Improcedibile
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00040/2026REG.PROV.COLL.
N. 04767/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4767 del 2023, proposto dai signori AL Di RT e PP ES, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Forestieri, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vico Equense, non costituito in giudizio;
nei confronti
AN Di RT, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Di RT, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. 6990/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AN Di RT;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. GO De RL e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dagli appellanti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. 1. I signori AL Di RT e PP ES hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il loro ricorso per l’annullamento dell’ordinanza n. 16 del 19 gennaio 2018 del Comune di Vico Equense che aveva annullato in autotutela la D.I.A. del 4 agosto 2006 e il permesso di costruire n. 100 del 12 ottobre 2011 ordinando la demolizione dell’intero fabbricato.
2. Gli appellanti sono proprietari, rispettivamente, del piano terra e del primo piano del fabbricato per civili abitazioni sito nel Comune di Vico Equense, alla via Veterina n. 29.
La signora Di RT con la D.I.A. del 2006 comunicava l’inizio dei lavori di recupero del suddetto fabbricato rurale, segnatamente lavori di consolidamento statico mediante la messa in opera sugli architravi dei vani piattabande in cemento armato e creazione di sottofondazioni, il rifacimento del solaio intermedio del primo piano, nonché interventi di “cuci e scuci” nella muratura perimetrale e di ricostruzione della copertura con tegole in cotto su telaio di legno, nonché nuovi interventi di rifinitura comprensivi dei nuovi infissi, pavimentazioni e impianti.
Il provvedimento contestato era stato assunto all’esito di un esposto presentato dal controinteressato.
Successivamente lo stesso controinteressato ha promosso un giudizio nei confronti del Comune di Vico Equense per acclarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida da lui inoltrata in data 7 gennaio 2019, avente ad oggetto l’adozione degli atti conseguenziali all’ordinanza oggetto di impugnativa nel presente giudizio, di cui lamentava mancata esecuzione
spontanea da parte degli appellanti. Venivano, altresì, presentati motivi aggiunti per l’illegittimità del silenzio in ordine al proprio, successivo atto stragiudiziale di diffida. In corso di giudizio veniva presentato un ulteriore ricorso per motivi aggiunti nei confronti del rapporto del 19 settembre 2019 dei tecnici del Comune nel quale si dava atto della demolizione della intera sopraelevazione del primo piano del manufatto e del ripristino dell’originaria consistenza immobiliare e l’eliminazione dell’uso residenziale.
Il giudizio si è concluso con una pronuncia in rito ma nel quale si dava atto che non vi era necessità di provvedere sulla diffida poiché a seguito dei lavori effettuati dagli appellanti l’ordinanza impugnata in questa sede era stata sostanzialmente eseguita.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso affermando che i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi indicato dall’art. 21 nonies l. 241/1990. Il provvedimento era stato assunto all’esito di un’autonoma istruttoria e non solo sulla base dell’esposto di un privato, e la fiscalizzazione dell’abuso non era possibile trattandosi di vizi sostanziali.
4.L’appello è affidato ad un solo motivo che contesta la affermata insussistenza dei presupposti per procedere alla fiscalizzazione dell’abuso.
Viene, però affermata la cessazione della materia del contendere perché successivamente alla instaurazione del ricorso veniva presentata in data 7 maggio 2019 una SCIA per il ripristino dello stato dei luoghi, conformemente a quanto disposto con ordinanza dirigenziale nr. 16/2018 e per l’accertamento di conformità dei lavori.
All’esito di un sopralluogo compiuto dai tecnici del Comune è stato dato atto della realizzazione dei lavori e non è stato assunto alcun provvedimento per inibire l’attuazione della SCIA.
5. Il Comune di Vico Equense non si è costituito in giudizio, mentre ha depositato atto di costituzione il controinteressato che ha chiesto il rigetto dell’appello non potendosi parlare di cessazione della materia del contendere perché il provvedimento del Comune non è stato annullato in autotutela.
6. A seguito della presentazione della SCIA per il ripristino dello stato dei luoghi del 7 maggio 2019 e del positivo accertamento da parte del Comune del superamento degli abusi edilizi che avevano determinato l’emanazione del provvedimento impugnato in primo grado, il ricorso è diventato improcedibile.
Il rapporto dei tecnici comunali ha accertato il ripristino dello stato dei luoghi in conformità alla scheda catastale del 28 aprile 1997 come attestato anche dai grafici della SCIA e rimanevano da sistemare le aree esterne quanto alla pavimentazione ed al muretto di contenimento. In relazione ad essi il Comune ha rilasciato, su conforme parere della competente Soprintendenza, l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
Per effetto dei provvedimenti successivi adottati dal Comune è venuto meno qualunque interesse all’annullamento dell’ordinanza n. 16 del 19 gennaio 2018 che è stata in gran parte eseguita e per il resto superata da un successivo provvedimento.
Non può accogliersi l’obiezione formulata dal controinteressato circa la necessità dell’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato per poter affermare soddisfatto l’interesse sostanziale sotteso all’impugnativa. Non vi è alcuna necessità di adottare un provvedimento in autotutela nei confronti di un provvedimento che in gran parte è stato ottemperato e per il resto superato da successivo provvedimento. L’esercizio dei poteri di autotutela deve avvenire nei confronti di un atto efficace che presenti ragioni di illegittimità per le quali sussiste un prevalente interesse pubblico al suo annullamento.
Annullare in via amministrativa un atto che ha ordinato un ripristino spontaneamente eseguito quasi integralmente non avrebbe alcun senso e quindi viene meno l’interesse a conseguirne un annullamento giurisdizionale.
Pertanto la richiesta degli appellanti non è quella di rinuncia al giudizio, ma di prendere atto che, per gli sviluppi successivi della vicenda in corso di giudizio, non vi è più interesse all’annullamento del provvedimento. La richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere non è esatta sul piano processuale perché l’atto non è venuto meno ma attualmente non produce effetti sostanziali per quanto sopra indicato.
7. In conseguenza della conclusione in rito della vicenda appare equo compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
GO De RL, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO De RL | Marco RI |
IL SEGRETARIO