TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 650/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 20.3.2025
PROMOSSO DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Davide Galasso, Pescara, via Ariosto n. 49
CONTRO
” (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(contumace)
E NEI CONFRONTI
(CF PI ) CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina Grappone, Pescara,
c/o , Via R. Paolucci 35 - Pescara CP_2
(terzo chiamato)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. parte ricorrente ha esposto di aver prestato attività lavorativa in favore della ditta individuale denominata “ CP_1
” in qualità di addetta alla toelettatura di animali (principalmente cani,
[...] con mansioni prevalenti di lavaggio ed asciugatura) dal 20.9.2023 all'11.11.2023, dal lunedì al venerdì (con orario dalle 9 alle 13, e dalle 14 alle 18) con inquadramento di 3° livello del CCNL “ACCONCIATURA | ESTETICA | PIERCING TRICOLOGIA NON CURATIVA | TATUAGGIO CENTRI BENESSERE | TOELETTATURA DI ANIMALI”.
2. Parte ricorrente ha riferito, inoltre, di aver svolto tale periodo di prova presso la predetta ditta senza, tuttavia, addivenire alla regolare stipula in forma scritta di un contratto né di un patto di prova e di aver percepito a titolo di “saldo prova” in data 14.11.2023, unicamente la somma di €300,00.
3. Ha chiesto, pertanto, di accertare l'esistenza del vincolo di subordinazione alle dipendenze della ditta individuale denominata “ ” per le Controparte_1 mansioni ricoperte dal 20.9.2023 all'11.11.2023 e conseguentemente, la corresponsione della somma di €2.823,93 (di cui €2.629,18 a titolo di differenze retributive, €154,15 a titolo di ferie e permessi non goduti, €111,33 per tredicesima relativa all'anno 2023, ed €194,75 per T.F.R.), o di quell'altra somma maggiore o minore oggetto di accertamento, quanto la condanna della resistente al versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi spettanti per il periodo di lavoro intercorso tra le parti. 3. La ditta convenuta, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e, conseguentemente, all'udienza del 3.10.2024, il G.L. ne ha dichiarato la contumacia ed ha istruito la causa mediante interrogatorio formale della SI.ra
, titolare dell'omonima ditta. Controparte_1
4. Alla successiva udienza del 28.11.2024, quest'ultima non è comparsa ed il G.L., vista la domanda di parte ricorrente alla condanna al versamento dei contributi previdenziali e, ravvisata la necessità di integrare il contraddittorio, ha onerato parte ricorrente della chiamata in causa dell' . CP_2
5. Con memoria del 6.3.2025 si è costituito l' chiedendo: “previo CP_2 accertamento delle ragioni esposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio riconoscere o meno la richiesta formulata dal ricorrente alla regolarizzazione contributiva nei confronti , con vittoria delle spese di lite.”. CP_2
6. All'udienza del 20.3. svoltasi mediante note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa discussione, all'esito della camera di consiglio, il giudice ha dato lettura del dispositivo di sentenza e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*** Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che si esporranno di seguito. a. L'inquadramento giuridico della fattispecie. a.1. La ricorrente ha dedotto di aver svolto un periodo di prova presso la ditta individuale “ ”, ricoprendo la mansione di addetto alla Controparte_1 toelettatura di animali (prevalentemente cani, con mansioni principalmente di lavaggio ed asciugatura), da ascriversi al 3° livello del CCNL “ACCONCIATURA | ESTETICA | PIERCING TRICOLOGIA NON CURATIVA | TATUAGGIO CENTRI BENESSERE | TOELETTATURA DI ANIMALI” (cfr. doc. n. 11), dal lunedì al
1 venerdì con orario dalle 9 alle 13, e dalle 14 alle 18). a.2. Orbene, l'art. 2094 c.c. prevede, come noto, che può definirsi prestatore di lavoro subordinato “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Parimenti, l'art. 2096 c.c. richiede, ai fini della costituzione del rapporto di lavoro e dell'assunzione in prova, uno specifico onere formale, il patto deve “risultare da atto scritto”. Atto scritto che nella vicenda in esame non è stato redatto. a.3. Dirimente, pertanto, è comprendere se la vicenda lavorativa in questione presenti gli indici tipici della subordinazione, al fine di poterla ricondurre alla disciplina, tanto codicistica, appena richiamata, degli artt. 2094 ss c.c., quanto a quella del contratto collettivo di riferimento specificatamente dedicata al rapporto di lavoro subordinato. Ebbene, la giurisprudenza, nel corso del tempo, ha delineato una serie di indici sintomatici al fine di disvelare la reale natura del rapporto di lavoro. Secondo la Suprema Corte elemento indefettibile della subordinazione è la soggezione del prestatore alle direttive del datore di lavoro ed in particolare al suo potere direttivo, disciplinare e di controllo. Tale assoggettamento, qualora non sia suscettibile di un apprezzamento immediato e diretto potrà essere desunto, secondo la giurisprudenza di legittimità, da ulteriori elementi qualificatori quali ad esempio la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale. Trattasi, tuttavia, di indici meramente sussidiari ed aventi funzione indiziaria (cfr. Cass. civ. n. 25711/2018 conf. Cass. civ. n. 1095/2023). b. Le prove emerse dall'istruttoria b.1. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dato prova dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato con la parte resistente contumace, principalmente mediante l'ausilio di prove documentali. In particolare, è emerso dalle note vocali e dagli screenshot whatsapp come parte resistente avesse provveduto all'individuazione della data per l'avvio del periodo di prova, posticipato al 20.9.2023 (cfr. doc. n. 2), quanto all'accertamento circa la disponibilità della ricorrente per la sua prosecuzione (cfr. doc. n. 3). Vi è parimenti prova dell'esercizio del potere direttivo e gerarchico sulla lavoratrice (cfr. doc. n. 4, doc. n. 5 “chiedi sempre a noi”, “cerca di fare quello che è il tuo compito”), dettandone altresì le tempistiche per lo svolgimento corretto delle mansioni (cfr. doc. n. 6 aventi ad oggetto i tempi di asciugatura dei cani, in cui la ha chiesto alla ricorrente di essere più celere nello svolgimento della CP_1 predetta attività, rassicurandola al contempo che fosse del tutto normale procedere con lentezza essendo poco esperta). Inoltre, la ha invitato la CP_1 ricorrente a riflettere sulla reale volontà circa la prosecuzione nello svolgimento nell'attività di toelettatura, ben potendo qualora non si fosse sentita più a suo agio dismetterla in ogni momento, vista l'assenza di un contratto di lavoro (cfr. doc. n. 5). Le prove documentali hanno, inoltre, suffragato la prova delle mansioni svolte dalla , consistenti nel lavaggio, asciugatura, più in generale nella Pt_1 toelettatura dei cani. b.2. All'udienza del 28/11/2024 si sarebbe dovuto tenere interrogatorio formale della SI.ra la quale, tuttavia, non vi ha presenziato. CP_1
Orbene, a tal riguardo, l'art. 232 co. 1 c.p.c. prevede che se la parte non si
2 presenta senza giustificato motivo a rendere interrogatorio formale, il giudice, valutato ogni altro elemento, possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Occorre, dunque, chiarire se tali principi siano applicabili anche laddove l'interrogatorio debba esser espletato dalla parte contumace. Ebbene, la giurisprudenza di legittimità sostiene come “una vola notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c., comma 1, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio e rispettato così il contraddittorio nel processo contumaciale, il giudice ha il potere di valutare, come nella specie, ogni altro elemento di prova e di ritenere come ammessi i fatti dedotti, ai sensi dell'art. 232, primo comma, dello stesso codice (cass. 14 giugno 1995 n. 7626, 1^ settembre 1997 n. 8340)” (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 28293/2009). Le circostanze articolate per l'interrogatorio formale avevano ad oggetto i fatti delineati ai nn. 1)-16) del ricorso introduttivo del presente giudizio. Devono, pertanto, ritenersi ammessi tutti quei fatti che siano stati altresì riscontrati mediante le prove documentali già valutate. Dunque, certamente può dirsi esistente un vincolo di subordinazione tra le due parti e per l'effetto la spettanza della retribuzione per il periodo di prova documentato. Del resto, la scelta della parte convenuta di non costituirsi in giudizio e di rimanere contumace ha impedito in radice la eventuale deduzione di qualsiasi fatto impeditivo, modificativo o estintivo dei diritti della parte ricorrente e va altresì valutata ai sensi dell'art.116 c.p.c., dovendo altresì richiamarsi il principio per il quale “L'art. 116 cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, va inteso nel senso che tale comportamento non solo può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma può anche costituire unica e sufficiente fonte di prova” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 16/07/2002, Rv. 555756). c. Sulle somme spettanti alla ricorrente Essendo emersi tutti gli indici che conducono questo Tribunale a ritenere provata l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'odierna ricorrente, deve procedersi alla quantificazione delle somme spettanti alla lavoratrice per il periodo di prova. c.1. Sul corretto inquadramento dell'attività lavorativa ai sensi del CCNL di riferimento. Sul tema del corretto inquadramento delle mansioni svolte dal lavoratore la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ritiene che
“l'accertamento del diritto all'inquadramento superiore avviene seguendo un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi successive: occorre accertare in fatto le attività concretamente svolte dal lavoratore, individuare poi la qualifica rivendicata e le mansioni alla stessa riconducibili secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva ed infine verificare che le prime corrispondano a queste ultime;
in particolare, si è precisato che, ai fini della determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune, al giudice del merito spetta dapprima identificare le qualifiche o categorie, interpretando le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 ss. c.c.; deve poi accertare le mansioni di fatto esercitate e deve infine confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni svolte in concreto;
”(cfr. ex multis Cass. Civ. Ord. Sez. L n. 26121/2024). Dalle produzioni documentali di parte ricorrente è emerso come la Parte_1 fosse adibita all'asciugatura dei cani e, più in generale, alla toelettatura e come
3 non avesse rapporti diretti con la clientela, tanto che parte resistente, come emerge dalle note vocali allegate al ricorso, le avesse suggerito, per l'evenienza in cui si fosse trovata ad avere per mero caso un contatto diretto con qualche cliente di rivolgersi direttamente alla titolare (ossia la stessa . CP_1
Ciò induce questo Tribunale a ritenere come non possa dirsi corretto l'inquadramento delle mansioni svolte all'interno del terzo livello CCNL, ma debbano essere inquadrate nel quarto livello del CCNL (“Appartengono a questo livello: i lavoratori che non hanno svolto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato il limite di età o perché provenienti da settori diversi ed in ogni caso privi di attestato professionale e quindi adibiti alle attività finalizzate all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al Terzo Livello (…)”). Orbene, dal certificato Mod. C2 (cfr. doc. n. 9), prodotto da parte ricorrente, non risulta che la stessa abbia avuto esperienze nel medesimo settore (toelettatura animali), avendo prestato la propria attività lavorativa in passato nel settore della ristorazione. Può quindi ritenersi che confrontando le mansioni previste dal CCNL e quelle realmente ricoperte, queste ben possano essere inquadrate nel quarto livello del CCNL “ACCONCIATURA | ESTETICA | PIERCING TRICOLOGIA NON CURATIVA | TATUAGGIO CENTRI BENESSERE | TOELETTATURA DI ANIMALI” (cfr. doc. n. 11). c.2. Retribuzione, tredicesima mensilità e tfr Quanto alla retribuzione essa andrà calcolata prendendo in considerazione l'importo tabellare corrispondente al livello di inquadramento oggetto di prova, ossia il quarto livello del CCNL in questione, prodotto da parte ricorrente (cfr. doc. n. 11), muovendo pertanto da una retribuzione tabellare di €1.236,00 (cfr. pag. 7 CCNL). Andrà, dunque, riconosciuta la somma di €1.949,10 (€380,30 per settembre 2023+ €1.236,00 per ottobre 2023 + €332,80 per novembre 2023). A tale somma dovrà essere aggiunta anche la maggiorazione prevista per la tredicesima mensilità, la quale rappresenta una quota parte della retribuzione medesima, tredicesima che spetterà per il periodo in cui la lavoratrice ha prestato l'attività, da quantificare in €103,00. Parimenti deve ritenersi spettante alla ricorrente il TFR per il periodo in cui ha prestato la suddetta attività lavorativa in prova, come previsto dal citato art. 2 CCNL, da quantificare in €91,55 per l'intero mese di ottobre 2023, €33,30 per settembre (8 gg.) 2023, €29,13 per novembre (7 gg) 2023, per un totale di
€153,98. c.3. Indennità di ferie non godute e permessi Quanto alle ferie l'art 2 CCNL prevede che “Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le parti, senza preavviso, con diritto al TFR, ai ratei di tredicesima e all'indennità sostitutiva delle ferie”. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità, con ordinanza del 31.5.2024, n. 15258 ha sostenuto che: “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass. n. 8521 del 2015; n. 26985 del 2009; n. 22751 del 2004) oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il
4 lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (così Cass. n. 21780 del 2022). Analoghi principi valgono per la domanda relativa a festività o riposi non goduti (v. Cass. n. 5649 del 2004; n. 4223 del 1992).” Nel caso di specie la lavoratrice non ha fornito la prova richiesta dalla giurisprudenza e cioè l'avvenuto espletamento dell'attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo lavorativo annuale né ha dimostrato di non aver avuto accesso a permessi, limitandosi ad indicare nel ricorso introduttivo elementi atti a suffragare unicamente lo stato di soggezione al potere direttivo della resistente contumace. Egualmente non può competere l'indennità per festività non godute, non essendo dedotto alcun fatto costitutivo di detta pretesa, non risultando, neppure dall'analisi delle prove documentali fornite, che la ricorrente abbia espletato le relative mansioni in giorni festivi. c.4. Sulla quantificazione delle somme Quanto alla quantificazione delle somme rivendicate a titolo retributivo, occorre discostarsi dai conteggi resi mediante la consulenza tecnica di parte (cfr. doc. n. 13), la quale non risulta utilizzabile, in primo luogo perché tendente ad inquadrare le mansioni della ricorrente al terzo livello del CCNL di riferimento;
in secondo luogo, perché tendenti a considerare talune somme non spettanti alla ricorrente (indennità sostitutiva di ferie e permessi); in terzo luogo, in quanto priva del diffalco della somma di €300,00 corrisposta mediante bonifico a saldo del periodo di prova reso (cfr. doc. n. 10). Somma che dovrà essere, dunque, detratta dalla quantificazione lorda risultante dal conteggio, quanto espressamente imputata al periodo di prova svolto, come da causale del bonifico datato 15.11.2023 allegato da parte ricorrente (cfr. doc. n. 10), ove si imputa la predetta somma a “saldo prova”. In conclusione, spetta a parte ricorrente, la complessiva somma lorda di
€2.052,10, da cui occorre sottrarre la somma di €300,00 ricevuta dalla ricorrente come “saldo prova” che va considerata a titolo di acconto sulla retribuzione spettante, per un residuo di €1.752,10 a cui va aggiunta la somma calcolata ai fini del tfr pari ad €153,98, per un totale di €1.906,10. c.5. Sui contributi previdenziali Sussiste, inoltre, il diritto dell' , costituitosi all'esito dell'ordine di codesto G.L. CP_2 all'integrazione del contraddittorio trattandosi di litisconsorte necessario, ad ottenere da parte resistente il versamento dei contributi previdenziali spettanti per il periodo lavorativo accertato, ossia dal 20.9.2023 all'11.11.2023, secondo quanto previsto dall'art. 2115 co. 2 cc.
*** d. Sulla regolamentazione delle spese processuali d1. In ragione dell'accoglimento della domanda di parte ricorrente ed in virtù del principio per cui le spese processuali debbono essere poste a carico della parte soccombente, nel caso di specie a carico della titolare della ditta individuale di parte resistente secondo i criteri dettati dall'art. 91 c.p.c., esse devono essere liquidate mediante i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/2022, il quale trova applicazione con riferimento alle "prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", ossia da far data dal 23/10/2022 (art. 6 D.M. cit.). d2. Con riguardo al valore della causa ex art. 10 c.p.c., esso deve essere determinato tenendo conto del c.d. criterio del decisum (art. 5 co. 2 d.m.
5 55/2014), secondo cui va individuato avuto riguardo alla somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa, escludendo dal computo la rivalutazione, gli interessi e le spese (cfr. Cass. Civ. n. 3463/2010). d3. Ebbene, nel caso di specie lo scaglione di riferimento del D.M. 55/2014 e s.m. da ultimo modificato con D.M. 147/2022 è quello previsto per le cause di valore da €1.101,00 fino ad €5.201,00 fasi tutte liquidate con i valori medi per quanto concerne la difesa di parte ricorrente (fase di studio: €888,00; fase introduttiva:
€425,00; fase istruttoria: €567,00; fase decisionale: €746,00; per un totale di
€2.626,00 oltre 15% come rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge), da distrarsi in favore dell'Avv. Davide Galasso, procuratore della parte dichiaratosi antistatario. Parimenti andranno liquidate spese processuali in favore dell' , fasi liquidate CP_2 con i valori minimi, in quanto intervenuto in giudizio esclusivamente a seguito della conclusione dell'istruttoria, omettendo dunque il compenso per la fase in questione (fase di studio: €444,00; fase introduttiva: €213,00; fase decisionale:
€373,00; per un totale di €1.030,00 oltre 15% come rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge).
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
-accertato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nei termini di cui in narrativa, condanna DITTA INDIVIDUALE AN ” a CP_1 corrispondere a , per i titoli di cui in narrativa, la complessiva Parte_1 somma di €1.906,10 (di cui €153,98 per TFR) oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
-condanna la INDIVIDUALE al versamento nei CP_1 Controparte_1 confronti dell' dei contributi previdenziali per tutta la durata del rapporto CP_2 di lavoro subordinato accertato;
-condanna la a rifondere: Controparte_1
-a le spese del giudizio che liquida in complessivi €2.626,00, oltre Parte_1
15% per rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore della parte, Avv. Davide Galasso, che si dichiara antistatario;
-all' le spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.030,00 oltre CP_2
15% per rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara in data 20.3.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Magistrato ordinario in tirocinio Dott.ssa Marzia Savini.
6