Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/06/2025, n. 10950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10950 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 10950/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01719/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1719 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Tiberii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del decreto del -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del -OMISSIS-, il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 14 dicembre 2015 dallo straniero di origine pakistana, sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91, in quanto risultante a suo carico “ procedimento penale n.-OMISSIS--OMISSIS-pendente presso la Procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli per i reati di cui agli artt. 494 (sostituzione di persona), 648 (ricettazione), 477 (falsità commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative), 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato) ”.
Secondo l’Amministrazione, la condotta del richiedente è indice d’inaffidabilità e di una mancata integrazione nella comunità nazionale.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
In particolare, il ricorrente lamenta l’insufficienza motivazionale e istruttoria del diniego impugnato, non avendo l’Amministrazione tenuto conto:
- della risalenza nel tempo della condotta contestata;
- della consulenza tecnica svolta nel corso del processo penale da cui emergerebbe l’errore del coinvolgimento del sig. -OMISSIS- nella vicenda penale;
- dell’intervenuta prescrizione del reato;
- dell’assenza di condanne penali;
- delle condizioni lavorative, reddituali e familiari;
Il ricorrente lamenta, altresì, la violazione dei termini di conclusione del procedimento di cui agli artt. 3 del D.P.R. n. 362/1994 e 8, comma 2, della l. n. 1191/1992.
Resiste al ricorso il Ministero dell’Interno, depositando documentazione.
All’udienza straordinaria del 16 maggio 2025, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, destituita di fondamento è la censura inerente alla violazione del termine di conclusione del procedimento.
Invero, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, “ l’Amministrazione, allorché venga presentata un’istanza di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, come nel caso in esame, conserva senza dubbio il potere di provvedere anche dopo la scadenza del termine, trattandosi di termine pacificamente ordinatorio e non perentorio, il cui inutile decorso, come ripetutamente chiarito anche da questa Sezione, può semmai legittimare il richiedente a proporre il ricorso avverso il silenzio illegittimamente serbato dall’Amministrazione exartt. 31 e 117 c.p.a. (TAR Lazio, sez. V bis, nn. 3620/2022, 5130/2022, 6604/2022, 6254/2022, 16216/2022) nonché, eventualmente, un’azione di risarcimento per il danno da ritardo, sebbene in presenza di tutti gli altri necessari presupposti.
D’altronde, ...un termine procedimentale non può rivestire carattere perentorio - tale, cioè, da determinare la consumazione del potere di provvedere in capo all’Amministrazione in caso di suo superamento - se non in presenza di una puntuale ed espressa previsione normativa ovvero di una evidente, manifesta ed univoca ratio legis in tal senso: detti presupposti non sono evidentemente ravvisabili nel caso in esame” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 23 aprile 2025, n. 79419).
Quanto ai motivi posti a fondamento del diniego di cittadinanza impugnato, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi:
- “ l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei "diritti politici" di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 3 gennaio 2025, n. 137);
- “ Nella valutazione articolata che spetta all’amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini ” (da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 20 giugno 2024, n. 5516).
Nel caso in esame, ritiene il Collegio che la valutazione svolta dall’Amministrazione non sia manifestamente illogica o irragionevole.
Invero, quanto alla risalenza nel tempo della condotta contestata, in realtà, l’Amministrazione “ ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni" (T.A.R. Lazio, sentenza n. 5615/2015) ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 2 marzo 2023, n. 3528), senza che il giudice possa per ciò solo sconfinare nel merito della scelta amministrativa adottata.
Riguardo, invece, alla rilevanza del giudizio penale pendente alla data di adozione del provvedimento, secondo condiviso e pacifico orientamento giurisprudenziale:
- “ ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n. 1057) ”;
- “ ”le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, 4684/2023; cfr. n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019 ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 23 aprile 2025, n. 7941).
In conseguenza, a prescindere dal fatto che la condotta imputata al ricorrente non sia sfociata in una sentenza di condanna, non appare irragionevole che l’Amministrazione ne abbia tenuto conto nella formulazione di un giudizio globale sull’indole e la personalità del richiedente la concessione della cittadinanza.
Con riferimento alle circostanze intervenute successivamente all’adozione del provvedimento impugnato (con particolare riguardo alla sentenza di prescrizione del reato pronunciata dal Tribunale di Napoli in data -OMISSIS-), osserva il Collegio che esse non assumono rilievo in questa sede, posto che, secondo la regola del tempus regit actum , la legittimità del provvedimento amministrativo va apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione.
Né il ricorrente ha prodotto in giudizio la relazione da cui emergerebbe la sua estraneità ai fatti di reato.
Piuttosto, nella sentenza del Tribunale di Napoli, che dichiara l’intervenuta prescrizione, emerge che “ dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento non emergono elementi per una declaratoria di assoluzione ”.
In ultimo, riguardo alla mancata valutazione delle condizioni lavorative e familiari del ricorrente, in realtà, l’Amministrazione ha esaustivamente motivato sulle ragioni del diniego, non limitandosi a richiamare il procedimento penale a carico del ricorrente, ma esprimendo una valutazione, in concreto, circa la sua inaffidabilità, in specie considerando che “ proprio l’attività svolta può far sorgere legittimi dubbi circa l’affidabilità del richiedente “titolare di una attività commerciale nel campo della telefonia ”.
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato (ferma, comunque, la facoltà per il ricorrente di reiterare l’istanza di cittadinanza).
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.