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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/11/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 833/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 833/2023
promossa in sede di appello da
Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cassano Allo Ionio, Via Francesco Bruno n. 6, presso lo studio dell'Avv. Lucia Di Cunto che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Dorotea De Stefano per procura in atti
Appellante
contro
, CP_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Bari, Via Domenico Nicolai n. 48, presso lo studio dell'Avv. Barbara Barba del Foro di Bari che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Appellato
avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea n. 438/2023, pubblicata il 17/05/2023, resa con decisione del 17/05/2023 nella causa civile n. 2839/2020 r.g.c. avente ad oggetto separazione giudiziale
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino in persona del Sostituto Dott. . Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, cfr. verbale udienza 16.5.25 come da atto di appello in data 26.6.23
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame proposti nel merito: riformare la Sentenza impugnata nella parte in cui dispone l'affidamento esclusivo del minore al signor , ai sensi dell'art. 337 Persona_1 CP_1 quater ult. co. C.c. e nella parte in cui dispone il collocamento del figlio presso il padre, con decorrenza dal 01.07.2023, pertanto:
1) disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con col- Per_1 locazione prevalente e stabile residenza presso la stessa;
2) disporre incontri padre – figlio, salvi diversi accordi con eventuale mediazione dei S.S., secondo le seguenti modalità:
-Due week end al mese con il sig. (dal venerdì pomeriggio alla domenica CP_1 alle ore 21); ponti del 31-1 Novembre, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno saranno di pertinenza paterna, se egli sarà disposto a recarsi a Torino;
- il figlio potrà trascorrere sempre presso il padre il periodo delle vacanze Pasquali fino al rientro a scuola: il padre si occuperà di prendere il figlio a Torino e la sig.ra di prelevarlo a Torino. Parte_1
Vacanze invernali: ad anni alterni dal termine della scuola al 30 dicembre con il padre e dal 31 al 6 gennaio con la madre. Entro il 31 Maggio di ogni anno, il sig. comunicherà alla sig.ra CP_1 Parte_1 il periodo delle ferie col figlio nel mese di agosto;
Il periodo delle vacanze estive: due settimane consecutive a decorrere dal termine della scuola con il padre;
il sig. o chi per lui recupererà presso la CP_1 Per_1 sig.ra nuovamente trascorrerà 15 giorni consecutivi di Parte_1 Per_1 agosto con il sig. (in caso di disaccordo, i primi 15 giorni). Il sig. o CP_1 CP_1 chi sarà incaricato preleverà a Torino;
così come la sig.ra o Per_1 Parte_1 chi sarà da lui incaricato, preleverà a Bari. Per_1
6. il padre potrà effettuare una chiamata / videochiamata al giorno con il figlio in orario pomeridiano – serale;
in mancanza di accordo nella fascia oraria 20-21.
7. I S.S. ed il Servizio di NPI / Psicologia dell'età evolutiva competenti per TE RO dovranno assicurare opera di sostegno in favore del minore quando questo ultimo si troverà presso il padre;
I S.S. di Torino dovranno assicurare opera di sostegno alla madre ed al minore;
disporre che provveda al mantenimento del figlio con il CP_1 Per_1 pagamento di euro 175,00 mensili, oltre ISTAT e 50% delle spese straordinarie. Assegno unico e universale per il figlio interamente a favore della madre, ex art. 6 co. 4 del D. L.vo n. 230-2021;
in via subordinata: 3) disporre l'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente e stabile residenza presso la madre;
4) disporre incontri padre – figlio, salvi diversi accordi con eventuale mediazione dei S.S., secondo le modalità di cui al punto 2. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
******* In via istruttoria si chiede: a) ammettersi/disporsi l'ascolto del minore, , con le cautele Persona_1 previste dalla legge, in ordine alle questioni riguardanti il suo affidamento e collocamento presso uno dei genitori;
b) disporsi eventuale nuova CTU al fine di meglio verificare il migliore interesse del minore anche alla luce dell'ultima relazione dei Servizi Sociali di Torino del 21.12.2023, già in atti e che si allega;
c) acquisire relazione informativa della dott.ssa del Servizio Sociale Tes_1
Torino ”; si insiste sulla audizione del minore ( cfr. verbale udienza 16.5.25)
Per l'appellata, comparsa di costituzione e risposta 30.9.23
“INSISTE affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia:
1) nel merito, rigettare e respingere l'avverso atto di appello notificato a mezzo p.e.c. in data 18.07.2023, siccome del tutto inammissibile ed infondato in fatto e diritto e, conseguenzialmente, confermare la Sentenza n. 438/2023, emessa in data 17.05.2023 dal Tribunale Civile di Ivrea – Presidente Alessandro SCIALABBA.
2) condannare parte avversa al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per tutti i motivi innanzi dedotti.
si oppone alla audizione del minore ( cfr. verbale udienza 16.5.25)
Per il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Controparte_2 nell'atto del 24/07/2023:
“Il Procuratore Generale Rilevato che il provvedimento di primo grado oggetto di reclamo pare del tutto motivato e condivisibile;
che gli aspetti fattuali e di diritto sono stati correttamente valutati;
che è stato disposto accertamento peritale;
che il provvedimento oggetto di gravame è stato declinato tenendo conto di tale accertamento tecnico;
che il reclamo proposto non ha alcun pregio confutante e deve essere respinto.
PQM
Esprime parere contrario all'accoglimento del reclamo”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I signori e contraevano matrimonio concordatario Parte_1 CP_1 nel Comune di Torre del GR in data 26/08/2013 e dal matrimonio, l'anno successivo, nasceva il figlio . Per_1 Con ricorso iscritto a ruolo il 25/09/2020 la signora chiedeva al Parte_1
Tribunale di Ivrea di pronunciare la separazione personale con addebito al merito. Si costituiva il convenuto. Venivano rigettate le prove orali e veniva disposta CTU psicologica.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ivrea provvede come di seguito:
“1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
; CP_1
2. dichiara che la separazione è addebitabile al marito;
3. dispone l'affidamento esclusivo di al padre con facoltà per quest'ultimo Per_1 genitore di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza (art. 337 quater, ult. co. c.c.);
4. dispone il collocamento del figlio presso il padre, con decorrenza dall'1-7-23;
5. dispone incontri madre – figlio, salvi diversi accordi con eventuale mediazione dei S.S., secondo le seguenti modalità:
-Due week end al mese con la sig.ra (dal venerdì pomeriggio alla Parte_1 domenica alle ore 21, anche a Napoli al fine di agevolare la sig.ra nelle visite col figlio). Sarà interesse del padre accompagnare e riprendere nella sede Per_1 dove la sig.ra riesce a permanere col figlio , nel territorio pugliese o Per_1 campano;
- i ponti del 31-1 Novembre, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno saranno di pertinenza materna, se essa sarà disposta a recarsi a TE RO;
- il figlio potrà trascorrere sempre presso la mamma il periodo delle vacanze Pasquali fino al rientro a scuola: la sig.ra si occuperà di prendere il figlio a Bari e il sig. di prelevarlo a Torino. CP_1
Vacanze invernali: ad anni alterni dal termine della scuola al 30 dicembre con la madre e dal 31 al 6 gennaio col padre. Entro il 31 Maggio di ogni anno, la sig.ra comunicherà al sig. il Parte_1 CP_1 periodo delle ferie col figlio nel mese di agosto.
-Il periodo delle vacanze estive: due settimane consecutive a decorrere dal termine della scuola con la madre;
il sig. o chi per lui recupererà presso la CP_1 Per_1 sig.ra nuovamente trascorrerà 15 giorni consecutivi di Parte_1 Per_1 agosto con la sig.ra (in caso di disaccordo, i primi 15 giorni). La sig.ra Parte_1
o chi sarà incaricato preleverà a Bari;
così come il sig. Parte_1 Per_1 CP_1
o chi sarà da lui incaricato, preleverà a Torino. Nel periodo estivo che Per_1
trascorre con la madre si prescrive l'intervento dell'educativa territoriale e Per_1 il monitoraggio dei Servizi Sociali di Torino.
6. La madre potrà effettuare una chiamata / videochiamata al giorno con il figlio in orario pomeridiano – serale;
in mancanza di accordo nella fascia oraria 20-21.
7. I S.S. ed il Servizio di NPI / Psicologia dell'età evolutiva competenti per TE RO dovranno assicurare opera di sostegno in favore del minore. I S.S. di Torino dovranno assicurare opera di sostegno alla madre ed al minore almeno quando questo ultimo si troverà presso di lei.
8. dispone che la rovveda al mantenimento del figlio con Parte_1 Per_1 il pagamento di euro 100,00 mensili, oltre ISTAT e 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea. Assegno unico e universale per il figlio interamente a favore del padre ex art. 6 co. 4 del D. L.vo n. 230-2021;
9. spese compensate tra le parti. Spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto, a carico delle parti e in via solidale Parte_1 CP_1 tra loro, con riparto interno nella misura di un mezzo ciascuna. ..”. Il Tribunale ha motivato le decisioni riguardanti l'affidamento e la collocazione del minore, basandosi sull'elaborato peritale e sulle relazioni dei Servizi sociali acquisite agli atti ( relazione S.Sociali Torino in data 11.7.22, relazione 5.8.22 S. Sociali TE RO e relazione psicologica 9.8.22 ASL di Bari).
Avverso la sentenza ha interposto appello la sigra educendo CHE: Parte_1
• la pronuncia appare lacunosa dal punto di vista motivazionale rispetto alla gravità del provvedimento di affido esclusivo rafforzato al padre;
• tutti gli interventi dei Servizi e la stessa CTU disposta dal giudice non hanno avuto come obiettivo la ricerca della migliore soluzione per il minore
, ma l'accertamento della personalità della madre verso la quale il Per_1 padre, dopo averla abbandonata e tradita, muove accuse insussistenti;
• in ogni caso tutte le relazioni dei Servizi Sociali riportano il forte legame affettivo del figlio con la mamma e con il nucleo familiare materno ( Per_1 nonni e zii);
• la madre non è un soggetto violento, né mai ha usato violenza sul bambino e /o sull'ex coniuge, non è dedita ad abuso di alcool e/o sostanze stupefacenti, si è sempre presa cura del figlio;
• nell'analisi della personalità del signor il CTU, a pag. 20 della CP_1 relazione, lo descrive come “persona esigente, insoddisfatta, cinica, critica ed egocentrica” ed ancora “utilizza la malattia per evitare di affrontare i propri problemi e per manipolare gli altri, dipendente dagli altri, incapace di affrontare le difficoltà quotidiane”;
• nel descrivere la personalità della madre il CTU evidenzia la sua diffidenza ad essere pienamente collaborativa con i Servizi Sociali e con lo stesso CTU e la descrive come persona immatura, negligente dal punto di vista affettivo, sottolineando che la stessa ha difficolta' a dedicare più tempo al figlio a causa del suo lavoro e che la normale e naturale richiesta di un bambino di dieci anni di passare più tempo con la mamma le viene addebitata come colpa grave e incapacità genitoriale. L'appellante contesta la consulenza tecnica d'ufficio e la metodologia utilizzata, sottolineando, comunque, che nell'elaborato peritale entrambe le figure genitoriali sono descritte con caratteristiche negative. Nella sentenza impugnata – osserva ancora la difesa materna - si registra un'assoluta indifferenza, da parte del Giudice di prime cure, in ordine alle conseguenze del provvedimento sulla vita attuale e futura del minore, privato ex abrupto, dal 01/07/2023, della presenza della figura materna, con la quale ha convissuto felicemente per anni. L'appellante contesta, infine, radicalmente l'affido esclusivo rafforzato disposto dal Tribunale di Ivrea, in quanto profondamente ingiusto e
“ dettato dal solo intento punitivo nei suoi confronti poiché la stessa ha sempre dimostrato uno spirito oppositivo verso le istituzioni, verso il CTU” ( cfr. pag. 14 appello). In ogni caso evidenzia che non sia stato valutato il migliore interesse del minore e sia stato violato il diritto alla bigenitorialità. Concludono il ricorso in appello le rassegnate conclusioni, le richieste istruttorie e l'elenco delle produzioni documentali.
Con memoria difensiva e comparsa di costituzione e risposta depositata il 30/09/2023 si è costituito in giudizio il signor il quale deduce CP_1
CHE: • l'ostilità della signora verso lo stesso sta ferendo e creando Parte_1 enormi problemi al piccolo Per_2
• con l'affidamento condiviso si rischia concretamente la paralisi delle decisioni che riguardano la prole e che tale rischio è aggravato dalla distanza tra i luoghi di residenza dei genitori;
• la relazione della CTU riconosce nella figura del padre quella che dà “la stabilità, l'accudimento e la cura”;
• il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto l'affidamento super- esclusivo del minore al padre fosse giustificato dalle carenze della capacità genitoriale della madre, la quale non comprende i bisogni del figlio né assume decisioni nel suo interesse;
• l'atteggiamento materno è sempre stato volto unicamente ad una condotta ostativa nei confronti dell'altro genitore, di fatto estromettendolo del tutto dalla vita del figlio;
• la signora in ogni occasione cercava di evitare qualsiasi contatto Parte_1 padre - figlio e che anche la semplice telefonata pomeridiana era di difficile gestione. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, opponendosi all'audizione del minore.
Con ordinanza emessa e depositata in data 10.8.23 la Corte respingeva l'istanza di sospensiva ex art. 351 c.p.c avanzata dall'appellante con le motivazioni che di seguito si riportano: “Il ricorso deve essere dichiarato infondato per difetto dei presupposti.Preliminarmente, deve osservarsi che l'istanza presenta anche significativi profili di inammissibilità sia per genericità dei motivi addotti, in particolare in relazione alla sostenuta esistenza del periculum in mora (laddove ci si limita a lamentare il pregiudizio per il minore dall'allontanamento dalla madre e dal cambio scolastico, senza ulteriori specificazioni in merito alle concrete ragioni dell'asserito pregiudizio), sia tenuto conto che, nel caso di specie, la richiesta sospensione delle disposizioni della sentenza appellata (in riferimento al deciso affidamento esclusivo “rafforzato” al padre, con collocazione del minore presso lo stesso in provincia di Bari) si sostanzierebbe, in concreto, nella richiesta dell'anticipazione di un provvedimento a carattere positivo ossia dell'auspicata decisione di merito (laddove l'attuale parte istante, appellante nel merito, ha chiesto, in modifica della sentenza appella, disporsi l'affidamento esclusivo del bambino alla madre, con residenza presso la stessa in Torino), esorbitando quindi, di fatto, dai doverosi limiti della richiesta di sospensiva del decisum del primo grado.
Venendo, in ogni caso, al merito, deve osservarsi che la sentenza appellata, della quale nella presente sede si chiede la sospensiva, risulta approfonditamente argomentata (anche in punto esplicativo delle ragioni per le quali si sono ritenute condivisibili le conclusioni della CTU), evidenziando analiticamente, da un lato, le competenze genitoriali riconosciute al padre (ed al suo nuovo nucleo familiare, comprensivo della nonna paterna, ritenuta figura positivamente significativa per il minore) dallo stesso elaborato peritale e, dall'altro, le motivazioni per le quali la condotta della madre (la quale, pur nutrendo sincero amore per il figlio, è risultata persona incapace di strutturare legami affettivi solidi, di un'autentica affettività verso il figlio, di immaturità e superficialità egocentrica) non possa non incidere sulla valutazione delle sue capacità genitoriali e sulla determinazione assunta circa l' affidamento e collocazione del minore presso il padre.
Per altro verso, i rilievi di parte ricorrente, circa i ritenuti progressi personali e comportamentali effettuati dalla sig.ra successivamente al deposito della CTU, eventualmente pur Parte_1 meritevoli di successiva analisi nella differente sede di merito, non risultano nella presente fase evidenziare vizi evidenti nell'iter argomentativo del Giudice a quo (ai fini della attuale valutazione del fumus boni juris, proprio della fase cautelare), tenuto anche conto delle diverse finalità e valutazioni specifiche del presente procedimento. Neppure risultano sussistenti attualmente concreti profili di periculum in mora: sul punto ad oggi, pur con difficoltà derivanti dalla perdurante conflittualità genitoriale, il minore risulta ben inserito nel nuovo contesto (è stato iscritto dal padre nel nuovo plesso scolastico e sono state perfezionate le incombenze attinenti alla sua residenza e connessa anagrafe sanitaria) cosicché non risulterebbe corrispondere al suo prevalente e concreto interesse un suo nuovo trasferimento presso la madre in Torino, da attuarsi medio tempore rispetto alle decisioni assumende nel merito (udienza già fissata, come accennato, al prossimo 3.11.2023), ove comunque potranno essere compiutamente valutate ed eventualmente assunte ulteriori decisioni, anche di carattere istruttorio. Alla luce delle considerazioni di cui sopra difetta quindi attualmente anche il presupposto della sussistenza di un pericolo grave ed irreparabile conseguente all'immediata esecuzione del provvedimento reclamato.
Ne consegue il rigetto dell'istanza di sospensiva proposta. Riserva alla fase di merito in punto spese.”
Con ordinanza all'esito dell'udienza di comparizione del 3.11.2023 ( ord. in data 12.11.2023) la Corte cosi' pronunciava in merito alle istanze istruttorie:
“..omissis.. Impregiudicata ogni altra, eventualmente diversa, decisione, incarica il Servizio Sociale e il Servizio di N.P.I./ Psicologia dell'Età Evolutiva competenti per TE RO (BA) e il Servizio sociale di Torino di trasmettere una relazione di aggiornamento sulla situazione del minore, in relazione agli interventi di cui sono stati incaricati dal Tribunale di Ivrea, entro il 22 marzo 2024; rigetta le istanze istruttorie dell'appellante aventi ad oggetto l'ascolto del minore e lo svolgimento di una nuova CTU. Fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5 aprile 2024, alle ore 11.10, che si terrà presso il Palazzo di Giustizia di Torino, Aula 63. Manda alla Cancelleria di comunicare l'ordinanza alle parti, al Servizio sociale e al Servizio di Psicologia dell'Età evolutiva competenti per TE RO (BA) e al Servizio sociale di Torino (Distretto sociale Nord Est).”.
All'udienza del 5.4.24 fissata per la precisazione delle conclusioni l'appellante evidenziava che i Servizi di TE RO non avevano svolto l'incarico demandato, circostanza contestata da controparte. Il Collegio assumeva la causa a decisione concedendo il termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle repliche. Il Collegio, all'esito della Camera di consiglio in data 24.5.24 decideva di rimettere la causa in istruttoria mediante espletamento di CTU:
“ esaminati gli atti, ritenuta la necessità di effettuare approfondimento istruttorio volto a valutare le condizioni di benessere del minore in relazione alle modalità di affidamento dello stesso Persona_1
PQM
DISPONE procedersi all'espletamento di nuova CTU psicologica e come di seguito:
“Dica il C.T.U., esaminati tutti gli atti del fascicolo di primo e di secondo grado, acquisita la CTU già espletata in primo grado, sentiti i Servizi Sociali e di NPI incaricati, sentito il minore, effettuati i colloqui ritenuti opportuni con i due genitori e con i componenti della cd. “famiglia allargata” ( quali siano le caratteristiche personologiche e le attuali capacità genitoriali delle parti;
sentito il minore nelle forme ritenute più opportune, compiuti gli accertamenti necessari su ognuno dei componenti dei due nuclei familiari e sentite eventuali altre figure significative di riferimento, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità: Dica, altresì, qualora siano accertate importanti criticità nella funzione genitoriale di uno o entrambi i genitori, se tali carenze genitoriali possano essere recuperate, indicando attraverso quali sostegni e con quali previsioni di tempo;
Descriva le attuali condizioni psicologiche e caratteristiche personali del minore , in Per_1 relazione alla fase evolutiva, con particolare riguardo ai rapporti e dinamiche relazionali ed affettive con ciascun genitore;
Indichi, alla luce dell'osservazione espletata, quale sia la attuale soluzione di affidamento e di collocazione prevalente maggiormente rispondente all'interesse dei minori, di modo che possa essere riattivato ovvero mantenuto un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
indichi altresì quali siano le modalità di frequentazione con il genitore non collocatario maggiormente rispondenti all'interesse del minore Fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie per il minore”.
Con istanza depositata il 28.06.2024, il signor , a mezzo del proprio CP_1 procuratore, chiedeva alla Corte di provvedere alla revoca integrale, ovvero alla modifica, dell'ordinanza emessa in data 24/05/2024, disponendo la nomina di un nuovo CTU, iscritto presso l'Albo dei CTU presente presso il Tribunale di Bari, che espleti l'attività presso la Città di TE RO (BA), onde permettere al minore di poter creare un rapporto proficuo con la psicologa. Persona_1 L Corte respingeva l'istanza. La nominata CTU con istanza urgente 11.12.24 notiziava la Corte della impossibilità di procedere alle operazioni peritali che erano state sospese , evidenziando preoccupazione per la situazione generale ( si rimanda integralmente alle circostanze riferite nell'istanza). In particolare la difesa CP_1 aveva inviato alla CTU mail asserendo che il padre ed il bambino stavano partendo in autobus per raggiungere l'aeroporto di Bari e imbarcarsi per Torino al fine di partecipare all'incontro peritale quando il minore, appena acceso il motore, scendeva dal mezzo, piangeva e gridava;
la difesa avversaria inviava mail al CTU deducendo che il padre a far data dal trasferimento del minore continuava ad ostacolare gli incontri con la madre con le scuse piu' banali. Il CTU chiedeva determinazioni. La Corte, vista la complessità della situazione, l'impossibilità di effettuare la CTU e ritenuta la necessità di acquisire relazioni aggiornate sulla situazione del minore, con ordinanza in data 13.12.2024 revocava la CTU già disposta e fissava nuova udienza per la precisazione delle conclusioni. Con decreto emesso in data 17.1.2025 la Corte dichiarava inammissibile il ricorso qualificato come ex artt. 473 bis 38-39 presentato dalla appellante er le seguenti ragioni: Parte_1
“ Il Collegio,
rilevato che al di là del richiamo agli artt 473 bis 38 e 39 si richiede con il ricorso promosso una vera e propria modifica dei provvedimenti di affidamento del minore, nonché un provvedimento di ammonimento e risarcimento danni nei confronti del coniuge;
rilevato che il ricorso non puo' essere qualificato come procedimento attuativo e non ha i requisiti di cui agli artt 473 bis 38 e 39 bensi' tende ad anticipare l'oggetto della decisione in appello;
rilevato che ogni decisione in punto appello verrà adottata in sede di decisione; omissis
rilevato che la segnalazione di possibili situazioni pregiudizievoli per il minore impone l'acquisizione di relazioni aggiornate per le quali si provvede come da separato provvedimento in data odierna,
per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese al definitivo”
All'udienza del 16.5.25 l'appellante precisava le conclusioni come da appello insistendo, in particolare, nella richiesta di audizione del minore;
l'appellato si opponeva alla audizione e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. La Corte ha assunto la causa in decisione, assegnando i termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
*** Il lungo percorso della causa in esame vede il minore subire le Per_1 conseguenze del conflitto senza fine dei genitori, genitori che utilizzano il processo come teatro del loro scontro. Grave il comportamento di entrambi i genitori, che si riverbera sul piccolo e Per_2 che inevitabilmente plasmerà la sua vita di giovane adulto e le sue relazioni affettive e sociali. Tutte le giurisdizioni sono state impegnate – e piu' volte – in questo conflitto: il Tribunale per i minorenni, il Tribunale di prime cure, la Corte d'Appello e financo il giudice dell'attuazione. Non si puo' dimenticare che le vicende processuali del piccolo risalgono Per_1 al febbraio 2020 in occasione di un ricorso del P.M. , su segnalazione dei Servizi Sociali presso il Tribunale per i minorenni di Bari,cui seguiva altro ricorso promosso dal padre. Inoltre in data 20.8.22 il sig. denunziava la madre per sottrazione di CP_1 minore, denunciando anche il suocero per presunti abusi sul minore. Inizialmente nei confronti di è stato disposto l'affidamento ai Servizi Per_1
Sociali con collocazione presso l'abitazione materna. Nella impugnata sentenza il Tribunale di Ivrea, valutato il prioritario interesse del minore, ritiene che ricorrano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo di al padre, considerando, altresi', l'affido esclusivo “rafforzato” come del Per_1 tutto rispondente all'interesse della prole. La grave conflittualità dei genitori, infatti, rende inattuabile il regime di affidamento condiviso, rischiando di compromettere il normale sviluppo del minore. In ordine alla deroga al principio normativo dell'affidamento condiviso dei figli, la Suprema Corte di Cassazione, intervenendo duramente contro quei genitori che, con i loro comportamenti pregiudizievoli, aumentano i disagi che derivano ai figli dalla disgregazione del nucleo familiare, ha avuto modo di rimarcare il principio per cui: “… alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.”. ( cfr. ex multis Cass. Sez. I pronuncia n.23333 dell' 1/8/2023). Ebbene il primo giudice dedica una parte del proprio percorso argomentativo proprio ad evidenziare tale duplice requisito: da un lato la non adeguata genitorialità della sigra soprattutto in termini di carenza di Parte_1 capacità empatiche e comprensione dello stato d'animo del figlio che ha sin dall'inizio manifestato forte sofferenza e dall'altro la adeguatezza della genitorialità del padre sig , capace di riconoscere il minore nella sua CP_1 diversità, cogliendone i bisogni e le esigenze affettive, individuando la notevole sofferenza che ha sviluppato ed attivandosi nella ricerca di possibili Per_1 soluzioni. E' dato pacifico – richiamato anche nella sentenza impugnata in punto addebito della separazione– che il sig. ebbe ad allontanarsi dalla casa coniugale CP_1 nel 2017 per recarsi in Puglia e che la sua infedeltà coniugale sia comprovata dall'aver avuto altri figli con una nuova compagna. Altrettanto pacifico – e peraltro comprensibile umanamente – che la sigra giovane donna già con un vissuto familiare difficile, si sia arenata Parte_1 in uno stato di sofferenza e tristezza incapace di relazionarsi in modo adeguato con il proprio figlio. Ebbene, benché i due genitori continuino ad accusarsi reciprocamente per questi aspetti , il Tribunale chiarisce che non sono decisive le inadeguatezze genitoriali dimostrate nel passato dal padre e dalla madre , bensi' “ Sono determinanti gli atteggiamenti e le valutazioni attuali nel senso che , a fronte di un padre che si è concretamente attivato per avere con sé un figlio ed offrirgli un idoneo ambiente familiare sta il fatto che la madre , pur nutrendo sincero amore per il figlio , versa in condizioni di difficoltà tanto che il servizio sociale deve sostenerla inserendo il minore in un centro diurno educativo e reperire una affidataria quando la madre di sera si reca al lavoro” ( cfr. pag 12 della sentenza). A differenza di quanto affermato dalla appellante la motivazione della decisione è puntuale e condivisibile, non presentando censure logiche. Né la CTU espletata in primo grado risulta gravata da vizi logici o metodologici. L'interrogativo da porsi oggi è quale sia la situazione attuale e quale il miglior interesse per il minore. La Corte ha disposto in un primo momento una nuova CTU volta ad offrire una seconda valutazione peritale soffermandosi sulle attuali condizioni psicologiche e caratteristiche personali del minore , in relazione alla fase evolutiva, con Per_1 particolare riguardo ai rapporti e dinamiche relazionali ed affettive con ciascun genitore. Cio' per consentire di individuare la soluzione di affidamento e di collocazione prevalente maggiormente rispondente all'interesse di e consentirgli di Per_1 continuare nel miglior modo la frequentazione con il genitore non collocatario. Le difficoltà interposte dalla parte appellata hanno fatto fallire questo approfondimento istruttorio. Si sono, dunque, disposti nuovi aggiornamenti dei Servizi Sociali sia di Torino che di TE RO. Dalla relazione di aggiornamento del Comune di TE RO pervenuta il 14.3.2025 emerge che:
• vive presso l'abitazione paterna dal luglio 2023;il nucleo è Per_1 composto dal padre,che lavora in una pizzeria di TE RO , la compagna che lavora in un negozio di ortofrutta, i due figli Persona_3 della coppia nato il [...] e nato il [...]; Il Per_4 Per_5 nucleo familiare è supportato costantemente dalla nonna paterna che rappresenta una figura di riferimento;
• l'abitazione condotta in locazione per il canone mensile di euro 450 è risultata confortevole e idonea alle esigenze familiari;
• la coppia provvede in maniera adeguata alle esigenze ed ai bisogni dei tre minori mostrandosi accudente e collaborativa con i Servizi. Dalla relazione didattica in pari data allegata alla citata relazione emerge la seguente fotografia di come allievo: Per_1
“Il minore Frequenta regolarmente la classe quinta A dell'Istituto scolastico Persona_6 Frequenta regolarmente le lezioni e rispetta sempre gli orari punto con tutte le insegnanti ha un ottimo rapporto . è un bambino sensibile e rispettoso.E' ben inserito nel gruppo classe Per_1 dialoga ed interagisce con tutti i compagni ma ha stretto rapporti di amicizia con alcuni bambini con cui si vede al di fuori della scuola. In classe lo vediamo sereno e felice. Per quanto riguarda il rendimento scolastico è molto soddisfacente : in classe è attento e partecipa alle attività con impegno ed attenzione . Svolge sempre i compiti assegnati per casa con cura punto e preciso ed ordinato , autonomo nell'esecuzione delle attività”
Nella relazione emessa dai Servizi Sociali Distretto sociale Nord Est in data 13.3.25 si legge : “ In riferimento al minore in oggetto si fornisce il seguente breve aggiornamento il servizio scrivente negli ultimi mesi non ha più avuto contatti ne con i servizi competenti in base alla residenza del minore , né con la signora Come già in precedenza è evidenziato , al fine Parte_1 di ottemperare all'incarico di monitorag e quando è presso la madre , lo scrive servizio ha organizzato dei colloqui con lo stesso, ma si ritiene necessario riportare il rischio che tali momenti di verifica siano fonte di pressione e disagio eccessivi per il bambino. Si ritiene inoltre necessario sottolineare l'importanza del coinvolgimento di entrambi i genitori nel percorso progettuale in favore del minore da parte dei servizi di residenza dello stesso, al fine di sostenerli nel riuscire a porre il benessere del figlio come prioritario e supportare adeguatamente sia Per_1 a livello personale che nella relazione con la madre.”
I Servizi Sociali nelle relazioni precedenti ( riportate per esteso nella sentenza appellata) evidenziano la costante difficoltà di comunicazione tra il signor CP_1
e la signora la quale – pur invitata a trascorrere fine settimana in Parte_1
TE RO con il bambino presso b&b messo a disposizione dal padre - si è sempre rifiutata di accettare, pretendendo di incontrare il figlio altrove . Ancora nella relazione depositata il 28.3.24 dai Servizi Sociali di Torino si da' atto che nell'incontro del 29 dicembre 2023 presso i Servizi Sociali di Torino: “Il minore si è presentato molto teso e silenzioso e in più momenti , durante l'incontro, ha pianto. Il confronto è risultato molto complesso ed è emersa una importante sofferenza sia da parte della madre che del figlio. Si è cercato di accogliere con domande riguardanti la sua Per_1 quotidianità ma il bambino ha parlato poco e con difficoltà, lasciando intendere di non avere piacere a raccontarsi… in più occasioni la mamma ha spronato il figlio a parlare e a riferire il suo malessere invitandolo a raccontare gli aspetti critici del suo nuovo contesto di vita”.
Il focus principale del conflitto è ancora coniugale e non verte sul reale interesse e benessere del minore. La Corte d'appello da' infatti atto che dopo una consulenza tecnica redatta in primo grado, innumerevoli colloqui presso il Servizio sociale, nonché dopo l'intervento degli operatori di tutti i servizi, non si e' riusciti in alcun modo a tutelare il minore da reciproci rischi manipolatori ed oppositivi. Da un lato il sig. e la nonna paterna non hanno mancato di sottolineare CP_1 criticità ( trascuratezza nella cura e nell'igiene personale del bambino ) quando rientra da giorni di vacanza trascorsi presso la madre a Torino;
dall'altra la sigra si rifiuta di vedere il minore nel luogo di Parte_1 residenza ( in TE RO), obbligandolo ad incontrarla nel territorio campano, dopo un viaggio significativo e stancante per il minore ( tre ore di autovettura o ancor piu' con i mezzi pubblici).
Non puo' essere accolta l'istanza istruttoria avanzata da parte appellante di disporre l'ascolto del minore. Già la CTU dottssa nel lavoro espletato su incarico del primo giudice, Persona_7 rilevava in capo al minore un forte stato di malessere ingenerato dagli anni di conflitto e di reciproca svalutazione delle figure genitoriali. In – si legge alle pagg. 43 e 44 della relazione peritale “ si stanno Per_1 for primi nuclei scissionali: l'Io non è in grado di attivare difese idonee rispetto alle richieste esterne che possono essere vissute come ambivalenti o pericolosi, dando vita così ad elementi ansiosi- depressivi , sollecitati dalle dinamiche conflittuali dei propri genitori.”
continua ad essere il baricentro su cui ruotano le ambivalenze Per_1 affettive dei genitori. Per tale ragione la Corte ( già con ordinanza in data 17.11.2023) aveva rigettato l'istanza istruttoria di ascolto del minore in sede giudiziaria, in quanto Per_1 altamente pregiudizievole per il bambino. Anche ora, in sede decisoria e al termine del lungo percorso contenzioso, si continua a condividere tale giudizio. E' nota a questa Corte di merito la significativa evoluzione normativa e giurisprudenziale sull'ascolto del minore. La Suprema Corte ( cfr. ordinanza n. 32290 del 21 novembre 2023) con specifico riferimento al mancato ascolto del minore, ha avuto modo di chiarire quanto segue : l'ascolto del minore è considerato non come un atto istruttorio, ma come un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire sulle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare. Si tratta di un diritto personalissimo, proprio della persona minore di età, attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo;
costituisce al tempo stesso primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore. Il suo riconoscimento nell'ordinamento interno è frutto del progressivo adeguamento alle Convenzioni internazionali a tutela dei diritti del fanciullo (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata dall'Italia con la L. 27 maggio 1991, n. 176; Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo in data 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con la L. 20 marzo 2003, n. 77) i cui contenuti sono stati ripresi anche dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea.La Corte precisa poi che è all'acquisto della capacità di discernimento che la Convenzione di New York riconnette il diritto di ascolto, senza fissare alcuna età minima. Più esplicitamente, la Convenzione di Strasburgo rimette al diritto interno di individuare quando il minore è da considerare in età di discernimento. Il legislatore italiano, nel dare attuazione alle suddette Convenzioni, ha operato una semplificazione, ritenendo sussistente la capacità di discernimento ove il minore abbia compiuto i dodici anni, fissando così una presunzione che rende doveroso l'ascolto, salvo che ricorrano i casi previsti dalla legge di cui dare conto in motivazione (ascolto superfluo, pregiudizio per il minore); mentre, con riferimento ai bambini di età inferiore, l'ascolto è dovuto solo nel caso in cui il minore, in concreto, risulti capace di discernimento, inteso nel senso di cui sopra si è detto. Non sussiste dunque, un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto dei minori di età inferiore ai dodici anni poiché il diritto alla partecipazione alle decisioni deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo. Nell'ordinanza richiamata, i giudici di legittimità hanno dato atto che la Corte d'appello aveva ampiamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di non ascoltare le minori, rimarcando che in base a quanto emergeva dagli atti si riteneva che non fossero in grado di esprimere in maniera libera e autonoma le loro opinioni in sede giudiziaria. Ebbene, anche nel nostro caso si decide di omettere l'ascolto del minore in quanto contrario al suo interesse –per l'esigenza di tutela di stante Per_2
l'elevatissimo rischio di un grave pregiudizio derivante dal coinvolgimento emotivo nella controversia tra i genitori.
La Corte, alla luce delle premesse considerazioni e degli elementi probatori in atti, visto il quadro delle condizioni del minorenne dovuto alla stabile e positiva permanenza presso la famiglia del padre, ritiene opportuno mantenere l'assetto in corso, conservando la collocazione del piccolo presso l'abitazione Per_1 del padre in TE RO , insieme al nucleo familiare allargato ivi residente. L'elevatissima conflittualità tra i genitori e la distanza tra le abitazioni degli stessi conferma la sussistenza di tutti i presupposti per l'affido esclusivo rafforzato, consentendo al genitore collocatario di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggiore importanza per la vita del minore.
Nondimeno è necessario disporre un sensibile aumento dei diritti di visita della madre sigra e dei tempi di permanenza del minore con la Parte_1 stessa al fine di consentire il diritto alla bigenitorialità e a consentire al minore di nutrire il rapporto con la madre ( come da dispositivo).
E' molto grave che , nonostante quanto disposto dal primo giudice, il minore non sia stato preso in carico dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile competente per territorio se non in data 18.2.25 ( cfr. relazione S.S. TE RO 13.3.25). La Corte prescrive che la presa in carico sia effettuata con urgenza e regolarità da parte del predetto Servizio.
La Corte prescrive ai genitori di collaborare entrambi nel superiore interesse del minore;
in caso di ulteriori pregiudizievoli condotte poste in essere dal padre o dalla madre, gli stessi potrebbero rischiare di essere dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.
Per quanto riguarda le spese di lite la elevatissima conflittualità delle parti, la pluralità di richieste rispettivamente avanzate, la decisione presa nel superiore interesse del minore e la soccombenza reciproca, impone la integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni,
Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell'appello,
-DISPONE gli incontri tra la sigra e il figlio , salvi Parte_1 Per_1 diversi accordi con eventuale mediazione dei Servizi Sociali di TE RO e di Torino, secondo le seguenti modalità: due week end al mese uno dei quali a Torino dove il minore dovrà essere accompagnato dal padre o da altri familiari e il secondo in territorio pugliese ( TE RO o Bari) dove si recherà la madre;
- i ponti del 31-1 Novembre, vacanze di Carnevale, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno saranno tutti di pertinenza materna (alternativamente a Torino il primo e in TE RO il secondo e cosi' via); - il minore potrà trascorrere sempre presso la mamma il periodo delle Per_1 vacanze Pasquali fino al rientro a scuola: la sig.ra si occuperà di Parte_1 prendere il figlio a Bari e il sig. di prelevarlo a Torino;
CP_1 le vacanze invernali verranno ad anni alterni dal termine della scuola al 30 dicembre con la madre e dal 31 al 6 gennaio col padre. Entro il 31 Maggio di ogni anno, la sig.ra comunicherà al sig. il Parte_1 CP_1 periodo delle ferie col figlio nel mese di agosto.
-Il periodo delle vacanze estive: tre settimane consecutive a decorrere dal termine della scuola con la madre;
il sig. o chi per lui recupererà presso la CP_1 Per_1 sig.ra nuovamente trascorrerà 15 giorni consecutivi di Parte_1 Per_1 agosto con la sig.ra (in caso di disaccordo, i primi 15 giorni); Parte_1 la sig.ra o chi sarà incaricato preleverà a Bari;
così come il Parte_1 Per_1 sig. o chi sarà da lui incaricato, preleverà a Torino;
CP_1 Per_1
-CONSENTE alla sigra di effettuare una telefonata o videochiamata Parte_1 quotidiana al figlio nel pomeriggio o in caso di disaccordo tra le ore 20 e le ore 21,00;
-DISPONE l'intervento dell'educativa territoriale sia in Torino che in TE RO;
-DISPONE il monitoraggio dei Servizi Sociali di Torino e di TE RO;
-DISPONE la presa in carico del Servizio di NPI e Psicologia dell'età evolutiva di TE RO;
-PRESCRIVE ai genitori di collaborare nel superiore interesse del minore;
-CONFERMA nel resto;
-DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello in data 17 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Dottssa Roberta Collidà
La Presidente Dottssa Carmela Mascarello
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 833/2023
promossa in sede di appello da
Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cassano Allo Ionio, Via Francesco Bruno n. 6, presso lo studio dell'Avv. Lucia Di Cunto che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Dorotea De Stefano per procura in atti
Appellante
contro
, CP_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Bari, Via Domenico Nicolai n. 48, presso lo studio dell'Avv. Barbara Barba del Foro di Bari che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Appellato
avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea n. 438/2023, pubblicata il 17/05/2023, resa con decisione del 17/05/2023 nella causa civile n. 2839/2020 r.g.c. avente ad oggetto separazione giudiziale
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino in persona del Sostituto Dott. . Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, cfr. verbale udienza 16.5.25 come da atto di appello in data 26.6.23
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame proposti nel merito: riformare la Sentenza impugnata nella parte in cui dispone l'affidamento esclusivo del minore al signor , ai sensi dell'art. 337 Persona_1 CP_1 quater ult. co. C.c. e nella parte in cui dispone il collocamento del figlio presso il padre, con decorrenza dal 01.07.2023, pertanto:
1) disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con col- Per_1 locazione prevalente e stabile residenza presso la stessa;
2) disporre incontri padre – figlio, salvi diversi accordi con eventuale mediazione dei S.S., secondo le seguenti modalità:
-Due week end al mese con il sig. (dal venerdì pomeriggio alla domenica CP_1 alle ore 21); ponti del 31-1 Novembre, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno saranno di pertinenza paterna, se egli sarà disposto a recarsi a Torino;
- il figlio potrà trascorrere sempre presso il padre il periodo delle vacanze Pasquali fino al rientro a scuola: il padre si occuperà di prendere il figlio a Torino e la sig.ra di prelevarlo a Torino. Parte_1
Vacanze invernali: ad anni alterni dal termine della scuola al 30 dicembre con il padre e dal 31 al 6 gennaio con la madre. Entro il 31 Maggio di ogni anno, il sig. comunicherà alla sig.ra CP_1 Parte_1 il periodo delle ferie col figlio nel mese di agosto;
Il periodo delle vacanze estive: due settimane consecutive a decorrere dal termine della scuola con il padre;
il sig. o chi per lui recupererà presso la CP_1 Per_1 sig.ra nuovamente trascorrerà 15 giorni consecutivi di Parte_1 Per_1 agosto con il sig. (in caso di disaccordo, i primi 15 giorni). Il sig. o CP_1 CP_1 chi sarà incaricato preleverà a Torino;
così come la sig.ra o Per_1 Parte_1 chi sarà da lui incaricato, preleverà a Bari. Per_1
6. il padre potrà effettuare una chiamata / videochiamata al giorno con il figlio in orario pomeridiano – serale;
in mancanza di accordo nella fascia oraria 20-21.
7. I S.S. ed il Servizio di NPI / Psicologia dell'età evolutiva competenti per TE RO dovranno assicurare opera di sostegno in favore del minore quando questo ultimo si troverà presso il padre;
I S.S. di Torino dovranno assicurare opera di sostegno alla madre ed al minore;
disporre che provveda al mantenimento del figlio con il CP_1 Per_1 pagamento di euro 175,00 mensili, oltre ISTAT e 50% delle spese straordinarie. Assegno unico e universale per il figlio interamente a favore della madre, ex art. 6 co. 4 del D. L.vo n. 230-2021;
in via subordinata: 3) disporre l'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente e stabile residenza presso la madre;
4) disporre incontri padre – figlio, salvi diversi accordi con eventuale mediazione dei S.S., secondo le modalità di cui al punto 2. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
******* In via istruttoria si chiede: a) ammettersi/disporsi l'ascolto del minore, , con le cautele Persona_1 previste dalla legge, in ordine alle questioni riguardanti il suo affidamento e collocamento presso uno dei genitori;
b) disporsi eventuale nuova CTU al fine di meglio verificare il migliore interesse del minore anche alla luce dell'ultima relazione dei Servizi Sociali di Torino del 21.12.2023, già in atti e che si allega;
c) acquisire relazione informativa della dott.ssa del Servizio Sociale Tes_1
Torino ”; si insiste sulla audizione del minore ( cfr. verbale udienza 16.5.25)
Per l'appellata, comparsa di costituzione e risposta 30.9.23
“INSISTE affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia:
1) nel merito, rigettare e respingere l'avverso atto di appello notificato a mezzo p.e.c. in data 18.07.2023, siccome del tutto inammissibile ed infondato in fatto e diritto e, conseguenzialmente, confermare la Sentenza n. 438/2023, emessa in data 17.05.2023 dal Tribunale Civile di Ivrea – Presidente Alessandro SCIALABBA.
2) condannare parte avversa al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per tutti i motivi innanzi dedotti.
si oppone alla audizione del minore ( cfr. verbale udienza 16.5.25)
Per il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Controparte_2 nell'atto del 24/07/2023:
“Il Procuratore Generale Rilevato che il provvedimento di primo grado oggetto di reclamo pare del tutto motivato e condivisibile;
che gli aspetti fattuali e di diritto sono stati correttamente valutati;
che è stato disposto accertamento peritale;
che il provvedimento oggetto di gravame è stato declinato tenendo conto di tale accertamento tecnico;
che il reclamo proposto non ha alcun pregio confutante e deve essere respinto.
PQM
Esprime parere contrario all'accoglimento del reclamo”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I signori e contraevano matrimonio concordatario Parte_1 CP_1 nel Comune di Torre del GR in data 26/08/2013 e dal matrimonio, l'anno successivo, nasceva il figlio . Per_1 Con ricorso iscritto a ruolo il 25/09/2020 la signora chiedeva al Parte_1
Tribunale di Ivrea di pronunciare la separazione personale con addebito al merito. Si costituiva il convenuto. Venivano rigettate le prove orali e veniva disposta CTU psicologica.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ivrea provvede come di seguito:
“1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
; CP_1
2. dichiara che la separazione è addebitabile al marito;
3. dispone l'affidamento esclusivo di al padre con facoltà per quest'ultimo Per_1 genitore di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza (art. 337 quater, ult. co. c.c.);
4. dispone il collocamento del figlio presso il padre, con decorrenza dall'1-7-23;
5. dispone incontri madre – figlio, salvi diversi accordi con eventuale mediazione dei S.S., secondo le seguenti modalità:
-Due week end al mese con la sig.ra (dal venerdì pomeriggio alla Parte_1 domenica alle ore 21, anche a Napoli al fine di agevolare la sig.ra nelle visite col figlio). Sarà interesse del padre accompagnare e riprendere nella sede Per_1 dove la sig.ra riesce a permanere col figlio , nel territorio pugliese o Per_1 campano;
- i ponti del 31-1 Novembre, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno saranno di pertinenza materna, se essa sarà disposta a recarsi a TE RO;
- il figlio potrà trascorrere sempre presso la mamma il periodo delle vacanze Pasquali fino al rientro a scuola: la sig.ra si occuperà di prendere il figlio a Bari e il sig. di prelevarlo a Torino. CP_1
Vacanze invernali: ad anni alterni dal termine della scuola al 30 dicembre con la madre e dal 31 al 6 gennaio col padre. Entro il 31 Maggio di ogni anno, la sig.ra comunicherà al sig. il Parte_1 CP_1 periodo delle ferie col figlio nel mese di agosto.
-Il periodo delle vacanze estive: due settimane consecutive a decorrere dal termine della scuola con la madre;
il sig. o chi per lui recupererà presso la CP_1 Per_1 sig.ra nuovamente trascorrerà 15 giorni consecutivi di Parte_1 Per_1 agosto con la sig.ra (in caso di disaccordo, i primi 15 giorni). La sig.ra Parte_1
o chi sarà incaricato preleverà a Bari;
così come il sig. Parte_1 Per_1 CP_1
o chi sarà da lui incaricato, preleverà a Torino. Nel periodo estivo che Per_1
trascorre con la madre si prescrive l'intervento dell'educativa territoriale e Per_1 il monitoraggio dei Servizi Sociali di Torino.
6. La madre potrà effettuare una chiamata / videochiamata al giorno con il figlio in orario pomeridiano – serale;
in mancanza di accordo nella fascia oraria 20-21.
7. I S.S. ed il Servizio di NPI / Psicologia dell'età evolutiva competenti per TE RO dovranno assicurare opera di sostegno in favore del minore. I S.S. di Torino dovranno assicurare opera di sostegno alla madre ed al minore almeno quando questo ultimo si troverà presso di lei.
8. dispone che la rovveda al mantenimento del figlio con Parte_1 Per_1 il pagamento di euro 100,00 mensili, oltre ISTAT e 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea. Assegno unico e universale per il figlio interamente a favore del padre ex art. 6 co. 4 del D. L.vo n. 230-2021;
9. spese compensate tra le parti. Spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto, a carico delle parti e in via solidale Parte_1 CP_1 tra loro, con riparto interno nella misura di un mezzo ciascuna. ..”. Il Tribunale ha motivato le decisioni riguardanti l'affidamento e la collocazione del minore, basandosi sull'elaborato peritale e sulle relazioni dei Servizi sociali acquisite agli atti ( relazione S.Sociali Torino in data 11.7.22, relazione 5.8.22 S. Sociali TE RO e relazione psicologica 9.8.22 ASL di Bari).
Avverso la sentenza ha interposto appello la sigra educendo CHE: Parte_1
• la pronuncia appare lacunosa dal punto di vista motivazionale rispetto alla gravità del provvedimento di affido esclusivo rafforzato al padre;
• tutti gli interventi dei Servizi e la stessa CTU disposta dal giudice non hanno avuto come obiettivo la ricerca della migliore soluzione per il minore
, ma l'accertamento della personalità della madre verso la quale il Per_1 padre, dopo averla abbandonata e tradita, muove accuse insussistenti;
• in ogni caso tutte le relazioni dei Servizi Sociali riportano il forte legame affettivo del figlio con la mamma e con il nucleo familiare materno ( Per_1 nonni e zii);
• la madre non è un soggetto violento, né mai ha usato violenza sul bambino e /o sull'ex coniuge, non è dedita ad abuso di alcool e/o sostanze stupefacenti, si è sempre presa cura del figlio;
• nell'analisi della personalità del signor il CTU, a pag. 20 della CP_1 relazione, lo descrive come “persona esigente, insoddisfatta, cinica, critica ed egocentrica” ed ancora “utilizza la malattia per evitare di affrontare i propri problemi e per manipolare gli altri, dipendente dagli altri, incapace di affrontare le difficoltà quotidiane”;
• nel descrivere la personalità della madre il CTU evidenzia la sua diffidenza ad essere pienamente collaborativa con i Servizi Sociali e con lo stesso CTU e la descrive come persona immatura, negligente dal punto di vista affettivo, sottolineando che la stessa ha difficolta' a dedicare più tempo al figlio a causa del suo lavoro e che la normale e naturale richiesta di un bambino di dieci anni di passare più tempo con la mamma le viene addebitata come colpa grave e incapacità genitoriale. L'appellante contesta la consulenza tecnica d'ufficio e la metodologia utilizzata, sottolineando, comunque, che nell'elaborato peritale entrambe le figure genitoriali sono descritte con caratteristiche negative. Nella sentenza impugnata – osserva ancora la difesa materna - si registra un'assoluta indifferenza, da parte del Giudice di prime cure, in ordine alle conseguenze del provvedimento sulla vita attuale e futura del minore, privato ex abrupto, dal 01/07/2023, della presenza della figura materna, con la quale ha convissuto felicemente per anni. L'appellante contesta, infine, radicalmente l'affido esclusivo rafforzato disposto dal Tribunale di Ivrea, in quanto profondamente ingiusto e
“ dettato dal solo intento punitivo nei suoi confronti poiché la stessa ha sempre dimostrato uno spirito oppositivo verso le istituzioni, verso il CTU” ( cfr. pag. 14 appello). In ogni caso evidenzia che non sia stato valutato il migliore interesse del minore e sia stato violato il diritto alla bigenitorialità. Concludono il ricorso in appello le rassegnate conclusioni, le richieste istruttorie e l'elenco delle produzioni documentali.
Con memoria difensiva e comparsa di costituzione e risposta depositata il 30/09/2023 si è costituito in giudizio il signor il quale deduce CP_1
CHE: • l'ostilità della signora verso lo stesso sta ferendo e creando Parte_1 enormi problemi al piccolo Per_2
• con l'affidamento condiviso si rischia concretamente la paralisi delle decisioni che riguardano la prole e che tale rischio è aggravato dalla distanza tra i luoghi di residenza dei genitori;
• la relazione della CTU riconosce nella figura del padre quella che dà “la stabilità, l'accudimento e la cura”;
• il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto l'affidamento super- esclusivo del minore al padre fosse giustificato dalle carenze della capacità genitoriale della madre, la quale non comprende i bisogni del figlio né assume decisioni nel suo interesse;
• l'atteggiamento materno è sempre stato volto unicamente ad una condotta ostativa nei confronti dell'altro genitore, di fatto estromettendolo del tutto dalla vita del figlio;
• la signora in ogni occasione cercava di evitare qualsiasi contatto Parte_1 padre - figlio e che anche la semplice telefonata pomeridiana era di difficile gestione. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, opponendosi all'audizione del minore.
Con ordinanza emessa e depositata in data 10.8.23 la Corte respingeva l'istanza di sospensiva ex art. 351 c.p.c avanzata dall'appellante con le motivazioni che di seguito si riportano: “Il ricorso deve essere dichiarato infondato per difetto dei presupposti.Preliminarmente, deve osservarsi che l'istanza presenta anche significativi profili di inammissibilità sia per genericità dei motivi addotti, in particolare in relazione alla sostenuta esistenza del periculum in mora (laddove ci si limita a lamentare il pregiudizio per il minore dall'allontanamento dalla madre e dal cambio scolastico, senza ulteriori specificazioni in merito alle concrete ragioni dell'asserito pregiudizio), sia tenuto conto che, nel caso di specie, la richiesta sospensione delle disposizioni della sentenza appellata (in riferimento al deciso affidamento esclusivo “rafforzato” al padre, con collocazione del minore presso lo stesso in provincia di Bari) si sostanzierebbe, in concreto, nella richiesta dell'anticipazione di un provvedimento a carattere positivo ossia dell'auspicata decisione di merito (laddove l'attuale parte istante, appellante nel merito, ha chiesto, in modifica della sentenza appella, disporsi l'affidamento esclusivo del bambino alla madre, con residenza presso la stessa in Torino), esorbitando quindi, di fatto, dai doverosi limiti della richiesta di sospensiva del decisum del primo grado.
Venendo, in ogni caso, al merito, deve osservarsi che la sentenza appellata, della quale nella presente sede si chiede la sospensiva, risulta approfonditamente argomentata (anche in punto esplicativo delle ragioni per le quali si sono ritenute condivisibili le conclusioni della CTU), evidenziando analiticamente, da un lato, le competenze genitoriali riconosciute al padre (ed al suo nuovo nucleo familiare, comprensivo della nonna paterna, ritenuta figura positivamente significativa per il minore) dallo stesso elaborato peritale e, dall'altro, le motivazioni per le quali la condotta della madre (la quale, pur nutrendo sincero amore per il figlio, è risultata persona incapace di strutturare legami affettivi solidi, di un'autentica affettività verso il figlio, di immaturità e superficialità egocentrica) non possa non incidere sulla valutazione delle sue capacità genitoriali e sulla determinazione assunta circa l' affidamento e collocazione del minore presso il padre.
Per altro verso, i rilievi di parte ricorrente, circa i ritenuti progressi personali e comportamentali effettuati dalla sig.ra successivamente al deposito della CTU, eventualmente pur Parte_1 meritevoli di successiva analisi nella differente sede di merito, non risultano nella presente fase evidenziare vizi evidenti nell'iter argomentativo del Giudice a quo (ai fini della attuale valutazione del fumus boni juris, proprio della fase cautelare), tenuto anche conto delle diverse finalità e valutazioni specifiche del presente procedimento. Neppure risultano sussistenti attualmente concreti profili di periculum in mora: sul punto ad oggi, pur con difficoltà derivanti dalla perdurante conflittualità genitoriale, il minore risulta ben inserito nel nuovo contesto (è stato iscritto dal padre nel nuovo plesso scolastico e sono state perfezionate le incombenze attinenti alla sua residenza e connessa anagrafe sanitaria) cosicché non risulterebbe corrispondere al suo prevalente e concreto interesse un suo nuovo trasferimento presso la madre in Torino, da attuarsi medio tempore rispetto alle decisioni assumende nel merito (udienza già fissata, come accennato, al prossimo 3.11.2023), ove comunque potranno essere compiutamente valutate ed eventualmente assunte ulteriori decisioni, anche di carattere istruttorio. Alla luce delle considerazioni di cui sopra difetta quindi attualmente anche il presupposto della sussistenza di un pericolo grave ed irreparabile conseguente all'immediata esecuzione del provvedimento reclamato.
Ne consegue il rigetto dell'istanza di sospensiva proposta. Riserva alla fase di merito in punto spese.”
Con ordinanza all'esito dell'udienza di comparizione del 3.11.2023 ( ord. in data 12.11.2023) la Corte cosi' pronunciava in merito alle istanze istruttorie:
“..omissis.. Impregiudicata ogni altra, eventualmente diversa, decisione, incarica il Servizio Sociale e il Servizio di N.P.I./ Psicologia dell'Età Evolutiva competenti per TE RO (BA) e il Servizio sociale di Torino di trasmettere una relazione di aggiornamento sulla situazione del minore, in relazione agli interventi di cui sono stati incaricati dal Tribunale di Ivrea, entro il 22 marzo 2024; rigetta le istanze istruttorie dell'appellante aventi ad oggetto l'ascolto del minore e lo svolgimento di una nuova CTU. Fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5 aprile 2024, alle ore 11.10, che si terrà presso il Palazzo di Giustizia di Torino, Aula 63. Manda alla Cancelleria di comunicare l'ordinanza alle parti, al Servizio sociale e al Servizio di Psicologia dell'Età evolutiva competenti per TE RO (BA) e al Servizio sociale di Torino (Distretto sociale Nord Est).”.
All'udienza del 5.4.24 fissata per la precisazione delle conclusioni l'appellante evidenziava che i Servizi di TE RO non avevano svolto l'incarico demandato, circostanza contestata da controparte. Il Collegio assumeva la causa a decisione concedendo il termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle repliche. Il Collegio, all'esito della Camera di consiglio in data 24.5.24 decideva di rimettere la causa in istruttoria mediante espletamento di CTU:
“ esaminati gli atti, ritenuta la necessità di effettuare approfondimento istruttorio volto a valutare le condizioni di benessere del minore in relazione alle modalità di affidamento dello stesso Persona_1
PQM
DISPONE procedersi all'espletamento di nuova CTU psicologica e come di seguito:
“Dica il C.T.U., esaminati tutti gli atti del fascicolo di primo e di secondo grado, acquisita la CTU già espletata in primo grado, sentiti i Servizi Sociali e di NPI incaricati, sentito il minore, effettuati i colloqui ritenuti opportuni con i due genitori e con i componenti della cd. “famiglia allargata” ( quali siano le caratteristiche personologiche e le attuali capacità genitoriali delle parti;
sentito il minore nelle forme ritenute più opportune, compiuti gli accertamenti necessari su ognuno dei componenti dei due nuclei familiari e sentite eventuali altre figure significative di riferimento, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità: Dica, altresì, qualora siano accertate importanti criticità nella funzione genitoriale di uno o entrambi i genitori, se tali carenze genitoriali possano essere recuperate, indicando attraverso quali sostegni e con quali previsioni di tempo;
Descriva le attuali condizioni psicologiche e caratteristiche personali del minore , in Per_1 relazione alla fase evolutiva, con particolare riguardo ai rapporti e dinamiche relazionali ed affettive con ciascun genitore;
Indichi, alla luce dell'osservazione espletata, quale sia la attuale soluzione di affidamento e di collocazione prevalente maggiormente rispondente all'interesse dei minori, di modo che possa essere riattivato ovvero mantenuto un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
indichi altresì quali siano le modalità di frequentazione con il genitore non collocatario maggiormente rispondenti all'interesse del minore Fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie per il minore”.
Con istanza depositata il 28.06.2024, il signor , a mezzo del proprio CP_1 procuratore, chiedeva alla Corte di provvedere alla revoca integrale, ovvero alla modifica, dell'ordinanza emessa in data 24/05/2024, disponendo la nomina di un nuovo CTU, iscritto presso l'Albo dei CTU presente presso il Tribunale di Bari, che espleti l'attività presso la Città di TE RO (BA), onde permettere al minore di poter creare un rapporto proficuo con la psicologa. Persona_1 L Corte respingeva l'istanza. La nominata CTU con istanza urgente 11.12.24 notiziava la Corte della impossibilità di procedere alle operazioni peritali che erano state sospese , evidenziando preoccupazione per la situazione generale ( si rimanda integralmente alle circostanze riferite nell'istanza). In particolare la difesa CP_1 aveva inviato alla CTU mail asserendo che il padre ed il bambino stavano partendo in autobus per raggiungere l'aeroporto di Bari e imbarcarsi per Torino al fine di partecipare all'incontro peritale quando il minore, appena acceso il motore, scendeva dal mezzo, piangeva e gridava;
la difesa avversaria inviava mail al CTU deducendo che il padre a far data dal trasferimento del minore continuava ad ostacolare gli incontri con la madre con le scuse piu' banali. Il CTU chiedeva determinazioni. La Corte, vista la complessità della situazione, l'impossibilità di effettuare la CTU e ritenuta la necessità di acquisire relazioni aggiornate sulla situazione del minore, con ordinanza in data 13.12.2024 revocava la CTU già disposta e fissava nuova udienza per la precisazione delle conclusioni. Con decreto emesso in data 17.1.2025 la Corte dichiarava inammissibile il ricorso qualificato come ex artt. 473 bis 38-39 presentato dalla appellante er le seguenti ragioni: Parte_1
“ Il Collegio,
rilevato che al di là del richiamo agli artt 473 bis 38 e 39 si richiede con il ricorso promosso una vera e propria modifica dei provvedimenti di affidamento del minore, nonché un provvedimento di ammonimento e risarcimento danni nei confronti del coniuge;
rilevato che il ricorso non puo' essere qualificato come procedimento attuativo e non ha i requisiti di cui agli artt 473 bis 38 e 39 bensi' tende ad anticipare l'oggetto della decisione in appello;
rilevato che ogni decisione in punto appello verrà adottata in sede di decisione; omissis
rilevato che la segnalazione di possibili situazioni pregiudizievoli per il minore impone l'acquisizione di relazioni aggiornate per le quali si provvede come da separato provvedimento in data odierna,
per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese al definitivo”
All'udienza del 16.5.25 l'appellante precisava le conclusioni come da appello insistendo, in particolare, nella richiesta di audizione del minore;
l'appellato si opponeva alla audizione e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. La Corte ha assunto la causa in decisione, assegnando i termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
*** Il lungo percorso della causa in esame vede il minore subire le Per_1 conseguenze del conflitto senza fine dei genitori, genitori che utilizzano il processo come teatro del loro scontro. Grave il comportamento di entrambi i genitori, che si riverbera sul piccolo e Per_2 che inevitabilmente plasmerà la sua vita di giovane adulto e le sue relazioni affettive e sociali. Tutte le giurisdizioni sono state impegnate – e piu' volte – in questo conflitto: il Tribunale per i minorenni, il Tribunale di prime cure, la Corte d'Appello e financo il giudice dell'attuazione. Non si puo' dimenticare che le vicende processuali del piccolo risalgono Per_1 al febbraio 2020 in occasione di un ricorso del P.M. , su segnalazione dei Servizi Sociali presso il Tribunale per i minorenni di Bari,cui seguiva altro ricorso promosso dal padre. Inoltre in data 20.8.22 il sig. denunziava la madre per sottrazione di CP_1 minore, denunciando anche il suocero per presunti abusi sul minore. Inizialmente nei confronti di è stato disposto l'affidamento ai Servizi Per_1
Sociali con collocazione presso l'abitazione materna. Nella impugnata sentenza il Tribunale di Ivrea, valutato il prioritario interesse del minore, ritiene che ricorrano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo di al padre, considerando, altresi', l'affido esclusivo “rafforzato” come del Per_1 tutto rispondente all'interesse della prole. La grave conflittualità dei genitori, infatti, rende inattuabile il regime di affidamento condiviso, rischiando di compromettere il normale sviluppo del minore. In ordine alla deroga al principio normativo dell'affidamento condiviso dei figli, la Suprema Corte di Cassazione, intervenendo duramente contro quei genitori che, con i loro comportamenti pregiudizievoli, aumentano i disagi che derivano ai figli dalla disgregazione del nucleo familiare, ha avuto modo di rimarcare il principio per cui: “… alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.”. ( cfr. ex multis Cass. Sez. I pronuncia n.23333 dell' 1/8/2023). Ebbene il primo giudice dedica una parte del proprio percorso argomentativo proprio ad evidenziare tale duplice requisito: da un lato la non adeguata genitorialità della sigra soprattutto in termini di carenza di Parte_1 capacità empatiche e comprensione dello stato d'animo del figlio che ha sin dall'inizio manifestato forte sofferenza e dall'altro la adeguatezza della genitorialità del padre sig , capace di riconoscere il minore nella sua CP_1 diversità, cogliendone i bisogni e le esigenze affettive, individuando la notevole sofferenza che ha sviluppato ed attivandosi nella ricerca di possibili Per_1 soluzioni. E' dato pacifico – richiamato anche nella sentenza impugnata in punto addebito della separazione– che il sig. ebbe ad allontanarsi dalla casa coniugale CP_1 nel 2017 per recarsi in Puglia e che la sua infedeltà coniugale sia comprovata dall'aver avuto altri figli con una nuova compagna. Altrettanto pacifico – e peraltro comprensibile umanamente – che la sigra giovane donna già con un vissuto familiare difficile, si sia arenata Parte_1 in uno stato di sofferenza e tristezza incapace di relazionarsi in modo adeguato con il proprio figlio. Ebbene, benché i due genitori continuino ad accusarsi reciprocamente per questi aspetti , il Tribunale chiarisce che non sono decisive le inadeguatezze genitoriali dimostrate nel passato dal padre e dalla madre , bensi' “ Sono determinanti gli atteggiamenti e le valutazioni attuali nel senso che , a fronte di un padre che si è concretamente attivato per avere con sé un figlio ed offrirgli un idoneo ambiente familiare sta il fatto che la madre , pur nutrendo sincero amore per il figlio , versa in condizioni di difficoltà tanto che il servizio sociale deve sostenerla inserendo il minore in un centro diurno educativo e reperire una affidataria quando la madre di sera si reca al lavoro” ( cfr. pag 12 della sentenza). A differenza di quanto affermato dalla appellante la motivazione della decisione è puntuale e condivisibile, non presentando censure logiche. Né la CTU espletata in primo grado risulta gravata da vizi logici o metodologici. L'interrogativo da porsi oggi è quale sia la situazione attuale e quale il miglior interesse per il minore. La Corte ha disposto in un primo momento una nuova CTU volta ad offrire una seconda valutazione peritale soffermandosi sulle attuali condizioni psicologiche e caratteristiche personali del minore , in relazione alla fase evolutiva, con Per_1 particolare riguardo ai rapporti e dinamiche relazionali ed affettive con ciascun genitore. Cio' per consentire di individuare la soluzione di affidamento e di collocazione prevalente maggiormente rispondente all'interesse di e consentirgli di Per_1 continuare nel miglior modo la frequentazione con il genitore non collocatario. Le difficoltà interposte dalla parte appellata hanno fatto fallire questo approfondimento istruttorio. Si sono, dunque, disposti nuovi aggiornamenti dei Servizi Sociali sia di Torino che di TE RO. Dalla relazione di aggiornamento del Comune di TE RO pervenuta il 14.3.2025 emerge che:
• vive presso l'abitazione paterna dal luglio 2023;il nucleo è Per_1 composto dal padre,che lavora in una pizzeria di TE RO , la compagna che lavora in un negozio di ortofrutta, i due figli Persona_3 della coppia nato il [...] e nato il [...]; Il Per_4 Per_5 nucleo familiare è supportato costantemente dalla nonna paterna che rappresenta una figura di riferimento;
• l'abitazione condotta in locazione per il canone mensile di euro 450 è risultata confortevole e idonea alle esigenze familiari;
• la coppia provvede in maniera adeguata alle esigenze ed ai bisogni dei tre minori mostrandosi accudente e collaborativa con i Servizi. Dalla relazione didattica in pari data allegata alla citata relazione emerge la seguente fotografia di come allievo: Per_1
“Il minore Frequenta regolarmente la classe quinta A dell'Istituto scolastico Persona_6 Frequenta regolarmente le lezioni e rispetta sempre gli orari punto con tutte le insegnanti ha un ottimo rapporto . è un bambino sensibile e rispettoso.E' ben inserito nel gruppo classe Per_1 dialoga ed interagisce con tutti i compagni ma ha stretto rapporti di amicizia con alcuni bambini con cui si vede al di fuori della scuola. In classe lo vediamo sereno e felice. Per quanto riguarda il rendimento scolastico è molto soddisfacente : in classe è attento e partecipa alle attività con impegno ed attenzione . Svolge sempre i compiti assegnati per casa con cura punto e preciso ed ordinato , autonomo nell'esecuzione delle attività”
Nella relazione emessa dai Servizi Sociali Distretto sociale Nord Est in data 13.3.25 si legge : “ In riferimento al minore in oggetto si fornisce il seguente breve aggiornamento il servizio scrivente negli ultimi mesi non ha più avuto contatti ne con i servizi competenti in base alla residenza del minore , né con la signora Come già in precedenza è evidenziato , al fine Parte_1 di ottemperare all'incarico di monitorag e quando è presso la madre , lo scrive servizio ha organizzato dei colloqui con lo stesso, ma si ritiene necessario riportare il rischio che tali momenti di verifica siano fonte di pressione e disagio eccessivi per il bambino. Si ritiene inoltre necessario sottolineare l'importanza del coinvolgimento di entrambi i genitori nel percorso progettuale in favore del minore da parte dei servizi di residenza dello stesso, al fine di sostenerli nel riuscire a porre il benessere del figlio come prioritario e supportare adeguatamente sia Per_1 a livello personale che nella relazione con la madre.”
I Servizi Sociali nelle relazioni precedenti ( riportate per esteso nella sentenza appellata) evidenziano la costante difficoltà di comunicazione tra il signor CP_1
e la signora la quale – pur invitata a trascorrere fine settimana in Parte_1
TE RO con il bambino presso b&b messo a disposizione dal padre - si è sempre rifiutata di accettare, pretendendo di incontrare il figlio altrove . Ancora nella relazione depositata il 28.3.24 dai Servizi Sociali di Torino si da' atto che nell'incontro del 29 dicembre 2023 presso i Servizi Sociali di Torino: “Il minore si è presentato molto teso e silenzioso e in più momenti , durante l'incontro, ha pianto. Il confronto è risultato molto complesso ed è emersa una importante sofferenza sia da parte della madre che del figlio. Si è cercato di accogliere con domande riguardanti la sua Per_1 quotidianità ma il bambino ha parlato poco e con difficoltà, lasciando intendere di non avere piacere a raccontarsi… in più occasioni la mamma ha spronato il figlio a parlare e a riferire il suo malessere invitandolo a raccontare gli aspetti critici del suo nuovo contesto di vita”.
Il focus principale del conflitto è ancora coniugale e non verte sul reale interesse e benessere del minore. La Corte d'appello da' infatti atto che dopo una consulenza tecnica redatta in primo grado, innumerevoli colloqui presso il Servizio sociale, nonché dopo l'intervento degli operatori di tutti i servizi, non si e' riusciti in alcun modo a tutelare il minore da reciproci rischi manipolatori ed oppositivi. Da un lato il sig. e la nonna paterna non hanno mancato di sottolineare CP_1 criticità ( trascuratezza nella cura e nell'igiene personale del bambino ) quando rientra da giorni di vacanza trascorsi presso la madre a Torino;
dall'altra la sigra si rifiuta di vedere il minore nel luogo di Parte_1 residenza ( in TE RO), obbligandolo ad incontrarla nel territorio campano, dopo un viaggio significativo e stancante per il minore ( tre ore di autovettura o ancor piu' con i mezzi pubblici).
Non puo' essere accolta l'istanza istruttoria avanzata da parte appellante di disporre l'ascolto del minore. Già la CTU dottssa nel lavoro espletato su incarico del primo giudice, Persona_7 rilevava in capo al minore un forte stato di malessere ingenerato dagli anni di conflitto e di reciproca svalutazione delle figure genitoriali. In – si legge alle pagg. 43 e 44 della relazione peritale “ si stanno Per_1 for primi nuclei scissionali: l'Io non è in grado di attivare difese idonee rispetto alle richieste esterne che possono essere vissute come ambivalenti o pericolosi, dando vita così ad elementi ansiosi- depressivi , sollecitati dalle dinamiche conflittuali dei propri genitori.”
continua ad essere il baricentro su cui ruotano le ambivalenze Per_1 affettive dei genitori. Per tale ragione la Corte ( già con ordinanza in data 17.11.2023) aveva rigettato l'istanza istruttoria di ascolto del minore in sede giudiziaria, in quanto Per_1 altamente pregiudizievole per il bambino. Anche ora, in sede decisoria e al termine del lungo percorso contenzioso, si continua a condividere tale giudizio. E' nota a questa Corte di merito la significativa evoluzione normativa e giurisprudenziale sull'ascolto del minore. La Suprema Corte ( cfr. ordinanza n. 32290 del 21 novembre 2023) con specifico riferimento al mancato ascolto del minore, ha avuto modo di chiarire quanto segue : l'ascolto del minore è considerato non come un atto istruttorio, ma come un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire sulle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare. Si tratta di un diritto personalissimo, proprio della persona minore di età, attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo;
costituisce al tempo stesso primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore. Il suo riconoscimento nell'ordinamento interno è frutto del progressivo adeguamento alle Convenzioni internazionali a tutela dei diritti del fanciullo (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata dall'Italia con la L. 27 maggio 1991, n. 176; Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo in data 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con la L. 20 marzo 2003, n. 77) i cui contenuti sono stati ripresi anche dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea.La Corte precisa poi che è all'acquisto della capacità di discernimento che la Convenzione di New York riconnette il diritto di ascolto, senza fissare alcuna età minima. Più esplicitamente, la Convenzione di Strasburgo rimette al diritto interno di individuare quando il minore è da considerare in età di discernimento. Il legislatore italiano, nel dare attuazione alle suddette Convenzioni, ha operato una semplificazione, ritenendo sussistente la capacità di discernimento ove il minore abbia compiuto i dodici anni, fissando così una presunzione che rende doveroso l'ascolto, salvo che ricorrano i casi previsti dalla legge di cui dare conto in motivazione (ascolto superfluo, pregiudizio per il minore); mentre, con riferimento ai bambini di età inferiore, l'ascolto è dovuto solo nel caso in cui il minore, in concreto, risulti capace di discernimento, inteso nel senso di cui sopra si è detto. Non sussiste dunque, un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto dei minori di età inferiore ai dodici anni poiché il diritto alla partecipazione alle decisioni deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo. Nell'ordinanza richiamata, i giudici di legittimità hanno dato atto che la Corte d'appello aveva ampiamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di non ascoltare le minori, rimarcando che in base a quanto emergeva dagli atti si riteneva che non fossero in grado di esprimere in maniera libera e autonoma le loro opinioni in sede giudiziaria. Ebbene, anche nel nostro caso si decide di omettere l'ascolto del minore in quanto contrario al suo interesse –per l'esigenza di tutela di stante Per_2
l'elevatissimo rischio di un grave pregiudizio derivante dal coinvolgimento emotivo nella controversia tra i genitori.
La Corte, alla luce delle premesse considerazioni e degli elementi probatori in atti, visto il quadro delle condizioni del minorenne dovuto alla stabile e positiva permanenza presso la famiglia del padre, ritiene opportuno mantenere l'assetto in corso, conservando la collocazione del piccolo presso l'abitazione Per_1 del padre in TE RO , insieme al nucleo familiare allargato ivi residente. L'elevatissima conflittualità tra i genitori e la distanza tra le abitazioni degli stessi conferma la sussistenza di tutti i presupposti per l'affido esclusivo rafforzato, consentendo al genitore collocatario di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggiore importanza per la vita del minore.
Nondimeno è necessario disporre un sensibile aumento dei diritti di visita della madre sigra e dei tempi di permanenza del minore con la Parte_1 stessa al fine di consentire il diritto alla bigenitorialità e a consentire al minore di nutrire il rapporto con la madre ( come da dispositivo).
E' molto grave che , nonostante quanto disposto dal primo giudice, il minore non sia stato preso in carico dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile competente per territorio se non in data 18.2.25 ( cfr. relazione S.S. TE RO 13.3.25). La Corte prescrive che la presa in carico sia effettuata con urgenza e regolarità da parte del predetto Servizio.
La Corte prescrive ai genitori di collaborare entrambi nel superiore interesse del minore;
in caso di ulteriori pregiudizievoli condotte poste in essere dal padre o dalla madre, gli stessi potrebbero rischiare di essere dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.
Per quanto riguarda le spese di lite la elevatissima conflittualità delle parti, la pluralità di richieste rispettivamente avanzate, la decisione presa nel superiore interesse del minore e la soccombenza reciproca, impone la integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni,
Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell'appello,
-DISPONE gli incontri tra la sigra e il figlio , salvi Parte_1 Per_1 diversi accordi con eventuale mediazione dei Servizi Sociali di TE RO e di Torino, secondo le seguenti modalità: due week end al mese uno dei quali a Torino dove il minore dovrà essere accompagnato dal padre o da altri familiari e il secondo in territorio pugliese ( TE RO o Bari) dove si recherà la madre;
- i ponti del 31-1 Novembre, vacanze di Carnevale, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno saranno tutti di pertinenza materna (alternativamente a Torino il primo e in TE RO il secondo e cosi' via); - il minore potrà trascorrere sempre presso la mamma il periodo delle Per_1 vacanze Pasquali fino al rientro a scuola: la sig.ra si occuperà di Parte_1 prendere il figlio a Bari e il sig. di prelevarlo a Torino;
CP_1 le vacanze invernali verranno ad anni alterni dal termine della scuola al 30 dicembre con la madre e dal 31 al 6 gennaio col padre. Entro il 31 Maggio di ogni anno, la sig.ra comunicherà al sig. il Parte_1 CP_1 periodo delle ferie col figlio nel mese di agosto.
-Il periodo delle vacanze estive: tre settimane consecutive a decorrere dal termine della scuola con la madre;
il sig. o chi per lui recupererà presso la CP_1 Per_1 sig.ra nuovamente trascorrerà 15 giorni consecutivi di Parte_1 Per_1 agosto con la sig.ra (in caso di disaccordo, i primi 15 giorni); Parte_1 la sig.ra o chi sarà incaricato preleverà a Bari;
così come il Parte_1 Per_1 sig. o chi sarà da lui incaricato, preleverà a Torino;
CP_1 Per_1
-CONSENTE alla sigra di effettuare una telefonata o videochiamata Parte_1 quotidiana al figlio nel pomeriggio o in caso di disaccordo tra le ore 20 e le ore 21,00;
-DISPONE l'intervento dell'educativa territoriale sia in Torino che in TE RO;
-DISPONE il monitoraggio dei Servizi Sociali di Torino e di TE RO;
-DISPONE la presa in carico del Servizio di NPI e Psicologia dell'età evolutiva di TE RO;
-PRESCRIVE ai genitori di collaborare nel superiore interesse del minore;
-CONFERMA nel resto;
-DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello in data 17 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Dottssa Roberta Collidà
La Presidente Dottssa Carmela Mascarello