ad essa sottesa, che riferiva essere stata regolarmente notificata. A tal fine richiamava la normativa di settore e la disciplina eurounitaria in merito al formato del file contenuto nella pec, in particolare il Regolamento UE n. 910/2014 e la decisione di esecuzione della Commissione n. 1506/2015 con riguardo alle estensioni fi files consentite. Le vicende sottese al procedimento impositivo non erano di competenza dell'ente della riscossione, che non era tenuto a conoscere nel merito il rapporto tra l'ente impositore ed il contribuente. Costituitosi, l'INPS eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per definitività dei ruoli, deducendo in fatto la fondatezza della pretesa creditoria portata nell'atto impugnato e la regolare notifica dell'avviso di addebito n.39420190005851911000, offrendone prova documentale. L'avviso di addebito, regolarmente notificato, era divenuto definitivo ed inoppugnabile.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. 3
Con sentenza n. 372/2023 pubblicata il 29.03.2023, il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda e condannava i resistenti, in solido, alla corresponsione delle spese di lite. Affermava che la notifica degli atti tributari sostanziali e processuali, effettuata mediante un indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri (Inipec, Ipa e Reginde), era inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria in ragione della circostanza che l'elencazione dei Pubblici Registri (Reginde, Inipec e Ipa) non era esclusiva, ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto. Pertanto, l'intimazione di pagamento n. 09420229003456604/000 non era opponibile al ricorrente, essendo la sua notifica inesistente, e andava annullata. Con riguardo all'avviso di pagamento n. 39420190005851911000, sotteso alla intimazione in discorso, il giudice ne rilevava l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art.3, comma 9, L.335/1995 con decorrenza dal “momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello, iscritto al n. 185/2023 R.G., proposto da Pt_3 che ne invocava la riforma nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto nulla la notifica a mezzo pec dell'intimazione perché non proveniente da un indirizzo risultante dai pubblici registri riconosciuti dalla legge. Con precipuo riferimento alla cartella esattoriale, l richiamava il disposto dell'art. Pt_3
14 del D. Lgs. n. 156/2015, a norma del quale la notifica della cartella di pagamento poteva essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Si trattava di una procedura in tutto assimilabile alla notifica avvenuta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, dunque perfettamente idonea a fornire e certezza dell'invio e della ricezione nel giorno e nell'ora indicati, e garanzia di integrità del contenuto e degli eventuali allegati. Già in data 09.08.2018, l'INPS aveva notificato al omunicazione di iscrizione CP_5 alla gestione separata mediante liquidazione dei contributi obbligatori da versare con contestuale richiesta di pagamento degli stessi e, quindi, alla data del 09.08.2018 il debito non poteva risultare prescritto, prendendo in considerazione come termine iniziale il giorno 08/08/2013, ex art 2962 comma 2, e non computandosi il giorno nel corso del quale cadeva il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Il credito INPS concerneva i contributi che il ricorrente avrebbe dovuto versare alla Gestione separata per reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni per l'anno 2012, pari a € 7.718,49, comprensivo di sanzioni, interessi e spese. L'ultima richiesta di pagamento era avvenuta con la notifica in data 24.01.2020 dell'avviso di addebito n. 39420190005851911000, mentre la prima richiesta era avvenuta in data 09.08.2018, allorché l'INPS aveva notificato comunicazione di iscrizione alla gestione separata mediante liquidazione dei contributi obbligatori da versare con contestuale richiesta di pagamento degli stessi. Ordinata la rinnovazione delle notifica agli appellati, si costituiva l'INPS, il quale affermava che la notifica telematica dell'atto di intimazione era stata effettuata direttamente dall' secondo le modalità previste dall'art. 30, comma 4, Parte_1
d.l. n. 78/2010. In ragione di tale previsione, la notifica poteva ritenersi chiaramente riconducibile all' , non essendo necessaria l'iscrizione dell'indirizzo Controparte_11 di provenienza nell'elenco dei pubblici registri. 4
Il giudice di primo grado non avere valutato il compendio probatorio prodotto dall'INPS, dal quale si poteva chiaramente evincere la definitività del ruolo sotteso all'avviso impugnato e, di conseguenza, aveva dichiarato prescritto un credito che, di fatto, non poteva ritenersi tale. In particolare, verificata la regolarità della notifica dell'avviso di addebito, il giudice avrebbe dovuto concludere nel senso dell'inammissibilità dell'opposizione per definitività del ruolo, per il quale non risultava decorso il termine quinquennale alla data di notifica dell'intimazione. Infatti, dalla data di notifica dell'avviso di addebito n. 39420190005851911000 (24.01.2020), alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229003456604000 (08.06.2022) non era decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi. L'avviso di addebito n. 39420190005851911000, validamente notificato in data 24.01.2020, era divenuto definitivo ed inoppugnabile, ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999, già prima che fosse introdotto il giudizio (12.08.2022). Associando le proprie difese a quelle dell' , l'INPS rilevava che l'atto impugnato Pt_3 in giudizio era stato regolarmente notificato in ragione dell'applicabilità, anche al caso di specie, dell'art. 156, c. 3., c.p.c. L'atto aveva raggiunto il suo scopo e la natura, le funzioni e l'identità del mittente erano chiaramente deducibili dall'indirizzo PEC di provenienza, non necessitando, nel caso in esame, l'appartenenza del medesimo ai pubblici registri. Chiedeva che al presente procedimento venisse riunito l'appello proposto dall'INPS avverso la medesima sentenza ed iscritto al n. RG. 412/2023 R.G.. Si costituiva il contestando le conclusioni avverse. L'appello era infondato e CP_5 costruito sulla mera reiterazione di conclusioni già svolte in primo grado. Non era mai stata messa in discussione la facoltà, per l'ente della riscossione, di notificare gli atti esecutivi a mezzo pec, mentre ciò che era in contestazione era la non ufficialità dell'indirizzo di provenienza. L' aveva effettuato la notifica al contribuente da un indirizzo pec non Pt_3 risultante dai pubblici registri REGINDE – IPA – INIPEC. Tale circostanza aveva comportato l'inesistenza della notifica dall'indirizzo t, che non risultava inserito nei pubblici Email_4 registri. Aveva altresì lamentato di non aver mai ricevuto a mani proprie il riferito avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento, acquisendone legale scienza solamente con la notificazione della suddetta intimazione e tale circostanza non era stata smentita né dall'odierna appellante, , né dall'INPS regolarmente Controparte_12 costituita. Venuta meno la regolare notificazione della richiesta di pagamento da parte dell'INPS, trattandosi di contributi previdenziali con termine prescrizionale stabilito dalla normativa vigente di 5 anni, con dies a quo, fini del computo della prescrizione, dal momento in cui scadevano i termini per il relativo versamento, il riferito termine prescrizionale quinquennale era spirato.
3.1. Con atto di appello iscritto al n. 412/2023 R.G., l'Inps proponeva appello avverso la medesima sentenza n. 372/2023 pubblicata il 29.03.2023. Lamentava la correttezza del procedimento notificatorio, con conseguente definitività dell'avviso di addebito n. 39420190005851911000 e infondatezza dell'eccezione di prescrizione. L' si era avvalsa della facoltà, riconosciuta dalla legge, di provvedere Pt_3 direttamente alla notifica dell'atto impositivo a mezzo pec. L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevedeva da un lato la provenienza dal registro INIPEC dell'indirizzo del destinatario, ma non disponeva alcunché circa l'indirizzo 5
PEC del mittente e nulla era previsto dall'60, D.P.R. 600/1973, in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Anche il D.P.R. 68/2005, fissando le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla disponeva in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo pec del mittente. Le menzionate disposizioni consentivano al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, diversamente da quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione della difesa INPS di definitività del sotteso avviso di addebito e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione della difesa dell' sulla CP_6 definitività dei ruoli contenuti nell'avviso di addebito, sotteso all'intimazione impugnata. Erroneamente il Tribunale si era soffermato a verificare la notifica di atti ininfluenti ai fini del giudizio, (provvedimenti di iscrizione alla gestione separata), perché antecedenti alla notifica dell'avviso di addebito, per il quale era ormai preclusa ogni contestazione di presunti vizi procedurali e di merito, per la definitività ed irretrattabilità dello stesso, essendo scaduto il termine perentorio previsto dall'art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999. I crediti erano ormai inoppugnabili ed il ricorso inammissibile, essendo stato depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica degli atti presupposti, Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto esaminare l'eccezione della difesa dell' CP_6 e, verificata la regolarità della notifica dell'avviso di addebito, statuire l'inammissibilità dell'opposizione per definitività del ruolo, per il quale non risultava decorso il termine quinquennale alla data di notifica dell'intimazione. Risultava che dalla data di notifica dell'avviso di addebito n. 39420190005851911000 (24.01.2020), alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229003456604000 (08.06.2022), non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi. Attesa la valida notifica dell'avviso di addebito n. 39420190005851911000 in data 24.01.2020, era indubitabile che il ricorso depositato in data 12.08.2022, doveva essere dichiarato inammissibile, perché proposto fuori termine, essendo spirato il termine perentorio per opporsi ex art. 24 D. L. n. 46/1999 all'avviso di addebito, con conseguente fondatezza dell'eccezione di definitività ed irretrattabilità del credito contributivo da esso portato. Nel merito, la difesa dell' nel giudizio di I° grado aveva contestato la fondatezza CP_6 della domanda, dimostrando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, con riferimento agli atti prodotti in giudizio, regolarmente notificati con atti pubblici che facevano fede fino a querela di falso. Il Tribunale, pur in presenza di prova della notifica dell'avviso di addebito indicato in epigrafe, non aveva esaminato l'eccezione dell'INPS ed aveva illegittimamente accolto l'eccezione di prescrizione, senza considerare l'inammissibilità del ricorso per scadenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che il termine non era maturato dopo la notifica dell'avviso di addebito. Chiedeva, dunque, in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza, condannare l'odierno appellato al pagamento dei contributi e delle sanzioni di cui all'avviso di addebito impugnato n. 39420190005851911000, con vittoria delle spese e competenze di giudizio per entrambi i gradi di giudizio. Con ordinanza del 12.03.2024 veniva dichiarata la contumacia di e di Pt_3 [...]
CP_5 6
Con ordinanza del 11.07.2025 veniva disposta la riunione del procedimento iscritto al n. 412/2023 R.G. procedimento iscritto al n. 185/2023.
Ritualmente comunicati i provvedimenti che disponevano la trattazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Vanno esaminati congiuntamente i motivi degli appelli proposti sia dall' che Pt_3 dall'INPS, nella parte in cui è stata avversata la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inesistente la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229003456604/000, in quanto proveniente da indirizzi pec del notificante non risultanti da pubblici registri. Essi sono fondati. Infatti, in punto di indirizzo pec del notificante, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”. (Cass. civ. sez. trib., 03/07/2023, n. 18684; Cass. civ. sez. trib., 17/07/2024, n.19677). Tale principio è uniformemente affermato dal giudice di legittimità: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. (Cass. SS.UU. 15979/2022). La Suprema Corte ha altresì affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo pec non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verificava alcuna nullità della notifica, venendo in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informavano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficiava ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultava provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorreva che il contribuente evidenziasse quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa fossero derivati dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però era comunque evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Nel caso in esame il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio eventualmente derivato dalla ricezione della notifica della cartella proveniente da un indirizzo del mittente differente da quello presente nel registro INI-Pec, laddove dall'indirizzo era agevolmente individuabile il mittente t. Email_4 7
L'eccezione è, pertanto, generica, non corredata dai necessari elementi illustrativi della lesione che sarebbe derivata e/o di un eventuale l'errore di individuazione del mittente in cui sarebbe incorso il contribuente, sì che non avrebbe potuto trovare accoglimento. Si impone, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza.
5. L'appellato ha altresì esposto che oggetto di apposita Controparte_5 contestazione nel giudizio di prime cure era stata l'omessa notificazione dell'avviso di addebito n. 39420190005851911000, atto presupposto dell'intimazione di pagamento, che ne aveva compromesso la legittimità. L'odierno appellato non aveva mai ricevuto in mani proprie il riferito avviso di addebito, acquisendone legale scienza solo con la notificazione dell'intimazione di pagamento Ne conseguiva che, venuta meno la regolare notificazione della regolare richiesta di pagamento della pretesa tributaria da parte dell'INPS, trattandosi di contributi previdenziali con termine prescrizionale stabilito dalla normativa vigente di 5 (cinque) anni con dies a quo individuato ai fini del computo della prescrizione dal momento in cui scadevano i termini per il relativo versamento, il riferito termine prescrizionale quinquennale era spirato. Tali difese dell'appellato non sono assistite da pregio. Invero, dalla documentazione depositata dall'INPS sin dal primo grado di giudizio risulta che l'avviso di addebito n. 39420190005851911000 sia stato notificato a
[...] con raccomandata spedita dall'INPS il 13.01.2020 e ricevuta, all'indirizzo del CP_5 destinatario, da in data 24.01.2020. CP_13 L'indefettibilità della ricezione dell'atto a mani proprie del destinatario, invocata dall'appellato, non è, nella materia in esame, requisito richiesto ai fini del valido perfezionamento della notifica. Deve osservarsi che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982"). In tal senso depone il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017). Come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, 8
la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". La questione della necessità dell'inoltro della raccomandata informativa è stata anche affrontata dalla Corte Costituzionale che con la sentenza 175/2018 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art 26 DPR 602/73 nella parte in cui abilita il concessionario della riscossione alla notifica diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, senza l'osservanza delle previsioni di cui all'art 7 legge n.890/82 come modificato con legge 31/2008 ( che prevede per la notifica a persona diversa dal destinatario l'inoltro della c.d raccomandata Parte informativa ). Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione”, nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto”, “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.” (Cass., 28872/2018). Anche di recente la Suprema Corte (sentenza n. 24492/2023) ha confermato il principio, ribadendo che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339 del 2021). Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023); con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la 9
relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 5, Ordinanza n. 26688 del 2022). La Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018). Infine, va richiamato che, nei casi di consegna del plico raccomandato a soggetto che si trovi all'interno del domicilio, l'operatore postale non è tenuto a compiere alcun accertamento circa le generalità della persona che riceve il plico se con nei casi di cui all'art. 7 comma 4 della legge n.890 citata, evenienza non ricorrente nella fattispecie in esame. Va, infatti, ribadito, si è già esposto, che “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5
-, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019, Rv. 655744 - 01; nello stesso senso, Sez.
6 - L,Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018, Rv. 650926 - 01, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico” ( Cass. 946/2020, 8924/23) Ancor più di recente e con precipuo riferimento a sottoscrizione con grafia illeggibile, la Suprema Corte ha affermato: “Ai fini della notifica, l'agente postale non è incaricato di identificare il ricevente dell'atto né di verificare la veridicità della sua dichiarazione di destinatario. Una volta acquisita la dichiarazione e ottenuta la firma della ricevuta, con l'atto 10
consegnato alla presunta controparte, la notifica è considerata valida”. (Cass. civ. sez. trib., 22/05/2024, n. 14279). In motivazione, è stato puntualizzato: “ … con riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, "ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ." (Cass., sez. U., 27 aprile 2010, n. 9962; v. anche Cass. 30 marzo 2016, n. 6126). Segnatamente, è d'uopo evidenziare che gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
ii) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (Cass. 16 ottobre 2020, n. 22514). Sul punto, va rilevato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, avendo egli soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma. La sequenza notificatoria che assume rilevanza, dunque, al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notifica è unicamente quella prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 890/1982, ragion per cui, una volta che l'agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l'atto è da intendersi notificato al destinatario. Al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso, querela che in realtà è stata presentata, ma la cui relativa istanza è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 327 del 12 marzo 2013, passata in giudicato (nel mentre la parte contribuente, avendo interesse a conseguire la declaratoria di falsità, avrebbe dovuto impugnare la sentenza del Tribunale). Conseguentemente, in assenza di dichiarazione di falsità dell'atto, deve ritenersi che l'avviso di ricevimento in questione sia stato notificato a persona dichiaratasi destinataria dell'atto, il che ha reso perfezionato il procedimento di notifica …”. Dovendosi fare applicazione dei principi ora enunciati, il motivo di resistenza frapposto dal infondato, imponendosi rilevare che dalla data di notifica dell'avviso di addebito CP_5 39420190005851911000 (24.01.2020) alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229003456604000 (08.06.2022), notifiche entrambe validamente eseguite e perfezionatesi, non era decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi.
6. Infondati sono i motivi di ricorso dedotti dal oncernenti il merito della pretesa CP_5 impositiva in capo all'INPS e la relativa prescrizione in data antecedente all'avviso di addebito, dovendosi osservare che l'INPS aveva eccepito la decadenza del contribuente per aver proposto la doglianza dopo lo spirare del termine perentorio previsto dall'art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999, decadenza che, pur eccepita, non era stata esaminata dal Tribunale, tanto che, con il secondo motivo dell'appello iscritto al n. 412/2023 R.G., l Pt_5 ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di definitività del credito, con conseguente l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Invero, in data 12.07.2018, con raccomandata spedita il 23.07.2018 e ricevuta dal destinatario il 09.08.2018, l'INPS aveva comunicato l'avvenuta iscrizione Controparte_5 del contribuente nella gestione separata, richiedendo il pagamento dei contributi omessi. Questo il testo della comunicazione: “A una verifica è risultato che Lei ha dichiarato per l'anno 2012, un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni. Avendo verificato che tale reddito non è stato assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali, si è proceduto a calcolare d'ufficio, l'importo dei contributi da Lei dovuti per l'anno 2012, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. A tal fine la invitiamo ad effettuare, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente, il versamento degli importi indicati, a titolo di contribuzione e di relative sanzioni (calcolate ai sensi dell'articolo 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000), nel prospetto allegato. Il versamento deve essere eseguito tramite il Modello F24 telematico, indicando i dati contenuti nel citato prospetto”. Il versamento deve essere eseguito tramite il Modello F24 telematico, indicando i dati contenuti nel citato prospetto”. Ciò posto, è fondato il motivo di appello proposto dall'INPS di avvenuta decadenza del ricorrente ex art. 24 comma 5 D. Lgs. 46/1999. La Suprema Corte (Cass. 18256/2020) ha puntualizzato che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente invero al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24,commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). 12
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi l'omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La Corte di Cassazione ha statuito che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). E' stato ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016); Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019). Nella fattispecie in esame, accertata la regolare notifica in data 09.08.2018 al CP_5 dell'iscrizione nella gestione separata con contestuale richiesta di pagamento dei contributi omessi, il contribuente, ove avesse inteso contestare la debenza delle somme per essere già maturata, a quel momento, la prescrizione del credito, avrebbe dovuto proporre l'opposizione di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 46 del 1999, non potendo avvalersi dello strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, stante il regolare perfezionamento della notifica eseguita in data 09.08.2018. Per tutti i motivi esposti, in accoglimento degli appelli proposti sia dall' che Pt_3 dall'INPS, l'impugnata sentenza va riformata e va rigettato il ricorso proposto da
[...]
CP_5
La soccombenza dell'appellante impone che questi sia condannato alla rifusione, in favore dei resistenti e INPS delle spese del giudizio di primo grado, liquidate per Pt_3 ciascun resistente – valore della controversia € 7.718,49, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte - in complessivi € 2.697,00, oltre accessori come per legge. Quanto alle spese di questo grado di giudizio, va richiamato che “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse
- lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, 13
di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, sul presupposto della reciproca soccombenza tra parti impegnate in cause distinte tra loro, che peraltro coinvolgevano anche parti estranee ad una delle cause riunite). Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, n.27295 Per quanto concerne la posizione dell' , questa è Controparte_12 rimasta contumace nell'appello iscritto al n. 412/2023, sì che vanno riconosciute le spese dell'appello iscritto al n. 185/2023, liquidate in € 2.906,00, oltre accessori come per legge. In favore dell'INPS vanno invece liquidate le spese da tale ente sostenute, quale appellato nel giudizio iscritto al n. 185/2023, pari a € 2.906,00, e le spese sostenute nel giudizio di appello iscritto al n. 412/2023, nel cui ambito devono essere liquidate le fasi studio, introduttiva e istruttoria/trattazione, per complessivi € 1.950,00. In totale, dunque, va condannato alla rifusione in favore dell'INPS Controparte_5 delle spese degli appelli iscritti ai nn. 185/2023 e 412/2023, qui riuniti, liquidate in complessivi € 4.856,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello, iscritto al n. 185/2023 R.G. proposto dall' , Controparte_12 in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di e di INPS, in Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti avverso la sentenza n. 372/2023 Controparte_7 emessa da Tribunale di Palmi, pubblicata in data 29.03.2023, nonché sull'appello riunito, iscritto al n. 412/R.G., proposto avverso la medesima sentenza da INPS, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di e di Controparte_5 Controparte_12
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, eccezione,
[...] deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello iscritto al n. 185/2023 proposto da Controparte_12
e dell'appello iscritto al n. 412/R.G., proposto da INPS e in riforma
[...] dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da Controparte_5
2. Condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in Controparte_5 favore di INPS e in favore di , liquidate, per Controparte_12 ciascun resistente, in complessivi € 2.697,00, oltre accessori come per legge.
3. Condanna lla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore Controparte_5 di , liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre Controparte_12 accessori come per legge e in favore di INPS delle spese dei giudizi di appello n. 185/2023 e 412/2023, liquidate in complessivi € 4.856,00, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 11 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti