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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4614/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Salvatore Barberi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4614/2022, avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo",
promossa da:
(P.I ) con sede in Palermo via Villa Malta 15, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 98,
presso lo studio dell'Avv. Davide de Caro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro
PUBBLICITÀ (P.I. ), con sede in Bronte, Piazza Spedalieri, 24, in CP_1 Pt_1 P.IVA_2
persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliata in Catania, via Orto Limoni 5, presso lo studio dell'Avv. Valerio Virgillito che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
OPPOSTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5/03/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 827/2022 emesso dal Tribunale di Catania il 17/02/2022, è stato ingiunto alla di pagare, in favore della la somma di €. 19.570,87, Parte_1 Controparte_2
oltre agli interessi e spese.
L'ingiunta ha proposto opposizione avverso a tale decreto, eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'odierna opposta nel procedimento monitorio, l'incompetenza del tribunale adito e, in ogni caso, l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per un intervenuto squilibrio del sinallagma contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Parte opponente ha rilevato, in particolare, che il titolo vantato nel giudizio monitorio, ovvero un contratto di locazione di impianti pubblicitari per lo svolgimento di attività di affissione diretta sarebbe intercorso tra la Pt_1
e un'altra società, estranea all'odierno giudizio, ovvero la RO Pubblicità di EU CH.
[...]
Di conseguenza, l'intimante non avrebbe avuto alcun titolo ad invocare l'emissione di un decreto ingiuntivo per un credito-i canoni di locazione non pagati- derivante da un contratto che non la riguardava.
Inoltre, l'opponente contestava la competenza del Tribunale adito invocando l'applicazione del criterio di cui all'art. 19 c.p.c. che imporrebbe di convenire una persona giuridica presso il foro ove essa ha sede ovvero, nel caso di specie, dinanzi al Tribunale di Palermo.
Nel merito, l'opponente ha eccepito la non debenza della somma ingiunta alla luce dell'intervenuto squilibrio del sinallagma negoziale in quanto i canoni di locazione non pagati dalla pagina 2 di 8 si riferiscono alle mensilità che vanno da febbraio a dicembre del 2020, nel pieno Parte_1
dell'emergenza pandemica. Secondo la ricostruzione dell'intimata la chiusura forzata delle attività e dei servizi non essenziali- come quelli pubblicitari- e, più in generale, l'emergenza epidemiologica avrebbero determinato una significativa riduzione del valore della prestazione cui la aveva Pt_1
diritto e, di tal guisa, determinato l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione a carico dell'opponente ovvero il pagamento dei canoni di locazione.
L'opponente chiede quindi a codesto Tribunale di applicare in via analogica l'art. 216 c.3 della legge 77/2020 in materia di locazione di impianti sportivi in costanza di emergenza pandemica invocando una riduzione del 70% dei canoni relativi alle mensilità che vanno da marzo a luglio 2020.
Radicatosi il contraddittorio, parte opposta ha richiesto innanzitutto la provvisoria esecuzione del decreto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Quanto al merito, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'opposizione in virtù dell'effettiva sussistenza del credito di €. 19.570.87 e della sua spettanza all'odierna opposta. A tal fine quest'ultima ha rilevato di essere l'unica titolare del credito relativo alle somme ingiunte in forza di un contratto di cessione del credito intercorso tra la RO
Pubblicità di EU CH e l'odierna opposta ed accettato dalla come dimostrato dagli Pt_1
ordini di pagamento effettuati prima della morosità a favore proprio della Controparte_2
In aggiunta la ha eccepito la tardività del gravame proposto Controparte_2
dall'opponente in quanto, non trovando applicazione il c.d. rito locatizio, l'opposizione avrebbe dovuto essere notificata e non solo iscritta a ruolo prima dello spirare dei termini di legge.
Preliminarmente è necessario rilevare che la suindicata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito è infondata e che non sussiste alcun dubbio in punto di competenza del Tribunale di pagina 3 di 8 Catania.
Difatti, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro liquida, poiché
determinata dal titolo ovvero il contratto di locazione, non può dubitarsi dell'applicabilità del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. ovvero del c.d. forum destinatae solutionis che radica la competenza presso il foro ove è domiciliato il creditore, luogo di adempimento dell'obbligazione.
Nel caso di specie il contratto di locazione stipulato tra la e la RO Pubblicità di EU Parte_1
CH, dante causa dell'odierna opposta alla quale viene ceduto il diritto di credito avente ad oggetto i canoni de quibus, individua puntualmente all'art. 4 l'ammontare del canone annuo da corrispondersi alla società locatrice.
Dunque non meritano accoglimento le doglianze dell'odierna opponente circa l'illiquidità
dell'obbligazione e la conseguente inapplicabilità del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. poiché la somma ingiunta in fase monitoria non è stata determinata unilateralmente dall'intimante tramite le sole fatture ma è stata individuata sulla base di un titolo, ovvero il contratto di locazione.
Ciò premesso, l'opposizione è da ritenersi inammissibile perché tardiva e l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Difatti, nel caso di specie, l'opponente ha erroneamente introdotto l'opposizione con ricorso pur trattandosi di una materia, la locazione di un bene mobile, non rientrante nella previsione tassativa di cui all'art. 447 bis c.p.c.
Di conseguenza con ordinanza del 27.11.23 è stato disposto il mutamento del rito e la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario.
È opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità che in questo caso l'atto introduttivo pagina 4 di 8 erroneamente individuato sia suscettibile di conversione solo qualora presenti i requisiti idonei al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., ovvero sia idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale secondo le forme legalmente tipiche.
Dunque la pendenza del giudizio, quale momento idoneo a interrompere una decadenza, si cristallizza al momento del compimento dell'atto che costituisce il corretto esercizio dell'azione tipica, anche per esigenze di tutela del contraddittorio. Ciò significa che qualora, come nel caso che ci occupa,
l'opposizione andava proposta con citazione ma è stata erroneamente introdotta con ricorso è
necessario, ai fini della sanatoria, che il ricorso sia stato non solo depositato in cancelleria ma anche notificato nei termini indicati nel decreto (vd. Cass. SS.UU. 927/2022; SS.UU. 2907/2014; SS.UU.
22848/2013).
Ebbene, l'odierna opponente, pur avendo depositato il ricorso in cancelleria nei termini ovvero in data 1.04.22, lo ha notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 2.05.22 ben oltre i quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta in data 22.02.22) incorrendo irrimediabilmente in una decadenza insuscettibile di sanatoria.
In estrema sintesi va incidentalmente rilevato che l'opposizione, già inammissibile, va ritenuta comunque infondata nel merito.
In primo luogo, non è meritevole di accoglimento l''eccezione formulata dagli opponenti circa il difetto di legittimazione attiva della in quanto quest'ultima, in qualità di Controparte_2
cessionaria del credito, era l'unico soggetto legittimato ad agire in via monitoria per ottenerne il pagamento.
Inoltre, nessun dubbio sussiste circa l'avvenuta cessione del credito a favore dell'opposta.
pagina 5 di 8 La documentazione versata in atti dimostra che sin dall'inizio del rapporto contrattuale la Parte_1
ha accettato la cessione del credito a favore dell'opposta. Difatti, anteriormente all'insorgere della morosità, la conduttrice ha provveduto a versare i canoni solo all'opposta (doc.12 fascicolo monitorio)
nella specifica qualità di cessionaria del diritto di credito derivante dal contratto. Ciò è evidentemente suffragato dalle numerose fatture, diffide e solleciti di pagamento (docc.4-9;14;15 fascicolo monitorio)
in cui la si qualifica come cessionaria del credito senza ricevere alcuna Controparte_2
contestazione dalla debitrice.
Quanto all'esistenza del credito vantato in fase monitoria, in punto di diritto giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la verifica della legittimità e della validità del decreto monitorio opposto, bensì è finalizzato a vagliare la fondatezza della pretesa creditoria, sicché il creditore - che è formalmente convenuto, ma sostanzialmente è attore - deve adeguatamente provare il proprio diritto, cioè i fatti costitutivi della sua pretesa posti a fondamento del decreto ingiuntivo, indipendentemente dall'esistenza e validità dei presupposti richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre il debitore-opponente (che è solo formalmente attore), dovrà dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui diritto.
Nel caso di specie, l'esistenza del credito è pacifica.
Difatti, non solo parte opposta, creditore e attore in senso sostanziale, ha compiutamente assolto al suddetto onere probatorio, dando piena prova dell'esistenza e fondatezza del proprio credito ma,
soprattutto, l'opponente non ha in alcun modo contestato l'esistenza del credito, ammettendo il proprio inadempimento. L'opponente, infatti, si è limitata a invocare una revoca parziale del decreto ingiuntivo sulla base di un'applicazione analogica dell'art. 216 c.3 della L. n. 77/2020 il quale, in materia di locazioni di impianti sportivi in epoca pandemica, consentiva una riduzione del canone di pagina 6 di 8 locazione a favore del conduttore.
Questa domanda deve certamente ritenersi priva di fondamento in quanto non sussistono i presupposti per un'applicazione analogica al caso di specie della norma richiamata dall'opponente.
La norma, infatti, introduce un rimedio azionabile dai conduttori di immobili adibiti ad impianti sportivi per ricondurre il rapporto all'equilibrio originariamente pattuito, consistente nel diritto alla riduzione del canone locatizio mensile per tutto il periodo in cui, per il rispetto delle misure di contenimento, il conduttore è stato di fatto privato del godimento degli immobili locati.
La giurisprudenza pronunciatasi successivamente all'emanazione della predetta norma ha chiarito che un'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa consente l'estensione del rimedio, al più, ai conduttori di immobili destinati ad attività commerciali, professionali e industriali sospese per factum
principis. (Tribunale Milano Sez. XIII, Sent., 28-06-2021)
Nel caso di specie la norma invocata non può trovare applicazione in via analogica in quanto il contratto di locazione, titolo del credito di cui è stato intimato il pagamento, aveva ad oggetto beni mobili, ovvero gli impianti pubblicitari per attività di affissione diretta, di cui la società conduttrice ha continuato a godere anche durante l'emergenza pandemica.
Assorbita ogni ulteriore eccezione, l'opposizione va pertanto dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese, liquidate come da dispositivo (tariffa media per scaglione), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Salvatore Barberi, in funzione di Giudice unico,
pagina 7 di 8 definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 4614/2022;
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 827/2022 emesso dal Tribunale di Catania il 16/02/2022;
2) condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali nei confronti di Parte_1
che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2
rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, il 4 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott.ssa Roberta Biondi.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Salvatore Barberi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4614/2022, avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo",
promossa da:
(P.I ) con sede in Palermo via Villa Malta 15, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 98,
presso lo studio dell'Avv. Davide de Caro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro
PUBBLICITÀ (P.I. ), con sede in Bronte, Piazza Spedalieri, 24, in CP_1 Pt_1 P.IVA_2
persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliata in Catania, via Orto Limoni 5, presso lo studio dell'Avv. Valerio Virgillito che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
OPPOSTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5/03/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 827/2022 emesso dal Tribunale di Catania il 17/02/2022, è stato ingiunto alla di pagare, in favore della la somma di €. 19.570,87, Parte_1 Controparte_2
oltre agli interessi e spese.
L'ingiunta ha proposto opposizione avverso a tale decreto, eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'odierna opposta nel procedimento monitorio, l'incompetenza del tribunale adito e, in ogni caso, l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per un intervenuto squilibrio del sinallagma contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Parte opponente ha rilevato, in particolare, che il titolo vantato nel giudizio monitorio, ovvero un contratto di locazione di impianti pubblicitari per lo svolgimento di attività di affissione diretta sarebbe intercorso tra la Pt_1
e un'altra società, estranea all'odierno giudizio, ovvero la RO Pubblicità di EU CH.
[...]
Di conseguenza, l'intimante non avrebbe avuto alcun titolo ad invocare l'emissione di un decreto ingiuntivo per un credito-i canoni di locazione non pagati- derivante da un contratto che non la riguardava.
Inoltre, l'opponente contestava la competenza del Tribunale adito invocando l'applicazione del criterio di cui all'art. 19 c.p.c. che imporrebbe di convenire una persona giuridica presso il foro ove essa ha sede ovvero, nel caso di specie, dinanzi al Tribunale di Palermo.
Nel merito, l'opponente ha eccepito la non debenza della somma ingiunta alla luce dell'intervenuto squilibrio del sinallagma negoziale in quanto i canoni di locazione non pagati dalla pagina 2 di 8 si riferiscono alle mensilità che vanno da febbraio a dicembre del 2020, nel pieno Parte_1
dell'emergenza pandemica. Secondo la ricostruzione dell'intimata la chiusura forzata delle attività e dei servizi non essenziali- come quelli pubblicitari- e, più in generale, l'emergenza epidemiologica avrebbero determinato una significativa riduzione del valore della prestazione cui la aveva Pt_1
diritto e, di tal guisa, determinato l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione a carico dell'opponente ovvero il pagamento dei canoni di locazione.
L'opponente chiede quindi a codesto Tribunale di applicare in via analogica l'art. 216 c.3 della legge 77/2020 in materia di locazione di impianti sportivi in costanza di emergenza pandemica invocando una riduzione del 70% dei canoni relativi alle mensilità che vanno da marzo a luglio 2020.
Radicatosi il contraddittorio, parte opposta ha richiesto innanzitutto la provvisoria esecuzione del decreto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Quanto al merito, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'opposizione in virtù dell'effettiva sussistenza del credito di €. 19.570.87 e della sua spettanza all'odierna opposta. A tal fine quest'ultima ha rilevato di essere l'unica titolare del credito relativo alle somme ingiunte in forza di un contratto di cessione del credito intercorso tra la RO
Pubblicità di EU CH e l'odierna opposta ed accettato dalla come dimostrato dagli Pt_1
ordini di pagamento effettuati prima della morosità a favore proprio della Controparte_2
In aggiunta la ha eccepito la tardività del gravame proposto Controparte_2
dall'opponente in quanto, non trovando applicazione il c.d. rito locatizio, l'opposizione avrebbe dovuto essere notificata e non solo iscritta a ruolo prima dello spirare dei termini di legge.
Preliminarmente è necessario rilevare che la suindicata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito è infondata e che non sussiste alcun dubbio in punto di competenza del Tribunale di pagina 3 di 8 Catania.
Difatti, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro liquida, poiché
determinata dal titolo ovvero il contratto di locazione, non può dubitarsi dell'applicabilità del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. ovvero del c.d. forum destinatae solutionis che radica la competenza presso il foro ove è domiciliato il creditore, luogo di adempimento dell'obbligazione.
Nel caso di specie il contratto di locazione stipulato tra la e la RO Pubblicità di EU Parte_1
CH, dante causa dell'odierna opposta alla quale viene ceduto il diritto di credito avente ad oggetto i canoni de quibus, individua puntualmente all'art. 4 l'ammontare del canone annuo da corrispondersi alla società locatrice.
Dunque non meritano accoglimento le doglianze dell'odierna opponente circa l'illiquidità
dell'obbligazione e la conseguente inapplicabilità del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. poiché la somma ingiunta in fase monitoria non è stata determinata unilateralmente dall'intimante tramite le sole fatture ma è stata individuata sulla base di un titolo, ovvero il contratto di locazione.
Ciò premesso, l'opposizione è da ritenersi inammissibile perché tardiva e l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Difatti, nel caso di specie, l'opponente ha erroneamente introdotto l'opposizione con ricorso pur trattandosi di una materia, la locazione di un bene mobile, non rientrante nella previsione tassativa di cui all'art. 447 bis c.p.c.
Di conseguenza con ordinanza del 27.11.23 è stato disposto il mutamento del rito e la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario.
È opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità che in questo caso l'atto introduttivo pagina 4 di 8 erroneamente individuato sia suscettibile di conversione solo qualora presenti i requisiti idonei al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., ovvero sia idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale secondo le forme legalmente tipiche.
Dunque la pendenza del giudizio, quale momento idoneo a interrompere una decadenza, si cristallizza al momento del compimento dell'atto che costituisce il corretto esercizio dell'azione tipica, anche per esigenze di tutela del contraddittorio. Ciò significa che qualora, come nel caso che ci occupa,
l'opposizione andava proposta con citazione ma è stata erroneamente introdotta con ricorso è
necessario, ai fini della sanatoria, che il ricorso sia stato non solo depositato in cancelleria ma anche notificato nei termini indicati nel decreto (vd. Cass. SS.UU. 927/2022; SS.UU. 2907/2014; SS.UU.
22848/2013).
Ebbene, l'odierna opponente, pur avendo depositato il ricorso in cancelleria nei termini ovvero in data 1.04.22, lo ha notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 2.05.22 ben oltre i quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta in data 22.02.22) incorrendo irrimediabilmente in una decadenza insuscettibile di sanatoria.
In estrema sintesi va incidentalmente rilevato che l'opposizione, già inammissibile, va ritenuta comunque infondata nel merito.
In primo luogo, non è meritevole di accoglimento l''eccezione formulata dagli opponenti circa il difetto di legittimazione attiva della in quanto quest'ultima, in qualità di Controparte_2
cessionaria del credito, era l'unico soggetto legittimato ad agire in via monitoria per ottenerne il pagamento.
Inoltre, nessun dubbio sussiste circa l'avvenuta cessione del credito a favore dell'opposta.
pagina 5 di 8 La documentazione versata in atti dimostra che sin dall'inizio del rapporto contrattuale la Parte_1
ha accettato la cessione del credito a favore dell'opposta. Difatti, anteriormente all'insorgere della morosità, la conduttrice ha provveduto a versare i canoni solo all'opposta (doc.12 fascicolo monitorio)
nella specifica qualità di cessionaria del diritto di credito derivante dal contratto. Ciò è evidentemente suffragato dalle numerose fatture, diffide e solleciti di pagamento (docc.4-9;14;15 fascicolo monitorio)
in cui la si qualifica come cessionaria del credito senza ricevere alcuna Controparte_2
contestazione dalla debitrice.
Quanto all'esistenza del credito vantato in fase monitoria, in punto di diritto giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la verifica della legittimità e della validità del decreto monitorio opposto, bensì è finalizzato a vagliare la fondatezza della pretesa creditoria, sicché il creditore - che è formalmente convenuto, ma sostanzialmente è attore - deve adeguatamente provare il proprio diritto, cioè i fatti costitutivi della sua pretesa posti a fondamento del decreto ingiuntivo, indipendentemente dall'esistenza e validità dei presupposti richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre il debitore-opponente (che è solo formalmente attore), dovrà dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui diritto.
Nel caso di specie, l'esistenza del credito è pacifica.
Difatti, non solo parte opposta, creditore e attore in senso sostanziale, ha compiutamente assolto al suddetto onere probatorio, dando piena prova dell'esistenza e fondatezza del proprio credito ma,
soprattutto, l'opponente non ha in alcun modo contestato l'esistenza del credito, ammettendo il proprio inadempimento. L'opponente, infatti, si è limitata a invocare una revoca parziale del decreto ingiuntivo sulla base di un'applicazione analogica dell'art. 216 c.3 della L. n. 77/2020 il quale, in materia di locazioni di impianti sportivi in epoca pandemica, consentiva una riduzione del canone di pagina 6 di 8 locazione a favore del conduttore.
Questa domanda deve certamente ritenersi priva di fondamento in quanto non sussistono i presupposti per un'applicazione analogica al caso di specie della norma richiamata dall'opponente.
La norma, infatti, introduce un rimedio azionabile dai conduttori di immobili adibiti ad impianti sportivi per ricondurre il rapporto all'equilibrio originariamente pattuito, consistente nel diritto alla riduzione del canone locatizio mensile per tutto il periodo in cui, per il rispetto delle misure di contenimento, il conduttore è stato di fatto privato del godimento degli immobili locati.
La giurisprudenza pronunciatasi successivamente all'emanazione della predetta norma ha chiarito che un'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa consente l'estensione del rimedio, al più, ai conduttori di immobili destinati ad attività commerciali, professionali e industriali sospese per factum
principis. (Tribunale Milano Sez. XIII, Sent., 28-06-2021)
Nel caso di specie la norma invocata non può trovare applicazione in via analogica in quanto il contratto di locazione, titolo del credito di cui è stato intimato il pagamento, aveva ad oggetto beni mobili, ovvero gli impianti pubblicitari per attività di affissione diretta, di cui la società conduttrice ha continuato a godere anche durante l'emergenza pandemica.
Assorbita ogni ulteriore eccezione, l'opposizione va pertanto dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese, liquidate come da dispositivo (tariffa media per scaglione), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Salvatore Barberi, in funzione di Giudice unico,
pagina 7 di 8 definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 4614/2022;
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 827/2022 emesso dal Tribunale di Catania il 16/02/2022;
2) condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali nei confronti di Parte_1
che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2
rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, il 4 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott.ssa Roberta Biondi.
pagina 8 di 8