Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/05/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Francesca Coccoli – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 46/2023 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.1.2025, promossa da
Parte_1
(Cod. Fisc. ), in persona del legale rappresentante, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. Maria Afrodite Carotenuto per procura in calce all'atto di citazione in appello, Appellante
Contro
(Cod. Fisc. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
(Cod. Fisc. ) e (Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Romeo Prosciutti, presso CodiceFiscale_3
il medesimo elettivamente domiciliati in L'Aquila, Via Matteo da Leonessa n. 14, per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta,
Appellati
Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 832/2022 del
14.12.2022.
Conclusioni dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila adita, reietta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e in accoglimento dell'appello e per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata: In via preliminare: - in accoglimento dell'istanza ex art. 283
1
Nel merito: - rigettare ogni domanda formulata nei confronti dell'
[...] perché infondata in fatto ed in diritto e Parte_1 non provata;
- condannare gli appellati alle spese e competenze del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si reiterano tutte le richieste istruttorie spiegate in primo grado anche in prova contraria e si chiede che la Corte di Appello Voglia in particolare ammettere la prova per testi con i testi in L'Aquila C.so Testimone_1 Vittorio Emanuele n. 139 e in L'Aquila via Vinni Piano n. Testimone_2
12, indicati nelle memorie istruttorie (v. doc. n. 4g fascicolo appellante primo grado), sul seguente capitolo di prova: “vero è che la sig.ra completò la consegna della documentazione a Controparte_1 corredo della pratica e fornì la lista testi in data 16 dicembre 2013?” come richiesto nelle memorie n. 3 ex art. 183 c. 6 cpc (v. doc. n. 4h fascicolo appellante primo grado), in conseguenza e in controprova delle istanze istruttorie avanzate dagli odierni appellati.”.
Conclusioni degli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata;
- nel merito, rigettare totalmente l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e/o infondato, pretestuoso e temerario, con conferma della sentenza n. 832/2022, emessa dal Tribunale di L'Aquila il 07.12.2022 e depositata il 14.12.2022. Condannare l' Controparte_4
in persona del legale rappresentante p/t, al pagamento delle competenze del
[...] presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge”. Gli appellati si sono opposti alle istanze istruttorie riproposte dall'appellante poiché la prova contraria è già stata espletata in primo grado mentre la prova diretta, richiesta nella memoria n.
3 di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., rigettata dal Tribunale di L'Aquila, è in ogni caso ininfluente ai fini del decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di L'Aquila, con la sentenza n. 832/2022 del 14.12.2022, ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposta da , e Controparte_1 CP_2
nei confronti dell' Controparte_3 Parte_1
condannando quest'ultimo al pagamento in favore
[...] degli attori, delle somme di € 564.797,31 in favore di di € Controparte_1
97.188,80 in favore di e di € 71.835,20 in favore di CP_2 [...]
oltre al pagamento delle spese processuali. CP_3
Gli attori, a fondamento della predetta domanda, hanno dedotto il mancato e/o inesatto adempimento del mandato conferito all' convenuto per richiedere, Pt_1
agli enti competenti, la costituzione della rendita per i superstiti e il conseguimento
2 dell'assegno funerario, in seguito alla morte di rispettivamente Persona_1
marito e padre degli stessi attori.
Essi hanno dunque affermato che in data 6.9.2007 è deceduto in Persona_1
seguito ad un melanoma metastatico, ritenuto in nesso causale con l'attività lavorativa dello stesso, per cui gli attori hanno conferito al suddetto Patronato il mandato per l'espletamento della procedura inerente al riconoscimento della rendita spettante ai superstiti e dell'assegno funerario. La domanda amministrativa
è stata rigettata per cui gli attori hanno incaricato il medesimo Patronato di procedere giudizialmente alla tutela dei propri diritti, conferendo il mandato al legale convenzionato Avv. Testimone_1
La domanda giudiziale è stata accolta in primo grado, con condanna dell'lnail al pagamento della rendita per i superstiti e dell'assegno funerario ma, in seguito all'appello del predetto Istituto, la Corte d'appello di L'Aquila ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo l'azione prescritta, in accoglimento dell'eccezione del medesimo Istituto non esaminata dal primo Giudice. La sentenza di secondo grado è stata confermata dalla Corte di Cassazione, per cui gli attori hanno anche dovuto restituire all' le somme già ricevute. CP_5
Essi hanno quindi dedotto la responsabilità del Patronato in ordine alla citata prescrizione in relazione al ritardo nell'adempimento del mandato conferito, determinando così il decorso del termine previsto dall'art. 112 del T.U. n. 1124 del
1965.
L' in persona del legale rappresentante, si è costituito in giudizio, Controparte_6
contestando integralmente la domanda degli attori, escludendo l'inadempimento del mandato conferitole, in primo luogo poiché gli attori hanno ritardato nella consegna al legale convenzionato con il Patronato dei documenti per il ricorso.
Inoltre, nel corso del giudizio di primo grado, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 211 del 2015, l'orientamento precedente sulla prescrizione è stato modificato in senso peggiorativo per il richiedente, cosicché la responsabilità del
Patronato in ordine alla prescrizione dell'azione sarebbe comunque esclusa.
Il Tribunale di L'Aquila, all'esito delle prove orali espletate, rilevata la volontà di di proporre tempestivamente l'azione giudiziale rispetto al Controparte_1
3 termine di prescrizione individuato dalla Corte d'Appello nella sentenza che ha rigettato la domanda di indennità per la prescrizione dell'azione, ha ritenuto che, alla luce dei due contrapposti orientamenti giurisprudenziali sulla decorrenza del termine di prescrizione, il , al fine dell'esatto adempimento del mandato CP_7
conferitogli, avrebbe dovuto, in applicazione di una regola cautelativa, interpretare le norme in senso meno favorevole alla richiedente, in modo che la stessa si attivasse per instaurare un giudizio prima dell'esaurimento del procedimento amministrativo, evitando così la prescrizione dell'azione.
Il medesimo Tribunale ha inoltre rilevato, rispetto al danno derivato dall'inadempimento del Patronato, che il diritto alle prestazioni richieste dai convenuti in via giudiziale sia stato accertato in primo grado dal Tribunale di
L'Aquila, essendo stata riconosciuta la correlazione tra l'attività lavorativa svolta da e la sua morte, dovuta alla patologia sviluppata in seguito Persona_1 all'esposizione prolungata a sostanze cancerogene. Pertanto, il primo Giudice ha ritenuto ragionevole l'attribuzione ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del predetto danno, della rendita vitalizia in seguito alla morte del congiunto: al coniuge fino alla morte o a nuovo matrimonio e ai figli fino al diciottesimo anno di età o fino al ventunesimo anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale, a carico e senza lavoro retribuito oppure non oltre il ventiseiesimo anno di età se studenti universitari a carico, senza lavoro retribuito e per la durata del corso di studio.
L' in persona del Parte_2
legale rappresentante, ha proposto l'appello alla sentenza in esame, chiedendo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate;
, e e si sono Controparte_1 CP_2 Controparte_8
costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte di Appello di L'Aquila, con l'ordinanza in data 12.5.2023, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
poi le parti hanno precisato le rispettive conclusioni in seguito alla trattazione scritta dell'udienza del 28.2.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di gg. 20 per il
4 deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, nel primo motivo dell'impugnazione, ha dedotto la contraddittorietà della sentenza di primo grado, nella quale le circostanze fatto incontroverse sarebbero state erroneamente valutate.
In particolare, il primo Giudice avrebbe erroneamente individuato l'inadempimento del Patronato nel deposito del ricorso per l'attribuzione della suddetta indennità dopo il decorso del termine di prescrizione dell'azione sebbene tale deposito non costituisca un'attività del Patronato. Quest'ultimo piuttosto ha svolto la sola fase amministrativa, precedente a quella giurisdizionale, di competenza dell'avvocato.
Tale distinzione è stata riproposta dall'appellante anche nel secondo motivo dell'impugnazione, sotto il diverso profilo della violazione, da parte del Tribunale di L'Aquila, degli artt. 1281 e 1176 c.c., anche con riguardo al nesso di causalità tra la condotta del Patronato e il pregiudizio subito dagli odierni appellati. Tale pregiudizio in particolare non sarebbe stato provato non essendo dimostrato il diritto dei predetti alla costituzione della rendita.
Il terzo motivo concerne poi la violazione del principio di non contestazione, con specifico riguardo alla data della tempestiva consegna della documentazione al legale da parte del . Ad avviso di quest'ultimo, da tale data, cioè dal CP_7
28.5.2013, l'attività del Patronato stesso è cessata per cui dalla medesima data si deve avere esclusivo riguardo all'attività svolta dal legale.
1.1. I motivi indicati possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logico – giuridica, costituita dall'esame degli obblighi assunti del
Patronato per effetto del mandato conferito da . Controparte_6 Controparte_1
Occorre allora considerare che tra la predetta e il citato Patronato in data 1.3.2012 è stato stipulato il contratto denominato “mandato di assistenza in sede giudiziaria”, prodotto dagli odierni appellati unitamente all'atto di citazione del giudizio di primo grado.
Tale contratto ha per oggetto “l'assistenza in sede giudiziaria tramite la consulenza legale del patronato stesso e con ogni forma di collaborazione consentita dalle
5 norme vigenti” relativamente alla pratica di riconoscimento della rendita ai superstiti nei confronti dell' CP_5
1.2. Dall'oggetto del contratto emerge dunque l'obbligo del Patronato di prestare a ogni forma di collaborazione per l'assistenza in sede giudiziaria in Controparte_1 relazione al diritto della predetta all'indennità sopra indicata.
Tale ampia forma di collaborazione, pur escludendo necessariamente l'attività giudiziaria di competenza esclusiva del legale, non può non comprendere, proprio per il riferimento alla “sede giudiziaria”, anche la verifica di tutte le attività inerenti alla tutela giurisdizionale, tra cui l'osservanza del termine per la proposizione dell'azione.
Invero, il contenuto del mandato previsto in linea generale dall'art. 1708, 1° comma c.c. e l'ampiezza, in questo caso, dell'obbligazione di assistenza assunta dal
Patronato “in sede giudiziaria” implicavano anche il controllo dello stesso rispetto all'attività del legale del Patronato stesso, non potendosi quindi escludere, proprio per l'oggetto dell'obbligazione in esame, che la stessa sia cessata con la mera consegna della documentazione al legale.
Conseguentemente il tempo decorso tra la data della consegna della documentazione al legale e la proposizione del ricorso non assume alcun rilievo, permanendo anche dopo la predetta consegna l'obbligazione del Patronato in ordine all'assistenza della mandataria.
1.3. In secondo luogo, la natura dell'obbligazione e la diligenza dalla stessa richiesta imponevano che il Patronato, in relazione al non uniforme orientamento giurisprudenziale sul decorso della prescrizione, si attenesse a quello più restrittivo, in adempimento dell'obbligo di tutela del diritto della mandataria assunto nel contratto.
Invero, rilevato che il mandatario deve adempiere il contratto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.), si deve pure considerare, secondo il condivisibile principio affermato dalla Corte di Cassazione, che la diligenza richiesta agli istituti di patronato, per l'attività di informazione assistenza e tutela espletata, deve valutarsi ai sensi dell'art. 1176, 2° comma 2, c.c., atteso che il mandato ad essi conferito dagli assistiti li abilita – come nel caso in esame - a
6 compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza (Cass., 11 dicembre 2023, n. 34475).
In questo caso il Patronato non ha dimostrato e neppure dedotto di avere svolto l'attività di assistenza “in sede giudiziaria” “con ogni forma di collaborazione”, secondo l'incarico conferito, non avendo in particolare dedotto alcunché in ordine al controllo dell'osservanza dei termini per la proposizione della domanda giudiziale, che, come si è detto, deve ritenersi compresa nelle obbligazioni assunte nel contratto di mandato.
Quindi, l'inadempimento del Patronato al contratto di mandato ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve essere confermato.
1.4. Poi, in ordine agli effetti di tale responsabilità contrattuale, si deve osservare che, contrariamente a quanto l'appellante ha affermato, il diritto degli odierni appellati all'indennità chiesta all' è stato effettivamente accertato dal Tribunale CP_5 di L'Aquila, nella sentenza n. 132/2015 del 15.7.2015. In tale decisione, infatti, all'esito della c.t.u. espletata, è stata disposta la condanna dell'Ente al pagamento della citata indennità.
Pertanto, il pregiudizio derivato agli odierni appellati dal suddetto inadempimento è costituito proprio dalla perdita della medesima indennità, per l'intervenuta dichiarazione di prescrizione dell'azione a causa della tardiva proposizione della domanda giudiziale da parte del legale del Patronato.
Quindi i tre motivi di appello esaminati sono integralmente infondati.
2. Il quarto motivo dell'appello concerne la contrarietà della sentenza impugnata alla sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 783 del 1999, nella quale è stato affermato il principio di diritto secondo cui qualsiasi atto stragiudiziale è idoneo ad interrompere la prescrizione triennale prevista dall'art. 112 del T.U. n.1224 del 1965.
2.1. Occorre al riguardo considerare, con rilievo determinante, che la Corte di
Cassazione, nell'ordinanza 14054/2018 dell'1 giugno 2018 - con la quale la stessa
Corte ha respinto il ricorso proposto da alla sentenza della Corte Controparte_1
di Appello di L'Aquila che ha dichiarato la prescrizione dell'azione per il riconoscimento dell'indennità - ha affermato il principio sopra indicato, rilevando
7 (pag. 4) che in questo caso il termine triennale di prescrizione è interamente decorso rispetto all'ultimo atto interruttivo della prescrizione. Pertanto, in questo caso l'applicazione del principio indicato dalla Corte di Cassazione non assume alcun rilievo essendo comunque decorso ininterrottamente il citato termine di prescrizione.
Quindi anche il motivo in esame non è fondato.
3. L'impugnazione in esame è dunque integralmente infondata e deve essere respinta, confermando la sentenza impugnata e disponendo la condanna dell'appellante, in ragione della sua soccombenza, al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado del giudizio, che si liquidano ai sensi del
D.M. n.55 del 2014 e succ. modd., come in dispositivo.
4. L'appellante è anche tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, non definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dall' Parte_2
in persona del legale rappresentante, nei confronti di
[...] [...]
, e alla sentenza del Tribunale di CP_1 CP_2 Controparte_3
L'Aquila n. 832/2022 del 14.12.2022, che dunque conferma integralmente.
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida – considerata la non particolare complessità di questo grado del giudizio - in € 19,000,0000 per compenso, compresa la fase di inibitoria, oltre al rimborso delle spese generali 15%, al c.a.p.
4% e all'i.v.a. 22% come per legge.
3) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
8 Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
9