Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 12911/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Mario Parte_1
Barchetti Di Lustro;
- ricorrente -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1
l'assistenza e difesa dell'avv. Elvira Castellaneta;
- resistente -
e
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, contumace;
- resistente -
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione – instaurata in data 28.11.2022 avverso la cartella esattoriale n. 014 2022 00233795 85 000 notificata in data 28.10.2022 ed avente ad oggetto il pagamento del complessivo
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2016, 2017, 2018 e 2022 e relative somme aggiuntive è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Venendo all'esame del merito della controversia va osservato che:
“i contributi si prescrivono in cinque anni ex art. 3, comma CP_1
9, della l. n. 335 del 1995, con inizio della decorrenza, quanto alla prima rata dall'inizio della lavorazione e, per le rate successive, dal 16 febbraio di ogni anno, ai sensi degli artt. 28
e 44 del d.P.R. n. 1124 del 1965, posto che alla suddetta data il datore deve calcolare il premio anticipato per l'anno in corso, sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente e il relativo conguaglio” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 17095/2016; negli stessi termini si veda Cass. civ., Sez. Lav., 2839/2018 secondo cui, appunto, “La prescrizione del credito dell' CP_1 verso i datori di lavoro, avente ad oggetto i premi di assicurazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, decorre dall'inizio della lavorazione protetta, quanto alla prima rata, e dal decimo giorno dall'inizio di ciascun periodo lavorativo, per le rate successive, senza che rilevi la denunzia del datore di lavoro di un'attività diversa rispetto a quella effettivamente svolta;
l'art. 2935 c.c., infatti, stabilendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, esclude che possa darsi rilievo agli impedimenti soggettivi, ancorchè determinati dal fatto del debitore, nè è possibile rimettere la decorrenza della prescrizione alla mera volontà del soggetto onerato”).
A fronte di tanto deve essere evidenziato l'ininterrotto decorso del termine prescrizionale in relazione ai premi afferenti agli anni 2015 e 2016 e alle relative somme aggiuntive.
Sul punto va osservato che, “Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa
e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a
2 manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora
l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto;
ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto , astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata
l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge. (Cass. Sez. L., 15/11/2002, n. 16131,
Rv. 558535 - 01)” (si veda Cass. civ. 7188/2025).
Orbene, alcuna rilevanza interruttiva (quale atto di costituzione in mora) può essere attribuita alla notifica del verbale di accertamento in atti emesso dall'I.T.L. posto che, attraverso questo atto, si è richiesta la corresponsione delle asserite voci creditizie oggetto di causa ma tale atto è stato, con tutta evidenza, posto da soggetto non titolare dei crediti in essi affermati.
In ragione di tanto, non risultando ulteriori atti interruttivi, la prescrizione quinquennale deve ritenersi compiutamente trascorsa in relazione alle poste ora in esame.
Con riferimento alle annualità del 2017 e 2018 (in relazione a cui, in considerazione dei periodi di sospensione della prescrizione stabiliti dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dall'art. 11 del d.l.
31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21 nonché della data di notifica della cartella, alcuna prescrizione è maturata) l' ha dedotto che, in mancanza della denuncia delle CP_1 retribuzioni imponibili a cura della ricorrente, l'istituto ha
3 quantificato i relativi premi sulla base dei dati acquisiti dall' . CP_3
Sul punto parte opponente si è solo limitata a richiamare l'onere, posto in capo all'ente previdenziale di dimostrare l'an e il quantum del credito, ma non ha (ben più a monte) contestato specificamente la sussistenza dei fatti costitutivi dell'an e del quantum dello stesso che quindi vanno reputati pacifici tra le parti. In aggiunta a questo non può poi essere trascurato che la medesima parte ricorrente ha depositato il l.u.l. che prova la sussistenza dei rapporti di lavoro nel periodo ora in esame e quindi i fatti inerenti all'an dei crediti in argomento.
Parimenti generiche sono le contestazioni relative alle somme aggiuntive. Sul punto fa d'uopo osservare che la misura delle stesse è legalmente predeterminata sicchè sarebbe stato onere di parte opponente esplicitare il diverso criterio ritenuto applicabile alla fattispecie e formulare una ipotesi di conteggio alternativo da porre in raffronto con la quantificazione operata dall'ente creditore.
Infine, alcuna somma può ritenersi dovuta in relazione all'anno
2022 posto che è documentata la cessazione dell'attività della ricorrente in data 31.12.2021 e che l' non ha neanche dedotto CP_1 le ragioni specifiche per cui gli importi ora in esame sarebbero stati effettivamente dovuti.
In virtù di tutte le argomentazioni di cui innanzi, in accoglimento parziale della domanda, la cartella opposta deve essere annullata solo in relazione alle poste riportate a titolo di premi e somme aggiuntive relativi ai soli anni 2015, 2016 e
2022 con conferma della debenza delle restanti poste ivi raffigurate.
Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
4 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento opposta in relazione alle sole poste relative agli anni 2015, 2016 e 2022 come ivi raffigurate;
- compensa le spese di lite.
Bari, 5/06/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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