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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3923 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 16935/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice
3) Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.16935 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli (NA) alla via Scipione Bobbio n. 15, presso lo studio dell'avv. Domenico
Daniele Santaniello, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. ), rapp.to e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Francesco Ribecco congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Simona Galati in virtù di procura in calce alla copia notificata del ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Ribecco in Napoli alla via Kagoshima
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con conferma dei provvedimenti provvisoriamente adottati. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2024, deduceva che aveva contratto matrimonio Parte_1
con in Napoli in data 28.09.2015; che dalla predetta unione erano nate due figlie: CP_1
in data 22.07.2016 e , in data 10.07.2019; che a causa di taluni contrasti insorti negli Per_1 Per_2
ultimi anni, aggravatisi per l'atteggiamento di totale chiusura al dialogo della controparte, era venuto a mancare tra i coniugi l'affectio coniugalis, tanto che l' , nel mese di aprile, aveva CP_1
deciso di abbandonare la residenza familiare, trasferendosi presso i propri genitori;
che ella era dipendente dell' di Napoli con contratto di lavoro part time e con un reddito da lavoro pari CP_2 ad € 850,00/900,00 mensili;
che l'immobile in Napoli alla Via Duca degli Abruzzi, dove ella attualmente alle figlie manteneva la propria residenza, di proprietà della stessa, era in fase di ristrutturazione totale (tanto è che la famiglia risulta attualmente ospitata nell'abitazione della madre della ricorrente, in Napoli alla Via Don Luigi Guanella n. 14), ed era gravato da un mutuo bancario dell'importo di € 127.000,00, con una rateo mensile di € 1.030,00 circa;
che il resistente era socio di fatto un'attività di fornitura di prodotti da forno, con sede legale in Napoli. Tutto quanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e, in ordine ai provvedimenti accessori, chiedeva disporsi l'affido condiviso delle figlie minori con disciplina dei tempi di permanenza presso il padre a carico del quale chiedeva determinarsi in euro 700,00
l'assegno a titolo di contributo nel mantenimento delle stesse.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c.. si costituiva non opponendosi alla pronuncia della separazione personale dei CP_1 coniugi, né all'affido condiviso delle figlie minori, con residenza privilegiata presso la madre nella ex casa coniugale sita in Napoli alla Via . Duca degli Abruzzi n. 3, ma chiedeva porsi a suo carico un assegno mensile non superiore a € 400,00.
All'udienza del 4/02/2025, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, in via provvisoria ed urgente le stesse venivano autorizzate a vivere separatamente, veniva disposto l'affido delle figlie minori ad entrambi i genitori, stabilendo la residenza privilegiata presso la madre e disciplinando i tempi di permanenza presso il padre, a carico del quale veniva posto un assegno mensile di euro
550,00 a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli del 7/03/2018. Rigettate le richieste di prove orali articolate dalle parti e i procuratori venivano invitati alla discussione orale.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM per il parere.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, anche tenuto conto della cessazione della convivenza da aprile
2024. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151
c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. Tale pronuncia va resa ai sensi del comma 1 dell'art 151 c.c.
In ordine alle statuizioni di carattere accessorio, rilevato che non sono emersi elementi per derogare al regime dell'affido condiviso, chiesto da entrambe le parti, tale modalità di affidamento, già disposta in via provvisoria, va confermata così come la collazione prevalente delle minori presso la madre e la disciplina dei tempi di permanenza di e presso Per_1 Per_2
il padre riportata in dispositivo.
Venendo al contributo nel mantenimento delle figlie da porre a carico del padre, occorre preliminarmente osservare che, secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” . In altre decisioni si afferma che :”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr Cass. Sez. 6, Ord. 19299 del 16.09.2020).
Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, in ordine alla condizione reddituale del resistente, che ha omesso di documentare i propri redditi - non producendo né dichiarazioni dei redditi, nè CUD, nè estratti conto - allegando unicamente l' , che non è idoneo a certificare la CP_3
situazione economica e patrimoniale, occorre considerare che il medesimo ha dedotto che, a seguito di vicende che gli hanno comportato una condanna penale per associazione ai fini di frode, ha iniziato a lavorare per la società Stelle Immobiliare s.a.s. ad agosto u.s. con uno stipendio di € 1.200,00, che vive presso la madre, che sta versando euro 350,00 al mese per il mantenimento delle bambine e che la ricorrente percepisce per intero l'assegno unico per le bambine che ammonta ad €
390,00, circostanze queste ultime confermate dalla ricorrente.
Sulla scorta di tali elementi, tenuto conto dell'età delle minori e delle esigenze delle stesse, del fatto che convivendo con la madre, risultano ridotti i tempi di permanenza delle stesse presso il padre e quindi parimenti è ridotta la partecipazione diretta del padre ai compiti di cura e sostentamento della prole, si ritiene congruo confermare nell'importo di € 550,00 il contributo nel mantenimento delle figlie a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Napoli del 7/03/2018; tale importo, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a decorrere da marzo 2026, va versato alla Somma entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda (luglio 2024).
Venendo alle spese di lite in ragione dei motivi della decisione si ritiene di compensarle interamente tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2. affida congiuntamente le figlie minori ad entrambi i genitori con collazione prevalente delle stesse presso la madre;
3. dispone che il padre potrà tenere con sé le figlie salvo diverso accordo, il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle 20,00, nonché, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 20,00, e, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il
31 dicembre o il 1 gennaio, il 6 gennaio e così il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, infine, quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il CP_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, l'importo di Euro 550,00 quale contributo al mantenimento delle figlie a decorrere dalla domanda, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate come da
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli del 7/03/2018; importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da Marzo 2026;
5. compensa interamente tra le parti le spese di lite;
6. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 59, serie A, parte II Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015 ).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice
3) Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.16935 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli (NA) alla via Scipione Bobbio n. 15, presso lo studio dell'avv. Domenico
Daniele Santaniello, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. ), rapp.to e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Francesco Ribecco congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Simona Galati in virtù di procura in calce alla copia notificata del ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Ribecco in Napoli alla via Kagoshima
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con conferma dei provvedimenti provvisoriamente adottati. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2024, deduceva che aveva contratto matrimonio Parte_1
con in Napoli in data 28.09.2015; che dalla predetta unione erano nate due figlie: CP_1
in data 22.07.2016 e , in data 10.07.2019; che a causa di taluni contrasti insorti negli Per_1 Per_2
ultimi anni, aggravatisi per l'atteggiamento di totale chiusura al dialogo della controparte, era venuto a mancare tra i coniugi l'affectio coniugalis, tanto che l' , nel mese di aprile, aveva CP_1
deciso di abbandonare la residenza familiare, trasferendosi presso i propri genitori;
che ella era dipendente dell' di Napoli con contratto di lavoro part time e con un reddito da lavoro pari CP_2 ad € 850,00/900,00 mensili;
che l'immobile in Napoli alla Via Duca degli Abruzzi, dove ella attualmente alle figlie manteneva la propria residenza, di proprietà della stessa, era in fase di ristrutturazione totale (tanto è che la famiglia risulta attualmente ospitata nell'abitazione della madre della ricorrente, in Napoli alla Via Don Luigi Guanella n. 14), ed era gravato da un mutuo bancario dell'importo di € 127.000,00, con una rateo mensile di € 1.030,00 circa;
che il resistente era socio di fatto un'attività di fornitura di prodotti da forno, con sede legale in Napoli. Tutto quanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e, in ordine ai provvedimenti accessori, chiedeva disporsi l'affido condiviso delle figlie minori con disciplina dei tempi di permanenza presso il padre a carico del quale chiedeva determinarsi in euro 700,00
l'assegno a titolo di contributo nel mantenimento delle stesse.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c.. si costituiva non opponendosi alla pronuncia della separazione personale dei CP_1 coniugi, né all'affido condiviso delle figlie minori, con residenza privilegiata presso la madre nella ex casa coniugale sita in Napoli alla Via . Duca degli Abruzzi n. 3, ma chiedeva porsi a suo carico un assegno mensile non superiore a € 400,00.
All'udienza del 4/02/2025, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, in via provvisoria ed urgente le stesse venivano autorizzate a vivere separatamente, veniva disposto l'affido delle figlie minori ad entrambi i genitori, stabilendo la residenza privilegiata presso la madre e disciplinando i tempi di permanenza presso il padre, a carico del quale veniva posto un assegno mensile di euro
550,00 a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli del 7/03/2018. Rigettate le richieste di prove orali articolate dalle parti e i procuratori venivano invitati alla discussione orale.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM per il parere.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, anche tenuto conto della cessazione della convivenza da aprile
2024. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151
c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. Tale pronuncia va resa ai sensi del comma 1 dell'art 151 c.c.
In ordine alle statuizioni di carattere accessorio, rilevato che non sono emersi elementi per derogare al regime dell'affido condiviso, chiesto da entrambe le parti, tale modalità di affidamento, già disposta in via provvisoria, va confermata così come la collazione prevalente delle minori presso la madre e la disciplina dei tempi di permanenza di e presso Per_1 Per_2
il padre riportata in dispositivo.
Venendo al contributo nel mantenimento delle figlie da porre a carico del padre, occorre preliminarmente osservare che, secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” . In altre decisioni si afferma che :”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr Cass. Sez. 6, Ord. 19299 del 16.09.2020).
Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, in ordine alla condizione reddituale del resistente, che ha omesso di documentare i propri redditi - non producendo né dichiarazioni dei redditi, nè CUD, nè estratti conto - allegando unicamente l' , che non è idoneo a certificare la CP_3
situazione economica e patrimoniale, occorre considerare che il medesimo ha dedotto che, a seguito di vicende che gli hanno comportato una condanna penale per associazione ai fini di frode, ha iniziato a lavorare per la società Stelle Immobiliare s.a.s. ad agosto u.s. con uno stipendio di € 1.200,00, che vive presso la madre, che sta versando euro 350,00 al mese per il mantenimento delle bambine e che la ricorrente percepisce per intero l'assegno unico per le bambine che ammonta ad €
390,00, circostanze queste ultime confermate dalla ricorrente.
Sulla scorta di tali elementi, tenuto conto dell'età delle minori e delle esigenze delle stesse, del fatto che convivendo con la madre, risultano ridotti i tempi di permanenza delle stesse presso il padre e quindi parimenti è ridotta la partecipazione diretta del padre ai compiti di cura e sostentamento della prole, si ritiene congruo confermare nell'importo di € 550,00 il contributo nel mantenimento delle figlie a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Napoli del 7/03/2018; tale importo, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a decorrere da marzo 2026, va versato alla Somma entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda (luglio 2024).
Venendo alle spese di lite in ragione dei motivi della decisione si ritiene di compensarle interamente tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2. affida congiuntamente le figlie minori ad entrambi i genitori con collazione prevalente delle stesse presso la madre;
3. dispone che il padre potrà tenere con sé le figlie salvo diverso accordo, il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle 20,00, nonché, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 20,00, e, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il
31 dicembre o il 1 gennaio, il 6 gennaio e così il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, infine, quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il CP_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, l'importo di Euro 550,00 quale contributo al mantenimento delle figlie a decorrere dalla domanda, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate come da
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli del 7/03/2018; importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da Marzo 2026;
5. compensa interamente tra le parti le spese di lite;
6. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 59, serie A, parte II Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015 ).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino