Decreto cautelare 28 novembre 2024
Ordinanza cautelare 14 dicembre 2024
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 31/07/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00300/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00385/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Olivieri, con domicilio eletto presso il suo studio in SC, corso G. Manthone' n. 62;
contro
Istituto di Istruzione Superiore A Volta SC, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Ministero Istruzione e Merito, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione dell’alunno -OMISSIS- al 4^ (quarto) anno del Liceo Scientifico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto di Istruzione Superiore A. Volta SC e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe i sigg.ri -OMISSIS- nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore AN TT, hanno impugnato il provvedimento di non ammissione del di loro figlio al 4° anno del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo dell’Istituto Superiore “A. Volta”, emesso dal consiglio di classe differito della classe 3° dell’anno 2023 /2024, in data 30.08.2024 e la valutazione finale pubblicata in data 30.08.2024, unitamente a tutti gli atti connessi e presupposti, deducendo doglianze di violazione e falsa applicazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati profili.
I ricorrenti hanno, inoltre, chiesto la declaratoria del diritto del minore -OMISSIS-ad essere considerato idoneo alla frequenza della 4° SP LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO e dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere all’adozione di tutte le misure più idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; nonché la condanna al risarcimento, in forma specifica o per equivalente, del danno ingiusto subito dai ricorrenti per effetto dei provvedimenti impugnati.
2. In data 20.11.2024 si sono costituiti in giudizio con mero atto di mera forma l’Istituto di Istruzione Superiore A. Volta SC ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
3. In data 27.11.2024 l’Istituto scolastico resistente ha depositato una breve relazione contestando sia l'esposizione di fatto che le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto del ricorso in quanto privo di merito di fondatezza.
4. Con decreto cautelare n. 226/2024 del 28.11.2024, il Presidente del Tribunale ha respinto l’istanza cautelare monocratica, fissando per la trattazione collegiale l’udienza in camera di consiglio del giorno 29.11.2024, stante il “ ritardo (ormai in prossimità della camera di consiglio collegiale) con cui si provvede sulla richiesta di tutela monocratica ” e “ considerato peraltro che trattasi di questioni non compatibili con un vaglio sommario proprio della sede monocratica .”
5. Con ordinanza cautelare n. 240/2024 del 14.12.2024, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare e ordinato all’Istituto scolastico “ di provvedere - entro cinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte - al riesame del provvedimento impugnato ”, “ considerato che, in termini generali, per orientamento ormai consolidato, il giudizio di non ammissione costituisce un’eccezione che si realizza solo all’esito negativo “dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico” “avendo il legislatore sostanzialmente elevato a regola la promozione per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la non ammissione alla classe successiva, anche a fronte di un quadro sull’andamento scolastico critico, come quello che emerge nel caso in esame, deve essere assistito da una più pregnante motivazione ” e che la “ parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline” ne costituisce un presupposto, ma non può essere la ragione determinante a fondamento della delibera di non ammissione alla classe successiva .” Inoltre, “ il gravato giudizio di non ammissione dell’alunno al 4^ (quarto) anno del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo Istituto Superiore “A. Volta” appare affetto dal denunziato vizio dell’eccesso di potere sotto il profilo della insufficienza ed irragionevolezza della motivazione. ”
In esecuzione del dictum cautelare, in data 20.12.2024 l’Istituto A. Volta ha provveduto al riesame dello scrutinio differito del 30.08.2024, dell’anno 2023 /2024 ed alla elaborazione delle relazioni integrative (di cui agli allegati A) Relazione di Matematica del 17.12.24; B) Relazione di Fisica del 17.12.24; C) Scrutinio finale) sulla base delle quali l'alunno -OMISSIS-riportava una valutazione ancora insufficiente in FISICA (con voto pari a 5,6/10) e in MATEMATICA (con voto pari a 5/10), di talché è stato nuovamente non ammesso alla classe successiva.
Detta nuova valutazione negativa è stata impugnata da ricorrenti con separato ricorso, rubricato con il n. R.G. 36/2025. All’esito della camera di consiglio del giorno 21/02/2025, questo Tribunale, con ordinanza n. 50/2025 del 25/02/2025, ha accolto l’istanza cautelare ai fini dell’ammissione con riserva alla classe successiva.
6. In vista dell’udienza di trattazione di merito del ricorso i ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 73 c.p.a., nella quale hanno dato atto dell’intervenuta ottemperanza dell’Amministrazione al dettato cautelare riportandosi al ricorso versato in atti ed alle conclusioni ivi rassegnate.
7. All’udienza pubblica del 18 luglio 2025, il Collegio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del c.p.a., ha segnalato un possibile profilo di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come da dichiarazione riportata a verbale e, sentita la parte, ha mandato la causa in decisione.
8. Il gravame è infatti improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale ( ex multis , T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sentenze n. 25/2015; 492/2021), per stabilire se il riesame delle prove di un candidato svolto dalla commissione esaminatrice in provvisoria esecuzione dell’ordinanza cautelare ovvero della sentenza di primo grado di annullamento del giudizio impugnato, nelle more della decisione del ricorso nel merito o dell’appello tempestivamente proposto, costituisca causa di improcedibilità del ricorso o dell’appello per (sopravvenuta) carenza di interesse, occorre verificare in concreto il potere effettivamente esercitato dall’Amministrazione, non essendo decisivo a tal fine la qualificazione che di esso abbia dato la stessa Amministrazione (Cons. Stato, Ad. plen., n. 3 del 2003; Cons. Stato, n. 8319 del 2003; Cons. Stato, n. 8320 del 2003; Cons. Stato, n. 6748 del 2011). Pertanto, allorquando quest’ultima (e per essa la commissione esaminatrice), pur in dichiarata doverosa esecuzione dell’ordinanza cautelare o della sentenza di primo grado, non si sia limitata a riesaminare il proprio operato, giustificando la precedente valutazione con una motivazione "in chiaro", ma abbia sostituito completamente la precedente illegittima valutazione con una nuova valutazione, non sussiste più alcun interesse a coltivare il ricorso o l’appello per ottenere la reviviscenza di un provvedimento ormai del tutto privo di efficacia.
Nel caso di specie, con il riesame dello scrutinio emesso dal consiglio di classe, l’Amministrazione ha riconsiderato la propria precedente determinazione, concludendo tuttavia in senso comunque non favorevole al minore.
Il rinnovato giudizio negativo adottato dall’Istituto scolastico in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale è stato poi impugnato con separato ricorso, tuttora pendente, e ciò comporta, sul piano processuale, l’improcedibilità dell’odierno gravame per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Ciò in quanto il nuovo giudizio di non ammissione supera e sostituisce nella regolamentazione del rapporto controverso il giudizio originario di non ammissione oggetto di gravame, introducendo sotto il profilo oggettivo un mutamento della situazione di fatto che incide in via diretta sull’interesse al ricorso, con conseguente improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Pertanto, allo stato attuale, dalla originaria valutazione negativa impugnata non può derivare alcuna lesione diretta ed attuale dell’interesse fatto valere da parte ricorrente, atteso che a norma dell’art. 100 c.p.c. la lesione all’interesse protetto che giustifica l’azione giudiziale deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e per tutta la durata del giudizio.
In definitiva, la presenza di un’autonoma e nuova determinazione volitiva da parte dell'Amministrazione (e per essa della commissione esaminatrice) comporta che possa ritenersi sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso.
9. Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.