TAR Venezia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 256
TAR
Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990

    La Prefettura ha correttamente richiamato il parere negativo della Questura, che evidenziava la sussistenza di condanne penali ostative. Il richiamo al parere della Questura integra la motivazione, rendendo comprensibile la ragione del rigetto.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 103, comma 10, lett. c) e d), del D.L. n. 34/2020

    La valutazione dell'ammissibilità delle procedure di emersione va effettuata con riferimento al quadro normativo vigente al momento del provvedimento conclusivo. I reati contestati erano inclusi tra le fattispecie ostative previste dalla normativa vigente al momento della valutazione, integrando automaticamente una causa ostativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 256
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 256
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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