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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/07/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico CE OV, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1386 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza cartolare del 16.04.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rapp.te p.-t., C.F.: , P.IVA_1
, C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_2
, C.F.: , Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CERRITO CARLO e presso il suo studio elettivamente domiciliati ,
OPPONENTI
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_2 dall'avv. DANIELLI ENRICO MARIA e presso il suo studio elettivamente domiciliata, OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 186/2022 del 13-15.02.2022.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato parte opponente conveniva innanzi l'intestato Ufficio Giudiziario, l' opposta in persona del legale tapp.te p.-t., al fine di veder revocato il CP_1 Decreto Ingiuntivo n. 186/22 emesso in data 13-15.02.2022 dal Tribunale di Cassino, ritenendo lo stesso ingiusto, infondato ed illegittimo, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione e, rigettando ogni contraria istanza ed eccezione, per le causali di cui in premessa:
- accertare-dichiarare che il credito della CP_1 Parte_4 nei confronti della dei suoi fideiussori
[...] Parte_1 ( e è inesistente o comunque di ammontare Parte_1 Parte_2 Parte_3 inferiore rispetto a quello di cui al Decreto Ingiuntivo opposto, nella misura che sarà accertata e determinata in corso di causa, salvo gravame;
- accertare-dichiarare che i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 non sono obbligati, nei confronti di , al pagamento dei Controparte_1 debiti della società Parte_1
- per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il Decreto opposto;
- con vittoria di compensi e spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” (v. atto introduttivo e successiva memoria conclusionale).
-Con comparsa del 19.10.2022 si costituiva in giudizio la BA opposta impugnando e contestando le avverse eccezioni e richieste e per rassegnare le seguenti conlusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione sull'intero importo ingiunto di € 26.224,18, oltre interessi e spese come da decreto ingiuntivo, stante la totale assenza di fumus dell'opposizione;
- nel merito, respingere integralmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 186/2022, stante la manifesta genericità e, comunque, infondatezza, e per l'effetto confermare la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta di euro 26.224,18, oltre gli interessi al saggio convenzionale e con la decorrenza specificati nel ricorso monitorio, le spese liquidate in d.i., nonché gli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c.. a far tempo dalla proposizione del ricorso per ingiunzione di pagamento;
- in via subordinata di merito, nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale dovesse revocare il decreto ingiuntivo, condannare gli opponenti al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro € 26.224,18, o di quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, per le causali di cui sopra, oltre gli interessi al saggio convenzionale e con la decorrenza specificati nel ricorso monitorio, le spese liquidate in d.i., nonché gli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c.. a far tempo dalla proposizione del ricorso per ingiunzione di pagamento;
- condannare altresì gli opponenti alla rifusione delle spese e competenze di questo giudizio” (v. comparsa di costituzione e successiva memoria conclusionale).
-Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto (v. ordinanza del 20.07.2023 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 28 giugno 2023), disposta ed espletata la procedura di mediazione, concessi i termini ex art. 183, VI° co., c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione su richiesta delle stesse parti (v. verbale di causa e relativa ordinanza del 03 ottobre 2024), viene ora per la decisione, previo concesso termine per memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c., ritualmente depositate dalle parti.
2 Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18; Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, vanno integralmente richiamate anche in questa sede le motivazioni del provvedimento di concessione della esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, laddove si legge testualmente:
“ritenuto che può concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 186/2022 perché l'opposizione non è fondata su prova scritta. Circa le lamentate patologie delle fideiussioni, nel caso in esame più che fideiussioni in senso stretto sembrano ricorrere “contratti autonomi di garanzia”, come si desume , fra l'altro, dall'art. 8 dei contratti in cui si afferma che “… il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla BA , a semplice richiesta scritta, …” (Cass., sez. un., sent. n. 3947/2010; Cass. n. 19736/2011; Cass. n. 10998/2011) e quindi le argomentazioni esposte non sono riferibili a questi ultimi. Nel merito, l'usurarietà e l'anatocismo non sono stati avvalorati neppure da un'indagine tecnica e scientifica” (v. ordinanza del 20.07.2023 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 28 giugno 2023).
Inoltre, ai fini della decisione, va considerato che nel corso del giudizio sono rimaste del tutto indimostrate le contestazioni di parte opponente, mentre -per inverso- il credito della opposta, già provato nella fase monitoria (v. all. del fascicolo monitorio di parte opposta), è stato meglio sostenuto dalle argomentazioni difensive svolte dall'opposta in sede di costituzione e in sede conclusionale, rimaste entrambe non specificamente contestate con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. (v. comparsa e relativa conclusionale di parte opposta).
In definitiva,
-rilevato che l'istruttoria espletata, limitata alla sola produzione documentale, ha dato conferma della validità della richiesta avanzata in sede monitoria;
-rilevato, altresì, che nel corso del giudizio le posizioni e le argomentazioni difensive svolte dalle parti sono rimaste inalterate rispetto a quanto statuito e disposto nella ordinanza del 20.07.2023 di accoglimento della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
-ritenuto in questa sede di confermare integralmente la suestesa ordinanza del 20.07.2023, né si ritengono “sussistere elementi di valutazione nuovi e ulteriori rispetto a quelli già considerati e motivati in sede di concessione della provvisoria esecutorietà” (v. Tribunale di Cassino, sentenza n. 549 del 28 aprile 2017); l'opposizione non risulta fondata e viene rigettata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi
3 ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. mod. ed integ., tenuto conto del valore dichiarato e del relativo scaglione in riferimento all'attività difensiva espletata, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino CE OV, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in Parte_1 persona del legale rapp.te p.-t., & C. + ALTRI, nei confronti della
[...]
in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra Controparte_1 istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
b) conferma il decreto ingiuntivo n. 186/22 del 13-15.02.2022, emesso dal
Tribunale di Cassino, dichiarando dovute le somme e gli interessi così come in esso indicati fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compenso tabellare ex D.M.
55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 10/07/2025
Il GIUDICE
CE OV
4
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico CE OV, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1386 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza cartolare del 16.04.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rapp.te p.-t., C.F.: , P.IVA_1
, C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_2
, C.F.: , Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CERRITO CARLO e presso il suo studio elettivamente domiciliati ,
OPPONENTI
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_2 dall'avv. DANIELLI ENRICO MARIA e presso il suo studio elettivamente domiciliata, OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 186/2022 del 13-15.02.2022.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato parte opponente conveniva innanzi l'intestato Ufficio Giudiziario, l' opposta in persona del legale tapp.te p.-t., al fine di veder revocato il CP_1 Decreto Ingiuntivo n. 186/22 emesso in data 13-15.02.2022 dal Tribunale di Cassino, ritenendo lo stesso ingiusto, infondato ed illegittimo, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione e, rigettando ogni contraria istanza ed eccezione, per le causali di cui in premessa:
- accertare-dichiarare che il credito della CP_1 Parte_4 nei confronti della dei suoi fideiussori
[...] Parte_1 ( e è inesistente o comunque di ammontare Parte_1 Parte_2 Parte_3 inferiore rispetto a quello di cui al Decreto Ingiuntivo opposto, nella misura che sarà accertata e determinata in corso di causa, salvo gravame;
- accertare-dichiarare che i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 non sono obbligati, nei confronti di , al pagamento dei Controparte_1 debiti della società Parte_1
- per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il Decreto opposto;
- con vittoria di compensi e spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” (v. atto introduttivo e successiva memoria conclusionale).
-Con comparsa del 19.10.2022 si costituiva in giudizio la BA opposta impugnando e contestando le avverse eccezioni e richieste e per rassegnare le seguenti conlusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione sull'intero importo ingiunto di € 26.224,18, oltre interessi e spese come da decreto ingiuntivo, stante la totale assenza di fumus dell'opposizione;
- nel merito, respingere integralmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 186/2022, stante la manifesta genericità e, comunque, infondatezza, e per l'effetto confermare la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta di euro 26.224,18, oltre gli interessi al saggio convenzionale e con la decorrenza specificati nel ricorso monitorio, le spese liquidate in d.i., nonché gli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c.. a far tempo dalla proposizione del ricorso per ingiunzione di pagamento;
- in via subordinata di merito, nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale dovesse revocare il decreto ingiuntivo, condannare gli opponenti al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro € 26.224,18, o di quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, per le causali di cui sopra, oltre gli interessi al saggio convenzionale e con la decorrenza specificati nel ricorso monitorio, le spese liquidate in d.i., nonché gli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c.. a far tempo dalla proposizione del ricorso per ingiunzione di pagamento;
- condannare altresì gli opponenti alla rifusione delle spese e competenze di questo giudizio” (v. comparsa di costituzione e successiva memoria conclusionale).
-Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto (v. ordinanza del 20.07.2023 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 28 giugno 2023), disposta ed espletata la procedura di mediazione, concessi i termini ex art. 183, VI° co., c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione su richiesta delle stesse parti (v. verbale di causa e relativa ordinanza del 03 ottobre 2024), viene ora per la decisione, previo concesso termine per memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c., ritualmente depositate dalle parti.
2 Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18; Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, vanno integralmente richiamate anche in questa sede le motivazioni del provvedimento di concessione della esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, laddove si legge testualmente:
“ritenuto che può concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 186/2022 perché l'opposizione non è fondata su prova scritta. Circa le lamentate patologie delle fideiussioni, nel caso in esame più che fideiussioni in senso stretto sembrano ricorrere “contratti autonomi di garanzia”, come si desume , fra l'altro, dall'art. 8 dei contratti in cui si afferma che “… il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla BA , a semplice richiesta scritta, …” (Cass., sez. un., sent. n. 3947/2010; Cass. n. 19736/2011; Cass. n. 10998/2011) e quindi le argomentazioni esposte non sono riferibili a questi ultimi. Nel merito, l'usurarietà e l'anatocismo non sono stati avvalorati neppure da un'indagine tecnica e scientifica” (v. ordinanza del 20.07.2023 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 28 giugno 2023).
Inoltre, ai fini della decisione, va considerato che nel corso del giudizio sono rimaste del tutto indimostrate le contestazioni di parte opponente, mentre -per inverso- il credito della opposta, già provato nella fase monitoria (v. all. del fascicolo monitorio di parte opposta), è stato meglio sostenuto dalle argomentazioni difensive svolte dall'opposta in sede di costituzione e in sede conclusionale, rimaste entrambe non specificamente contestate con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. (v. comparsa e relativa conclusionale di parte opposta).
In definitiva,
-rilevato che l'istruttoria espletata, limitata alla sola produzione documentale, ha dato conferma della validità della richiesta avanzata in sede monitoria;
-rilevato, altresì, che nel corso del giudizio le posizioni e le argomentazioni difensive svolte dalle parti sono rimaste inalterate rispetto a quanto statuito e disposto nella ordinanza del 20.07.2023 di accoglimento della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
-ritenuto in questa sede di confermare integralmente la suestesa ordinanza del 20.07.2023, né si ritengono “sussistere elementi di valutazione nuovi e ulteriori rispetto a quelli già considerati e motivati in sede di concessione della provvisoria esecutorietà” (v. Tribunale di Cassino, sentenza n. 549 del 28 aprile 2017); l'opposizione non risulta fondata e viene rigettata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi
3 ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. mod. ed integ., tenuto conto del valore dichiarato e del relativo scaglione in riferimento all'attività difensiva espletata, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino CE OV, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in Parte_1 persona del legale rapp.te p.-t., & C. + ALTRI, nei confronti della
[...]
in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra Controparte_1 istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
b) conferma il decreto ingiuntivo n. 186/22 del 13-15.02.2022, emesso dal
Tribunale di Cassino, dichiarando dovute le somme e gli interessi così come in esso indicati fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compenso tabellare ex D.M.
55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 10/07/2025
Il GIUDICE
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