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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/06/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2483/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione ex artt. 127-ter, ultimo comma, e 437 c.p.c.
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2483/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3 MENICORI ELISABETTA (C.F. ) C.F._4
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. DEI MICHELE (CF ) P.IVA_1 C.F._5
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 1059/2023 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 28/11/2023
CONCLUSIONI
In data 18.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “La difesa di , e in Parte_2 Parte_1 Parte_3 ottemperanza all'accordo raggiunto all'udienza del 21/05/2025 deposita copia bonifico effettuato. Chiede trattenersi la causa in decisione”.
Per parte appellata: “Visto il verbale di udienza del 21/05 us;
visto, in data 12/06/25, l'accredito bancario di € 7.500,00; visto l'art. 420 cpc, l'”accordo” può considerarsi raggiunto”.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Il giudizio di primo grado
1.1. – Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida
, e convenivano in giudizio, dinanzi al Parte_1 Parte_2 Parte_4
Tribunale di Siena, “ , Controparte_1 esponendo:
- di essere subentrati in qualità di eredi al loro comune dante causa , deceduto il Persona_1
14 novembre 2019, nel contratto di sublocazione che il de cuius aveva stipulato con la società convenuta in data 1 ottobre 2015, avente ad oggetto l'immobile sito in Siena, viale Franci, 4, identificato catastalmente al fg. 68, n. 162, sub 9;
- di aver stipulato con la medesima convenuta un atto di proroga e di integrazione al contratto di sublocazione, modificando la scadenza del contratto originario al 30 settembre 2027;
- che la convenuta, già dall'inizio della locazione, aveva pagato il canone pattuito (pari a € 518,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT) in ritardo o comunque solo in parte;
- che la morosità complessiva sussistente al momento dell'intimazione era pari ad € 584,00, di cui
€ 551,00 quale canone dovuto per il mese di gennaio 2023 ed € 33,00 a titolo di rivalutazione
ISTAT per ottobre 2022;
- che la medesima società si era resa morosa nei confronti degli attori anche in relazione ai canoni dovuti per la locazione del fondo attiguo a quello concesso in sublocazione, di proprietà degli attori stessi e disdettato per la scadenza del 31 maggio 2023.
Concludevano, quindi, chiedendo la convalida dell'intimato sfratto e di emettersi ingiunzione di pagamento.
1.2. – Si costituiva in giudizio “ ”, Controparte_1 contestando l'esistenza della morosità e chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con condanna ex art. 96 c.p.c.
1.3. – Denegata la convalida dello sfratto ed espletato, senza esito, il procedimento di mediazione, la conduttrice, in data 29.5.2013, comunicava la disdetta del contratto di locazione oggetto di causa.
1.4. – Con memoria depositata in data 29.9.2023, spiegava domanda Controparte_1 riconvenzionale, con cui chiedeva il risarcimento del danno per perdita dell'avviamento commerciale che veniva quantificato nella somma di € 9.918,00 (€ 551,00 x 18) o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
1.5. – Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 1059/2023, depositata il 28.11.2023, così decideva:
“Dichiara cessata la materia del contendere Condanna in solido parti attrici , Parte_2 pagina 2 di 4 e - Al pagamento di euro 20.000,00 in favore di parte Parte_1 Parte_3 convenuta , in p.l.r.p.t., ex art.96 III co Controparte_1 cpc - A rifondere le spese processuali di parte convenuta che liquida in euro 3.070,00 per compenso, oltre RF, CPA ed IVA ai sensi di legge”.
2 – Il Giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello , e Parte_1 Parte_2 Pt_4
.
[...]
2.2. – Si costituiva in giudizio “ ”, Controparte_1 contestando integralmente l'appello di cui chiedeva il rigetto.
2.3. – Con ordinanza del 22.2.2024, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.4. – La causa, pertanto, viene decisa a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza fissata per la discussione orale.
***
A seguito dell'accordo che entrambe le parti hanno affermato di aver raggiunto, con pagamento della somma di € 7.500,00 da parte degli appellanti e con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio (cfr. dichiarazione degli appellanti depositata in data 26.5.2025 di accettazione della proposta transattiva formulata dall'Avv. Dei all'udienza del 21.5.2023), e preso atto della sua esecuzione (cfr. contabile del bonifico di € 7.500,00 in allegato alle note di trattazione scritta depositate il 16.6.2025 da parte appellante), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con ogni consequenziale provvedimento.
Risulta infatti pacifico, in forza del raggiunto accordo, che le parti non hanno più interesse alla prosecuzione della causa.
Può, dunque, senz'altro farsi luogo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, che deve necessariamente assumere la veste di sentenza.
Secondo quanto affermato, a risoluzione di taluni contrasti nella giurisprudenza di legittimità, da
Cass. Sez. un. civ. 1048/2000, la cessazione della materia del contendere, istituto introdotto in via pretoria nel processo civile (e diverso da quello ora previsto e tipizzato dalla legge nel processo amministrativo e in quello tributario) è una pronuncia in rito, assumibile anche d'ufficio e con sentenza, che consegue, essenzialmente, alla constatazione che è sopravvenuta la carenza di interesse ad agire e che viene adottata tutte le volte in cui l'estinzione del giudizio (ossia la pronuncia in rito per mancanza di interesse) non può essere adottata secondo istituti tipici
(rinuncia agli atti, ecc.).
pagina 3 di 4 La giurisprudenza successiva è conforme (vds da Cass. sez. lav.
4.1.2001 n. 64 a Cass. sez. 6^ civ. ord. 19.2.2020 n. 4167).
Uno dei tipici casi che induce la cessazione della materia del contendere è per l'appunto la transazione sull'oggetto della controversia, poiché il sopravvenuto accordo delle parti rende del tutto inutile l'intervento del giudice e si sostituisce a ogni altra precedente statuizione già presa
(cfr Cass. sez. lav.
3.3.2003 n. 3122, la quale ha avuto modo di precisare che «[…] nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato […]»; ancora, Cass. sez. 1^ civ.
3.3.2006 n. 4714 Rv. 590244 – 01: “[…] Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato […]»).
In definitiva, in totale riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in conformità a quanto richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da , Parte_2 Parte_1
, , nei confronti di
[...] Parte_3 Controparte_1
, in totale riforma della sentenza n. 1059/2023 emessa dal Tribunale di
[...]
Siena e pubblicata il 28/11/2023, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Firenze, 19.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione ex artt. 127-ter, ultimo comma, e 437 c.p.c.
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2483/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3 MENICORI ELISABETTA (C.F. ) C.F._4
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. DEI MICHELE (CF ) P.IVA_1 C.F._5
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 1059/2023 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 28/11/2023
CONCLUSIONI
In data 18.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “La difesa di , e in Parte_2 Parte_1 Parte_3 ottemperanza all'accordo raggiunto all'udienza del 21/05/2025 deposita copia bonifico effettuato. Chiede trattenersi la causa in decisione”.
Per parte appellata: “Visto il verbale di udienza del 21/05 us;
visto, in data 12/06/25, l'accredito bancario di € 7.500,00; visto l'art. 420 cpc, l'”accordo” può considerarsi raggiunto”.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Il giudizio di primo grado
1.1. – Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida
, e convenivano in giudizio, dinanzi al Parte_1 Parte_2 Parte_4
Tribunale di Siena, “ , Controparte_1 esponendo:
- di essere subentrati in qualità di eredi al loro comune dante causa , deceduto il Persona_1
14 novembre 2019, nel contratto di sublocazione che il de cuius aveva stipulato con la società convenuta in data 1 ottobre 2015, avente ad oggetto l'immobile sito in Siena, viale Franci, 4, identificato catastalmente al fg. 68, n. 162, sub 9;
- di aver stipulato con la medesima convenuta un atto di proroga e di integrazione al contratto di sublocazione, modificando la scadenza del contratto originario al 30 settembre 2027;
- che la convenuta, già dall'inizio della locazione, aveva pagato il canone pattuito (pari a € 518,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT) in ritardo o comunque solo in parte;
- che la morosità complessiva sussistente al momento dell'intimazione era pari ad € 584,00, di cui
€ 551,00 quale canone dovuto per il mese di gennaio 2023 ed € 33,00 a titolo di rivalutazione
ISTAT per ottobre 2022;
- che la medesima società si era resa morosa nei confronti degli attori anche in relazione ai canoni dovuti per la locazione del fondo attiguo a quello concesso in sublocazione, di proprietà degli attori stessi e disdettato per la scadenza del 31 maggio 2023.
Concludevano, quindi, chiedendo la convalida dell'intimato sfratto e di emettersi ingiunzione di pagamento.
1.2. – Si costituiva in giudizio “ ”, Controparte_1 contestando l'esistenza della morosità e chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con condanna ex art. 96 c.p.c.
1.3. – Denegata la convalida dello sfratto ed espletato, senza esito, il procedimento di mediazione, la conduttrice, in data 29.5.2013, comunicava la disdetta del contratto di locazione oggetto di causa.
1.4. – Con memoria depositata in data 29.9.2023, spiegava domanda Controparte_1 riconvenzionale, con cui chiedeva il risarcimento del danno per perdita dell'avviamento commerciale che veniva quantificato nella somma di € 9.918,00 (€ 551,00 x 18) o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
1.5. – Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 1059/2023, depositata il 28.11.2023, così decideva:
“Dichiara cessata la materia del contendere Condanna in solido parti attrici , Parte_2 pagina 2 di 4 e - Al pagamento di euro 20.000,00 in favore di parte Parte_1 Parte_3 convenuta , in p.l.r.p.t., ex art.96 III co Controparte_1 cpc - A rifondere le spese processuali di parte convenuta che liquida in euro 3.070,00 per compenso, oltre RF, CPA ed IVA ai sensi di legge”.
2 – Il Giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello , e Parte_1 Parte_2 Pt_4
.
[...]
2.2. – Si costituiva in giudizio “ ”, Controparte_1 contestando integralmente l'appello di cui chiedeva il rigetto.
2.3. – Con ordinanza del 22.2.2024, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.4. – La causa, pertanto, viene decisa a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza fissata per la discussione orale.
***
A seguito dell'accordo che entrambe le parti hanno affermato di aver raggiunto, con pagamento della somma di € 7.500,00 da parte degli appellanti e con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio (cfr. dichiarazione degli appellanti depositata in data 26.5.2025 di accettazione della proposta transattiva formulata dall'Avv. Dei all'udienza del 21.5.2023), e preso atto della sua esecuzione (cfr. contabile del bonifico di € 7.500,00 in allegato alle note di trattazione scritta depositate il 16.6.2025 da parte appellante), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con ogni consequenziale provvedimento.
Risulta infatti pacifico, in forza del raggiunto accordo, che le parti non hanno più interesse alla prosecuzione della causa.
Può, dunque, senz'altro farsi luogo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, che deve necessariamente assumere la veste di sentenza.
Secondo quanto affermato, a risoluzione di taluni contrasti nella giurisprudenza di legittimità, da
Cass. Sez. un. civ. 1048/2000, la cessazione della materia del contendere, istituto introdotto in via pretoria nel processo civile (e diverso da quello ora previsto e tipizzato dalla legge nel processo amministrativo e in quello tributario) è una pronuncia in rito, assumibile anche d'ufficio e con sentenza, che consegue, essenzialmente, alla constatazione che è sopravvenuta la carenza di interesse ad agire e che viene adottata tutte le volte in cui l'estinzione del giudizio (ossia la pronuncia in rito per mancanza di interesse) non può essere adottata secondo istituti tipici
(rinuncia agli atti, ecc.).
pagina 3 di 4 La giurisprudenza successiva è conforme (vds da Cass. sez. lav.
4.1.2001 n. 64 a Cass. sez. 6^ civ. ord. 19.2.2020 n. 4167).
Uno dei tipici casi che induce la cessazione della materia del contendere è per l'appunto la transazione sull'oggetto della controversia, poiché il sopravvenuto accordo delle parti rende del tutto inutile l'intervento del giudice e si sostituisce a ogni altra precedente statuizione già presa
(cfr Cass. sez. lav.
3.3.2003 n. 3122, la quale ha avuto modo di precisare che «[…] nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato […]»; ancora, Cass. sez. 1^ civ.
3.3.2006 n. 4714 Rv. 590244 – 01: “[…] Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato […]»).
In definitiva, in totale riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in conformità a quanto richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da , Parte_2 Parte_1
, , nei confronti di
[...] Parte_3 Controparte_1
, in totale riforma della sentenza n. 1059/2023 emessa dal Tribunale di
[...]
Siena e pubblicata il 28/11/2023, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Firenze, 19.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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