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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1643/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rossella Milone Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
DA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliata in Piazza della Repubblica n. 26, Milano (MI), C.F._2 presso lo studio dell'avv. Mirko Zaffaroni (C.F.: ; PEC: C.F._3
che li rappresenta e difende giusta delega in atti Email_1
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 15 C.F. (C.F. ) in qualità di mandataria di COroparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del procuratore speciale Dott.ssa (C.F.:
[...] CP_3
), elettivamente domiciliata in Corso Europa n. 10, Milano (MI), presso lo C.F._4 studio dell'avv. Margherita Grassi Catapano, (C.F.: ; PEC: C.F._5
Email_2
APPELLATA
avente ad oggetto: Mutuo
sulle seguenti conclusioni.
Per gli appellanti e Parte_1 Parte_3
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, e previe le opportune declaratorie,
IN VIA PRELIMINARE
- sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecutività della sentenza impugnata nonché del decreto ingiuntivo . 1522/2021 del 29 marzo 2021 (pubblicato in data 30.03.2021) emesso all'esito del procedimento di RG 1258/2021 dal Tribunale di Monza – Dott. Claudio Miele.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- annullare l'impugnata sentenza e rigettare le domande avverse, e per conseguenza sentir accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare:
- per tutti i motivi indicati in premessa accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza nell'emissione del Decreto Ingiuntivo e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n.
1522/2021 del 29-30 marzo 2021 emesso all'esito del procedimento di RG 1258/2021 dal Tribunale di
Monza Dott. Claudio Miele.
Nel merito
pagina 2 di 15 - per tutti i motivi indicati in premessa o anche uno solo, accertare e dichiarare la nullo il contratto di mutuo n 24741, stipulato in data 03 luglio 2008 e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo n. 1522/2021 del 29-30 marzo 2021 emesso all'esito del procedimento di
RG 1258/2021 dal Tribunale di Monza Dott. Claudio Miele., dichiarando infondata la pretesa dell'opposta e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1522/2021 del 30 marzo 2021 emesso all'esito del procedimento di RG 1258/2021 dal Tribunale di Monza Dott. Claudio Miele.
- accertata l'incertezza della somma ingiunta, a seguito della sentenza definitiva del Tribunale
Ordinario di Milano n° 6314/2019, revocare e dichiarare nullo e di nessun
effetto il decreto ingiuntivo e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1522/2021 del 29-30 marzo
2021 emesso all'esito del procedimento di RG 1258/2021 dal Tribunale di Monza Dott. Claudio Miele;
In via subordinata
- accertare e dichiarare infondata, per tutti i motivi indicati in premessa o anche solo uno di essi, la pretesa dell'opposta e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo
n. 1522/2021 del 30 marzo 2021 emesso all'esito del procedimento di RG 1258/2021 dal Tribunale di
Monza Dott. Claudio Miele
In via ulteriormente subordinata:
- accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto di mutuo n 24741, stipulato in data 03 luglio
2008 a seguito della definitiva sentenza del Tribunale Ordinario di Milano n. 6314/2019, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 1522/2021 del 29 marzo 2021 (pubblicato in data 30.03.2021) emesso all'esito del procedimento di RG 1258/2021 dal Tribunale di Monza Dott. Claudio Miele in quanto di importo maggiore e non corretto, e quindi obbligare la convenuta opposta al ricalcolo del dovuto.
In ogni caso
- condannare l'attrice alla rifusione delle spese, diritti e onorari di causa di primo grado e del presente grado di appello.
Si produce telematicamente il fascicolo di primo grado”.
Per l'appellata COroparte_1
pagina 3 di 15 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto manifestamente infondato ex art. 348bis c.p.c.
Nel merito
- rigettare l'appello proposto dai sigg.ri e , in quanto infondato in fatto e in diritto, Pt_2 Parte_1
per tutti i motivi in atti, confermando integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio integralmente rifusi, oltre accessori fiscali come per legge.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. Il giudizio di primo grado
I.1. in qualità di mandataria della aveva COroparte_1 COroparte_2
chiesto e ottenuto dal Tribunale di Monza decreto ingiuntivo (n. 1522/2021) nei confronti di e della garante per il pagamento della Parte_2 Parte_1 somma di € 166.465,81, oltre interessi convenzionali e spese, derivante dalle rate insolute del contratto di mutuo fondiario stipulato dal sig. con nell'interesse Pt_2 COroparte_4 dell'impresa individuale CP_5
A fondamento della pretesa monitoria, la società rilevava di essersi resa cessionaria dei crediti del nei confronti del Sig. nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione CP_6 Pt_2
ai sensi della l. 130/1999, come da pubblicazione in G.U. del 5 gennaio 2019, parte II n. 2, allegata al ricorso.
Si opponevano al d. i. emesso dal Tribunale di Monza gli ingiunti e Parte_2 [...]
, chiedendone la revoca ed eccependo: Parte_1
− in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza a favore del Tribunale di Milano, indicato espressamente nell'articolo 13 del contratto di mutuo quale unico foro competente per ogni controversia nascente dal suddetto rapporto;
pagina 4 di 15 − nel merito, la nullità del mutuo, stipulato al fine di sanare le precedenti esposizioni debitorie del sig. FOTI. In particolare, il debitore ingiunto rilevava:
− di essere titolare, presso la banca mutuante, di un conto corrente ordinario (n. 10272), cui accedeva un conto anticipi fatture (n. 12445) e un conto anticipi fatture con fido rotativo (n. 12446);
− di aver stipulato un mutuo ipotecario (n. 87293) per l'importo di € 413.165,52 in data 11 aprile 2001, da estinguersi in 10 anni;
− di aver ricevuto, in data 2 aprile 2008, una lettera con cui l'istituto di credito comunicava il recesso dai rapporti in essere con revoca dell'affidamento e intimazione al pagamento dello scoperto di conto corrente (pari ad € 114.324,00) e del mutuo ipotecario (€ 106.092,52);
− di aver sottoscritto, in data 3 luglio 2008, un nuovo mutuo (n. 24741) per € 212.000,00; in particolare, l'opponente affermava che, contrariamente a quanto indicato nell'intestazione del contratto, il finanziamento doveva considerarsi quale mutuo di scopo, essendo volto a estinguere le sue precedenti esposizioni debitorie nei confronti dell'istituto di credito;
CO
− di aver ricevuto, in data 17 aprile 2015, una lettera con cui la comunicava la revoca immediata di tutte le facilitazioni concesse imputate ai rapporti di conto corrente intestati alla intimando il pagamento entro quindici giorni della somma di € CP_5
121.006,79 quale residuo del finanziamento ipotecario (cfr. lettera del 17 aprile 2015 prodotta sub doc. 3 primo grado appellante);
− di aver avviato un procedimento di restituzione dell'indebito avanti al Tribunale di
Milano, conclusosi con sentenza di condanna della alla restituzione in suo favore CP_4 della somma di € 26.435,68, oltre interessi al tasso legale dal 6 febbraio 2017 al saldo, CO cui la aveva dato spontaneo adempimento.
Conseguentemente, gli opponenti chiedevano, in via subordinata, che la somma ingiunta venisse ridotta dell'importo di € 26.435,68.
pagina 5 di 15 I.2. Si costituiva nel giudizio di opposizione contestando quanto ex adverso COroparte_2
addotto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, la società opposta:
− relativamente all'eccezione di incompetenza territoriale, evidenziava che, a fronte della cancellazione della ditta individuale dal registro delle imprese per cessazione dell'attività, fosse chiamato a rispondere delle obbligazioni contratte nell'interesse della Parte_2
in qualità di persona fisica, alla stregua del consumatore, da chiamare in giudizio nel CP_5
foro competente del luogo di residenza o di domicilio di questi. La competenza del tribunale di
Monza veniva rivendicata altresì per ragioni di connessione, in quanto foro della garante
; Parte_1
− rilevava, nel merito, la mancata contestazione, da parte degli opponenti, del credito ingiunto, sottolineando che l'importo da restituire era esattamente determinato nell'ammontare dal piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo e corrispondeva alla parte residua del finanziamento, oltre agli interessi di mora;
− escludeva la qualificazione del finanziamento quale mutuo di scopo, non essendo prevista nel contratto la destinazione della somma al raggiungimento di una determinata finalità condivisa dal mutuante;
− osservava come, in ogni caso, lo scopo perseguito dal mutuo potesse essere costituito dal ripianamento di precedenti posizioni debitorie verso la banca mutuante, non incidendo esso né sulla causa contrattuale del mutuo fondiario, né sulla validità del contratto.
I.3. All'esito del giudizio, il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1079/2023, pubblicata il 4 maggio
2023, rigettava l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
e confermava il d. i. n. 1522/2021, dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 c.p.c. e condannando gli opponenti alle spese di lite.
A fondamento della decisione, il Tribunale di Monza argomentava come segue.
− Disattendeva innanzitutto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Monza, foro di residenza di entrambi gli ingiunti, avendo questi eccepito l'incompetenza soltanto per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c. e non anche con riferimento ai criteri di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.
pagina 6 di 15 − Rilevava l'infondatezza nel merito dell'opposizione, a fronte della produzione, offerta dall'opposta, del contratto di mutuo fondiario, del relativo piano di ammortamento e della fideiussione specifica stipulata a garanzia del prestito. Il primo giudice escludeva che gli opponenti avessero provato che il contratto di mutuo fosse stato stipulato solo ed esclusivamente al fine di saldare le precedenti posizioni debitorie della ditta individuale, rilevando, peraltro, che la diversa finalizzazione delle somme erogate rispetto allo scopo dichiarato nel contratto di mutuo non avrebbe inciso sulla validità della fattispecie negoziale, ma solo sull'esplicazione del sinallagma funzionale.
− Il Tribunale escludeva, infine, la fondatezza dell'eccezione relativa all'entità del credito, in quanto la somma di € 26.435,68 di cui alla sentenza del Tribunale di Milano, già versata dall'istituto di credito, non poteva essere nuovamente inclusa nel totale dovuto: la banca aveva infatti già restituito ai correntisti le somme illegittimamente addebbiate in conto corrente a definizione del contenzioso relativo al rapporto di conto corrente, laddove il credito oggetto dell'ingiunzione atteneva invece al rapporto derivante dal contratto di mutuo sottoscritto nel
2008.
II. L'appello:
II.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Monza hanno proposto appello Parte_1
e che ne hanno chiesto, previa sospensione della provvisoria
[...] Parte_2
esecutività, la riforma con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, reiterando tutte le domande ed eccezioni già svolte in primo grado.
Gli opponenti, odierni appellanti hanno articolato tre motivi di impugnazione, come di seguito rubricati e riassunti:
1) “Sulla competenza territoriale”.
Gli appellanti si dolgono dolute del mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Monza formulata in sede di opposizione. In particolare, richiamano la clausola di cui all'art. 13 del contratto di mutuo fondiario, che indicava quale unico foro competente quello di Milano.
pagina 7 di 15 Dopo aver precisato di non aver formulato eccezione di incompetenza per connessione oggettiva, la difesa degli appellanti ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte per cui “la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione”
(Cass. civ. n. 34595/2021).
Ne ha dedotto l'erroneità della motivazione addotta dal giudice di primo grado nel rigettare l'eccezione preliminare di incompetenza.
2) “Sulla nullità del mutuo”.
Il debitore mutuatario e la garante hanno altresì lamentato l'erroneità della Pt_2 Parte_1
sentenza laddove ha escluso la nullità del mutuo, rilevando di aver provato, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, che la stipula del contratto fosse avvenuta soltanto allo scopo di sanare le esposizioni debitorie maturate dal Sig. ei confronti dell'istituto di credito. Pt_2
In particolare, la destinazione delle somme mutuate al ripianamento del debito della ditta individuale del FOTI sarebbe dimostrata dalle vicende che avevano portato alla stipula del contratto, avvenuta a seguito della revoca, da parte della banca, del conto corrente in essere presso la medesima e del mutuo ipotecario del 2001, nonché dal fatto che il non sarebbe mai entrato nella disponibilità delle Pt_2
somme mutuate.
La difesa degli appellanti ha peraltro eccepito la nullità del mutuo per assenza di causa e indeterminatezza dell'oggetto, a fronte del fatto che: i) il mutuo, pur qualificato come fondiario, sarebbe in realtà un mutuo di scopo, ma lo scopo non sarebbe indicato nel contratto, con conseguente indeterminatezza dell'oggetto; ii) la natura solutoria del mutuo avrebbe impedito la consegna delle somme mutuate, concretandosi in una mera operazione contabile che esclude la realità del contratto.
3) “Sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'odierna appellata”.
Il sig. e la sig.ra hanno infine rilevato l'omessa prova, da parte dell'opposta, Pt_2 Parte_1
odierna appellata, della somma residua del contratto di mutuo oggetto del procedimento.
In particolare, gli opponenti avevano chiesto al Tribunale di Monza di decurtare dalla somma ingiunta gli importi illegittimamente addebitati sul c/c (pari ad € 26.435,68) come riconosciuti dal Tribunale di
Milano con sentenza definitiva n. 6314/2019, pubblicata in data 27 giugno 2019.
pagina 8 di 15 Nel corso del primo grado di giudizio, la società appellata aveva prodotto un conteggio parziale delle somme ancora dovute dal dalla garante RTE, da cui non era tuttavia possibile evincere Pt_2 Pt_1 se la somma di € 26.435,68 fosse stata o meno nuovamente addebitata, né a quanto ammontassero effettivamente le rate scadute.
II.2. Si è costituita nel giudizio di appello in qualità di mandataria di COroparte_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione avversaria e COroparte_2
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La difesa dell'appellata, in particolare:
− ha rilevato l'inammissibilità ex art. 342 e 348bis c.p.c. dell'appello, non avendo gli impugnanti indicato i capi della decisione di primo grado impugnati, le violazioni di legge commesse e la loro rilevanza ai fini della decisione, oltre a muove censure erronee e generiche;
− ha escluso la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale. In particolare, il foro di
Monza sarebbe competente:
a. quale foro del consumatore, rivestendo entrambi gli appellanti la qualità di consumatori,
a fronte della cessazione dell'attività della In particolare, l'art. 66bis d.lgs. n. CP_5
206/2005 (Codice del consumo), nell'individuare il foro del consumatore, costituirebbe disposizione inderogabile ai sensi dell'art. 13 del contratto di mutuo sottoscritto tra le parti;
b. quale foro di residenza di entrambi gli ingiunti;
c. per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., posto che la creditrice aveva fatto valere le proprie pretese tanto nei confronti della mutuataria quanto nei confronti della garante consumatrice.
− ha escluso la ricostruzione offerta dalle appellanti in merito alla natura di mutuo di scopo del contratto del 2008 – che presenterebbe, invero, tutti gli elementi caratterizzanti il mutuo fondiario (piano di ammortamento della durata di otto anni, art. 8; iscrizione di ipoteca di primo grado, art. 5; mancata previsione di uno scopo nell'utilizzo del denaro;
erogazione degli importi in favore del FOTI). L'appellata ha rilevato l'insussistenza, nel testo contrattuale, di un interesse del mutuante in ordine alla destinazione delle somme erogate, elemento strutturale ai fini della qualificazione del contratto come mutuo di scopo;
pagina 9 di 15 − ha rilevato l'infondatezza dell'eccepita nullità del contratto. In particolare, la società appellata ha rilevato come, anche a voler qualificare il contratto quale mutuo di scopo, la giurisprudenza di merito riconosce la validità del contratto di mutuo fondiario le cui somme siano utilizzate ai fini dell'estinzione di debiti pregressi;
− ha ritenuto di aver provato la sussistenza e l'ammontare del credito attraverso la produzione, già in sede monitoria, del contratto di mutuo (doc. 1), del conteggio aggiornato del credito, comprensivo del dettaglio interessi di mora (doc. 2), dell'estratto di conto corrente contenente l'erogazione dell'importo (doc. 3), nonché del dettaglio di tutte le rate scadute e non pagate del mutuo, con il conteggio singolo degli interessi (doc. 7). In ordine alla contestazione del quantum del credito, l'appellata ha rilevato come la somma di € 26.435,68 (di cui gli appellanti hanno chiesto lo scomputo dalla somma ingiunta) si riferisse alle poste illegittimamente addebitate dall'istituto di credito al debitore nell'ambito del rapporto di c/c, rapporto del Pt_2
tutto autonomo rispetto al contratto di mutuo oggetto della presente causa e oggetto della pronuncia del Tribunale di Milano del 27 giugno 2019. Conseguentemente, la sottrazione della somma indicata dall'importo ingiunto determinerebbe un'illegittima locupletazione a favore della controparte;
− ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
II.4. All'udienza del 13 dicembre 2023, il Consigliere istruttore, sentite le parti sull'istanza di sospensiva, riservava al Collegio la decisione.
Nella medesima data, sciolta la riserva assunta in udienza, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, ritenuto che non sussistessero gli elementi del fumus bonis iuris e del periculum in mora; nella medesima ordinanza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegale dell'11 dicembre 2024, con assegnazione alle parti fino a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito delle note conclusionali.
All'udienza dell'11 dicembre 2024, discussa la causa, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi. La causa veniva quindi trattenuta in decisione e discussa nella camera di consiglio del 12.12.2024.
III. Le osservazioni della Corte. pagina 10 di 15 III.1 Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. sollevata dalla società appellata deve ritenersi superata sin dal momento in cui la Corte ha disposto il rinvio della causa per la rimessione in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024 ai sensi del secondo comma dell'art. 350bis c.p.c.
Deve altresì rigettarsi l'ulteriore eccezione di inammissibilità spiegata ex art. 342 c.p.c. dalla stessa parte appellata, risultando l'impugnazione articolata in maniera specifica, con indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'odierno appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in ossequio alla nuova formulazione della norma portata dal D.Lgs. n. 149/2002.
III.2 Il primo motivo di appello è infondato.
Gli appellanti in primo grado hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale di Monza in ragione della previsione, nel contratto di mutuo fondiario, del foro di Milano quale foro “unico” competente.
Il Tribunale, nel respingere l'eccezione, ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte per cui «il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile, per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragioni di connessione» (Cass. Civ. n. 26910/20, che richiama Cass., ord., 10/10/2016,
n. 20310 e Cass., ord., 21/12/2018, n. 33150), e ciò sull'implicito presupposto, condivisibile, che la domanda rivolta al mutuatario debitore principale e quella rivolta, contestualmente, alla garante consumatrice, denunciassero una chiara connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., tale da consentire comunque la deroga all'esclusività del foro convenzionale, nella specie diverso da quello del consumatore avendo la garante (e, peraltro, lo stesso la residenza in Monza. Da tale presupposto Pt_2
il Tribunale ha fatto discendere la conclusione, sulla base del suddetto arresto giurisprudenziale, che l'eccezione, siccome non estesa alla contestazione della competenza monzese anche in base ai criteri di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., non potesse che essere disattesa. Gli appellanti insistono nel rilevare che l'art. 13 del contratto di mutuo prevede quale foro “unico” il foro di Milano e che “la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali”, ma in tal modo omettono all'evidenza di confrontarsi con la suddetta ratio decidendi.
pagina 11 di 15 Ne consegue la conferma del capo dell'impugnata sentenza che ha pronunciato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale.
III.3 Il secondo motivo di gravame è pure infondato.
Gli appellanti hanno infatti reiterato la doglianza relativa alla nullità del mutuo, qualificato come mutuo di scopo (nella specie del mutuo solutorio) per assenza di causa e indeterminatezza dell'oggetto, in quanto lo scopo non sarebbe indicato nel contratto e la natura solutoria del finanziamento avrebbe impedito la consegna delle somme mutuate.
A supporto della qualificazione del contratto quale mutuo di scopo, gli appellanti hanno evidenziato:
− che al momento del recesso della banca dai rapporti in essere con l'appellante, comunicato nell'aprile 2008, lo stesso risultava debitore per la complessiva somma di € 220.416,52 (pari ad
€ 114.324,00 per lo scoperto di conto corrente ed € 106.092,52 per il mutuo ipotecario);
− che il mutuo era stato concesso a soli tre mesi di distanza dalla comunicazione del recesso (il 3 luglio 2008) per € 212.000,00;
− che dall'estratto conto prodotto in atti (doc. 3 fascicolo appellante) si evince che alla data del 3 luglio 2008, contestualmente all'accredito della somma mutuata (per € 211.220,00) venivano addebitati a titolo di “pre-estinzione finanziamento” € 90.410,03.
Tanto premesso, giova rilevare come, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale.”
(Cass. ord. n. 15695/2024).
pagina 12 di 15 Come già evidenziato dalla giudice di primo grado, peraltro, “la mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea ad integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale. Perché si configuri la fattispecie del mutuo di scopo convenzionale occorre, infatti, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione.” (cfr. p. 3 sentenza primo grado). La Corte evidenzia come, anche a voler ritenere che il finanziamento sottoscritto nel luglio 2008 sia qualificabile come mutuo di scopo, e in particolare quale mutuo solutorio, l'orientamento maggioritario (in attesa di un'eventuale pronuncia da parte delle Sezioni Unite, cui è stata rimessa la questione – cfr. ord. n. 18903/2024) ammetta la validità di tale tipologia di mutuo, rimanendo irrilevante, ai fini del perfezionamento del contratto, la destinazione della somma erogata ad una specifica finalità e ben potendo il ripianamento della passività costituire una lecita modalità di impiego dell'importo mutuato.
COrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, peraltro, l'assenza di un clausola identificativa dello scopo all'interno del testo contrattuale non rileverebbe, comunque, ai fini dell'invalidità del negozio nella forma della nullità strutturale per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto: i) da un lato,
l'oggetto del contratto di mutuo deve individuarsi nella somma mutuata, e non nella clausola di scopo;
ii) la presenza di una specifica destinazione delle somme rileva quale ulteriore obbligazione integrativa del sinallagma contrattuale, di talché, come già evidenziato dal Tribunale di Monza,
“all'inadempimento del mutuatario [relativo al mancato rispetto della destinazione delle somme] segue la risoluzione del relativo contratto con conseguente obbligo restitutorio” (cfr. p. 3 sentenza primo grado).
Non pare poi fondato l'assunto degli appellanti in ordine alla mancata messa a disposizione della somma mutuata, atteso che la stessa è stata interamente accreditata sul c/c n. 10272, e solo in parte utilizzata, per l'importo di € 90.410,03, per “preestinzione finanziamento” (cfr. estratto conto del 3 luglio 2008 – p. 16 doc. 3 fascicolo appellante).
Ne consegue il rigetto del motivo di gravame.
III.4 Anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
pagina 13 di 15 La sentenza n. 6314/2019 del Tribunale di Milano ha definito il contenzioso, instaurato dall'odierno CO appellante nei confronti di e relativo al rapporto di conto corrente principale Parte_2
(n. 10272, su cui, come sopra visto, veniva accreditata la somma mutuata con il finanziamento del luglio 2008), rideterminando il saldo alla data della sua chiusura in € 26.435,68 a credito del correntista, con condanna della banca alla restituzione di detta somma.
In particolare, il Tribunale di Milano ha in quella sede dato atto che doveva “considerarsi escluso dall'ambito del ricalcolo oggetto del presente giudizio il conto anticipi fatture con fido rotativo [n.
12446], essendo stato chiuso il 31.10.2006, ossia oltre dieci anni prima dell'introduzione del presente giudizio” e che sul saldo del conto corrente principale confluivano “i saldi dell'accessorio conto anticipo fatture (n. 12445)” (cfr. pp. 10-11 sentenza n. 6314/2019 del Tribunale di Milano).
La pronuncia, pertanto, ha definito tutti i rapporti di conto corrente intercorrenti tra l'appellante e la CO
, riportando a legittimità la situazione di dare/avere tra le parti.
Ne consegue che non vi è ragione per dedurre, dall'importo spettante alla mutuante (ora, alla cessionaria del credito), quanto già dal correntista percepito per effetto della suddetta sentenza di condanna.
Ne deriva l'integrale rigetto del gravame proposto, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono poste a carico degli appellanti e a favore di Parte_2 Parte_1 COroparte_1
quale mandataria di
[...] COroparte_2
La liquidazione avviene sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento, come previsti dal
D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (valore determinato in € 124.896,44) ed all'attività concretamente prestata.
Infine, sussistono, a carico degli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n.
115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così dispone: pagina 14 di 15 1. Rigetta l'appello formulato da e da Parte_2 Parte_1 avverso la sentenza n. 1079/2023 del Tribunale di Monza, che per l'effetto conferma.
2. Condanna gli appellanti e , in via fra loro Parte_2 Parte_1
solidale, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate, in favore di n qualità di mandataria di in € 9.991,00, per COroparte_1 COroparte_2
compensi, oltre rimborso forfettario, spese 15% ed accessori di legge.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti Parte_2
e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di
[...] Parte_1 cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L.
228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milon e pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rossella Milone Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
DA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliata in Piazza della Repubblica n. 26, Milano (MI), C.F._2 presso lo studio dell'avv. Mirko Zaffaroni (C.F.: ; PEC: C.F._3
che li rappresenta e difende giusta delega in atti Email_1
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 15 C.F. (C.F. ) in qualità di mandataria di COroparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del procuratore speciale Dott.ssa (C.F.:
[...] CP_3
), elettivamente domiciliata in Corso Europa n. 10, Milano (MI), presso lo C.F._4 studio dell'avv. Margherita Grassi Catapano, (C.F.: ; PEC: C.F._5
Email_2
APPELLATA
avente ad oggetto: Mutuo
sulle seguenti conclusioni.
Per gli appellanti e Parte_1 Parte_3
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, e previe le opportune declaratorie,
IN VIA PRELIMINARE
- sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecutività della sentenza impugnata nonché del decreto ingiuntivo . 1522/2021 del 29 marzo 2021 (pubblicato in data 30.03.2021) emesso all'esito del procedimento di RG 1258/2021 dal Tribunale di Monza – Dott. Claudio Miele.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- annullare l'impugnata sentenza e rigettare le domande avverse, e per conseguenza sentir accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare:
- per tutti i motivi indicati in premessa accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza nell'emissione del Decreto Ingiuntivo e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n.
1522/2021 del 29-30 marzo 2021 emesso all'esito del procedimento di RG 1258/2021 dal Tribunale di
Monza Dott. Claudio Miele.
Nel merito
pagina 2 di 15 - per tutti i motivi indicati in premessa o anche uno solo, accertare e dichiarare la nullo il contratto di mutuo n 24741, stipulato in data 03 luglio 2008 e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo n. 1522/2021 del 29-30 marzo 2021 emesso all'esito del procedimento di
RG 1258/2021 dal Tribunale di Monza Dott. Claudio Miele., dichiarando infondata la pretesa dell'opposta e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1522/2021 del 30 marzo 2021 emesso all'esito del procedimento di RG 1258/2021 dal Tribunale di Monza Dott. Claudio Miele.
- accertata l'incertezza della somma ingiunta, a seguito della sentenza definitiva del Tribunale
Ordinario di Milano n° 6314/2019, revocare e dichiarare nullo e di nessun
effetto il decreto ingiuntivo e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1522/2021 del 29-30 marzo
2021 emesso all'esito del procedimento di RG 1258/2021 dal Tribunale di Monza Dott. Claudio Miele;
In via subordinata
- accertare e dichiarare infondata, per tutti i motivi indicati in premessa o anche solo uno di essi, la pretesa dell'opposta e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo
n. 1522/2021 del 30 marzo 2021 emesso all'esito del procedimento di RG 1258/2021 dal Tribunale di
Monza Dott. Claudio Miele
In via ulteriormente subordinata:
- accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto di mutuo n 24741, stipulato in data 03 luglio
2008 a seguito della definitiva sentenza del Tribunale Ordinario di Milano n. 6314/2019, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 1522/2021 del 29 marzo 2021 (pubblicato in data 30.03.2021) emesso all'esito del procedimento di RG 1258/2021 dal Tribunale di Monza Dott. Claudio Miele in quanto di importo maggiore e non corretto, e quindi obbligare la convenuta opposta al ricalcolo del dovuto.
In ogni caso
- condannare l'attrice alla rifusione delle spese, diritti e onorari di causa di primo grado e del presente grado di appello.
Si produce telematicamente il fascicolo di primo grado”.
Per l'appellata COroparte_1
pagina 3 di 15 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto manifestamente infondato ex art. 348bis c.p.c.
Nel merito
- rigettare l'appello proposto dai sigg.ri e , in quanto infondato in fatto e in diritto, Pt_2 Parte_1
per tutti i motivi in atti, confermando integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio integralmente rifusi, oltre accessori fiscali come per legge.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. Il giudizio di primo grado
I.1. in qualità di mandataria della aveva COroparte_1 COroparte_2
chiesto e ottenuto dal Tribunale di Monza decreto ingiuntivo (n. 1522/2021) nei confronti di e della garante per il pagamento della Parte_2 Parte_1 somma di € 166.465,81, oltre interessi convenzionali e spese, derivante dalle rate insolute del contratto di mutuo fondiario stipulato dal sig. con nell'interesse Pt_2 COroparte_4 dell'impresa individuale CP_5
A fondamento della pretesa monitoria, la società rilevava di essersi resa cessionaria dei crediti del nei confronti del Sig. nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione CP_6 Pt_2
ai sensi della l. 130/1999, come da pubblicazione in G.U. del 5 gennaio 2019, parte II n. 2, allegata al ricorso.
Si opponevano al d. i. emesso dal Tribunale di Monza gli ingiunti e Parte_2 [...]
, chiedendone la revoca ed eccependo: Parte_1
− in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza a favore del Tribunale di Milano, indicato espressamente nell'articolo 13 del contratto di mutuo quale unico foro competente per ogni controversia nascente dal suddetto rapporto;
pagina 4 di 15 − nel merito, la nullità del mutuo, stipulato al fine di sanare le precedenti esposizioni debitorie del sig. FOTI. In particolare, il debitore ingiunto rilevava:
− di essere titolare, presso la banca mutuante, di un conto corrente ordinario (n. 10272), cui accedeva un conto anticipi fatture (n. 12445) e un conto anticipi fatture con fido rotativo (n. 12446);
− di aver stipulato un mutuo ipotecario (n. 87293) per l'importo di € 413.165,52 in data 11 aprile 2001, da estinguersi in 10 anni;
− di aver ricevuto, in data 2 aprile 2008, una lettera con cui l'istituto di credito comunicava il recesso dai rapporti in essere con revoca dell'affidamento e intimazione al pagamento dello scoperto di conto corrente (pari ad € 114.324,00) e del mutuo ipotecario (€ 106.092,52);
− di aver sottoscritto, in data 3 luglio 2008, un nuovo mutuo (n. 24741) per € 212.000,00; in particolare, l'opponente affermava che, contrariamente a quanto indicato nell'intestazione del contratto, il finanziamento doveva considerarsi quale mutuo di scopo, essendo volto a estinguere le sue precedenti esposizioni debitorie nei confronti dell'istituto di credito;
CO
− di aver ricevuto, in data 17 aprile 2015, una lettera con cui la comunicava la revoca immediata di tutte le facilitazioni concesse imputate ai rapporti di conto corrente intestati alla intimando il pagamento entro quindici giorni della somma di € CP_5
121.006,79 quale residuo del finanziamento ipotecario (cfr. lettera del 17 aprile 2015 prodotta sub doc. 3 primo grado appellante);
− di aver avviato un procedimento di restituzione dell'indebito avanti al Tribunale di
Milano, conclusosi con sentenza di condanna della alla restituzione in suo favore CP_4 della somma di € 26.435,68, oltre interessi al tasso legale dal 6 febbraio 2017 al saldo, CO cui la aveva dato spontaneo adempimento.
Conseguentemente, gli opponenti chiedevano, in via subordinata, che la somma ingiunta venisse ridotta dell'importo di € 26.435,68.
pagina 5 di 15 I.2. Si costituiva nel giudizio di opposizione contestando quanto ex adverso COroparte_2
addotto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, la società opposta:
− relativamente all'eccezione di incompetenza territoriale, evidenziava che, a fronte della cancellazione della ditta individuale dal registro delle imprese per cessazione dell'attività, fosse chiamato a rispondere delle obbligazioni contratte nell'interesse della Parte_2
in qualità di persona fisica, alla stregua del consumatore, da chiamare in giudizio nel CP_5
foro competente del luogo di residenza o di domicilio di questi. La competenza del tribunale di
Monza veniva rivendicata altresì per ragioni di connessione, in quanto foro della garante
; Parte_1
− rilevava, nel merito, la mancata contestazione, da parte degli opponenti, del credito ingiunto, sottolineando che l'importo da restituire era esattamente determinato nell'ammontare dal piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo e corrispondeva alla parte residua del finanziamento, oltre agli interessi di mora;
− escludeva la qualificazione del finanziamento quale mutuo di scopo, non essendo prevista nel contratto la destinazione della somma al raggiungimento di una determinata finalità condivisa dal mutuante;
− osservava come, in ogni caso, lo scopo perseguito dal mutuo potesse essere costituito dal ripianamento di precedenti posizioni debitorie verso la banca mutuante, non incidendo esso né sulla causa contrattuale del mutuo fondiario, né sulla validità del contratto.
I.3. All'esito del giudizio, il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1079/2023, pubblicata il 4 maggio
2023, rigettava l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
e confermava il d. i. n. 1522/2021, dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 c.p.c. e condannando gli opponenti alle spese di lite.
A fondamento della decisione, il Tribunale di Monza argomentava come segue.
− Disattendeva innanzitutto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Monza, foro di residenza di entrambi gli ingiunti, avendo questi eccepito l'incompetenza soltanto per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c. e non anche con riferimento ai criteri di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.
pagina 6 di 15 − Rilevava l'infondatezza nel merito dell'opposizione, a fronte della produzione, offerta dall'opposta, del contratto di mutuo fondiario, del relativo piano di ammortamento e della fideiussione specifica stipulata a garanzia del prestito. Il primo giudice escludeva che gli opponenti avessero provato che il contratto di mutuo fosse stato stipulato solo ed esclusivamente al fine di saldare le precedenti posizioni debitorie della ditta individuale, rilevando, peraltro, che la diversa finalizzazione delle somme erogate rispetto allo scopo dichiarato nel contratto di mutuo non avrebbe inciso sulla validità della fattispecie negoziale, ma solo sull'esplicazione del sinallagma funzionale.
− Il Tribunale escludeva, infine, la fondatezza dell'eccezione relativa all'entità del credito, in quanto la somma di € 26.435,68 di cui alla sentenza del Tribunale di Milano, già versata dall'istituto di credito, non poteva essere nuovamente inclusa nel totale dovuto: la banca aveva infatti già restituito ai correntisti le somme illegittimamente addebbiate in conto corrente a definizione del contenzioso relativo al rapporto di conto corrente, laddove il credito oggetto dell'ingiunzione atteneva invece al rapporto derivante dal contratto di mutuo sottoscritto nel
2008.
II. L'appello:
II.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Monza hanno proposto appello Parte_1
e che ne hanno chiesto, previa sospensione della provvisoria
[...] Parte_2
esecutività, la riforma con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, reiterando tutte le domande ed eccezioni già svolte in primo grado.
Gli opponenti, odierni appellanti hanno articolato tre motivi di impugnazione, come di seguito rubricati e riassunti:
1) “Sulla competenza territoriale”.
Gli appellanti si dolgono dolute del mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Monza formulata in sede di opposizione. In particolare, richiamano la clausola di cui all'art. 13 del contratto di mutuo fondiario, che indicava quale unico foro competente quello di Milano.
pagina 7 di 15 Dopo aver precisato di non aver formulato eccezione di incompetenza per connessione oggettiva, la difesa degli appellanti ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte per cui “la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione”
(Cass. civ. n. 34595/2021).
Ne ha dedotto l'erroneità della motivazione addotta dal giudice di primo grado nel rigettare l'eccezione preliminare di incompetenza.
2) “Sulla nullità del mutuo”.
Il debitore mutuatario e la garante hanno altresì lamentato l'erroneità della Pt_2 Parte_1
sentenza laddove ha escluso la nullità del mutuo, rilevando di aver provato, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, che la stipula del contratto fosse avvenuta soltanto allo scopo di sanare le esposizioni debitorie maturate dal Sig. ei confronti dell'istituto di credito. Pt_2
In particolare, la destinazione delle somme mutuate al ripianamento del debito della ditta individuale del FOTI sarebbe dimostrata dalle vicende che avevano portato alla stipula del contratto, avvenuta a seguito della revoca, da parte della banca, del conto corrente in essere presso la medesima e del mutuo ipotecario del 2001, nonché dal fatto che il non sarebbe mai entrato nella disponibilità delle Pt_2
somme mutuate.
La difesa degli appellanti ha peraltro eccepito la nullità del mutuo per assenza di causa e indeterminatezza dell'oggetto, a fronte del fatto che: i) il mutuo, pur qualificato come fondiario, sarebbe in realtà un mutuo di scopo, ma lo scopo non sarebbe indicato nel contratto, con conseguente indeterminatezza dell'oggetto; ii) la natura solutoria del mutuo avrebbe impedito la consegna delle somme mutuate, concretandosi in una mera operazione contabile che esclude la realità del contratto.
3) “Sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'odierna appellata”.
Il sig. e la sig.ra hanno infine rilevato l'omessa prova, da parte dell'opposta, Pt_2 Parte_1
odierna appellata, della somma residua del contratto di mutuo oggetto del procedimento.
In particolare, gli opponenti avevano chiesto al Tribunale di Monza di decurtare dalla somma ingiunta gli importi illegittimamente addebitati sul c/c (pari ad € 26.435,68) come riconosciuti dal Tribunale di
Milano con sentenza definitiva n. 6314/2019, pubblicata in data 27 giugno 2019.
pagina 8 di 15 Nel corso del primo grado di giudizio, la società appellata aveva prodotto un conteggio parziale delle somme ancora dovute dal dalla garante RTE, da cui non era tuttavia possibile evincere Pt_2 Pt_1 se la somma di € 26.435,68 fosse stata o meno nuovamente addebitata, né a quanto ammontassero effettivamente le rate scadute.
II.2. Si è costituita nel giudizio di appello in qualità di mandataria di COroparte_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione avversaria e COroparte_2
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La difesa dell'appellata, in particolare:
− ha rilevato l'inammissibilità ex art. 342 e 348bis c.p.c. dell'appello, non avendo gli impugnanti indicato i capi della decisione di primo grado impugnati, le violazioni di legge commesse e la loro rilevanza ai fini della decisione, oltre a muove censure erronee e generiche;
− ha escluso la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale. In particolare, il foro di
Monza sarebbe competente:
a. quale foro del consumatore, rivestendo entrambi gli appellanti la qualità di consumatori,
a fronte della cessazione dell'attività della In particolare, l'art. 66bis d.lgs. n. CP_5
206/2005 (Codice del consumo), nell'individuare il foro del consumatore, costituirebbe disposizione inderogabile ai sensi dell'art. 13 del contratto di mutuo sottoscritto tra le parti;
b. quale foro di residenza di entrambi gli ingiunti;
c. per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., posto che la creditrice aveva fatto valere le proprie pretese tanto nei confronti della mutuataria quanto nei confronti della garante consumatrice.
− ha escluso la ricostruzione offerta dalle appellanti in merito alla natura di mutuo di scopo del contratto del 2008 – che presenterebbe, invero, tutti gli elementi caratterizzanti il mutuo fondiario (piano di ammortamento della durata di otto anni, art. 8; iscrizione di ipoteca di primo grado, art. 5; mancata previsione di uno scopo nell'utilizzo del denaro;
erogazione degli importi in favore del FOTI). L'appellata ha rilevato l'insussistenza, nel testo contrattuale, di un interesse del mutuante in ordine alla destinazione delle somme erogate, elemento strutturale ai fini della qualificazione del contratto come mutuo di scopo;
pagina 9 di 15 − ha rilevato l'infondatezza dell'eccepita nullità del contratto. In particolare, la società appellata ha rilevato come, anche a voler qualificare il contratto quale mutuo di scopo, la giurisprudenza di merito riconosce la validità del contratto di mutuo fondiario le cui somme siano utilizzate ai fini dell'estinzione di debiti pregressi;
− ha ritenuto di aver provato la sussistenza e l'ammontare del credito attraverso la produzione, già in sede monitoria, del contratto di mutuo (doc. 1), del conteggio aggiornato del credito, comprensivo del dettaglio interessi di mora (doc. 2), dell'estratto di conto corrente contenente l'erogazione dell'importo (doc. 3), nonché del dettaglio di tutte le rate scadute e non pagate del mutuo, con il conteggio singolo degli interessi (doc. 7). In ordine alla contestazione del quantum del credito, l'appellata ha rilevato come la somma di € 26.435,68 (di cui gli appellanti hanno chiesto lo scomputo dalla somma ingiunta) si riferisse alle poste illegittimamente addebitate dall'istituto di credito al debitore nell'ambito del rapporto di c/c, rapporto del Pt_2
tutto autonomo rispetto al contratto di mutuo oggetto della presente causa e oggetto della pronuncia del Tribunale di Milano del 27 giugno 2019. Conseguentemente, la sottrazione della somma indicata dall'importo ingiunto determinerebbe un'illegittima locupletazione a favore della controparte;
− ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
II.4. All'udienza del 13 dicembre 2023, il Consigliere istruttore, sentite le parti sull'istanza di sospensiva, riservava al Collegio la decisione.
Nella medesima data, sciolta la riserva assunta in udienza, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, ritenuto che non sussistessero gli elementi del fumus bonis iuris e del periculum in mora; nella medesima ordinanza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegale dell'11 dicembre 2024, con assegnazione alle parti fino a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito delle note conclusionali.
All'udienza dell'11 dicembre 2024, discussa la causa, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi. La causa veniva quindi trattenuta in decisione e discussa nella camera di consiglio del 12.12.2024.
III. Le osservazioni della Corte. pagina 10 di 15 III.1 Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. sollevata dalla società appellata deve ritenersi superata sin dal momento in cui la Corte ha disposto il rinvio della causa per la rimessione in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024 ai sensi del secondo comma dell'art. 350bis c.p.c.
Deve altresì rigettarsi l'ulteriore eccezione di inammissibilità spiegata ex art. 342 c.p.c. dalla stessa parte appellata, risultando l'impugnazione articolata in maniera specifica, con indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'odierno appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in ossequio alla nuova formulazione della norma portata dal D.Lgs. n. 149/2002.
III.2 Il primo motivo di appello è infondato.
Gli appellanti in primo grado hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale di Monza in ragione della previsione, nel contratto di mutuo fondiario, del foro di Milano quale foro “unico” competente.
Il Tribunale, nel respingere l'eccezione, ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte per cui «il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile, per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragioni di connessione» (Cass. Civ. n. 26910/20, che richiama Cass., ord., 10/10/2016,
n. 20310 e Cass., ord., 21/12/2018, n. 33150), e ciò sull'implicito presupposto, condivisibile, che la domanda rivolta al mutuatario debitore principale e quella rivolta, contestualmente, alla garante consumatrice, denunciassero una chiara connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., tale da consentire comunque la deroga all'esclusività del foro convenzionale, nella specie diverso da quello del consumatore avendo la garante (e, peraltro, lo stesso la residenza in Monza. Da tale presupposto Pt_2
il Tribunale ha fatto discendere la conclusione, sulla base del suddetto arresto giurisprudenziale, che l'eccezione, siccome non estesa alla contestazione della competenza monzese anche in base ai criteri di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., non potesse che essere disattesa. Gli appellanti insistono nel rilevare che l'art. 13 del contratto di mutuo prevede quale foro “unico” il foro di Milano e che “la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali”, ma in tal modo omettono all'evidenza di confrontarsi con la suddetta ratio decidendi.
pagina 11 di 15 Ne consegue la conferma del capo dell'impugnata sentenza che ha pronunciato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale.
III.3 Il secondo motivo di gravame è pure infondato.
Gli appellanti hanno infatti reiterato la doglianza relativa alla nullità del mutuo, qualificato come mutuo di scopo (nella specie del mutuo solutorio) per assenza di causa e indeterminatezza dell'oggetto, in quanto lo scopo non sarebbe indicato nel contratto e la natura solutoria del finanziamento avrebbe impedito la consegna delle somme mutuate.
A supporto della qualificazione del contratto quale mutuo di scopo, gli appellanti hanno evidenziato:
− che al momento del recesso della banca dai rapporti in essere con l'appellante, comunicato nell'aprile 2008, lo stesso risultava debitore per la complessiva somma di € 220.416,52 (pari ad
€ 114.324,00 per lo scoperto di conto corrente ed € 106.092,52 per il mutuo ipotecario);
− che il mutuo era stato concesso a soli tre mesi di distanza dalla comunicazione del recesso (il 3 luglio 2008) per € 212.000,00;
− che dall'estratto conto prodotto in atti (doc. 3 fascicolo appellante) si evince che alla data del 3 luglio 2008, contestualmente all'accredito della somma mutuata (per € 211.220,00) venivano addebitati a titolo di “pre-estinzione finanziamento” € 90.410,03.
Tanto premesso, giova rilevare come, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale.”
(Cass. ord. n. 15695/2024).
pagina 12 di 15 Come già evidenziato dalla giudice di primo grado, peraltro, “la mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea ad integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale. Perché si configuri la fattispecie del mutuo di scopo convenzionale occorre, infatti, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione.” (cfr. p. 3 sentenza primo grado). La Corte evidenzia come, anche a voler ritenere che il finanziamento sottoscritto nel luglio 2008 sia qualificabile come mutuo di scopo, e in particolare quale mutuo solutorio, l'orientamento maggioritario (in attesa di un'eventuale pronuncia da parte delle Sezioni Unite, cui è stata rimessa la questione – cfr. ord. n. 18903/2024) ammetta la validità di tale tipologia di mutuo, rimanendo irrilevante, ai fini del perfezionamento del contratto, la destinazione della somma erogata ad una specifica finalità e ben potendo il ripianamento della passività costituire una lecita modalità di impiego dell'importo mutuato.
COrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, peraltro, l'assenza di un clausola identificativa dello scopo all'interno del testo contrattuale non rileverebbe, comunque, ai fini dell'invalidità del negozio nella forma della nullità strutturale per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto: i) da un lato,
l'oggetto del contratto di mutuo deve individuarsi nella somma mutuata, e non nella clausola di scopo;
ii) la presenza di una specifica destinazione delle somme rileva quale ulteriore obbligazione integrativa del sinallagma contrattuale, di talché, come già evidenziato dal Tribunale di Monza,
“all'inadempimento del mutuatario [relativo al mancato rispetto della destinazione delle somme] segue la risoluzione del relativo contratto con conseguente obbligo restitutorio” (cfr. p. 3 sentenza primo grado).
Non pare poi fondato l'assunto degli appellanti in ordine alla mancata messa a disposizione della somma mutuata, atteso che la stessa è stata interamente accreditata sul c/c n. 10272, e solo in parte utilizzata, per l'importo di € 90.410,03, per “preestinzione finanziamento” (cfr. estratto conto del 3 luglio 2008 – p. 16 doc. 3 fascicolo appellante).
Ne consegue il rigetto del motivo di gravame.
III.4 Anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
pagina 13 di 15 La sentenza n. 6314/2019 del Tribunale di Milano ha definito il contenzioso, instaurato dall'odierno CO appellante nei confronti di e relativo al rapporto di conto corrente principale Parte_2
(n. 10272, su cui, come sopra visto, veniva accreditata la somma mutuata con il finanziamento del luglio 2008), rideterminando il saldo alla data della sua chiusura in € 26.435,68 a credito del correntista, con condanna della banca alla restituzione di detta somma.
In particolare, il Tribunale di Milano ha in quella sede dato atto che doveva “considerarsi escluso dall'ambito del ricalcolo oggetto del presente giudizio il conto anticipi fatture con fido rotativo [n.
12446], essendo stato chiuso il 31.10.2006, ossia oltre dieci anni prima dell'introduzione del presente giudizio” e che sul saldo del conto corrente principale confluivano “i saldi dell'accessorio conto anticipo fatture (n. 12445)” (cfr. pp. 10-11 sentenza n. 6314/2019 del Tribunale di Milano).
La pronuncia, pertanto, ha definito tutti i rapporti di conto corrente intercorrenti tra l'appellante e la CO
, riportando a legittimità la situazione di dare/avere tra le parti.
Ne consegue che non vi è ragione per dedurre, dall'importo spettante alla mutuante (ora, alla cessionaria del credito), quanto già dal correntista percepito per effetto della suddetta sentenza di condanna.
Ne deriva l'integrale rigetto del gravame proposto, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono poste a carico degli appellanti e a favore di Parte_2 Parte_1 COroparte_1
quale mandataria di
[...] COroparte_2
La liquidazione avviene sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento, come previsti dal
D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (valore determinato in € 124.896,44) ed all'attività concretamente prestata.
Infine, sussistono, a carico degli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n.
115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così dispone: pagina 14 di 15 1. Rigetta l'appello formulato da e da Parte_2 Parte_1 avverso la sentenza n. 1079/2023 del Tribunale di Monza, che per l'effetto conferma.
2. Condanna gli appellanti e , in via fra loro Parte_2 Parte_1
solidale, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate, in favore di n qualità di mandataria di in € 9.991,00, per COroparte_1 COroparte_2
compensi, oltre rimborso forfettario, spese 15% ed accessori di legge.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti Parte_2
e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di
[...] Parte_1 cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L.
228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milon e pagina 15 di 15