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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11870 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20069/2024 del Ruolo Generale, riservata in decisione all'udienza del 21.10.2025, avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, ex art. 473 bis n. 23 cpc, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Iacono, Parte_1 giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
Resistente contumace
NONCHE' IL PM-AFFARI CIVILI
Interventore necessario
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato telematicamente in data 24.9.2024, la sign.ra – premesso che Parte_1 con sentenza n. 10639/2019 di questo Tribunale è stata pronunciata la separazione dal marito sign.
alle seguenti condizioni, sugli accordi raggiunti tra le parti: affido condiviso delle figlie Controparte_1 (26.3.2003) e (13.3.2008), modalità di visita padre-figli, contributo al Per_1 Per_2 mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 600,00 mensili – esponeva che con decreto del 13.10.2021, su istanza dell' il Collegio disponeva la riduzione dell'assegno per i figli nella CP_1 misura di € 450,00 mensili, con conferma del 50% per le spese straordinarie in quanto il marito aveva dato prova della contrazione dei suoi redditi a causa del licenziamento durante il periodo della pandemia. La ricorrente deduceva: (…) ad oggi la situazione economica del sig. si è modificata in meglio CP_1 in quanto lo stesso risulta essere socio lavorante nonché componente del consiglio di amministrazione per la quota di 1/3 della società Lux s.r.l con sede in Padova alla Via Goito n. 138 iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova dal 28/4/2022, P.I. ; come P.IVA_1 risulta dalla pag. 7 delle informazioni societarie per l'anno 2023 gli amministratori della Lux s.r.l tra i quali figura il sig. hanno percepito compensi per un importo pari ad € 38.142, da dividere pro CP_1 quota tra i tre soci/amministratori; il sig. inoltre in qualità di socio partecipa alla CP_1 distribuzione degli utili della società di cui fa parte;
pertanto sono venuti meno i presupposti che hanno determinato la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli secondo quanto stabilito dal decreto reso dal Tribunale di Napoli in data 13/10/2021; le esigenze di e , con il Per_1 Per_2 passare del tempo sono aumentate rispetto alla data di determinazione dell'assegno avvenuta nel 2019; in particolare, è dedita con successo agli studi universitari, che ne richiedono la dimora in Per_1 Napoli;
pertanto la sig.ra si trova ad affrontare quotidianamente sempre più spese che molto Parte_1 spesso non riesce a sostenere soltanto con il suo lavoro stagionale a tempo parziale (24 ore settimanali con una retribuzione oraria lorda di euro8,10) e con l'esiguo contributo del coniuge ed è spesso costretta a ricorrere ad aiuti economici e prestiti da parenti ed amici. Ha chiesto: che il Tribunale, disposta la comparizione delle parti , a modifica di quanto disposto con decreto del 13/10/2021, disponga che il sig. versi alla sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo per il mantenimento dei figli e la somma di € 400,00 ciascuno oltre al Per_1 Per_2 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Napoli come stabilito con la sentenza di separazione 10639/2019 del 27/11/2019.
Sentita la ricorrente all'udienza del 24.6.2025, dichiarata la contumacia del resistente, la causa è stata rimessa al Collegio. Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso ed ha chiesto rideterminarsi l'assegno per il minore nella misura di € 400,00 mensili.
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Orbene, avuto riguardo alla domanda di cui al ricorso, essendo proprio la sopravvenienza di motivi nuovi ed elementi e circostanze sopravvenute rispetto alla separazione, il presupposto fondante la domanda di modifica, il Tribunale valuta gli elementi portati alla sua attenzione. Preliminarmente occorre affermare che sia in tema di separazione che di divorzio, i "giustificati motivi" che autorizzano la modificazione delle condizioni in precedenza stabilite (o decise), consistono in fatti nuovi sopravvenuti, (non evidenziabili, prevedibili, al momento della pronuncia o dell'accordo tra i coniugi), modificativi della situazione in relazione alla quale erano stati stipulati gli accordi ovvero adottata la decisione. In particolare, laddove, come nella specie, si chiede una modifica degli aspetti economici della separazione, occorre che tali circostanze abbiano prodotto una alterazione dell'equilibrio economico raggiunto o accertato in sede di sentenza, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (prevalente giurisprudenza della S.C. vedi tra le ultime sentenze 17/6/2009 n. 14093; 8/5/2008 n. 11488; 22/11/2007 n. 24321; 5/3/2001 n. 3149). Pertanto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza, è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 156 ult. co. cod. civ., il quale, con dizione sostanzialmente analoga a quella adottata dall'art. 9 L. n. 898/70 in tema di divorzio, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza di quella norma al sopravvenire di "giustificati motivi". La legge, infatti, non attribuisce al presente procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti al mutamento della situazione di fatto. E' noto che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stanti bus, è priva del carattere della irretrattabilità, sicché è riconosciuta facoltà alle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale con la conseguenza che il giudice dovrà procedere all'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione nel giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per la modifica della regolazione economica e personale dei rapporti tra le parti in causa deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863), non potendo, ovviamente, influire in tal senso né circostanze preesistenti al momento in cui le statuizioni vennero adottate (o i patti convenuti), né circostanze verificatesi successivamente, ma riconducibili a scelte e determinazioni volontarie di una delle parti. Alla stregua dei suddetti principi occorre evidenziare che in primo luogo alcuna valutazione sulla congruità o meno di quanto convenuto in sede di separazione può o deve essere svolta dal Tribunale in questa sede dovendo solo verificarsi se le attuali condizioni rappresentate siano tali da determinare una modifica delle precedenti statuizioni.
Nel caso concreto, la ha chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di separazione Parte_1 del 2019 e del successivo decreto del 2021 con il quale era stato posto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle la somma di 450,00 mensili sulla base degli elementi acquisiti nel giudizio.
Osserva il Tribunale che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 21752/2020; Cass. 38366/2021) in ordine all'accertamento dei presupposti dell'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod.civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass. 4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 21752/2020). Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016; Cass. 5088/2018). Quel che occorre sottolineare è che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione pedagogica del mantenimento
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è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass.17183/2020; Cass. 27904/2021). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass.8049/2022).
Orbene, all'udienza del 24.6.2025 la ha dichiarato: ha 22 anni e studia scienze Parte_1 Per_1 politiche all'Università, mentre ha 17 anni e va scuola. Chiedo l'accoglimento del ricorso al Per_2 quale si riporta, evidenziando che è stato anche instaurato un giudizio monitorio per il recupero delle spese straordinarie mai versate dal marito. Lui dice che non può darmi più di quello che saltuariamente mi dà. E' diventato socio della società a Padova dove vive e lavora e guadagna bene. Inoltre, ha provato in atti – a mezzo dell'allegazione della visura della Camera di Commercio di Padova, che l' – per il quale era stato ridotto l'assegno per i figli nel 2021 in quanto era stato licenziato e CP_1 percepiva la Naspi di € 1.100,00 dal gennaio 2021 tale che era stata ritenuta provata la modifica delle sue condizioni economiche dal 2019 (data della sentenza separativa) – oggi lavora per la LUX srl con sede in Padova ed è titolare di 1/3 delle quote sociali nominali facendo parte del Consiglio di Amministrazione di detta società. Ha allegato, inoltre, la certificazione dell'Università frequentata dalla figlia maggiorenne dando prova del non raggiungimento della sua autonomia in quanto la ragazza, oggi ventiduenne, ha scelto la strada dello studio universitario al quale si dedica con successo. Il figlio minore, , frequenta ancora la scuola ed entrambi vivono presso la madre (come da Per_2 accordi di separazione).
Dunque, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riportate, atteso che le esigenze dei figli aumentano con l'età e che la ricorrente lavora e mantiene i figli in via diretta con il suo impegno lavorativo e con l'accudimento domestico, appare fondata la domanda proposta. La somma che, ad oggi, appare congrua quale contributo al mantenimento dei figli da porsi a carico del resistente va quantificata nella misura di € 600,00 di cui € 200,00 per ed € 400,00 per Per_1
, con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale da dicembre 2026. Per_2 Restano ferme le restanti statuizioni di cui alla sentenza di separazione ed al decreto del 2021.
Spese di giudizio non ripetibili, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla modifica del decreto del Tribunale del 13.10.2021 (RG. N. 3102), in parziale modifica, così dispone:
- Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_1 e nella misura di € 600,00 mensili, di cui € 200,00 per la maggiorenne ed € 400,00 Per_2 per il minorenne, con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale da dicembre 2026.
- Conferma nel resto.
- Spese di giudizio non ripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il giorno 31.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa I.Cozzolino
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TRIBUNALE DI NAPOLI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20069/2024 del Ruolo Generale, riservata in decisione all'udienza del 21.10.2025, avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, ex art. 473 bis n. 23 cpc, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Iacono, Parte_1 giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
Resistente contumace
NONCHE' IL PM-AFFARI CIVILI
Interventore necessario
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato telematicamente in data 24.9.2024, la sign.ra – premesso che Parte_1 con sentenza n. 10639/2019 di questo Tribunale è stata pronunciata la separazione dal marito sign.
alle seguenti condizioni, sugli accordi raggiunti tra le parti: affido condiviso delle figlie Controparte_1 (26.3.2003) e (13.3.2008), modalità di visita padre-figli, contributo al Per_1 Per_2 mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 600,00 mensili – esponeva che con decreto del 13.10.2021, su istanza dell' il Collegio disponeva la riduzione dell'assegno per i figli nella CP_1 misura di € 450,00 mensili, con conferma del 50% per le spese straordinarie in quanto il marito aveva dato prova della contrazione dei suoi redditi a causa del licenziamento durante il periodo della pandemia. La ricorrente deduceva: (…) ad oggi la situazione economica del sig. si è modificata in meglio CP_1 in quanto lo stesso risulta essere socio lavorante nonché componente del consiglio di amministrazione per la quota di 1/3 della società Lux s.r.l con sede in Padova alla Via Goito n. 138 iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova dal 28/4/2022, P.I. ; come P.IVA_1 risulta dalla pag. 7 delle informazioni societarie per l'anno 2023 gli amministratori della Lux s.r.l tra i quali figura il sig. hanno percepito compensi per un importo pari ad € 38.142, da dividere pro CP_1 quota tra i tre soci/amministratori; il sig. inoltre in qualità di socio partecipa alla CP_1 distribuzione degli utili della società di cui fa parte;
pertanto sono venuti meno i presupposti che hanno determinato la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli secondo quanto stabilito dal decreto reso dal Tribunale di Napoli in data 13/10/2021; le esigenze di e , con il Per_1 Per_2 passare del tempo sono aumentate rispetto alla data di determinazione dell'assegno avvenuta nel 2019; in particolare, è dedita con successo agli studi universitari, che ne richiedono la dimora in Per_1 Napoli;
pertanto la sig.ra si trova ad affrontare quotidianamente sempre più spese che molto Parte_1 spesso non riesce a sostenere soltanto con il suo lavoro stagionale a tempo parziale (24 ore settimanali con una retribuzione oraria lorda di euro8,10) e con l'esiguo contributo del coniuge ed è spesso costretta a ricorrere ad aiuti economici e prestiti da parenti ed amici. Ha chiesto: che il Tribunale, disposta la comparizione delle parti , a modifica di quanto disposto con decreto del 13/10/2021, disponga che il sig. versi alla sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo per il mantenimento dei figli e la somma di € 400,00 ciascuno oltre al Per_1 Per_2 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Napoli come stabilito con la sentenza di separazione 10639/2019 del 27/11/2019.
Sentita la ricorrente all'udienza del 24.6.2025, dichiarata la contumacia del resistente, la causa è stata rimessa al Collegio. Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso ed ha chiesto rideterminarsi l'assegno per il minore nella misura di € 400,00 mensili.
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Orbene, avuto riguardo alla domanda di cui al ricorso, essendo proprio la sopravvenienza di motivi nuovi ed elementi e circostanze sopravvenute rispetto alla separazione, il presupposto fondante la domanda di modifica, il Tribunale valuta gli elementi portati alla sua attenzione. Preliminarmente occorre affermare che sia in tema di separazione che di divorzio, i "giustificati motivi" che autorizzano la modificazione delle condizioni in precedenza stabilite (o decise), consistono in fatti nuovi sopravvenuti, (non evidenziabili, prevedibili, al momento della pronuncia o dell'accordo tra i coniugi), modificativi della situazione in relazione alla quale erano stati stipulati gli accordi ovvero adottata la decisione. In particolare, laddove, come nella specie, si chiede una modifica degli aspetti economici della separazione, occorre che tali circostanze abbiano prodotto una alterazione dell'equilibrio economico raggiunto o accertato in sede di sentenza, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (prevalente giurisprudenza della S.C. vedi tra le ultime sentenze 17/6/2009 n. 14093; 8/5/2008 n. 11488; 22/11/2007 n. 24321; 5/3/2001 n. 3149). Pertanto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza, è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 156 ult. co. cod. civ., il quale, con dizione sostanzialmente analoga a quella adottata dall'art. 9 L. n. 898/70 in tema di divorzio, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza di quella norma al sopravvenire di "giustificati motivi". La legge, infatti, non attribuisce al presente procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti al mutamento della situazione di fatto. E' noto che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stanti bus, è priva del carattere della irretrattabilità, sicché è riconosciuta facoltà alle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale con la conseguenza che il giudice dovrà procedere all'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione nel giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per la modifica della regolazione economica e personale dei rapporti tra le parti in causa deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863), non potendo, ovviamente, influire in tal senso né circostanze preesistenti al momento in cui le statuizioni vennero adottate (o i patti convenuti), né circostanze verificatesi successivamente, ma riconducibili a scelte e determinazioni volontarie di una delle parti. Alla stregua dei suddetti principi occorre evidenziare che in primo luogo alcuna valutazione sulla congruità o meno di quanto convenuto in sede di separazione può o deve essere svolta dal Tribunale in questa sede dovendo solo verificarsi se le attuali condizioni rappresentate siano tali da determinare una modifica delle precedenti statuizioni.
Nel caso concreto, la ha chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di separazione Parte_1 del 2019 e del successivo decreto del 2021 con il quale era stato posto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle la somma di 450,00 mensili sulla base degli elementi acquisiti nel giudizio.
Osserva il Tribunale che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 21752/2020; Cass. 38366/2021) in ordine all'accertamento dei presupposti dell'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod.civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass. 4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 21752/2020). Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016; Cass. 5088/2018). Quel che occorre sottolineare è che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione pedagogica del mantenimento
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è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass.17183/2020; Cass. 27904/2021). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass.8049/2022).
Orbene, all'udienza del 24.6.2025 la ha dichiarato: ha 22 anni e studia scienze Parte_1 Per_1 politiche all'Università, mentre ha 17 anni e va scuola. Chiedo l'accoglimento del ricorso al Per_2 quale si riporta, evidenziando che è stato anche instaurato un giudizio monitorio per il recupero delle spese straordinarie mai versate dal marito. Lui dice che non può darmi più di quello che saltuariamente mi dà. E' diventato socio della società a Padova dove vive e lavora e guadagna bene. Inoltre, ha provato in atti – a mezzo dell'allegazione della visura della Camera di Commercio di Padova, che l' – per il quale era stato ridotto l'assegno per i figli nel 2021 in quanto era stato licenziato e CP_1 percepiva la Naspi di € 1.100,00 dal gennaio 2021 tale che era stata ritenuta provata la modifica delle sue condizioni economiche dal 2019 (data della sentenza separativa) – oggi lavora per la LUX srl con sede in Padova ed è titolare di 1/3 delle quote sociali nominali facendo parte del Consiglio di Amministrazione di detta società. Ha allegato, inoltre, la certificazione dell'Università frequentata dalla figlia maggiorenne dando prova del non raggiungimento della sua autonomia in quanto la ragazza, oggi ventiduenne, ha scelto la strada dello studio universitario al quale si dedica con successo. Il figlio minore, , frequenta ancora la scuola ed entrambi vivono presso la madre (come da Per_2 accordi di separazione).
Dunque, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riportate, atteso che le esigenze dei figli aumentano con l'età e che la ricorrente lavora e mantiene i figli in via diretta con il suo impegno lavorativo e con l'accudimento domestico, appare fondata la domanda proposta. La somma che, ad oggi, appare congrua quale contributo al mantenimento dei figli da porsi a carico del resistente va quantificata nella misura di € 600,00 di cui € 200,00 per ed € 400,00 per Per_1
, con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale da dicembre 2026. Per_2 Restano ferme le restanti statuizioni di cui alla sentenza di separazione ed al decreto del 2021.
Spese di giudizio non ripetibili, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla modifica del decreto del Tribunale del 13.10.2021 (RG. N. 3102), in parziale modifica, così dispone:
- Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_1 e nella misura di € 600,00 mensili, di cui € 200,00 per la maggiorenne ed € 400,00 Per_2 per il minorenne, con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale da dicembre 2026.
- Conferma nel resto.
- Spese di giudizio non ripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il giorno 31.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa I.Cozzolino
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