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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/03/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
verbale di udienza del 27 marzo 2025
Tribunale di Brindisi
Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice di appello, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato nell'ambito dell'Ufficio del Processo dal Giudice Onorario, Lavinia Gala, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3088/ 2022 R. G. tra
(cf: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.Marco Masi e dall'Avv. Marco
Elia presso il cui Studio in Brindisi viale S. Giovanni Bosco 55 è elettivamente domiciliato,
appellante
e
Controparte_1
appellato contumace
in relazione alla sentenza n. 799/ 2022 Reg. Sent. emessa dal GdP di Brindisi pronunciata il
26.05.2022 nel Proc. n. 260/ 2022 R.G.
***
Motivazione della sentenza
Con atto di appello è stato impugnato il capo della sentenza n. 799/ 2022 Reg. Sent. emessa dal Giudice di Pace di Brindisi il 26.05.2022 in cui, in accoglimento dell'opposizione a sanzione amministrativa comminata in violazione dell'art. 204 Cod. Str (accesso in zona a traffico limitato), è stata disposta la compensazione delle spese e competenze legali. Parte appellante ha dedotto la violazione dei principi di cui agli artt. 91, 92 cpc , anche difettando la motivazione nonché profili soggetti al vaglio discrezionale in applicazione dell'art. 96 cpc. Ha chiesto quindi che la sentenza n. 799/ 2022 del 26.05.2022, depositata in cancelleria in pari data ed emessa dall'ufficio del Giudice di Pace di Brindisi che compensa le spese di lite e non rimborsa il contributo unificato, fosse riformata in applicazione del principio della soccombenza e rifusione delle spese di lite entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 91 cpc, in conformità alla nota depositata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del sorgere del diritto e sino all'effettivo soddisfo.
Contumace l'Amministrazione appellata, la causa è stata rinviata alla data odierna per la discussione.
1 Si osserva che nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite, la sentenza si discosta dal dettato di cui all'art. 92 cpc, come modificato dal D.L. n. 132 del 2014 e dall'indirizzo espresso dalla Corte Cost. n. 77 del 2018, richiamato nella esigenza di conformità applicativa da svariate pronunce di merito e legittimità (ex plurimis, Cass. ord. n.ri 18559/2022, n. 20049 del
21.06.2022, n. 1950 del 24.01.2022; n. 6410/ 2016.
La norma richiamata dispone infatti la compensazione per la soccombenza reciproca oltre che nei casi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti o sopravvenienze alle stesse riferibili od incertezze che si atteggino con carattere di uguale o maggiore gravità ed eccezionalità rispetto alle situazioni tipiche in essa previste. Il giudizio di prime cure, pur non esplicitando alcun riferimento, ha rilevato la sostanziale incongruità
e/o confusione ingenerata dalla segnaletica. E' da tempo ormai chiarito l'onere a carico delle amministrazioni competenti di sostituzione della dicitura “varco attivo”, di per sé ambigua sulla possibilità di transito o meno, con quella di “ztl attiva” segnalata dalle linee guida del Ministero dei Trasporti nella circolare n.U.0005050 del
28.06.2019. Nella fattispecie in esame, pertanto, non emerge alcuna circostanza riconducibile alla casistica di cui all'art. 92 cpc, sia in ragione di giurisprudenza conforme in materia già preesistente al ricorso, che di assenza di gravi ed eccezionali ragioni giustificative su fatti o aspetti della controversia. E' da evidenziare, inoltre, una radicale carenza di motivazione sulla disposta compensazione, neppure deducibile dal complesso del giudicato. Non può essere ipotizzato, infatti, che il mancato aggiornamento, non già il difetto della segnaletica predetta, quale comportamento omissivo in termini di noncuranza della PA sull'adeguamento predetto, possa concretamente essere posto a condizione di bilanciamento delle competenze di lite poichè il giudizio di primo grado Pa censura la condotta non conforme da parte della con conseguente esclusione di una imputabilità colpevole, sia pure parziale, a carico dell'automobilista. Per tali ragioni, l'appello deve essere accolto, con riconoscimento delle competenze del primo grado di giudizio liquidate in euro 95,00 nonché di questo grado per euro 150,00.
Gli importi sono parametrati sulla base delle tariffe minime previste dal Dm 55/2014, come aggiornati dalla successiva modifica, tenuto conto del valore modesto di causa (pari al totale di euro
98,00) e delle fasi effettivamente svolte, previa riduzione del 30% ex art. 4 co. 4 Dm cit.in assenza di questioni di fatto e diritto con adeguamento in lieve diminuzione al fine di equità e vista la contumacia dell'appellata. In tema di liquidazione delle spese processuali (si cfr. C. Cass. ord. 1554/ 2020; C. Cass. n 11610/ 2018; C. Cass. n. 2386/ 2017), ai sensi dell'art. 4 co.1 DM 55/ 14 e succ. mod., il giudice può diminuire od aumentare i limiti purchè ne dia giustificazione e purchè non violi il principio di cui all'art. 2233 cc quantificando con somme simboliche (si cfr., ex pluris, C.Cass. 30286/ 2017). Agli importi predetti, in ogni caso, andranno addizionati gli oneri accessori di legge nonché le spese vive erogate di contributo per entrambi i gradi.
In ultimo, trattandosi di debito di valuta sono da essere corrisposti gli interessi sulla somma liquidata per il primo grado dalla pronuncia al soddisfo.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 799/ 2022 Reg. Sent. pronunciata dal Giudice di Pace di Brindisi nel procedimento n. 260/ 2022 R.G., condanna il CP_1
in persona del suo l.r., al pagamento delle competenze di giudizio di primo grado
[...]
2 per euro 95,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, spese forf, iva e cap ove dovute e rifusione delle spese vive di contributo unificato, in favore di;
Parte_1
condanna il in persona del suo l.r., al pagamento delle competenze di Controparte_1 questo giudizio per euro 150,00, oltre spese forf, iva e cap ove dovute ed alle spese vive di contributo unificato, in favore di . Parte_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 28.03.2025
Il Giudice
Roberta Marra
3
Tribunale di Brindisi
Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice di appello, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato nell'ambito dell'Ufficio del Processo dal Giudice Onorario, Lavinia Gala, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3088/ 2022 R. G. tra
(cf: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.Marco Masi e dall'Avv. Marco
Elia presso il cui Studio in Brindisi viale S. Giovanni Bosco 55 è elettivamente domiciliato,
appellante
e
Controparte_1
appellato contumace
in relazione alla sentenza n. 799/ 2022 Reg. Sent. emessa dal GdP di Brindisi pronunciata il
26.05.2022 nel Proc. n. 260/ 2022 R.G.
***
Motivazione della sentenza
Con atto di appello è stato impugnato il capo della sentenza n. 799/ 2022 Reg. Sent. emessa dal Giudice di Pace di Brindisi il 26.05.2022 in cui, in accoglimento dell'opposizione a sanzione amministrativa comminata in violazione dell'art. 204 Cod. Str (accesso in zona a traffico limitato), è stata disposta la compensazione delle spese e competenze legali. Parte appellante ha dedotto la violazione dei principi di cui agli artt. 91, 92 cpc , anche difettando la motivazione nonché profili soggetti al vaglio discrezionale in applicazione dell'art. 96 cpc. Ha chiesto quindi che la sentenza n. 799/ 2022 del 26.05.2022, depositata in cancelleria in pari data ed emessa dall'ufficio del Giudice di Pace di Brindisi che compensa le spese di lite e non rimborsa il contributo unificato, fosse riformata in applicazione del principio della soccombenza e rifusione delle spese di lite entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 91 cpc, in conformità alla nota depositata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del sorgere del diritto e sino all'effettivo soddisfo.
Contumace l'Amministrazione appellata, la causa è stata rinviata alla data odierna per la discussione.
1 Si osserva che nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite, la sentenza si discosta dal dettato di cui all'art. 92 cpc, come modificato dal D.L. n. 132 del 2014 e dall'indirizzo espresso dalla Corte Cost. n. 77 del 2018, richiamato nella esigenza di conformità applicativa da svariate pronunce di merito e legittimità (ex plurimis, Cass. ord. n.ri 18559/2022, n. 20049 del
21.06.2022, n. 1950 del 24.01.2022; n. 6410/ 2016.
La norma richiamata dispone infatti la compensazione per la soccombenza reciproca oltre che nei casi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti o sopravvenienze alle stesse riferibili od incertezze che si atteggino con carattere di uguale o maggiore gravità ed eccezionalità rispetto alle situazioni tipiche in essa previste. Il giudizio di prime cure, pur non esplicitando alcun riferimento, ha rilevato la sostanziale incongruità
e/o confusione ingenerata dalla segnaletica. E' da tempo ormai chiarito l'onere a carico delle amministrazioni competenti di sostituzione della dicitura “varco attivo”, di per sé ambigua sulla possibilità di transito o meno, con quella di “ztl attiva” segnalata dalle linee guida del Ministero dei Trasporti nella circolare n.U.0005050 del
28.06.2019. Nella fattispecie in esame, pertanto, non emerge alcuna circostanza riconducibile alla casistica di cui all'art. 92 cpc, sia in ragione di giurisprudenza conforme in materia già preesistente al ricorso, che di assenza di gravi ed eccezionali ragioni giustificative su fatti o aspetti della controversia. E' da evidenziare, inoltre, una radicale carenza di motivazione sulla disposta compensazione, neppure deducibile dal complesso del giudicato. Non può essere ipotizzato, infatti, che il mancato aggiornamento, non già il difetto della segnaletica predetta, quale comportamento omissivo in termini di noncuranza della PA sull'adeguamento predetto, possa concretamente essere posto a condizione di bilanciamento delle competenze di lite poichè il giudizio di primo grado Pa censura la condotta non conforme da parte della con conseguente esclusione di una imputabilità colpevole, sia pure parziale, a carico dell'automobilista. Per tali ragioni, l'appello deve essere accolto, con riconoscimento delle competenze del primo grado di giudizio liquidate in euro 95,00 nonché di questo grado per euro 150,00.
Gli importi sono parametrati sulla base delle tariffe minime previste dal Dm 55/2014, come aggiornati dalla successiva modifica, tenuto conto del valore modesto di causa (pari al totale di euro
98,00) e delle fasi effettivamente svolte, previa riduzione del 30% ex art. 4 co. 4 Dm cit.in assenza di questioni di fatto e diritto con adeguamento in lieve diminuzione al fine di equità e vista la contumacia dell'appellata. In tema di liquidazione delle spese processuali (si cfr. C. Cass. ord. 1554/ 2020; C. Cass. n 11610/ 2018; C. Cass. n. 2386/ 2017), ai sensi dell'art. 4 co.1 DM 55/ 14 e succ. mod., il giudice può diminuire od aumentare i limiti purchè ne dia giustificazione e purchè non violi il principio di cui all'art. 2233 cc quantificando con somme simboliche (si cfr., ex pluris, C.Cass. 30286/ 2017). Agli importi predetti, in ogni caso, andranno addizionati gli oneri accessori di legge nonché le spese vive erogate di contributo per entrambi i gradi.
In ultimo, trattandosi di debito di valuta sono da essere corrisposti gli interessi sulla somma liquidata per il primo grado dalla pronuncia al soddisfo.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 799/ 2022 Reg. Sent. pronunciata dal Giudice di Pace di Brindisi nel procedimento n. 260/ 2022 R.G., condanna il CP_1
in persona del suo l.r., al pagamento delle competenze di giudizio di primo grado
[...]
2 per euro 95,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, spese forf, iva e cap ove dovute e rifusione delle spese vive di contributo unificato, in favore di;
Parte_1
condanna il in persona del suo l.r., al pagamento delle competenze di Controparte_1 questo giudizio per euro 150,00, oltre spese forf, iva e cap ove dovute ed alle spese vive di contributo unificato, in favore di . Parte_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 28.03.2025
Il Giudice
Roberta Marra
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