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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/11/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
dott. Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1104/2025 RG, introdotta da nata il [...] in [...] C.F. Parte_1
) e nato il [...] in C.F._1 Parte_2
ROMA, (C.F. con il patrocinio dell'avv. NESCI C.F._2
EDOARDO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 18/12/2010 in Cerveteri e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune. Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
➢ La casa coniugale, sita in Cerveteri (RM) Vicolo Bastioni n° 7,
rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig.ra con quanto in Parte_1
essa contenuto, il sig. e il figlio si sono già allontanati portando con Pt_2
sè gli effetti personali;
➢ Il marito verserà alla moglie, come contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di € 100,00 entro il giorno 10 di ogni mese,
con decorrenza dal mese successivo al provvedimento di omologa della separazione da parte del Tribunale, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
➢ Alcun mantenimento sarà dovuto per il figlio, stante la raggiunta autonomia economica;
➢ I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1104/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
nata il [...] in [...] C.F. Parte_1
) e nato il [...] in C.F._1 Parte_2
ROMA, (C.F. relativamente al matrimonio C.F._2
contratto in Cerveteri in data 18/12/2010, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Cerveteri al n. 78, Parte I, Anno 2010, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 08/11/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
dott. Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1104/2025 RG, introdotta da nata il [...] in [...] C.F. Parte_1
) e nato il [...] in C.F._1 Parte_2
ROMA, (C.F. con il patrocinio dell'avv. NESCI C.F._2
EDOARDO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 18/12/2010 in Cerveteri e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune. Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
➢ La casa coniugale, sita in Cerveteri (RM) Vicolo Bastioni n° 7,
rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig.ra con quanto in Parte_1
essa contenuto, il sig. e il figlio si sono già allontanati portando con Pt_2
sè gli effetti personali;
➢ Il marito verserà alla moglie, come contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di € 100,00 entro il giorno 10 di ogni mese,
con decorrenza dal mese successivo al provvedimento di omologa della separazione da parte del Tribunale, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
➢ Alcun mantenimento sarà dovuto per il figlio, stante la raggiunta autonomia economica;
➢ I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1104/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
nata il [...] in [...] C.F. Parte_1
) e nato il [...] in C.F._1 Parte_2
ROMA, (C.F. relativamente al matrimonio C.F._2
contratto in Cerveteri in data 18/12/2010, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Cerveteri al n. 78, Parte I, Anno 2010, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 08/11/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone