Articolo 10 della Legge 28 agosto 1997, n. 285
Articolo 9Articolo 11
Versione
20 settembre 1997
Art. 10. (Relazione al Parlamento) 1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la solidarieta' sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9.
Entrata in vigore il 20 settembre 1997