Decreto cautelare 17 giugno 2023
Sentenza breve 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 24/07/2023, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/07/2023
N. 01955/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01197/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avv. GInni Parini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il studio di quest’ultimo in Magenta (MI), via Pretorio, n. 30;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Registro PP.AA. e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia, n.1;
Liceo Scientifico e Linguistico -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del verbale di scrutinio finale della classe -OMISSIS-del Liceo Scientifico e Linguistico -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-, del 06.06.2023, prot. -OMISSIS-del 12.06.2023;
- ed in ogni caso, di tutti gli atti ed i provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali e successivi connessi al citato atto, anche sconosciuti, nella parte in cui escludono la ricorrente dalla possibilità di sostenere l'esame di maturità per l'anno scolastico 2022/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi l'avv. G. Parini per la parte ricorrente e il Proc. dello Stato C. Zappia per il Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha frequentato, nel corso dell’A.S. 2022/2023, la classe 5^ -OMISSIS- del liceo scientifico e linguistico statale “-OMISSIS-.
L’alunna, sin dall’inizio dell’anno, per le numerose lacune emerse in diverse discipline (verbale del Consiglio di classe del 10/11/2022) veniva ammessa ai corsi di recupero organizzati dalla scuola.
Nello specifico, come emerge dal verbale dello scrutinio intermedio del primo periodo (17 gennaio 2023) la ricorrente riportava insufficienze in sei materie con il relativo giudizio (italiano, latino, matematica, storia, filosofia, fisica).
A seguito dei corsi di recupero organizzati nel primo quadrimestre, l’alunna recuperava gli obiettivi non raggiunti in sole due discipline (storia e fisica) e non recuperava, invece, quelli relativi alle seguenti discipline: italiano, latino, filosofia e matematica.
Con il verbale di scrutinio finale del 6.6.2023, oggi impugnato, il consiglio di classe non ha ammesso la ricorrente all’esame di Stato.
Alla fine dell’anno scolastico, infatti, la ricorrente ha riportato numerose insufficienze nelle seguenti (in totale sette) materie: italiano (voto riportato 4/10), latino (voto riportato 5/10), inglese (voto riportato 5/10), matematica (voto riportato 4/10), storia (voto riportato 5/10), filosofia (voto riportato 5/10), fisica (voto riportato 5/10).
2. Avverso il verbale di scrutinio finale è insorta la studentessa, maggiorenne, con ricorso notificato in data 15.6.2023 e depositato in pari data avanti questo Tribunale, con cui lamenta, in due motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, instando altresì per la concessione di misure cautelari.
In particolare la ricorrente lamenta:
- “eccesso di potere per insufficiente motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta”, in quanto l’Istituto scolastico non avrebbe considerato i -OMISSIS-dell’alunna e non sarebbe stata individuata la causa dell’insufficiente rendimento, con conseguente genericità del giudizio espresso;
- “Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza, erroneità, insufficienza e carenza del procedimento amministrativo, per omessa e/o erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, travisamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 l. 241/90, principi di buon andamento ed imparzialità”, in quanto il Consiglio di classe non avrebbe: a) garantito la possibilità di recupero attraverso l’attivazione di pertinenti corsi specifici volti a migliorare la preparazione nelle discipline, e b) informato in maniera adeguata la famiglia.
Il Consiglio di classe, inoltre, avrebbe “omesso di approfondire in modo confacente le ragioni della non ammissione all’esame di maturità, peraltro, travisando i fatti e determinando una disparità di trattamento fra i diversi candidati”, assumendo conclusivamente che “i risultati raggiunti dalla Sig.ra-OMISSIS-” non sarebbero “di gravità tale da comportare la mancata ammissione all’esame di maturità o da impedirle di sostenere lo stesso”.
3. Per resistere al gravame si è costituito, con atto di mero stile, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (il 19.6.2023), che, in data 20.6.2023, ha depositato documenti e una relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.
Con decreto presidenziale n. 550/2023 è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm..
Con decreto n. -OMISSIS-, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha respinto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dalla ricorrente considerato “che le pretese che intende far valere in giudizio appaiono manifestamente infondate (art. 126, I° comma, D.P.R. 115/02) in relazione ai motivi di ricorso astrattamente prospettati”.
Alla c.c. del 18/7/2023, venivano sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., alle quali veniva dato avviso in udienza di una possibile definizione del giudizio mediante sentenza breve.
4. Il ricorso è infondato.
Con il primo e secondo motivo di ricorso, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamentano difetti di motivazione e carenze nel processo valutativo.
L’articolata e complessiva valutazione espressa nel verbale di scrutinio finale e nei giudizi che sorreggono le valutazioni negative riportate nelle singole materie resistono alle censure dedotte.
GI premette che l’art. 13 co. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 prevede che “L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: (…) d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.”.
La norma è chiara nel porre al centro della valutazione per la mancata ammissione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado all’esame di Stato la constatazione della insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale dello studente.
La centralità della valutazione della preparazione sufficiente in tutte le materie ha condotto la giurisprudenza a ritenere che “la considerazione in virtù della quale l'alunno, al termine dell'anno scolastico, risulti aver riportato una insufficienza grave in una materia prevista nel programma formativo, e, nella valutazione del consiglio di classe, non ha dato prova del raggiungimento di una preparazione tale da poter affrontare l'anno successivo, costituisce un motivo idoneo a sostenere il giudizio di non ammissione alla classe successiva” (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 02/12/2019, n. 1986).
4.1. Le circostanze rappresentate in ricorso, quindi, non possono giustificare i risultati negativi e lo scarso impegno scolastico della ricorrente, concretizzatosi in “una partecipazione passiva alle attività didattiche proposte”, emergendo, a fronte di possibilità di recupero “un impegno nello studio saltuario e inadeguato e un metodo di studio poco efficace”; senza dire delle assenze non giustificate in concomitanza di verifiche e interrogazioni programmate.
I disagi cui si accenna in ricorso, pur astrattamente non implausibili, non giustificano lo scarso impegno e i risultati conseguiti, stigmatizzati dal Consiglio di classe ed emergenti dalle note riportate nel giornale di classe e dal giudizio sintetico.
Nei corsi di recupero frequentati a seguito delle insufficienze riportate nel primo quadrimestre, la ricorrente, peraltro, ha dimostrato di avere le capacità di migliorare il proprio rendimento scolastico e di raggiungere gli obiettivi richiesti (almeno in due materie), in tal modo lasciando presagire che un maggiore impegno avrebbe potuto (e potrebbe in futuro) certamente conseguire migliori risultati.
Il verbale di scrutinio finale, in altri termini, risulta oggi giustificato dallo scarso impegno nello studio che la ricorrente, pur ammessa ai corsi di recupero nel primo quadrimestre, ha continuato a manifestare nel corso dell’anno e che non hanno consentito agli insegnanti di registrare dei progressi rispetto alla situazione di partenza.
L’alunna, infatti, ha riportato una votazione insufficiente alla fine dell’anno scolastico in ben sette materie, tra le quali quelle di indirizzo, circostanza questa che impediva, per espressa previsione normativa, l’ammissione all’esame di Stato.
A fronte di tali evidenze non sussiste quella palese illogicità e irragionevolezza a fronte delle quali può essere dichiarato illegittimo l’operato valutativo dei consigli di classe.
Il verbale dello scrutinio finale esprime un giudizio che risulta coerente con le previsioni normative giacché, unitamente alle valutazioni intervenute nel corso dell’anno, certifica il mancato raggiungimento del grado di preparazione e maturazione per affrontare l’esame di maturità.
I voti riportati nelle singole materie, non contestati, contengono un’ampia e specifica motivazione del giudizio negativo ottenuto e di per sé giustificano i risultati raggiunti dalla Sig.ra-OMISSIS- e la mancata ammissione all’esame di maturità (tenuto anche conto dei criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato, in alcun modo contestati, del PTOF 2022-2025, fissati in omaggio alle previsioni di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 62/2017 e della nota MIUR del 25/11/2019).
Il mancato recupero delle insufficienze comporta automaticamente la non ammissione all’esame di Stato, né può ritenersi sussistente una carenza di motivazione nel verbale di scrutinio, la normativa richiamata evidenziando come il voto insufficiente sia di per sé idoneo a giustificare il provvedimento di non ammissione (T.A.R. Lecce, Sez. II, 26 giugno 2018, n. 1071; T.A.R. Trieste, Sez. I, 12 aprile 2023, n. 149).
4.2. Il ricorso non coglie nel segno laddove deduce che i giudizi espressi dai singoli docenti non avrebbero tenuto conto di un suo stato di “grave disagio” determinato da alcuni fatti cui si accenna nell’atto introduttivo del giudizio.
4.2.1. Quanto alla prima circostanza, la stessa relazione del 20.5.2023 a firma della professionista incaricata da parte ricorrente, riferisce di generiche “difficoltà emotive e socio-relazionali”.
4.2.2. Quanto alla denunzia-querela, il Collegio rileva che è stato depositato soltanto il verbale di ricezione e neppure l’allegata querela, sicchè, in disparte l’impossibilità di valutare in questa sede il contenuto e l’astratta correlazione dei fatti ivi rappresentati con il rendimento scolastico, si ignora se la stessa abbia avuto un seguito processuale e se risulti eseguito alcun accertamento sulla sua eventuale fondatezza.
4.3. In entrambi i casi, poi, risultano esiziali i rilievi, non contestati, provenienti dall’Istituzione scolastica, che sottolinea come non sia mai stato consegnato alla scuola alcun certificato medico comprovante uno stato patologico o la situazione di asserito disagio dell’alunna (ciò che rende del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio l’ulteriore relazione della professionista incaricata da parte ricorrente e depositata in data 7.7.2023).
Come chiarito di recente dalla Sezione, “dalla documentazione in atti non emerge che, durante l'anno scolastico … la ricorrente fosse affetta da patologie né che l'istituto -OMISSIS-, a cui la ricorrente si è iscritta … abbia mai ricevuto alcuna certificazione medica attestante la presenza, in capo alla ricorrente, di un bisogno educativo speciale (BES) atto a giustificare l'adozione di misure compensative e dispensative durante il percorso di studi.” (TAR Lombardia Milano sez. V n. 466/2023; cfr. TAR Lazio, Roma sez. III Bis n. 3628/2023 che rileva “Al di là della tardività e comunque della insufficienza di tale mera certificazione priva dei requisiti per qualificarla quale diagnosi funzionale … la correttezza delle valutazioni espresse dal Consiglio di classe”; cfr. anche T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 13/09/2019, n. 10952; T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 04/04/2022, n. 321).
Va, dunque, esclusa la rilevanza, ai fini della legittimità del giudizio di non ammissione all’esame di Stato della ricorrente, di uno stato di salute comunque non conosciuto dall'istituto scolastico.
5. Il Consiglio di classe ha, poi, garantito la possibilità di recupero attraverso l’attivazione di pertinenti corsi specifici (che, come detto in premessa, hanno consentito alla ricorrente di recuperare nel primo quadrimestre gli obiettivi in almeno due materie; e che non rendono implausibile ritenere che un maggior impegno nello studio avrebbe consentito – e consentirà in futuro - di colmare le lacune che hanno determinato la non ammissione all’esame di Stato).
Invero, premesso che la ricorrente è stata ammessa ai corsi di recupero organizzati dalla scuola, la centralità del profitto scolastico è alla base del consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene ininfluenti, sull’esito finale del giudizio espresso dalla istituzione scolastica, l’approntamento e l’effettivo svolgimento dei corsi di recupero (Cons. Stato Sez. VI, 27/01/2020, n. 617; Cons. Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 5 aprile 2023, parere n. 706/2023).
Il Collegio ritiene di dover aderire “al consolidato principio espresso in passato, secondo cui sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l'ammissione alla classe successiva non possono incidere la mancata attivazione nel corso dell'anno scolastico delle iniziative di sostegno concretantisi in appositi corsi di recupero, la quale non ha alcuna influenza sul giudizio che il consiglio di classe è chiamato ad esprimere in sede di scrutinio finale” (Consiglio di Stato sez. VI, 17/01/2011, n.236; T.A.R. Milano, sez. III, 05/06/2017, n.1235; Consiglio Stato, sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5914).
La mancata attivazione di strategie di recupero – che comunque, per consolidata giurisprudenza, non comporterebbe ex se l'invalidità del giudizio di non ammissione (T.A.R. Roma, Sez. III bis, 24 maggio 2021, n. 6095; T.A.R. Palermo, Sez. II, 25 febbraio 2021, n. 700; T.A.R. Napoli, Sez. IV, 4 dicembre 2020, n. 6129; T.A.R. Bari, sez. II, 09/12/2019, n.1628; T.A.R. Napoli, sez. VIII, 07/09/2018, n.5419) – è, poi, smentita dalla predisposizione dei corsi di recupero, come emerge dalla documentazione depositata dall’Istituzione scolastica.
Va, quindi, dato seguito ad un significativo indirizzo giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di aderire, secondo cui “le presunte omissioni, di carattere informativo o procedimentale, così come la mancata attuazione di misure compensative (specie con riguardo ad un’alunna rispetto alla quale non sussisteva alcuna certificazione né di un disturbo dell’apprendimento né di bisogni educativi speciali) non possono incidere sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l’ammissione alla classe successiva” (TAR Veneto sez. I n. 291/2023; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 5 agosto 2021, n. 5456; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, n. 456 del 2021; T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 20/10/2022, n. 2747; Cons. Stato Sez. VI, 27/01/2020, n. 617; Consiglio di Stato, sez. VI, 10/12/2015, n. 5613; Consiglio di Stato, sez. VI, 17/01/2011, n. 236; Consiglio di Stato, sez. VI , 20/10/2005, n. 5914).
6. Infondata è la doglianza con la quale si censura che la famiglia non sarebbe stata “opportunamente e tempestivamente” informata circa l’insufficiente rendimento scolastico.
In disparte ogni profilo di inammissibilità della censura per carenza di interesse, tenuto conto che la ricorrente era maggiorenne sin dall’inizio dell’anno scolastico e avrebbe ben potuto interloquire direttamente con i docenti ed assumere le opportune iniziative per il recupero del profitto, il motivo di ricorso è infondato, atteso che l’affermazione di parte ricorrente è smentita dalla documentazione versata in atti.
Risultano, infatti, svariate comunicazioni scuola-famiglia in entrambe le direzioni, senza dire che costituisce fatto notorio che la famiglia viene costantemente informata sull’andamento scolastico della figlia, anche tramite le annotazioni sul registro elettronico.
7. Parimenti infondata è la censura con la quale si deduce una “una disparità di trattamento fra i diversi candidati”, non comprendendosi neppure quale sia (e se sussista) il tertium comparationis della doglianza, non essendo stati indicati gli altri “candidati” asseritamente trattati in maniera diversa.
Premesso che “la disparità di trattamento non costituisce vizio invocabile a fronte di una questione di interpretazione e corretta applicazione della legge” (Cons, Stato, Ad. Plen. n. 1/2020), non è ravvisabile la dedotta disparità di trattamento “sia perché non emerge dal ricorso la predicata identità di situazioni sia in considerazione della fisiologica complessità e peculiarità delle valutazioni compiute in materia dall'Autorità, in relazione alle quali, pur in presenza di elementi di analogia, risulta ordinariamente esclusa l'identità dei casi, così che il richiamo alle diverse decisioni assunte in altri procedimenti non è idoneo di per sé a tradursi, come tertium comparationis, in un vizio di legittimità della valutazione negativa intervenuta in una diversa ipotesi” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 09/12/2019, n.14067/2019; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 9 gennaio 2015, n. 238; Consiglio di Stato sez. VI, 05/03/2013 n.1298).
Ed infatti, “la valutazione finale e negativa del Consiglio scolastico (espressione della discrezionalità tecnica prevista dalla legge) risulta del tutto ragionevole”, ben inteso che non rilevano in contrario le argomentazioni “relative al prospettato vizio di disparità di trattamento rispetto ad alcuni compagni di classe, ove si consideri che una censura di tal genere è prospettabile solo in presenza di situazioni identiche (circostanza, quest'ultima, che va di per sé esclusa, in ragione delle peculiari individualità di ciascuno studente)” (Cons. Stato sez. VI, 17/01/2011, n.236).
8. Quanto precede è sufficiente ad evidenziare che le doglianze della ricorrente in ordine alle carenze motivazionali, all’asserita mancata attivazione dei corsi di recupero e alle omesse comunicazioni alla famiglia non sono sufficienti a fare emergere illegittimità nell’attività valutativa condotta dall’istituzione scolastica.
9. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
10. Le spese vengono compensate in ragione del mancato espletamento di specifica attività difensiva da parte del Ministero intimato che, invero, risulta aver depositato, insieme all’atto di costituzione in giudizio, la sola documentazione di riferimento seppure comprensiva di una relazione dell’Istituto scolastico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e agli articoli 2-septies e 2-octies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate nonché reati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.