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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/09/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1324/2023 R.G. promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GIUSEPPE NUCCIO che la rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. RITA ROSA BONFIGLIO che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'Avv. MARILENA STRACUZZI per procura in atti, convenuto,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10 settembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'Avv. Parte_1 CP_1
, deducendo la responsabilità professionale di quest'ultimo per l'intervenuta prescrizione del
[...] diritto al risarcimento danni derivante da furto parziale subito in data 23 agosto 2009 ai danni del proprio veicolo Mercedes tg. CH068YG. Il danno, quantificato in circa € 30.000,00, era coperto da polizza assicurativa (oggi n. 25871061, che prevedeva un indennizzo massimo di € CP_2 Pt_2
14.400,00, al netto della scopertura del 10%.
A tal fine, l'attore aveva conferito incarico all'Avv. per l'attivazione della procedura risarcitoria, CP_1 che veniva avviata ma non portata a compimento, con conseguente decorso del termine di prescrizione.
A seguito dell'infruttuoso tentativo di definizione bonaria della controversia, nel corso del quale il convenuto aveva riconosciuto la propria responsabilità e indicato genericamente la compagnia “Lloyds” quale garante per la responsabilità professionale, l'attore ha adito l'autorità giudiziaria, lamentando la condotta negligente del professionista, ascrivibile ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c. L'attore ha pertanto richiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno pari a € 14.400,00, oltre interessi legali e spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, l'Avv. ha contestato integralmente le Controparte_1 domande attoree, deducendo l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate da Il Parte_1 convenuto ha evidenziato come l'incarico professionale conferitogli dall'attore fosse stato espletato con diligenza, avendo egli tempestivamente attivato la procedura risarcitoria nei confronti della compagnia assicurativa (oggi , mediante invio di corrispondenza formale e produzione della CP_2 Pt_2 documentazione necessaria. Ha altresì precisato che l'eventuale inerzia successiva non potesse essere imputata a sua negligenza, bensì alla mancata collaborazione dell'attore e alla sua scelta di rivolgersi ad altri legali.
Il convenuto ha inoltre eccepito la carenza di prova circa l'effettiva perdita del diritto al risarcimento, non risultando dimostrato né l'avvenuta prescrizione né il nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio lamentato. Ha contestato l'ammontare del danno richiesto, ritenuto arbitrario e non supportato da idonea documentazione probatoria, e ha negato di aver mai ricevuto comunicazioni formali contenenti richieste di risarcimento o indicazioni specifiche circa la compagnia assicurativa di riferimento.
In via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di prove documentali e testimoniali volte a dimostrare la correttezza del proprio operato e l'assenza di responsabilità professionale.
In conclusione, ha domandato il rigetto integrale delle domande attoree, con vittoria di spese.
La domanda è infondata.
Alla luce delle risultanze istruttorie e delle difese articolate dal convenuto, la domanda proposta da deve essere rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto. Parte_1
L'attore ha dedotto la responsabilità professionale dell'Avv. per l'asserita prescrizione Controparte_1 del diritto al risarcimento derivante da un presunto furto parziale subito in data 23.08.2009 ai danni del proprio veicolo, sostenendo che il convenuto, incaricato di attivare la procedura risarcitoria, avrebbe omesso di agire tempestivamente, determinando la perdita del diritto.
Tuttavia, dagli atti di causa non emerge alcuna prova del conferimento di un mandato giudiziale all'Avv.
, né risulta documentata la volontà dell'attore di promuovere azione giudiziaria. CP_1
L'incarico conferito al convenuto si è limitato ad attività stragiudiziale, come confermato dalla stessa condotta dell'attore, che non ha mai richiesto aggiornamenti sulla pratica né ha contestato l'operato del legale nel corso degli anni. In assenza di procura alle liti, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., non può ritenersi sussistente alcun obbligo in capo al professionista di interrompere la prescrizione o di promuovere azioni giudiziarie.
A ciò si aggiunga che la documentazione prodotta non consente di ritenere provato il nesso causale tra l'omissione contestata e il danno lamentato. Non è stata fornita prova della probabilità che, ove instaurata l'azione, la compagnia assicurativa avrebbe riconosciuto il risarcimento. Al contrario, la stessa compagnia ha dichiarato che all'epoca dei fatti l'assicurato era rappresentato da altro legale, circostanza che esclude la legittimazione passiva del convenuto.
Va altresì rilevato che la denuncia presentata ai Carabinieri non configura un furto in senso tecnico, bensì un ritrovamento del veicolo con danni alla tappezzeria, circostanza che non rientra tra gli eventi coperti dalla polizza assicurativa prodotta in copia. Ne consegue che, anche sotto il profilo sostanziale, non sussiste il presupposto per il riconoscimento del diritto al risarcimento.
Infine, non può attribuirsi valore giuridico alle comunicazioni intercorse tra l'Avv. e i legali CP_1 dell'attore nell'ambito delle trattative stragiudiziali, le quali, secondo consolidata giurisprudenza, non costituiscono riconoscimento del diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c.
Per le ragioni esposte, la domanda attorea deve essere rigettata.
Deve essere al contempo rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria spiegata dal convenuto, in ragione della mancata allegazione di uno specifico danno e dell'impossibilità di determinarlo sulla base degli atti di causa (cfr. ex plurimis Cass. 9080/2013).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e della difficoltà della controversia.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda;
condanna l'attore al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Messina l'11/09/2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza