CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N° 572/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 572/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Scionti Parte_1
e dall'avv. Antonio Napoli,
-appellante-
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela Maria Rosa Fazio, Angelo
AB, DA TO, RI AN ed TO TR;
-appellato-
Nonché contro
rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Giuliana Petito;
- appellata–
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi N° 572/2023
Svolgimento del processo
Con ricorso in primo grado impugnava l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 094 2022 9006139650 000, notificata il 06/12/2022, dall' per l'importo di €. 4.957,92, in Controparte_2
relazione ai seguenti atti: - Avviso di addebito n. 394 2016 0002757991 000, dell'importo di € 3.944,46; - Avviso di addebito n. 394 2017 0004057550 000 di € 798,87, eccepiva la prescrizione del credito vantato dall' ai sensi CP_1
dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni, dalla data di notifica delle suddette cartelle, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
L'originaria ricorrente deduceva che dalla notifica degli avvisi di addebito alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta era decorso il termine di prescrizione quinquennale di ex L. n. 335/95.
Si costituiva in giudizio l' e l' per CP_1 Controparte_2 difendersi.
Con sentenza appellata n. 623/2023, il Tribunale di Palmi, rigettava il ricorso rilevando che << : l' Avviso di addebito n. 394 2016 0002757991 000, risulta notificato in data 31/10/2016 e quello n. 394 2017 0004057550 000 è pervenuto, alla ricorrente, in data 04.01.2018, considerata, altresì, la data di comunicazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 6 dicembre 2022, e, che, il termine prescrizionale dell'esazione esattoriale è stato, peraltro, sospeso dal
08.03.2020 al 31.08.2021 (542 gg.) dal Decreto Cura Italia a causa dell'emergenza pandemica Covid-19, deve ritenersi l'attualità del credito opposto. in quanto la sospensione dei termini di prescrizione per un periodo totale di giorni 542 dovuta all'emergenza COVID avrebbe impedito il maturarsi della stessa prescrizione>>
La sentenza veniva appellata dalla la quale lamentava Pt_1
l'applicazione di una sospensione più lunga rispetto a quanto previsto in materia.
In particolare, affermava che il Giudice di prime cure avesse erroneamente applicato 542 giorni di sospensione previsti dall'art. 68 del D.L.18/2020, che non si applicherebbero alla fattispecie, ma solo alle entrate tributarie e non N° 572/2023
tributarie, in scadenza di pagamento nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e che nel caso di specie dovesse trovare applicazione l'art. 37, posto che all'appellante non è stato notificato un avviso di addebito con termini di pagamento ricompresi nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021, ma un'intimazione riferibile ad avvisi di addebito già notificati nel 2016 e nel 2018.
Chiedeva, quale conseguenza dell'accoglimento del primo e unico motivo di gravame, la condanna di parte appellata al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano l' e per difendersi. CP_1 Controparte_2
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8/10/2025.
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Il quinquennio controverso è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche).
L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020
i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione
e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n.
159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e N° 572/2023
assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto
Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma
1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n.
78/2010.
La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021 (542 giorni), con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione.
In base alla normativa citata sono state, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno N° 572/2023
spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione:
“… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere
a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo
11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147.Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' Controparte_3
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Pertanto, considerata la sospensione operante dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, il termine quinquennale di prescrizione per il periodo fra il 31/10/2016, N° 572/2023
data di notifica dell' Avviso di addebito n. 394 2016 0002757991 000, ed il
6/12/2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non era decorso;
a maggior ragione per il quinquennio successivo ala notifica del secondo avviso di addebito n. 394 2017 0004057550 000 notificato in data
04.01.2018 che andava a scadere il 4/1/2023 senza neanche considerare la sospensione.
L'appello, dunque, va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro l' Parte_1 CP_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 623/2023, CP_4 pubblicata in data 26.05.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di e di quantificate in € 1.700 per ognuna di esse oltre CP_1 CP_4
accessori di legge;
3) Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8/10/2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
N° 572/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 572/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Scionti Parte_1
e dall'avv. Antonio Napoli,
-appellante-
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela Maria Rosa Fazio, Angelo
AB, DA TO, RI AN ed TO TR;
-appellato-
Nonché contro
rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Giuliana Petito;
- appellata–
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi N° 572/2023
Svolgimento del processo
Con ricorso in primo grado impugnava l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 094 2022 9006139650 000, notificata il 06/12/2022, dall' per l'importo di €. 4.957,92, in Controparte_2
relazione ai seguenti atti: - Avviso di addebito n. 394 2016 0002757991 000, dell'importo di € 3.944,46; - Avviso di addebito n. 394 2017 0004057550 000 di € 798,87, eccepiva la prescrizione del credito vantato dall' ai sensi CP_1
dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni, dalla data di notifica delle suddette cartelle, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
L'originaria ricorrente deduceva che dalla notifica degli avvisi di addebito alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta era decorso il termine di prescrizione quinquennale di ex L. n. 335/95.
Si costituiva in giudizio l' e l' per CP_1 Controparte_2 difendersi.
Con sentenza appellata n. 623/2023, il Tribunale di Palmi, rigettava il ricorso rilevando che << : l' Avviso di addebito n. 394 2016 0002757991 000, risulta notificato in data 31/10/2016 e quello n. 394 2017 0004057550 000 è pervenuto, alla ricorrente, in data 04.01.2018, considerata, altresì, la data di comunicazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 6 dicembre 2022, e, che, il termine prescrizionale dell'esazione esattoriale è stato, peraltro, sospeso dal
08.03.2020 al 31.08.2021 (542 gg.) dal Decreto Cura Italia a causa dell'emergenza pandemica Covid-19, deve ritenersi l'attualità del credito opposto. in quanto la sospensione dei termini di prescrizione per un periodo totale di giorni 542 dovuta all'emergenza COVID avrebbe impedito il maturarsi della stessa prescrizione>>
La sentenza veniva appellata dalla la quale lamentava Pt_1
l'applicazione di una sospensione più lunga rispetto a quanto previsto in materia.
In particolare, affermava che il Giudice di prime cure avesse erroneamente applicato 542 giorni di sospensione previsti dall'art. 68 del D.L.18/2020, che non si applicherebbero alla fattispecie, ma solo alle entrate tributarie e non N° 572/2023
tributarie, in scadenza di pagamento nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e che nel caso di specie dovesse trovare applicazione l'art. 37, posto che all'appellante non è stato notificato un avviso di addebito con termini di pagamento ricompresi nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021, ma un'intimazione riferibile ad avvisi di addebito già notificati nel 2016 e nel 2018.
Chiedeva, quale conseguenza dell'accoglimento del primo e unico motivo di gravame, la condanna di parte appellata al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano l' e per difendersi. CP_1 Controparte_2
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8/10/2025.
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Il quinquennio controverso è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche).
L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020
i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione
e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n.
159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e N° 572/2023
assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto
Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma
1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n.
78/2010.
La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021 (542 giorni), con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione.
In base alla normativa citata sono state, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno N° 572/2023
spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione:
“… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere
a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo
11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147.Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' Controparte_3
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Pertanto, considerata la sospensione operante dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, il termine quinquennale di prescrizione per il periodo fra il 31/10/2016, N° 572/2023
data di notifica dell' Avviso di addebito n. 394 2016 0002757991 000, ed il
6/12/2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non era decorso;
a maggior ragione per il quinquennio successivo ala notifica del secondo avviso di addebito n. 394 2017 0004057550 000 notificato in data
04.01.2018 che andava a scadere il 4/1/2023 senza neanche considerare la sospensione.
L'appello, dunque, va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro l' Parte_1 CP_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 623/2023, CP_4 pubblicata in data 26.05.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di e di quantificate in € 1.700 per ognuna di esse oltre CP_1 CP_4
accessori di legge;
3) Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8/10/2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
N° 572/2023