Articolo 52 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 51Articolo 53
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2 gennaio 2000
Art. 52. 1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 135.(Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena) - 1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta e' accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000