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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/11/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6086/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Seconda Sezione Civile
Il giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2025; esaminate le note di udienza depositate dalla parte attrice in data 04.10.2025; richiamato l'art. 127 ter, co. 3 c.p.c.;
P.Q.M.
-pronuncia sentenza ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico.
Foggia, addì 26 novembre 2025
Il giudice dott.ssa NT Patti
pagina 1 di 7
R.G. 6086/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NT Patti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6086/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
PE NE, elettivamente domiciliato in Carpino (FG) alla Via Mazzini 79 presso il difensore;
- attore - contro
(C.F. ); (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
); (C.F. ); C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...]
(C.F. ); (C.F. Pt_2 C.F._5 Parte_3
; (C.F. ); C.F._6 Parte_4 C.F._7 Pt_5
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._8 Parte_6
); (C.F. ); C.F._9 Parte_7 C.F._10
(C.F. ); (C. F. Parte_8 C.F._11 Parte_9
); ( ); C.F._12 Parte_10 C.F._13 Parte_11
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._14 Parte_12
; (C.F. ); C.F._15 Parte_13 C.F._16 [...]
(C.F. ); (C.F. Parte_14 C.F._17 Parte_15
; (C.F. ); C.F._18 Parte_16 C.F._19 Parte_17
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._20 Parte_18
pagina 2 di 7 ; (C.F. ); C.F._21 Parte_19 C.F._22 Parte_10
(C.F. ); C.F._23
- convenuti contumaci -
CONCLUSIONI: l'attore ha concluso come da note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha dedotto di esercitare Parte_1 da oltre venticinque anni il possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto delle unità immobiliari censite al Fg. 3 p.lle 136 e 138.
Ha, altresì, esposto che i suindicati terreni risulterebbero intestati a Controparte_4
, , , Controparte_5 Parte_8 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , , e
[...] Parte_10 Parte_12 Controparte_9 Parte_13 [...]
. CP_10
Rinviando per la ricostruzione delle vicende ipocatastali ad una perizia di parte allegata all'atto introduttivo, ha convenuto in giudizio , Controparte_1 Parte_13
(nato il [...] a [...]), , Parte_10 Parte_16 Controparte_2
, , (nato a Carpino in [...]
[...] Parte_8 Parte_14 Parte_10
08.10.1942), , Parte_3 Parte_4 Parte_9 Parte_6
, ,
[...] Parte_17 Parte_15 Parte_19 Parte_18
, , , Parte_5 Parte_2 Controparte_3 Parte_12 Parte_11
[...
, Parte_7
Il ha chiesto, pertanto, di dichiarare in suo favore l'acquisto del diritto di Parte_1 proprietà sul terreno come sopra identificato per intervenuta usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c. e, per l'effetto, ordinare al Conservatore dei RR.II. di Lucera la relativa trascrizione e all'UTE di Foggia la voltura di accatastamento.
I convenuti non si sono costituiti.
La causa è stata istruita tramite produzione documentale e prove testimoniali all'esito delle quali è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.11.2025 da celebrarsi in modalità scritta.
Il 04.10.2025 parte attrice ha depositato note di udienza a norma dell'art. 127 ter c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
pagina 3 di 7 Con decreto del 20.10.2025, l'udienza del 19.11.2025 è stata rinviata d'ufficio al
25.11.2025, ferme le modalità di celebrazione già stabilite (ovvero nel caso di specie a norma dell'art. 127 ter c.p.c.) e fatti salvi gli adempimenti già posti in essere, sicché la causa è decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., avendo parte attrice – come già detto – depositato note in data 04.10.2025.
**********
La domanda di usucapione non può trovare accoglimento.
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà e dei diritti reali di godimento a titolo originario, previsto e disciplinato dall'art. 1158 c.c., in forza del quale “la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Il possesso utile per l'usucapione della proprietà presuppone l'esistenza di un elemento materiale (corpus possessionis) - consistente nella relazione materiale che il soggetto instaura con il bene, esercitando un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di un diritto reale - e di un elemento psicologico (animus possidendi) - rappresentato dalla volontà di possedere un bene come se si fosse titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Il possesso dedotto deve rivestire il carattere della continuità, il quale presuppone che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. 10652/94).
Con riguardo al regime probatorio, va considerato che in materia di usucapione la prova del suo maturarsi deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità
e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà.
Infine, legittimato passivo nel giudizio ordinario di usucapione è il proprietario del bene ovvero colui che tale risulti sulla scorta delle risultanze dei RR.II.
Chi agisce, invocando l'usucapione, mira a conseguire una pronuncia dichiarativa avente ad oggetto un bene compiutamente individuato in tutti i suoi elementi costitutivi contro un soggetto del pari esattamente identificato nella sua veste di precedente titolare, ovvero di portatore di una situazione soggettiva realmente confliggente con quella che si fa valere in via d'azione. pagina 4 di 7 La prova rigorosa della titolarità del bene può essere offerta unicamente mediante l'allegazione della certificazione ipotecaria ventennale relativa ai soggetti che risultino intestatari dall'estratto catastale, nonché, in ogni caso, ai soggetti nei confronti dei quali è stata proposta la domanda, indicati quali titolari del diritto sul bene oggetto di usucapione.
Funzione precipua della certificazione ipotecaria è proprio quella di evidenziare se l'attuale intestazione catastale dei diritti sul bene oggetto di usucapione corrisponda alla titolarità degli stessi.
Anche a voler escludere la necessità di una prova rigorosa come quella richiesta nell'azione di rivendica, deve ammettersi purtuttavia la necessità che l'attore fornisca la dimostrazione del diritto di proprietà in capo al convenuto, quanto meno esibendo il valido titolo di acquisto in suo favore.
A tale riguardo, si osserva che parte attrice non ha adempiuto né all'onere di allegazione specifica su di essa gravante, rinviando supinamente ad una consulenza di parte per la ricostruzione delle vicende traslative relative ai beni oggetto di giudizio e per l'individuazione dei legittimi contraddittori, né tantomeno all'onere probatorio.
In particolare, parte attrice non ha depositato i certificati ipotecari (ovvero una relazione notarile) attraverso i quali ricostruire le vicende traslative che hanno interessato i terreni per cui è giudizio ed individuare i legittimi contradditori nonché la presenza di eventuali gravami e/o trascrizioni pregiudizievoli né tantomeno ha prodotto i titoli di acquisto in favore dei convenuti.
Infatti, parte attrice ha depositato agli atti le visure catastali storiche ed una perizia di parte, prive di qualsiasi valore probatorio in ordine alla provenienza e titolarità dei beni, non potendo tale documentazione considerarsi equipollente della certificazione ipotecaria rilasciata dal Conservatore dei RR.II., l'unica idonea a consentire l'individuazione dei legittimi contraddittori.
Le note di trascrizione delle denunce di successione prodotte in atti sono relative ai soli e ed in ogni caso non si reputano in alcun modo idonee ai CP_11 Controparte_7 fini indicati, trattandosi peraltro di documenti aventi rilevanza meramente fiscale.
Ne consegue che l'assenza della citata documentazione comporta il rigetto della domanda, non essendovi prova che la vocatio in ius sia stata effettuata nei confronti dei soggetti effettivamente titolari – dal lato passivo – del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio.
pagina 5 di 7 D'altra parte, la questione relativa all'appartenenza alla parte convenuta del diritto controverso in un'azione di usucapione non involge una questione di legittimatio ad causam, ma una questione che attiene al merito della causa e, quindi, alla titolarità passiva del rapporto.
A ciò si aggiunga che la domanda non potrebbe trovare accoglimento anche sotto altro profilo.
Parte attrice non ha specificato il momento a partire dal quale sarebbe effettivamente nel possesso dei beni oggetto di causa, essendosi genericamente limitata ad allegare l'esercizio del possesso “da oltre venticinque anni”, senza collocare nel tempo e nello spazio le condotte di utilizzo dei beni che risultano aspecifiche e non permettono né l'individuazione del dies a quo né del dies ad quem della dedotta usucapione.
La predetta carenza incide, altresì, sull'impossibilità di ritenere soddisfatto il requisito della continuità del possesso utile all'usucapione.
La parte che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine affermare di aver posseduto.
Né a tale carenza in punto di allegazione hanno supplito le dichiarazioni rese dai due testimoni escussi in giudizio, i quali hanno confermato il possesso da parte dell'attore da oltre vent'anni, senza nulla aggiungere circa l'esatto periodo temporale in cui il Parte_1 ha iniziato a possedere e a coltivare i terreni.
Le prove articolate sono perciò risultate irrilevanti e generiche, inidonee, a parere di questo decidente, a configurare la fattispecie ex art. 1158 c.c.
Infatti, in materia di prova dell'usucapione, per un tempo utile a consentire l'acquisto originario della proprietà da parte dell'usucapiente, si impone l'impiego di un particolare rigore, anche sul piano probatorio, della ricorrenza, nel caso di lite, dei presupposti per la verificazione della fattispecie.
In particolare, sono rimasti indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione e, per quanto di interesse, del possesso, pacifico, ininterrotto e protratto continuativamente nel tempo, non avendo, i testimoni fornito prova certa su fatti specifici e concreti.
Per univoco orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito, l'usucapione può affermarsi compiuta solo in presenza di una prova certa sul termine iniziale di decorrenza del possesso e in difetto non può esservi alcun riconoscimento dell'usucapione in capo a chi pagina 6 di 7 la invoca (cfr. Tribunale di Sciacca n. 122/2024; Tribunale di Termini Imerese n.
699/2025).
Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, pertanto, la sola allegazione dell'attore, il quale sostiene di possedere il bene, senza precisi e concordanti riscontri probatori in merito al termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di ritenere provato l'acquisto della proprietà e tanto al fine di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, siano incardinate azioni senza un idoneo impianto probatorio (cfr. Trib.
Avezzano sez. I, sentenza n. 178 del 09.06.2021).
Infatti, colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr. Cass. civ. n. 21873/2018).
Per tutto quanto precede, la domanda va rigettata.
Nulla va disposto in punto di spese, in assenza della costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Foggia, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa NT Patti
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