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Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00256/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00952/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 952 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Teresa Vassallo e Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del sig. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Verona il 10 febbraio 2022 e comunicato in data 27 aprile 2022, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. CO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino marocchino, ha presentato, per il tramite del proprio datore di lavoro, un’istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Verona. Tale istanza, finalizzata alla regolarizzazione del rapporto di lavoro domestico, è stata rigettata con provvedimento del 20 aprile 2022, notificato al ricorrente in data 27 aprile 2022, sulla base del parere negativo espresso dalla Questura di Verona. Quest’ultima ha rilevato la sussistenza di condanne penali ostative all’emersione, ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c) e d), del D.L. n. 34/2020.
In particolare, il ricorrente era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Verona del 25 maggio 2012, per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e possesso e fabbricazione di documenti d’identificazione falsi (art. 497-bis c.p.), reati che, secondo la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento, rientrano tra le fattispecie ostative previste dall’art. 103, comma 10, lett. c), del D.L. n. 34/2020.
Il ricorrente impugna, ora, il provvedimento di rigetto deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
(1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990: la Prefettura di Verona avrebbe omesso di motivare adeguatamente il mancato accoglimento delle osservazioni presentate dal ricorrente in risposta al preavviso di rigetto. In particolare, non avrebbe fornito una spiegazione sufficiente circa la rilevanza ostativa della condanna per reati che, all’epoca dei fatti, prevedevano solo l’arresto facoltativo. Inoltre, la Prefettura avrebbe potuto comunque discostarsi dal parere della Questura, trattandosi di un apporto consultivo e non vincolante;
(2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 10, lett. c) e d), del D.L. n. 34/2020: l’Amministrazione avrebbe erroneamente applicato la normativa penale vigente al momento della presentazione dell’istanza di emersione, senza considerare la disciplina in vigore all’epoca della commissione dei reati. Secondo il ricorrente, i reati contestati non avrebbero dovuto essere considerati automaticamente ostativi, ma avrebbero richiesto una valutazione in concreto della pericolosità sociale;
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha resistito nel merito.
Infine, all’udienza straordinaria dell’11 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
In primo luogo, per quanto riguarda la presunta violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, si osserva che la Prefettura di Verona ha correttamente richiamato il parere negativo della Questura, che evidenziava la sussistenza di condanne penali ostative all’emersione. Come confermato dal consolidato orientamento di questo Tribunale, la motivazione del provvedimento, benché sintetica, risulta sufficiente, in quanto il richiamo al parere della Questura costituisce parte integrante dell’istruttoria e rende chiaramente comprensibile la ragione del rigetto, ossia la presenza di precedenti penali ostativi alla procedura di emersione (T.A.R. Veneto, sez. III, sentenza n. 1374/2025).
In secondo luogo, con riferimento alla presunta violazione dell’art. 103, comma 10, lett. c) e d), del D.L. n. 34/2020, si rileva che la valutazione dell’ammissibilità delle procedure di emersione deve essere effettuata con riferimento al quadro normativo vigente al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo. Al momento della presentazione dell’istanza di emersione e della relativa valutazione da parte dell’Amministrazione, i reati di cui agli artt. 648 e 497-bis c.p. risultavano inclusi tra le fattispecie ostative previste dall’art. 103, comma 10, lett. c), del D.L. n. 34/2020. Pertanto, la condanna del ricorrente per tali reati integra automaticamente una causa ostativa all’emersione, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali.
Infine, non può essere valorizzata la sopravvenuta pronuncia di riabilitazione ottenuta dal ricorrente, in quanto intervenuta successivamente all’adozione del provvedimento impugnato. Sul punto deve essere confermato l’orientamento della Sezione espresso in sede cautelare (Sez. III, ord. caut. n. 336/2025). Invero, secondo il principio tempus regit actum , la legittimità di un atto amministrativo deve essere valutata soltanto con riferimento alla normativa vigente e ai fatti verificatisi al momento della sua adozione, che ne costituiscono, dunque, stabile presupposto, senza che possano rilevare favorevoli circostanze sopravvenute, ferma restando la possibile valutazione delle stessa da parte dell’Amministrazione in sede di eventuale riesame.
Per quanto precede il ricorso deve essere, quindi, respinto.
Le spese vanno compensate, considerata la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL Di IO, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
CO IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO IN | AL Di IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.