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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2626/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angela Di Girolamo Presidente
dott. Erika Capanna Piscè Giudice relatore dott. Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2626/2023 v.g. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA VITULO Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.11.2023, , nato a [...] il [...], ha Parte_1
chiesto al Tribunale, ai sensi degli artt. 311 c.c. e ss., di autorizzare l'adozione di nato a CP_1
Treviso l'11.3.1994, figlio dell'attuale coniuge e di sussistendo la Controparte_2 Parte_2
differenza di età e tutte le ulteriori condizioni previste dalla legge come indicate negli artt. 291 e ss.
c.c. A tal fine il ricorrente ha rappresentato di essere molto affezionato al ragazzo e di aver instaurato con lo stesso un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intende dare anche veste giuridica.
All'udienza del 13.6.2024 sono comparsi l'adottante, l'TT e la madre dell'TT che, esaminati dal Giudice, hanno prestato i necessari consensi ed assensi.
E' utile chiarire che l'TT è sottoposto ad amministrazione di sostegno in quanto affetto da
“ritardo psicomotorio grave, tetraparesi flaccida da cerebropatia infantile, autismo” e suo amministratore di sostegno è la madre, giusta Decreto emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di
Teramo - Sezione distaccata di Giulianova in data 2 marzo 2012 n. 441/2012 R.N.C. n. 1072 CRON. e verbale di giuramento dell'amministratore di sostegno del 27 marzo 2012 (doc. 3 ricorso).
L'amministratore di sostegno dell'TT ha provveduto a dare notizia al Giudice Tutelare della comune volontà di procedere all'adozione del maggiorenne, depositando istanza affinchè, previa audizione delle parti, venisse autorizzata a prestare il consenso all'adozione in nome e per conto del beneficiario. Con provvedimento emesso in data 12 aprile 2023, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il Giudice Tutelare del Tribunale di Teramo ha accolto la predetta istanza disponendo quanto segue: “Autorizza l'amministratore di sostegno a prestare consenso alla Controparte_2
richiesta di adozione di maggiorenne presentata dal coniuge sig. , in nome e per conto Parte_1
del figlio beneficiario , ed a presenziare nel relativo procedimento presso l'intestato CP_1
Tribunale. Nel caso in cui il Tribunale ravvisi un potenziale conflitto di interessi, autorizza sin da ora la nomina del curatore speciale indicato in ricorso nella persona dell'avv. ” Controparte_3
pagina 2 di 5 Pertanto, all'udienza di prima comparizione, cui era presente anche l'avv. in qualità di CP_3 curatore speciale di si è provveduto ad acquisire il necessario consenso all'adozione CP_1
(cfr. verbale ud. 13.6.2024).
In particolare, il ricorrente ha dichiarato di voler adottare con il quale ha instaurato un CP_1
profondo legame di affetto.
coniuge dell'adottante e madre dell'TT, ha prestato il necessario assenso Controparte_2
nella sua duplice veste.
Il padre biologico dell'TT, risulta decaduto dalla responsabilità genitoriale, Parte_2 come da sentenza del Tribunale per i minorenni di L'Aquila emessa in data 14 febbraio 2009, con cui, peraltro, è stato fatto “divieto al padre di avere contatti con il figlio al di fuori delle eventuali modalità protette che la madre vorrà consentire nell'esclusivo interesse del minore”, di tal che non occorre acquisire il relativo consenso.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che ha apposto il proprio visto.
Nel merito, si osserva che l'adozione di maggiorenne richiede la verifica che l'interesse dell'TT trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti (cfr. Cass., sez. civ.,
n.2426/2006).
L'istruttoria svolta dal Giudice relatore ha evidenziato come la domanda di adozione corrisponda all'intenzione libera e sincera dell'adottante e dell'TT e sia frutto di un comune intento delle parti, oltre che di una scelta diretta a confermare una situazione affettiva e relazionale in atto ed a sancire una definitiva effettiva coincidenza tra situazione di fatto e status assunto di fronte alla collettività. Le dichiarazioni rese dalle parti ed il convinto consenso dalle stesse espresso costituiscono, infatti, indice e riscontro di una volontà meditata, idonea a trovare riconoscimento.
Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti di legge per dare seguito all'adozione richiesta, osserva il Collegio che risultano documentati:
- lo stato libero dell'TT;
- l'estratto dell'atto di nascita, il certificato di residenza e lo stato di famiglia dell'adottante;
- l'atto di nascita, il certificato di residenza e lo stato di famiglia dell'TT;
pagina 3 di 5 - il certificato di matrimonio dell'adottante;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'adottante, che dichiara di non avere figli;
- la sentenza di decadenza della responsabilità genitoriale del padre biologico dell'TT.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312 c.c. come indicate negli artt. 291 e seg. c.c. e segnatamente: l'adottante e l'TT (quest'ultimo tramite il curatore speciale) hanno manifestato il consenso all'adozione, così come coniuge Controparte_2
dell'adottante e madre dell'TT, comparsa all'udienza, ha espresso il proprio assenso all'adozione del figlio da parte del coniuge;
l'adottante ha compiuto gli anni 35
(essendo nato nel 1973) e supera di almeno 18 anni l'età dell'TT (art. 291 c.c.).
Alla luce dei principi sopra esposti, il Collegio rileva come tutti gli assensi manifestati sono liberi ed espressione di una piena solidità degli affetti e di un insieme di persone che da anni già ha mostrato l'attitudine e le caratteristiche di un nucleo familiare a tutti gli effetti, tale da consentire di procedere ad adozione.
Nella specie, quindi, l'adozione contribuisce a consolidare l'unità familiare, alla luce della preminenza dei nuovi vincoli personali ed affettivi sulle relazioni della famiglia biologica.
Il Collegio ritiene, infine, che l'adozione convenga ex art. 312 n. 2) c.c. all' TT, il quale, in tal modo, vede riconosciuto anche giuridicamente il legame affettivo che è andato crescendo tra di esso e il , il quale ha dimostrato, sin dai primi di anni di vita dell' di provvedere ai suoi Pt_1 CP_1
bisogni morali e materiali, resi ancor più pregnanti dalla gravità della patologia da cui risulta affetto, e in quanto l'adozione può garantire all'adottante la possibilità di trasmettere il proprio patrimonio e il proprio cognome a persona alla quale è affettivamente legato.
Trova applicazione il disposto dell'art. 299 comma 1 c.p.c., secondo cui “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando: pagina 4 di 5 - dispone farsi luogo all'adozione del maggiorenne da parte di e CP_1 Parte_1 che l'adottato assuma il cognome “ ” da anteporre al proprio, ai sensi dell'art. 299 Pt_1
comma 1 c.c.;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Teramo, 15.1.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Erika Capanna Pisce'
Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angela Di Girolamo Presidente
dott. Erika Capanna Piscè Giudice relatore dott. Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2626/2023 v.g. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA VITULO Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.11.2023, , nato a [...] il [...], ha Parte_1
chiesto al Tribunale, ai sensi degli artt. 311 c.c. e ss., di autorizzare l'adozione di nato a CP_1
Treviso l'11.3.1994, figlio dell'attuale coniuge e di sussistendo la Controparte_2 Parte_2
differenza di età e tutte le ulteriori condizioni previste dalla legge come indicate negli artt. 291 e ss.
c.c. A tal fine il ricorrente ha rappresentato di essere molto affezionato al ragazzo e di aver instaurato con lo stesso un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intende dare anche veste giuridica.
All'udienza del 13.6.2024 sono comparsi l'adottante, l'TT e la madre dell'TT che, esaminati dal Giudice, hanno prestato i necessari consensi ed assensi.
E' utile chiarire che l'TT è sottoposto ad amministrazione di sostegno in quanto affetto da
“ritardo psicomotorio grave, tetraparesi flaccida da cerebropatia infantile, autismo” e suo amministratore di sostegno è la madre, giusta Decreto emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di
Teramo - Sezione distaccata di Giulianova in data 2 marzo 2012 n. 441/2012 R.N.C. n. 1072 CRON. e verbale di giuramento dell'amministratore di sostegno del 27 marzo 2012 (doc. 3 ricorso).
L'amministratore di sostegno dell'TT ha provveduto a dare notizia al Giudice Tutelare della comune volontà di procedere all'adozione del maggiorenne, depositando istanza affinchè, previa audizione delle parti, venisse autorizzata a prestare il consenso all'adozione in nome e per conto del beneficiario. Con provvedimento emesso in data 12 aprile 2023, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il Giudice Tutelare del Tribunale di Teramo ha accolto la predetta istanza disponendo quanto segue: “Autorizza l'amministratore di sostegno a prestare consenso alla Controparte_2
richiesta di adozione di maggiorenne presentata dal coniuge sig. , in nome e per conto Parte_1
del figlio beneficiario , ed a presenziare nel relativo procedimento presso l'intestato CP_1
Tribunale. Nel caso in cui il Tribunale ravvisi un potenziale conflitto di interessi, autorizza sin da ora la nomina del curatore speciale indicato in ricorso nella persona dell'avv. ” Controparte_3
pagina 2 di 5 Pertanto, all'udienza di prima comparizione, cui era presente anche l'avv. in qualità di CP_3 curatore speciale di si è provveduto ad acquisire il necessario consenso all'adozione CP_1
(cfr. verbale ud. 13.6.2024).
In particolare, il ricorrente ha dichiarato di voler adottare con il quale ha instaurato un CP_1
profondo legame di affetto.
coniuge dell'adottante e madre dell'TT, ha prestato il necessario assenso Controparte_2
nella sua duplice veste.
Il padre biologico dell'TT, risulta decaduto dalla responsabilità genitoriale, Parte_2 come da sentenza del Tribunale per i minorenni di L'Aquila emessa in data 14 febbraio 2009, con cui, peraltro, è stato fatto “divieto al padre di avere contatti con il figlio al di fuori delle eventuali modalità protette che la madre vorrà consentire nell'esclusivo interesse del minore”, di tal che non occorre acquisire il relativo consenso.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che ha apposto il proprio visto.
Nel merito, si osserva che l'adozione di maggiorenne richiede la verifica che l'interesse dell'TT trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti (cfr. Cass., sez. civ.,
n.2426/2006).
L'istruttoria svolta dal Giudice relatore ha evidenziato come la domanda di adozione corrisponda all'intenzione libera e sincera dell'adottante e dell'TT e sia frutto di un comune intento delle parti, oltre che di una scelta diretta a confermare una situazione affettiva e relazionale in atto ed a sancire una definitiva effettiva coincidenza tra situazione di fatto e status assunto di fronte alla collettività. Le dichiarazioni rese dalle parti ed il convinto consenso dalle stesse espresso costituiscono, infatti, indice e riscontro di una volontà meditata, idonea a trovare riconoscimento.
Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti di legge per dare seguito all'adozione richiesta, osserva il Collegio che risultano documentati:
- lo stato libero dell'TT;
- l'estratto dell'atto di nascita, il certificato di residenza e lo stato di famiglia dell'adottante;
- l'atto di nascita, il certificato di residenza e lo stato di famiglia dell'TT;
pagina 3 di 5 - il certificato di matrimonio dell'adottante;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'adottante, che dichiara di non avere figli;
- la sentenza di decadenza della responsabilità genitoriale del padre biologico dell'TT.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312 c.c. come indicate negli artt. 291 e seg. c.c. e segnatamente: l'adottante e l'TT (quest'ultimo tramite il curatore speciale) hanno manifestato il consenso all'adozione, così come coniuge Controparte_2
dell'adottante e madre dell'TT, comparsa all'udienza, ha espresso il proprio assenso all'adozione del figlio da parte del coniuge;
l'adottante ha compiuto gli anni 35
(essendo nato nel 1973) e supera di almeno 18 anni l'età dell'TT (art. 291 c.c.).
Alla luce dei principi sopra esposti, il Collegio rileva come tutti gli assensi manifestati sono liberi ed espressione di una piena solidità degli affetti e di un insieme di persone che da anni già ha mostrato l'attitudine e le caratteristiche di un nucleo familiare a tutti gli effetti, tale da consentire di procedere ad adozione.
Nella specie, quindi, l'adozione contribuisce a consolidare l'unità familiare, alla luce della preminenza dei nuovi vincoli personali ed affettivi sulle relazioni della famiglia biologica.
Il Collegio ritiene, infine, che l'adozione convenga ex art. 312 n. 2) c.c. all' TT, il quale, in tal modo, vede riconosciuto anche giuridicamente il legame affettivo che è andato crescendo tra di esso e il , il quale ha dimostrato, sin dai primi di anni di vita dell' di provvedere ai suoi Pt_1 CP_1
bisogni morali e materiali, resi ancor più pregnanti dalla gravità della patologia da cui risulta affetto, e in quanto l'adozione può garantire all'adottante la possibilità di trasmettere il proprio patrimonio e il proprio cognome a persona alla quale è affettivamente legato.
Trova applicazione il disposto dell'art. 299 comma 1 c.p.c., secondo cui “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando: pagina 4 di 5 - dispone farsi luogo all'adozione del maggiorenne da parte di e CP_1 Parte_1 che l'adottato assuma il cognome “ ” da anteporre al proprio, ai sensi dell'art. 299 Pt_1
comma 1 c.c.;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Teramo, 15.1.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Erika Capanna Pisce'
Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
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