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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 5118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5118 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 20/11/2025 N. 9672/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr.ssa Julie Martini quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
e rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2 avv.ti Margherita Giannico e Melissa Mariani presso lo studio delle quali sono elettivamente domiciliati in Milano alla via M.Greppi,10 come da procura in atti
RICORRENTI contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Olivati e Gianfranco Brancato Controparte_2 presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Bergamo alla via San Giovanni Bosco n.3, come da procura in atti
RESISTENTE nonché contro
rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Paola Primerano e Fabrizio Carbonetti ed Controparte_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dei nominati difensori, sito in Milano alla via E. Panzacchi
6, come da procura in atti
RESISTENTE
1/3
OGGETTO: retribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a)accerta e dichiara che il tempo dedicato dai ricorrenti alla vestizione e alla svestizione degli indumenti da lavoro nel rapporto intercorso con (per Controparte_4 Parte_2
dall'1.4.2022 al 29.2.2024 e per dall'1.4.2022 al 2.4.2024) e nel rapporto
[...] Parte_1 intercorrente con (per a far data dall'1.3.2024 e per dal CP_2 Parte_2 Parte_1
3.4.2024) deve essere computato nell'orario di lavoro osservato dai ricorrenti e come tale retribuito, con conseguente diritto alle differenze retributive, da quantificarsi in base all'inquadramento contrattuale di ciascuno e in ragione di complessivi 26 minuti per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, tenuto conto della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario;
b) accerta e dichiara l'obbligo di e l'obbligo di di Controparte_4 Controparte_5 provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro indossati dai ricorrenti nei rispettivi rapporti di lavoro con essi instaurati con diritto dei ricorrenti a vedersi retribuita un'ora di retribuzione alla settimana da quantificarsi in base all'inquadramento contrattuale di ciascuno e tenuto conto della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario;
c) accerta e dichiara la responsabilità solidale di in relazione alle differenze Controparte_5 retributive maturate per il titolo di cui al capo a) in relazione al rapporto d lavoro dei ricorrenti con la e la responsabilità solidale di in relazione alle Controparte_4 Controparte_3 differenze retributive maturate per il titolo di cui al capo a) in relazione al rapporto d lavoro dei ricorrenti con e con Controparte_4 CP_2
d) accerta e dichiara il diritto di ad essere tenuta indenne da Controparte_3 Controparte_2
delle somme che dovrà pagare ai ricorrenti;
[...]
Dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione e liquidazione di quanto spettante ai ricorrenti, a titolo di differenze retributive su tutti gli istituti contrattuali, in ragione del suddetto accertamento, nonché per le conseguenti condanne anche in via solidale.
Spese al definitivo.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Milano, il 20 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Julie Martini
2/3 3/3
SEZIONE LAVORO
Udienza del 20/11/2025 N. 9672/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr.ssa Julie Martini quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
e rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2 avv.ti Margherita Giannico e Melissa Mariani presso lo studio delle quali sono elettivamente domiciliati in Milano alla via M.Greppi,10 come da procura in atti
RICORRENTI contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Olivati e Gianfranco Brancato Controparte_2 presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Bergamo alla via San Giovanni Bosco n.3, come da procura in atti
RESISTENTE nonché contro
rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Paola Primerano e Fabrizio Carbonetti ed Controparte_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dei nominati difensori, sito in Milano alla via E. Panzacchi
6, come da procura in atti
RESISTENTE
1/3
OGGETTO: retribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a)accerta e dichiara che il tempo dedicato dai ricorrenti alla vestizione e alla svestizione degli indumenti da lavoro nel rapporto intercorso con (per Controparte_4 Parte_2
dall'1.4.2022 al 29.2.2024 e per dall'1.4.2022 al 2.4.2024) e nel rapporto
[...] Parte_1 intercorrente con (per a far data dall'1.3.2024 e per dal CP_2 Parte_2 Parte_1
3.4.2024) deve essere computato nell'orario di lavoro osservato dai ricorrenti e come tale retribuito, con conseguente diritto alle differenze retributive, da quantificarsi in base all'inquadramento contrattuale di ciascuno e in ragione di complessivi 26 minuti per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, tenuto conto della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario;
b) accerta e dichiara l'obbligo di e l'obbligo di di Controparte_4 Controparte_5 provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro indossati dai ricorrenti nei rispettivi rapporti di lavoro con essi instaurati con diritto dei ricorrenti a vedersi retribuita un'ora di retribuzione alla settimana da quantificarsi in base all'inquadramento contrattuale di ciascuno e tenuto conto della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario;
c) accerta e dichiara la responsabilità solidale di in relazione alle differenze Controparte_5 retributive maturate per il titolo di cui al capo a) in relazione al rapporto d lavoro dei ricorrenti con la e la responsabilità solidale di in relazione alle Controparte_4 Controparte_3 differenze retributive maturate per il titolo di cui al capo a) in relazione al rapporto d lavoro dei ricorrenti con e con Controparte_4 CP_2
d) accerta e dichiara il diritto di ad essere tenuta indenne da Controparte_3 Controparte_2
delle somme che dovrà pagare ai ricorrenti;
[...]
Dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione e liquidazione di quanto spettante ai ricorrenti, a titolo di differenze retributive su tutti gli istituti contrattuali, in ragione del suddetto accertamento, nonché per le conseguenti condanne anche in via solidale.
Spese al definitivo.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Milano, il 20 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Julie Martini
2/3 3/3