Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Il Tribunale di Potenza- Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in persona dei giudici:
Dott,ssa Rosa Maria VERRA STRO Presidente e relatore
Dott.ssa Giulia VOLPE Componente
Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva
Nelle cause civili riunite ed iscritte ai numeri di RG 3195/2019 e 3196/2019 aventi ad oggetto
"appalto di opere pubbliche", vertenti
TRA
e Parte 2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Parte 1
avvocati Francesca Idone e Giovanni Rotondano, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Potenza, come da mandato in calce all'atto di citazione;
ATTRICI
ED
Controparte_1 in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Canzoniero, giusta deliberazione 2020/00149 e mandato in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
e Parte 2 convenivano Con atto di citazione, ritualmente notificato il 4.11.2019, Parte 1 per la condanna della medesima al pagamento della in giudizio l' Controparte_1 somma di € 71.619,50 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero alla
Si costituiva in giudizio l' CP_1 la quale contestava gli assunti attorei, in particolare quanto al carattere aggiuntivo delle prestazioni, ricomprese, invece, in quelle remunerate dal canone ordinario convenuto in sede di gara e di contratto.
Parte 1 eCon ulteriore atto di citazione, notificato in pari data, Parte 2 convenivano in giudizio la medesima CP 1 per ottenerne la condanna, anche previa ordinanza ingiunzione da emettersi in forza dell'art. 186 ter c.p.c., al pagamento della somma di € 462.420,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione, dovuta a titolo di servizi notturni di pulizia degli ambienti a rischio e di trasporto salme, eseguiti nel periodo 2015-2019, ovvero condanna al pagamento della diversa, maggiore o minore somma che fosse ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando gli assunti attorei, e domandando il rigetto della domanda, ivi compresa quella relativa alla ingiunzione di pagamento, in quanto infondata.; essa eccepiva che non trattandosi di prestazioni eseguite extra capitolato, le stesse esse andavano ricomprese nel canone ordinario offerto e convenuto in contratto.
Le cause erano riunite all'udienza del 29.7.2020.
Espletata la prova testimoniale domandata dalle attrici, i procedimenti erano riservati a sentenza con termini 190 c.p.c. all'udienza del 17.9.2024.
La domanda delle attrici è meritevole di solo parziale accoglimento, limitatamente al servizio notturno di trasporto salme, per le motivazioni che di seguito di espongono.
1. La competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa.
Il titolo che fonda la domanda delle attrici va individuato nel contratto di appalto dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, giornaliera e periodica, delle strutture dell'Azienda Ospedaliera
Regionale San Carlo di Potenza - A.O.R., nonché dei servizi di fornitura, approvvigionamento e sostituzione di materiale economale - igienico nei servizi igienici negli ambulatori e nelle strutture dell'A.O.R., appalto aggiudicato a seguito di procedura di evidenza pubblica, con base d'asta, complessivo e per il solo Lottol, di € 2,314.393,62 oltre IVA. (cfr. bando di gara in atti)
Si tratta, pertanto, di appalto sopra soglia, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e, prima ancora, dell'art. 28 D.Lgs. 163/2006. 66In diritto, l'art. 3 del D.Lgs. 168/2003 prevede che: “....2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile.... per le cause e i procedimenti: ....f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario...”.
La circostanza che la domanda sia stata assegnata, inizialmente, alla Sezione Civile non pone un problema di incompetenza, peraltro neanche rilevata in prima udienza o eccepita dalla convenuta, ma costituisce una questione di riparto tabellare tra Sezioni diverse del medesimo Tribunale. ( sul tema
Cass. S.U. 19882/2019)
2. La domanda delle società attrici- il contratto ed il capitolato di gara- I servizi ritenuti aggiuntivi.
In punto di legittimazione attiva, va dato atto che l'appalto di servizi e forniture è stato aggiudicato, con riferimento al Lotto 1 - servizi di pulizia ed ausiliariato - ad che ha svolto le Parte 1
prestazioni sino al 28.2.2018; successivamente, ed a seguito di contratto di cessione di ramo di azienda, la gestione è stata assunta da Parte_2
La risoluzione della odierna controversia presuppone l'interpretazione del contratto di appalto e degli atti di gara, parte integrante del primo, relativamente alla descrizione delle prestazioni dovute.
Le domande proposte, infatti, si fondano sulle seguenti allegazioni: che le prestazioni per le quali si domanda il pagamento del corrispettivo siano prestazioni aggiuntive, comunque disciplinate nel loro oggetto dal capitolato speciale di gara, ma non ricomprese, in quanto, appunto, aggiuntive, nel canone semestrale onnicomprensivo convenuto, ed oggetto della offerta economica dell'aggiudicatario;
che, in particolare, si tratterebbe di prestazioni eseguite "su chiamata” ed espletate in fasce orarie diverse rispetto al piano operativo concordato con l'amministrazione aggiudicatrice;
che, quanto alla pulizia delle sale operatorie ed al trasporto salme, le prestazioni sarebbero state rese in orari notturni, e da considerarsi pertanto non ricomprese nel canone ordinario mensile/ semestrale convenuto.
La prova testimoniale richiesta dalle società, ed espletata, verte proprio sulla circostanza del servizio aggiuntivo, eseguito su chiamata della referente dell'A.O.R. e sull'espletamento, per il servizio presso le sale operatorie ed in particolare per il servizio trasporto salme, di prestazioni nelle fasce orarie ricadenti tra le ore 20,00 e le ore 6,00 del mattino successivo. (cfr. sul punto a titolo esemplificativo teste udienza del 23.11.2022 ma anche teste Testimone 2 , entrambi Testimone_1
dipendenti delle società affidatarie del servizio)
Le attrici allegano a sostegno delle domande: lettere provenienti dall'Amministrazione, indirizzate per conoscenza anche al responsabile della società, relative perlopiù all'utilizzo di locali dell'Azienda, ad attività di disinfestazione svolte da diversa ditta specializzata;
prospetto riassuntivo dei documenti di cui sopra;
rapportini di intervento relativi al servizio di trasporto salme suddiviso per reparti per il periodo
19.9.2017 aprile 2019.
Non sono invece stati depositati i piani operativi concordati con l' CP_1 che, in base alle prospettazioni attoree, avrebbero individuato e circoscritto a fasce orarie determinate i servizi da eseguire.
Risulta, per converso, che tra le parti vi sia sempre stato disaccordo sulla interpretazione delle clausole di capitolato e di quali servizi dovessero essere considerati ricompresi, ovvero esclusi, dal canone ordinario offerto.
Appare opportuno esaminare le clausole contrattuali, la cui interpretazione è controversa.
Il disciplinare di gara, costituente parte integrante del contratto come previsto all'art. 20 del contratto stipulato tra le parti il 14.9.2017, all'art. 4 determinava l'importo a base d'asta, per quanto quivi di interesse:
per il servizio di pulizia in base ai metri quadri di superficie, quantificando quindi il costo unitario a mq. ed il costo mensile e semestrale;
per il trasporto materiali e per il trasporto salme in numero di interventi mensili con costo unitario della prestazione in € 200,00.
L'aggiudicazione era al prezzo più basso e l'offerta economica doveva essere redatta con indicazione della percentuale di ribasso offerta;
nel caso concreto, l'aggiudicazione avveniva su di una offerta di €
243.730,15 ( essa si riferiva al Lotto 1) oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con staff di 24 unità di personale per ore mensili stimate pari a n. 17.370 come volume minimo da osservare.
Le caratteristiche del servizio, con la specificazione delle prestazioni da eseguire, della frequenza, delle modalità tecniche per il loro svolgimento sono definite dall'allegato 1A al disciplinare ed al contratto.
Da esso si evince come:
le superfici complessive da pulire fossero pari a mq. 151.090,40, delle quali mq.46.450,00 di aree esterne;
le aree oggetto di pulizia e sanificazione fosse ripartite in aree a basso rischio – A, aree a medio rischio- B ed aree ad alto rischio - C;
la frequenza e la tipologia di interventi di pulizia e sanificazione, diversi da area ad area, erano specificati nelle tabelle allegate, che ne prevedevano la frequenza giornaliera, settimanale, o diversa periodicità.
La tabella allegata non prevede fasce orarie, né per la pulizia delle aree, né per la sanificazione;
gli unici criteri esplicitati sono la frequenza delle prestazioni, la descrizione di talune operazioni rientranti nella pulizia e sanificazione, e l'area ove queste dovevano essere espletate.
L'art. 9 del contratto, che lascia ampio margine organizzativo alla società nella gestione delle prestazioni e delle risorse necessarie, prevedeva che i servizi dovessero essere eseguiti in orari da concordare con la Stazione Appaltante;
nella odierna controversia la società non ha depositato alcun disciplinare in tal senso, pur genericamente parlando di “piani operativi concordati".
Non è stata depositata neanche l'offerta tecnica che avrebbe potuto fornire ulteriori indicazioni sulle modalità organizzative offerte dalla società.
La circostanza, come si dirà, è significativa e rilevante ai fini del decidere.
A differenza che per le prestazioni di pulizia e sanificazione, per le quali non vi è prova di qualsiasi siano le fasce orarie concordate, per il servizio trasporto salme erano previste, per i servizi ordinari, fasce orarie predeterminate.
Ed infatti, l'art. 7 dell'allegato intitolato “Servizi di Ausiliariato” prevedeva che i servizi ordinari consistessero nel trasporto, vestizione e custodia salme, a chiamata, in un lasso di tempo compreso 66
tra le 8,00 e le 20,00".
Al comma 7.2 si prevedeva che fossero da considerarsi attività straordinarie tutte le attività che non rientrano nell'ordinarietà del servizio e quindi non sono programmabili in quanto collegate a fattori per i quali non è possibile prevederne frequenza e quantità..." prevedendosi che tali attività fossero svolte esclusivamente su specifica richiesta dell' CP_1 ed eseguite “... esclusivamente a seguito di emissione di regolare ordine...".
Partendo dalle pulizie ritenute aggiuntive rispetto alle prestazioni di cui al contratto, remunerate dal canone mensile offerto, le società hanno depositato nel procedimento una serie di missive, come innanzi descritto, le quali possono raggrupparsi in diverse tipologie, e segnatamente: lettere con le quali, per conoscenza (il che lascia intendere che il destinatario non fosse il soggetto che leggeva per conoscenza) si avvisava la società dell'utilizzo di aule, o sale interne all'Azienda per concorsi, convegni od iniziative diverse, con indicazione dei giorni e di orari della manifestazione;
interventi di disinfestazione eseguiti da ditta specializzata diversa dalla aggiudicataria- eseguiti presso reparti od aree interne all'Azienda ( ambulatori, lavanderia ecc. in alcuni casi con indicazione oltre che di data anche di orario); annotazione di lavori eseguiti da parte di personale della società di diversa natura, in ogni caso coerenti con le prestazioni oggetto di affidamento.
Le società valorizzano, in maniera particolare, alcune norme di contratto che, a dire delle stesse, dovrebbero trovare applicazione, e rispetto alle quali la documentazione depositata ed innanzi descritta sarebbe coerente.
In particolare, viene richiamato l'art.
2.1. dell'allegato 1A il quale, nel descrivere la tipologia dei servizi di pulizia, dopo la descrizione generale dei medesimi ( pulizia, sanificazione giornaliera anche plurigiornaliera e pulizia periodica) ha previsto i seguenti servizi: pulizia a chiamata per interventi imprevedibili di medio impegno richiesti dalle varie unità operative per esigenze occasionali;
pulizia a straordinaria per interventi prevedibili a carattere non continuativo od occasionale da eseguire su superfici ricomprese o meno nel capitolato.
Solo per i servizi straordinari viene previsto un compenso aggiuntivo, da ragguagliare alla offerta dell'aggiudicatario e solo per questi era necessario un ordine scritto.
La parte attrice identifica nell'ordine scritto - che fa maturare l'obbligo di eseguire la prestazione aggiuntiva ed il diritto al corrispettivo aggiuntivo- nelle lettere sopra descritte inviate alla società per conoscenza.
L'opzione con appare convincente, sia laddove essa debba intendersi come opzione interpretativa del contratto, sia per l'identificazione di qualsiasi missiva come ordine scritto aggiuntivo.
L'assunto non convince, in particolare, per i seguenti ordini di motivi: le lettere sono inviate alla società "per conoscenza"; non vi è prova di quali fossero per le aree oggetto delle missive le fasce orarie da rispettare per le pulizie ordinarie;
per le zone a basso rischio ( es, aule, auditorium, uffici, studi, scale ecc. pag. 5 Allegato 1A) e segnatamente per i locali “A” di pag. 22 la “ spolveratura ad umido di arresi e superfici” doveva essere eseguita 3 volte a settimana e la "scopatura ad umido dei pavimenti" addirittura con frequenza giornaliera (7 giorni su 7) così come 6 giorni su sette dove essere eseguito il lavaggio pavimento, mentre la svuotatura di cestini 6 giorni a settimana e la raccolta rifiuti 6 giorni alla settimana.
Ed allora, non vi è alcuna ragione per ritenete che le lettere, inviate dalla società “per conoscenza" implicassero lo svolgimento di servizi aggiuntivi rispetto a quelli che la stessa avrebbe dovuto programmare con le cadenze descritte, né che detta programmazione non fosse compatibile con la necessità di pulire i locali in corrispondenza dei giorni del loro impegno. In sostanza, la lettura del capitolato e dei suoi allegati non avalla le argomentazioni delle società, che nella offerta economica hanno dichiarato di avere correttamente valutato le condizioni dell'appalto e la sua redditività.
In ordine alla pulizia notturna delle sale operatorie, la frequenza e la complessità delle attività da eseguire era prevista in maniera stringente dal capitolato, tenuto conto delle esigenze non sempre
-
prevedibili delle prime.
Se si leggono le pagg. 34 e segg. del capitolato prestazionale, con riferimento alle aree ad alto rischio del tipo A1 emerge che: la raccolta dei rifiuti doveva avvenire con cadenza multigiornaliera, la detersione delle pareti doveva avvenite 6 giorni su 7, la scopatura ad umido, il lavaggio pavimenti, e la sanificazione di tutti gli interruttori corrimano maniglie ecc. dovevano avvenire con frequenza multigiornaliera.
Inoltre, ed in aggiunta, si prevedeva che la società dovesse in ogni caso garantire: prima dell'intervento operatorio spazzatura ad umido e disinfezione dei pavimenti e spolveratura ad umido delle superfici verticali;
al termine di ogni intervento chirurgico: raccolta garze, rimozione di biancheria carta, disinfezione del pavimento e dei tavoli, tetto operatorio e strumenti utilizzati;
al termine della seduta operatoria: raccolta di garze e materiali, rimozione biancheria, disinfezione del pavimento e delle zone lavaggio, disinfezione del tetto operatorio, dispositivi elettromedicali con integrale ripristino delle condizioni igieniche sanitarie.
Insomma, non pare che per detti ultimi interventi fosse prevista una "fascia oraria” e, d'altronde, sarebbe stato impensabile affidare il servizio di pulizia e sanificazione delle sale operatorie - che operano in tutto l'arco della giornata e non solo per le sedute programmate- una fascia oraria
"limitativa".
Si osserva, infine, come nella memoria 183 c.p.c. depositata dalle società e relativa alla capitolazione della prova è la stessa società che sostiene di avere utilizzato del personale, dal 2017, solo ed esclusivamente per il servizio notturno delle sale operatorie, da che discende che tale servizio rientrava nella organizzazione ritenuta ordinaria delle attività. ( sul punto ed a conferma del capitolo lettera b testi Tes 2 ma anche teste Testimone 3 )
Da ultimo va rimarcato come la straordinarietà del servizio non possa identificarsi nella circostanza della "chiamata", poiché l'Allegato 1 A, anche per le pulizie ordinarie non suscettibili di remunerazione aggiuntiva, prevedeva il sistema “a chiamata” giusta art.
2.1 del documento depositato.
Anche su tale punto, pertanto, la domanda della società non è meritevole di accoglimento.
3. I servizi notturni di trasporto salme. A diversa conclusione deve addivenirsi per i servizi di trasporto e custodia salme, per i quali il capitolato distingue chiaramente i servizi ordinari, che erano quelli da espletare nella fascia oraria 8.00-
20,00 (punto 7.1. Allegato 1 A) e quelli straordinari che erano quelli " che non rientrano nella ordinarietà del servizio e quindi non programmabili” per i quali cioè non è possibile prevederne 66
frequenza e quantità.
Sul punto si rileva che in ogni caso l'evento morte non è né prevedibile né programmabile, ma, tuttavia, per quanto concordato dalle parti, il servizio ordinario era solo quello che doveva svolgersi " tra le 8.00 66
e le 20.00" ed a tale fascia oraria era ricollegato l'impegno ordinario della società, remunerato con il canone offerto.
I documenti depositati dalle società nel procedimento riunito, non oggetto di contestazione, evidenziano come il servizio di trasporto salme si sia svolto, su chiamata dei vari reparti, anche al di fuori della fascia ordinaria;
per tali attività le affidatarie hanno diritto al maggiore compenso.
Non rileva che non vi siano ordini scritti, poiché sarebbe stato difficile, stante la tempestività del servizio da assicurare ( il trasporto delle salme) che si potessero emanare disposizioni formali;
peraltro, la clausola di capitolato si limita a prevedere "specifiche richieste" della committente.
I testi hanno confermato che il servizio di trasporto salme era eseguito anche in orari notturni, su chiamata.
Nel disciplinare di gara, e segnatamente all'art. 4, il costo del singolo intervento di trasporto salme viene indicato in € 200,00 per un totale previsto di 92 interventi mensili programmati di trasporto salme.
Orbene, il criterio di quantificazione dei costi straordinari individuato dalle parti in contratto faceva riferimento ai costi individuati nel bando di gara, in termini di base d'asta, con la percentuale di ribasso offerta dalla affidataria ed accettata dalla committente;
tale ribasso, praticato, era pari al 9.73. (cfr. offerta economica)
Ovviamente, su tale base dovranno essere calcolati i costi aggiuntivi ( es IVA ) come da offerta presentata dalla società.
Per tale conteggio appare opportuno nominare un CTU, da nominare con separata ordinanza, il quale provvederà al calcolo del compenso aggiuntivo utilizzando i criteri del bando ed i criteri di redazione della offerta dell'aggiudicataria.
Spese al merito.
PQM
Il Tribunale, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, non definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte 1 e Parte 2 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda, accertando il solo diritto delle società attrici al compenso aggiuntivo per il servizio notturno di trasporto salme;
2. Rigetta per la parte rimanente le domande delle società attrici;
3. Demanda a separata ordinanza la determinazione del dovuto;
4. Spese al merito.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro