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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6653 R.G.A.C. dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 19 giugno 2024 e vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Alfiero Costantini (c.f. ) elettivamente C.F._3
domiciliate presso il suo studio in Velletri, alla Via Vittorio Marandola n. 5, giusta procura in atti,
Appellanti
E
(c.f. ) (c.f. e CP_1 C.F._4 CP_2 C.F._5 CP_3
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Benigni (c.f.
[...] C.F._6
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Circonvallazione C.F._7
Clodia n. 169, giusta procura in atti,
Appellati
Oggetto: appello per la riforma parziale della sentenza n. 1475/2018 del Tribunale di Velletri.
Conclusioni
Per gli appellanti “Voglia codesta Ecc.ma Corte, ex contrariis rejectis, in (parziale) riforma della appellata sentenza del Tribunale di Velletri (n° 1475/2018), resa a definizione del giudizio N.R.G.
6464/2015, come corretta ex art. 287 c.p.c. in data 23.087.2018, notificata in data 06.09.2018):
a) in via principale, rigettare la domanda di rivendicazione (ovvero di accertamento della proprietà) in quanto infondata in fatto e diritto;
pag. 1 b) in accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale, dichiarare le odierne appellanti proprietarie uniche ed esclusive, per intervenuta usucapione ex art 1159 bis c.c. ovvero, in subordine, ex art. 1159 c.c., degli immobili dettagliatamente indicati in parte narrativa (terreno distinto in CT al foglio 116, part. 11; terreno distinto in CT al foglio 116, part. 158 e 160; terreno distinto in CT al foglio 116, part. 10 e 159), ed ordinare così la trascrizione della emananda sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari e l'esecuzione delle dovute variazioni catastali all'Ufficio Tecnico Erariale;
c) condannare le parti appellate alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio (ivi comprese quelli di CTU), nonché alla restituzione di quanto dalle odierne appellanti versato a titolo di spese di lite e peritali in ottemperanza sentenza di primo grado (cfr. all.4);
d) confermare per il resto il rigetto della domanda risarcitoria, con esclusione della efficacia esecutiva della gravata sentenza fino al suo passaggio in giudicato.
Per gli appellati “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare per inammissibilità ex art. 342 cpc e comunque per infondatezza l'appello proposto da e Parte_1
, confermando nel merito la sentenza impugnata. Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA
e CAP come per legge”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 07.10.2015 , e CP_1 CP_2 CP_3
convenivano dinanzi al Tribunale di Velletri le sorelle e rappresentando Parte_1 Parte_2
di essere proprietari dei terreni distinti al Catasto del Comune di Velletri rispettivamente al foglio
116, part. 11, al foglio 116, part. 158 e 160, ed al foglio 116, part. 10 e 159, illegittimamente occupati dalle convenute.
Esponevano che la nuda proprietà di tali terreni era loro derivata dalla donazione con riserva di usufrutto disposta dai genitori in data 24.05.1983 a rogito Notaio (Reg. 1433, racc. 388) Persona_1
con il quale contestualmente si procedeva alla divisione tra fratelli e rispettiva assegnazione delle porzioni di tali beni.
Riferivano, ancora, che successivamente al decesso prima della madre nell'anno 2000, e poi del padre nell'anno 2002, avevano acquistato la piena proprietà dei suddetti cespiti dei quali si erano occupati unitamente al fratello che aveva da loro ottenuto l'autorizzazione a pulire i fondi dietro CP_4
compenso; che a seguito della morte di questi (nel novembre 2013), avevano trovato sul fondo le sorelle e che, dopo aver contestato il loro diritto di proprietà, sostenevano il proprio Pt_1 Pt_2
acquisto per usucapione a seguito di possesso ultraventennale uti domini. Inoltre, a fronte della pag. 2 richiesta di restituzione dei propri immobili, la sorella aveva richiesto indebitamente un Pt_1
indennizzo per migliorie.
Chiedevano, pertanto, di accertare la proprietà dei terreni nel loro favore, e per l'effetto, il rilascio degli stessi da parte delle sorelle, oltre al risarcimento dei danni per illegittima occupazione, da liquidarsi in separata sede.
Si costituivano ritualmente le convenute rappresentando un quadro fattuale differente da quello descritto dagli attori. In particolare, riferivano di aver lavorato sin dagli anni '80 i terreni oggetto di causa insieme al fratello Di aver dunque posseduto uti domini tali terreni già in epoca CP_4 antecedente all'atto di donazione dell'83, coltivandoli, manutenendoli, irrigandoli e curandoli interamente a proprie spese, senza ingerenza di altri e godendo dei relativi frutti. Aggiungevano, ancora, di aver provveduto insieme al fratello all'applicazione di un palo delimitante CP_4
l'ingresso ai terreni, nonché di aver apportato migliorie, impiantando una parte del terreno a vigneto, per un totale di 6 filari, con capotesta in cemento, pali in legno e 3 fili di ferro, per una superficie coperta di circa 2500 mq;
di aver inoltre messo a dimora piante da frutto, provveduto alla pulizia di tutto il terreno per evitare incendi, e proceduto a recintare il lotto, in parte con pali di cemento e rete metallica, ed un tratto con muro in blocchetti di tufo con sovrastante inferriata in ferro.
Tali attività non erano state mai contestate dagli attori, che si erano sempre disinteressati di ogni aspetto in relazione ai terreni.
Le convenute chiedevano di rigettare le domande attoree ed in caso di loro accoglimento di circoscrivere il diritto al risarcimento al limite della prescrizione quinquennale;
in via riconvenzionale chiedevano di dichiarare intervenuta in loro favore l'usucapione ex art. 1159 bis o, in subordine, ex art. 1158.
Il giudizio veniva istruito tramite la documentazione prodotta dalle parti, a mezzo interrogatorio formale ed attraverso la prova per testi (tra i numerosi testimoni escussi, venivano sentiti, per parte attrice, , , e;
per parte convenuta, CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, e ). Inoltre, all'udienza del CP_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
24.04.2017, il Giudice disponeva la CTU al quale chiedeva di accertare lo stato dei luoghi e la consistenza fisica degli stessi.
Il Tribunale, quindi, procedeva ad emettere la sentenza n. 1475/2018 con la quale accoglieva la domanda di rivendicazione avanzata dagli attori ritenendola provata sulla scorta sia della documentazione prodotta, con particolare riguardo all'atto di donazione con contestuale divisione ed assegnazione dei beni tra fratelli del 24.05.1983, sia della prova testimoniale. Rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dalle convenute alla luce degli orientamenti della Suprema
Corte, richiamando in particolare la sentenza della Cassazione Civile, Sez. II, del 22.04.2016 n. 8215,
e ritenendo l'atto pubblico di donazione né contestato né superato dalle dichiarazioni testimoniali.
pag. 3 Per l'effetto, il Giudice dichiarava la proprietà degli immobili oggetto di causa in favore degli attori, condannando le convenute al rilascio degli stessi ed al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza hanno spiegato appello e . Parte_1 Parte_2
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello ed eccependone l'inammissibilità.
In relazione all'eccezione di inammissibilità avanzata per violazione dell'art. 342 cpc, questa Corte ritiene di non condividerla alla stregua dei principi individuati dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite del 16.11.2017 n. 27199, risultando l'impugnazione aver individuato le questioni contestate della sentenza impugnata e chiarito le relative doglianze, contrastando le ragioni addotte dal
Giudicante in primo grado, e non risultando necessario che l'atto di appello rivesti particolari forme, ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Con il primo motivo di appello e censurano la sentenza di primo grado Parte_1 Parte_2 per aver il Giudicante ritenuto provata la domanda di rivendicazione sulla base dell'atto di donazione e delle testimonianze acquisite. Secondo l'appellante l'azione di rivendicazione esigerebbe la prova non solo della illegittimità del possesso altrui ma anche della titolarità del proprio diritto di proprietà,
a suo dire, non dimostrata dalle appellate.
In particolare, le istanti sostengono che non possa applicarsi al caso di specie l'attenuazione dell'onere probatorio richiesta in materia di rivendicazione (la c.d. probatio diabolica) in guisa della avversaria domanda di usucapione azionata in virtù di un possesso che si sia iniziato ad esercitare successivamente al perfezionarsi dell'acquisto dell'attore in rivendica (o del suo dante causa).
La censura non merita accoglimento.
Questa Corte, infatti, ritiene di aderire all'orientamento richiamato dal Giudice di prima istanza ai sensi del quale “In tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il
"thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore.” (Cassazione Civile, II
Sezione, 22.04.2016 n. 8215).
Sul punto, peraltro, come statuito da illustre giurisprudenza, in caso di azione di revendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto attenuato il rigoroso regime probatorio della rivendicazione, pag. 4 nella ipotesi di provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti, sostituito da un atto di divisione. Quest'ultimo ha valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, con la conseguenza che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula il riconoscimento dell'appartenenza dei beni in comunione
(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 1569 del 19 gennaio 2022).
Inoltre, con la recente sentenza n. 7539 del 21 marzo 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che
“...il rigore della cosiddetta “probatio diabolica”, la quale comporta l'onere a carico dell'attore in rivendicazione, di provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicatore non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto e di quello dei suoi danti causa, sino al proprietario comune autore tra i contendenti.”.
Nel caso che ci occupa, da un lato, le convenute hanno esperito la domanda di usucapione ordinaria nei confronti degli attori, in tal modo riconoscendo ad esse la titolarità dei beni oggetto di rivendicazione, nonché la domanda ex art. 1159 bis cpc che, come noto, può avere ad oggetto soltanto l'acquisto della proprietà e non gli altri diritti reali di godimento;
dall'altra, la proprietà sugli stessi da parte degli appellati deriva dall'atto di donazione a rogito Notaio del 24.05.1983, con Persona_1
il quale il Sig. genitore di tutte le parti in causa, ha ceduto gli immobili, unitamente Persona_2
ad altri beni, a tutti i figli, con contestuale divisione e attribuzione delle porzioni di terreno oggetto di odierna lite agli odierni appellati, e di altre quote agli altri, tra cui le attuali appellanti.
Tale atto pubblico, come indicato in sentenza anche dal Tribunale, non risulta impugnato né contestato, rimanendo pertanto pienamente valido ed efficace.
Prive di pregio, pertanto, sono le contestazioni mosse dall'appellante posto che gli attori in revendica hanno provveduto a dimostrare sia il proprio titolo, costituito dall'atto di donazione e contestuale divisione di cui sopra, sia i relativi atti di provenienza allegati alle visure ipocatastali asseverate, risalenti, con continuità di trascrizioni, sino all'atto di vendita del 4.06.1929, e dunque anteriori alla data dalla quale le appellanti hanno asserito di avere iniziato a possedere uti domini.
Peraltro, non si ritiene di condividere neanche le deduzioni delle appellanti in relazione alle risultanze delle prove testimoniali, secondo le quali, a loro dire, vi sarebbe stata prova del possesso ad usucapionem nel loro favore e non in capo agli appellati. Dall'esame delle dichiarazioni rese, infatti, non si rinviene alcuna certezza in ordine al possesso come invocato da e . Parte_1 Parte_2
Ciò che, infatti, appare rilevare dalle risposte fornite sia dai testi delle appellanti che dai testi degli appellati è che ad occuparsi della manutenzione e coltivazione dei terreni oggetto di lite sia stato il comune fratello almeno sino al di lui decesso intervenuto nel novembre 2013 (così CP_4 pag. 5 riferiscono , , per parte attrice, nonché CP_5 Controparte_10 Controparte_6 CP_13
, , , per parte convenuta) mentre non risulterebbe la presenza
[...] CP_9 CP_14
delle appellanti sui luoghi di causa, se non in via occasionale, e pertanto in modo non sufficiente a ritenere prova la domanda di usucapione spiegata. Così come, peraltro, non risulterebbe prova che le recinzioni presenti, ed invero sussistenti solo per piccoli tratti sull'intero lotto preteso, siano state effettuate ad opera delle appellanti, comunque mancando ulteriori e specifici atti di dominio sui terreni in contestazione in epoca anteriore al periodo richiesto.
Sul punto, inoltre, non convince la deduzione di parte appellante in relazione alla qualità di usufruttuari dei genitori, esercitata sino alla loro dipartita (in data 2000 la madre, ed in data 2002, il padre), risultando la stessa non pregiudizievole rispetto alla domanda di rivendicazione avanzata dalle appellate ed invece ostativa alla prova del possesso in capo alle appellanti.
Ancora, sulla mancanza di prova in relazione alla domanda di usucapione spiegata, soccorre invero anche quanto accertato dal CTU secondo il quale, in relazione allo stato dei luoghi “Al centro esiste una fascia di terreno coltivata a Vigneto, costituita da sei filari di viti con età di circa 10 anni” “In fondo a confine dei lotti, con altra proprietà, anche esternamente ci sono alberi di ulivo incolto”
“Solo sul tratto finale verso la strada esiste recinzione”. Anche le tali risultanze, dunque, inducono ad escludere sia l'esercizio del possesso uti domini e sia la sua decorrenza in tempi remoti, come rivendicato dalle istanti.
In relazione al secondo motivo di appello rubricato “ Sull'acquisto per usucapione ex artt. 1159 bis
c.c. ovvero ex art. 1158 c.c.” valgono le considerazioni di cui sopra ed anch'esso deve pertanto essere rigettato.
In relazione, infine, al terzo motivo di appello, a tenore del quale l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver il Giudicante espressamente dichiarato la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la Corte ritiene anche la detta censura infondata.
L'esecutività della sentenza di primo grado è comunque disposta dalla legge.
Ai fini poi dell'applicazione del disposto di cui all'art. 282 cpc si deve indagare sul rapporto tra il capo condannatorio e le altre statuizioni della sentenza. Nel caso in esame la condanna attiene al rilascio delle porzioni immobiliari oggetto di lite da parte delle convenute in conseguenza dell'accoglimento della domanda di rivendicazione proposta dall'attrice. Diversamente da quanto ritenuto dall'appellante tra le due statuizioni vi è rapporto di dipendenza il quale sussiste quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria del capo dichiarativo o costitutivo, perché non integra esso stesso il nuovo assetto d'interessi, ma ne discende in via meramente derivativa
(Cassazione, sentenza 8 ottobre 2021, n. 27416, sez. III civile).
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
pag. 6 Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1475/2018 del Tribunale di Velletri, pubblicata in data 06.08.2018 e notificata in data 06.09.2018, così provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna le appellanti al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate che liquida in € 3.966,00 per compensi oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
pag. 7
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6653 R.G.A.C. dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 19 giugno 2024 e vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Alfiero Costantini (c.f. ) elettivamente C.F._3
domiciliate presso il suo studio in Velletri, alla Via Vittorio Marandola n. 5, giusta procura in atti,
Appellanti
E
(c.f. ) (c.f. e CP_1 C.F._4 CP_2 C.F._5 CP_3
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Benigni (c.f.
[...] C.F._6
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Circonvallazione C.F._7
Clodia n. 169, giusta procura in atti,
Appellati
Oggetto: appello per la riforma parziale della sentenza n. 1475/2018 del Tribunale di Velletri.
Conclusioni
Per gli appellanti “Voglia codesta Ecc.ma Corte, ex contrariis rejectis, in (parziale) riforma della appellata sentenza del Tribunale di Velletri (n° 1475/2018), resa a definizione del giudizio N.R.G.
6464/2015, come corretta ex art. 287 c.p.c. in data 23.087.2018, notificata in data 06.09.2018):
a) in via principale, rigettare la domanda di rivendicazione (ovvero di accertamento della proprietà) in quanto infondata in fatto e diritto;
pag. 1 b) in accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale, dichiarare le odierne appellanti proprietarie uniche ed esclusive, per intervenuta usucapione ex art 1159 bis c.c. ovvero, in subordine, ex art. 1159 c.c., degli immobili dettagliatamente indicati in parte narrativa (terreno distinto in CT al foglio 116, part. 11; terreno distinto in CT al foglio 116, part. 158 e 160; terreno distinto in CT al foglio 116, part. 10 e 159), ed ordinare così la trascrizione della emananda sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari e l'esecuzione delle dovute variazioni catastali all'Ufficio Tecnico Erariale;
c) condannare le parti appellate alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio (ivi comprese quelli di CTU), nonché alla restituzione di quanto dalle odierne appellanti versato a titolo di spese di lite e peritali in ottemperanza sentenza di primo grado (cfr. all.4);
d) confermare per il resto il rigetto della domanda risarcitoria, con esclusione della efficacia esecutiva della gravata sentenza fino al suo passaggio in giudicato.
Per gli appellati “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare per inammissibilità ex art. 342 cpc e comunque per infondatezza l'appello proposto da e Parte_1
, confermando nel merito la sentenza impugnata. Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA
e CAP come per legge”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 07.10.2015 , e CP_1 CP_2 CP_3
convenivano dinanzi al Tribunale di Velletri le sorelle e rappresentando Parte_1 Parte_2
di essere proprietari dei terreni distinti al Catasto del Comune di Velletri rispettivamente al foglio
116, part. 11, al foglio 116, part. 158 e 160, ed al foglio 116, part. 10 e 159, illegittimamente occupati dalle convenute.
Esponevano che la nuda proprietà di tali terreni era loro derivata dalla donazione con riserva di usufrutto disposta dai genitori in data 24.05.1983 a rogito Notaio (Reg. 1433, racc. 388) Persona_1
con il quale contestualmente si procedeva alla divisione tra fratelli e rispettiva assegnazione delle porzioni di tali beni.
Riferivano, ancora, che successivamente al decesso prima della madre nell'anno 2000, e poi del padre nell'anno 2002, avevano acquistato la piena proprietà dei suddetti cespiti dei quali si erano occupati unitamente al fratello che aveva da loro ottenuto l'autorizzazione a pulire i fondi dietro CP_4
compenso; che a seguito della morte di questi (nel novembre 2013), avevano trovato sul fondo le sorelle e che, dopo aver contestato il loro diritto di proprietà, sostenevano il proprio Pt_1 Pt_2
acquisto per usucapione a seguito di possesso ultraventennale uti domini. Inoltre, a fronte della pag. 2 richiesta di restituzione dei propri immobili, la sorella aveva richiesto indebitamente un Pt_1
indennizzo per migliorie.
Chiedevano, pertanto, di accertare la proprietà dei terreni nel loro favore, e per l'effetto, il rilascio degli stessi da parte delle sorelle, oltre al risarcimento dei danni per illegittima occupazione, da liquidarsi in separata sede.
Si costituivano ritualmente le convenute rappresentando un quadro fattuale differente da quello descritto dagli attori. In particolare, riferivano di aver lavorato sin dagli anni '80 i terreni oggetto di causa insieme al fratello Di aver dunque posseduto uti domini tali terreni già in epoca CP_4 antecedente all'atto di donazione dell'83, coltivandoli, manutenendoli, irrigandoli e curandoli interamente a proprie spese, senza ingerenza di altri e godendo dei relativi frutti. Aggiungevano, ancora, di aver provveduto insieme al fratello all'applicazione di un palo delimitante CP_4
l'ingresso ai terreni, nonché di aver apportato migliorie, impiantando una parte del terreno a vigneto, per un totale di 6 filari, con capotesta in cemento, pali in legno e 3 fili di ferro, per una superficie coperta di circa 2500 mq;
di aver inoltre messo a dimora piante da frutto, provveduto alla pulizia di tutto il terreno per evitare incendi, e proceduto a recintare il lotto, in parte con pali di cemento e rete metallica, ed un tratto con muro in blocchetti di tufo con sovrastante inferriata in ferro.
Tali attività non erano state mai contestate dagli attori, che si erano sempre disinteressati di ogni aspetto in relazione ai terreni.
Le convenute chiedevano di rigettare le domande attoree ed in caso di loro accoglimento di circoscrivere il diritto al risarcimento al limite della prescrizione quinquennale;
in via riconvenzionale chiedevano di dichiarare intervenuta in loro favore l'usucapione ex art. 1159 bis o, in subordine, ex art. 1158.
Il giudizio veniva istruito tramite la documentazione prodotta dalle parti, a mezzo interrogatorio formale ed attraverso la prova per testi (tra i numerosi testimoni escussi, venivano sentiti, per parte attrice, , , e;
per parte convenuta, CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, e ). Inoltre, all'udienza del CP_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
24.04.2017, il Giudice disponeva la CTU al quale chiedeva di accertare lo stato dei luoghi e la consistenza fisica degli stessi.
Il Tribunale, quindi, procedeva ad emettere la sentenza n. 1475/2018 con la quale accoglieva la domanda di rivendicazione avanzata dagli attori ritenendola provata sulla scorta sia della documentazione prodotta, con particolare riguardo all'atto di donazione con contestuale divisione ed assegnazione dei beni tra fratelli del 24.05.1983, sia della prova testimoniale. Rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dalle convenute alla luce degli orientamenti della Suprema
Corte, richiamando in particolare la sentenza della Cassazione Civile, Sez. II, del 22.04.2016 n. 8215,
e ritenendo l'atto pubblico di donazione né contestato né superato dalle dichiarazioni testimoniali.
pag. 3 Per l'effetto, il Giudice dichiarava la proprietà degli immobili oggetto di causa in favore degli attori, condannando le convenute al rilascio degli stessi ed al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza hanno spiegato appello e . Parte_1 Parte_2
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello ed eccependone l'inammissibilità.
In relazione all'eccezione di inammissibilità avanzata per violazione dell'art. 342 cpc, questa Corte ritiene di non condividerla alla stregua dei principi individuati dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite del 16.11.2017 n. 27199, risultando l'impugnazione aver individuato le questioni contestate della sentenza impugnata e chiarito le relative doglianze, contrastando le ragioni addotte dal
Giudicante in primo grado, e non risultando necessario che l'atto di appello rivesti particolari forme, ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Con il primo motivo di appello e censurano la sentenza di primo grado Parte_1 Parte_2 per aver il Giudicante ritenuto provata la domanda di rivendicazione sulla base dell'atto di donazione e delle testimonianze acquisite. Secondo l'appellante l'azione di rivendicazione esigerebbe la prova non solo della illegittimità del possesso altrui ma anche della titolarità del proprio diritto di proprietà,
a suo dire, non dimostrata dalle appellate.
In particolare, le istanti sostengono che non possa applicarsi al caso di specie l'attenuazione dell'onere probatorio richiesta in materia di rivendicazione (la c.d. probatio diabolica) in guisa della avversaria domanda di usucapione azionata in virtù di un possesso che si sia iniziato ad esercitare successivamente al perfezionarsi dell'acquisto dell'attore in rivendica (o del suo dante causa).
La censura non merita accoglimento.
Questa Corte, infatti, ritiene di aderire all'orientamento richiamato dal Giudice di prima istanza ai sensi del quale “In tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il
"thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore.” (Cassazione Civile, II
Sezione, 22.04.2016 n. 8215).
Sul punto, peraltro, come statuito da illustre giurisprudenza, in caso di azione di revendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto attenuato il rigoroso regime probatorio della rivendicazione, pag. 4 nella ipotesi di provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti, sostituito da un atto di divisione. Quest'ultimo ha valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, con la conseguenza che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula il riconoscimento dell'appartenenza dei beni in comunione
(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 1569 del 19 gennaio 2022).
Inoltre, con la recente sentenza n. 7539 del 21 marzo 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che
“...il rigore della cosiddetta “probatio diabolica”, la quale comporta l'onere a carico dell'attore in rivendicazione, di provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicatore non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto e di quello dei suoi danti causa, sino al proprietario comune autore tra i contendenti.”.
Nel caso che ci occupa, da un lato, le convenute hanno esperito la domanda di usucapione ordinaria nei confronti degli attori, in tal modo riconoscendo ad esse la titolarità dei beni oggetto di rivendicazione, nonché la domanda ex art. 1159 bis cpc che, come noto, può avere ad oggetto soltanto l'acquisto della proprietà e non gli altri diritti reali di godimento;
dall'altra, la proprietà sugli stessi da parte degli appellati deriva dall'atto di donazione a rogito Notaio del 24.05.1983, con Persona_1
il quale il Sig. genitore di tutte le parti in causa, ha ceduto gli immobili, unitamente Persona_2
ad altri beni, a tutti i figli, con contestuale divisione e attribuzione delle porzioni di terreno oggetto di odierna lite agli odierni appellati, e di altre quote agli altri, tra cui le attuali appellanti.
Tale atto pubblico, come indicato in sentenza anche dal Tribunale, non risulta impugnato né contestato, rimanendo pertanto pienamente valido ed efficace.
Prive di pregio, pertanto, sono le contestazioni mosse dall'appellante posto che gli attori in revendica hanno provveduto a dimostrare sia il proprio titolo, costituito dall'atto di donazione e contestuale divisione di cui sopra, sia i relativi atti di provenienza allegati alle visure ipocatastali asseverate, risalenti, con continuità di trascrizioni, sino all'atto di vendita del 4.06.1929, e dunque anteriori alla data dalla quale le appellanti hanno asserito di avere iniziato a possedere uti domini.
Peraltro, non si ritiene di condividere neanche le deduzioni delle appellanti in relazione alle risultanze delle prove testimoniali, secondo le quali, a loro dire, vi sarebbe stata prova del possesso ad usucapionem nel loro favore e non in capo agli appellati. Dall'esame delle dichiarazioni rese, infatti, non si rinviene alcuna certezza in ordine al possesso come invocato da e . Parte_1 Parte_2
Ciò che, infatti, appare rilevare dalle risposte fornite sia dai testi delle appellanti che dai testi degli appellati è che ad occuparsi della manutenzione e coltivazione dei terreni oggetto di lite sia stato il comune fratello almeno sino al di lui decesso intervenuto nel novembre 2013 (così CP_4 pag. 5 riferiscono , , per parte attrice, nonché CP_5 Controparte_10 Controparte_6 CP_13
, , , per parte convenuta) mentre non risulterebbe la presenza
[...] CP_9 CP_14
delle appellanti sui luoghi di causa, se non in via occasionale, e pertanto in modo non sufficiente a ritenere prova la domanda di usucapione spiegata. Così come, peraltro, non risulterebbe prova che le recinzioni presenti, ed invero sussistenti solo per piccoli tratti sull'intero lotto preteso, siano state effettuate ad opera delle appellanti, comunque mancando ulteriori e specifici atti di dominio sui terreni in contestazione in epoca anteriore al periodo richiesto.
Sul punto, inoltre, non convince la deduzione di parte appellante in relazione alla qualità di usufruttuari dei genitori, esercitata sino alla loro dipartita (in data 2000 la madre, ed in data 2002, il padre), risultando la stessa non pregiudizievole rispetto alla domanda di rivendicazione avanzata dalle appellate ed invece ostativa alla prova del possesso in capo alle appellanti.
Ancora, sulla mancanza di prova in relazione alla domanda di usucapione spiegata, soccorre invero anche quanto accertato dal CTU secondo il quale, in relazione allo stato dei luoghi “Al centro esiste una fascia di terreno coltivata a Vigneto, costituita da sei filari di viti con età di circa 10 anni” “In fondo a confine dei lotti, con altra proprietà, anche esternamente ci sono alberi di ulivo incolto”
“Solo sul tratto finale verso la strada esiste recinzione”. Anche le tali risultanze, dunque, inducono ad escludere sia l'esercizio del possesso uti domini e sia la sua decorrenza in tempi remoti, come rivendicato dalle istanti.
In relazione al secondo motivo di appello rubricato “ Sull'acquisto per usucapione ex artt. 1159 bis
c.c. ovvero ex art. 1158 c.c.” valgono le considerazioni di cui sopra ed anch'esso deve pertanto essere rigettato.
In relazione, infine, al terzo motivo di appello, a tenore del quale l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver il Giudicante espressamente dichiarato la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la Corte ritiene anche la detta censura infondata.
L'esecutività della sentenza di primo grado è comunque disposta dalla legge.
Ai fini poi dell'applicazione del disposto di cui all'art. 282 cpc si deve indagare sul rapporto tra il capo condannatorio e le altre statuizioni della sentenza. Nel caso in esame la condanna attiene al rilascio delle porzioni immobiliari oggetto di lite da parte delle convenute in conseguenza dell'accoglimento della domanda di rivendicazione proposta dall'attrice. Diversamente da quanto ritenuto dall'appellante tra le due statuizioni vi è rapporto di dipendenza il quale sussiste quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria del capo dichiarativo o costitutivo, perché non integra esso stesso il nuovo assetto d'interessi, ma ne discende in via meramente derivativa
(Cassazione, sentenza 8 ottobre 2021, n. 27416, sez. III civile).
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
pag. 6 Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1475/2018 del Tribunale di Velletri, pubblicata in data 06.08.2018 e notificata in data 06.09.2018, così provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna le appellanti al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate che liquida in € 3.966,00 per compensi oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
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