Ordinanza collegiale 10 ottobre 2024
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. TAR Toscana, sezione I, sentenza 16 febbraio 2026, n. 355https://www.eius.it/articoli/ · 2 marzo 2026
FATTO 1. La ricorrente, dipendente del Comune di Cecina, appartenente all'Area Istruttori (ex categoria C), ha preso parte alla procedura per la progressione verticale tra aree, indetta dall'Amministrazione con determinazione dirigenziale n. 392 del 16 aprile 2024, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto funzioni locali 2019-2021, che alla citata norma del testo unico del pubblico impiego ha dato attuazione. Si tratta di una procedura così detta "in deroga" che, come meglio si chiarirà nel prosieguo, consente, in via transitoria, il passaggio tra aree anche per quei lavoratori …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 24/02/2025, n. 4036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4036 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04036/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13630/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13630 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
LE NI, RT AN, AG D'AM, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Fiorentini, Luciano Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RO IT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LE Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in RO, via del Tempio di Giove, 21;
nei confronti
IA ET, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell''avviso di procedura di progressione tra aree del personale non dirigente di roma capitale di cui alla delibera n. 236/2023;
Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:
- della graduatoria titoli pubblicata il 3 novembre 2023;
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:
- dell''elenco/valutazione del 14 marzo 2024;
- della Graduatoria Definitiva approvata con D.D. GB/831/2024 prot. n. GB/36252/2024 del 3 maggio 2024;
Per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti:
- dell''elenco/graduatoria del 13 maggio 2024 (pubblicata con D.D. GB/877/2024);
- dell''elenco graduatoria del 22 maggio 2024 (pubblicata con D.D. GB/1054/2024);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RO IT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 21.9.2023 a RO IT ed alla controinteressata in epigrafe, nonché tempestivamente depositato il 17.10.2023, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- dell'Avviso - del 24 luglio 2023 - di procedura di Progressione tra Aree del personale non dirigente di RO IT per la copertura di n. 2.055 posti di diverso profilo professionali, di cui n. 2.010 posti nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione e n. 45 posti nell’Area degli Istruttori, riservata al personale di ruolo di RO IT (n. 690 progressioni nel profilo “Funzionario Polizia Locale”- Settore ZA, art. 1, n. 4) lett. a), ed in particolare, nelle parti in cui:
- all'art. 4 comma 2 lett. a), ai fini della valutazione dell'esperienza maturata nell'area di provenienza e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, anche a tempo determinato, vengono assegnati 1,75 punti per ogni anno di servizio svolto presso RO IT con un massimo di 35 punti, valorizzando, in tal modo, soltanto 20 anni di anzianità;
- all'art. 4, comma 2, lett. c) – n. 6 della relativa tabella, nel caso di variazione delle mansioni, viene previsto un colloquio come criterio di valutazione e di accertamento delle competenze acquisite nel contesto lavorativo, funzionali all'esercizio delle mansioni del profilo oggetto di progressione, valevole sino a 22 punti;
- del presupposto regolamento delle progressioni tra aeree del personale non dirigente in sede di revisione degli ordinamenti professionali, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 236 del 7 luglio 2023, pubblicata nell'albo pretorio on line di RO IT dal 13 al 27 luglio 2023, nelle parti, integralmente recepite dall'Avviso di selezione;
- di ogni ulteriore atto dipendente, conseguente, antecedente o connesso, anche non notificato o non conosciuto, comunque lesivo.
2. Con successivi motivi aggiunti (primi motivi aggiunti), notificati a mezzo pec il 20.12.2023 e depositati in data 11.1.2024, i ricorrenti adivano nuovamente questo Tribunale per l’annullamento:
- dell'elenco / graduatoria di cui all'art. 5, comma 2 (Commissione di valutazione e Graduatoria)
- di ogni ulteriore atto dipendente, conseguente, antecedente o connesso, anche non
notificato o non conosciuto, comunque lesivo.
3. Con ulteriori motivi aggiunti (secondi motivi aggiunti), notificati a mezzo pec il 10.5.2024 e depositati il 20.5.2024, i ricorrenti adivano ancora questo Tribunale, per l’annullamento:
- della valutazione resa sulla base del criterio di cui all'art. 4 lettera c) "Competenze professionali funzionali all'esercizio delle mansioni";
- della Determinazione Dirigenziale rep. n. GB/831/2024 del 3 maggio 2024, prot. n. GB/36252/2024, di approvazione della graduatoria definitiva per la copertura di n. 690 posti nel profilo professionale di Funzionario della Polizia Locale e dei relativi allegati ed in particolare:
− Allegato A – graduatoria finale della procedura di progressione tra le aree finalizzata alla copertura di n. 690 posti per il Settore ZA nel profilo professionale di Funzionario Polizia Locale pubblicata sul portale telematico dei dipendenti di RO IT in data 3 maggio 2024.
- di ogni ulteriore atto dipendente, conseguente, antecedente o connesso, anche non notificato o non conosciuto, comunque lesivo.
4. Con ennesimi motivi aggiunti (terzi motivi aggiunti), notificati a mezzo pec il 5.6.2024 e depositati il 19.6.2024, i ricorrenti adivano nuovamente questo Tribunale per l’annullamento:
- della Determinazione Dirigenziale rep. n. GB/877/2024 (prot. GB/2024/38641) con la quale è stata rettificata la graduatoria finale della procedura di progressione tra le aree per n. 690 posti nel profilo professionale di Funzionario Polizia Locale (PVFPL) per la presenza di errori materiali e della relativa graduatoria allegata, pubblicata sul portale telematico dei dipendenti di RO IT in data 13 maggio 2024;
- della Determinazione Dirigenziale rep. n. GB/1054/2024 (prot. GB/2024/45274) con la quale è stata ulteriormente rettificata la graduatoria finale della procedura di progressione tra le aree per n. 690 posti nel profilo professionale di Funzionario Polizia Locale (PVFPL) per la presenza di errori materiali e della relativa graduatoria allegata pubblicata sul portale telematico dei dipendenti di RO IT in data 22 maggio 2024.
- di ogni ulteriore atto dipendente, conseguente, antecedente o connesso, anche non notificato o non conosciuto, comunque lesivo.
5. Con la presente iniziativa processuale, articolata attraverso il ricorso introduttivo e tre motivi aggiunti, i ricorrenti avversano gli atti e le determinazioni adottati in relazione alla procedura avviata da RO IT per la progressione tra Aree del personale non dirigente di RO IT per la copertura di n. 2.055 posti di diverso profilo professionali, di cui n. 2.010 posti nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione e n. 45 posti nell’Area degli Istruttori, riservata al
personale di ruolo di RO IT. Nello specifico, i ricorrenti sono interessati alla progressione relativa a n. 690 posizioni nel profilo “Funzionario Polizia Locale”- Settore ZA, art. 1, n. 4) lett. a), indetta con avviso del 24.7.2023.
Detto avviso è stato pubblicato ai sensi dell’art. 52, c.1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e
dell’art. 13, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019 – 2021, in dichiarata applicazione del Regolamento di RO IT
approvato con deliberazione giuntale. n. 236 del 07/07/2023.
I ricorrenti, dipendenti di RO IT con le funzioni di Istruttori della Polizia Locale, hanno preso parte alla procedura, conseguendo, all’esito dell’elaborazione della graduatoria finale, i seguenti punteggi: NI 69,25; AN 69,5; D’AM 62,25.
L’impugnazione complessivamente proposta dai ricorrenti censura, essenzialmente, talune previsioni dell’avviso, determinative dei criteri per l’attribuzione dei punteggi, come meglio indicato nei motivi di ricorso.
Atteso che detti motivi sono stati via via riproposti anche nei ricorsi per motivi aggiunti, nella rappresentazione degli stessi si farà riferimento, per semplificare, a quanto indicato nel ricorso principale, tenuto conto che nei motivi aggiunti, proposti per l’impugnazione degli atti via via adottati dall’Amministrazione (es. la graduatoria finale, e le successive rettifiche), sono state riproposte le medesime ragioni di doglianza (illegittimità in via derivata rispetto alle censure dedotte avverso specifiche previsioni dell’avviso di procedura).
6. Il gravame veniva affidato alle doglianze di seguito esposte in sintesi, e come meglio articolate nei relativi atti processuali:
- (primo motivo) illegittimità dell’art. 4 comma 2, lett. a) dell’avviso, nella misura in cui assegna al criterio dell’esperienza maturata un massimo di 35 punti e 1,75 punti per ogni anno di lavoro nel medesimo profilo professionale, limitando in tal modo l’esperienza utile a 20 anni (35:1,75);
- (secondo motivo) illegittimità dell’art. 4 comma 2, lett. a) dell’avviso, nella misura in cui in violazione, fra l’altro, del Regolamento sulle progressioni, discrimina l’esperienza professionale maturata nel medesimo profilo professionale presso altra pubblica amministrazione, assegnando 0,75 punti per ogni anno maturato nel medesimo settore professionale presso ente diverso da RO IT, contro 1,75 attribuiti all’esperienza maturata nel medesimo segmento professionale presso RO IT;
- (terzo motivo) illegittimità dell’art. 4 comma 2, lett. c) dell’avviso, nella misura in cui assegna n.22 dei 30 punti complessivi, relativamente alla “valutazione delle competenze acquisite nel contesto lavorativo” attraverso un colloquio discrezionale, anziché in modalità automatizzata, sulla base dei soli titoli dichiarati.
7. RO IT si costituiva in giudizio, in data 18.10.2023, per resistere al ricorso sulla base delle memorie difensive successivamente versate in atti.
In estrema sintesi, la difesa dell’Amministrazione controdeduceva:
- sul primo motivo: la disciplina dell’avviso è pienamente conforme alla previsione recata dall’art.52 co.1 bis D.Lgs.n.165/2001, secondo periodo, disposizione che non opera alcuna limitazione sul numero di anni di servizio valorizzabili nelle procedure di progressione cd. in deroga (ossia che prescindono dal possesso della laurea);
- sul secondo motivo: la scelta di valorizzare con maggiore pregnanza l’esperienza maturata nel medesimo servizio alle dipendenze di RO IT costituisce declinazione specificativa non in contrasto con il Regolamento sulle progressioni, anzi coerente con l’esigenza di valorizzare le esperienze dei dipendenti e la specificità della realtà capitolina, assoggettata ad ordinamento amministrativo speciale in quanto IT della Repubblica, sede delle istituzioni del Governo e ospitante lo Stato della Città del Vaticano;
- sul terzo motivo: la previsione del colloquio esperienziale, con assegnazione fino a 22 punti è legittima, in quanto non vietata da alcuna disposizione dell’ordinamento e, anzi, del tutto ragionevole in quanto consente di differenziare, in chiave concretamente comparativa, la selezione, che comporta pur sempre la progressione versa area professionale superiore e pertanto soggetta al principio costituzionale del buona andamento ex art.97 Cost.. L’assessment, peraltro, è ormai entrato stabilmente a fare parte delle metodologie in uso per la selezione del personale, anche in ambito pubblico.
8. A seguito della rinuncia all’istanza cautelare, il Tribunale, con ordinanza n.17499/2024, pubblicata il 10.10.2024, disponeva l’integrazione del contraddittorio, con autorizzazione alla notifica del gravame per pubblici proclami, in confronto dei concorrenti indicati nella determina di graduatoria, siccome rettificata e integrata.
9. Seguiva la presentazione, a cura delle parti, di ampia documentazione e articolate memorie difensive, anche in replica.
10. Verificata l’ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio, alla pubblica udienza del giorno 29 gennaio 2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
11. Il Collegio esamina quindi, distintamente, i tre motivi di ricorso.
11.1 Occorre premettere brevi cenni sulla tipologia di progressione interna fra le aree avviata da RO IT ai sensi dell’art.52, co.1 bis D.Lgs.n.165/2001.
Secondo la predetta disposizione “Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate ((dalle amministrazioni)) per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente”. Pe gli enti locali, l’art.13, co.6 del ccnl Funzioni Locali 2019-2021, in fase di prima applicazione e in recepimento della predetta disposizione normativa, ha previsto che “In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza”. Il successivo co.7 del ccnl stabilisce inoltre che “Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5 (Confronto), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:
a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;
b) titolo di studio;
c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali”.
La procedura in questione costituisce dunque una progressione fra le aree (verticale), cd. in deroga, giacchè, per il relativo accesso, si prescinde dal possesso della laurea (titolo necessario per l’accesso alla terza area, anche nelle progressioni verticali ordinarie).
RO IT ha dato corso e applicazione alle citate previsioni normative e di fonte contrattuale collettiva, adottando, dapprima, con delibera giuntale n.236/2023, il Regolamento che definisce i criteri per la progressione, quindi, con l’avviso del 24.7.2023, l’avviso di indizione della procedura, alla quale hanno partecipato gli odierni ricorrenti.
Con la prima doglianza, si censura l’art.4, co.2, lett.a) dell’avviso, nella parte in cui consente di valorizzare un numero di anni, dal punto di vista della pregressa esperienza maturata nell’area di provenienza, non superiore a 20 anni, risultato della divisione fra il numero massimo di punti (35 punti) e il punteggio massimo per ogni annualità (1,75).
La censura non può essere favorevolmente apprezzata.
Né l’art.52, co.1 bis D.Lgs.n.165/2001 né l’art.13, co.6 ccnl Funzioni Locali pongono vincoli al riguardo, prevedendo che la progressione tenga conto dell’esperienza effettivamente maturata e utilizzata dalle p.a.. Il co.7 dell’art.13 del ccnl demanda poi ad apposito Regolamento, sottoscritto previo confronto con le oo.ss, la definizione dei criteri, fra cui l’esperienza maturata (rif. lett. a), con il solo limite dell’incidenza non inferiore al 20% (rilevando, oltre all’esperienza, i titoli di studio e le competenze professionali). Nella circostanza, il peso attribuito dall’avviso all’esperienza (35 punti su 100) è ben superiore al limite al 20% (pesando per oltre un terzo sul totale) e, comunque, non si ravvisano elementi di manifesta irragionevolezza che possano far ritenere che l’avviso (e il sotteso regolamento) abbia esondato dalla sfera di discrezionalità che la disciplina legislativa e quella collettiva assegnano alla p.a.. D’altra parte, se non fosse stato previsto un limite dell’incidenza assegnata al parametro dell’esperienza, ergo all’anzianità maturata, si sarebbe verificata una sproporzione a danno degli altri criteri (titolo di studio, competenze) che tanto l’art.52, co.1 bis D.Lgs.n.165/2001 che l’art.13, co.7 ccnl FL prendono in considerazione e che, obiettivamente, assumono rilevanza al fine di valutare se il dipendente (quand’anche, eventualmente, sprovvisto della laurea) sia meritevole di conseguire il passaggio di area. E, ulteriormente, anche la rilevanza del titolo di studio non appare irragionevole, dal momento che, un conto è consentire ai soggetti sprovvisti di laurea di accedere alla progressione verso l’area successiva, altro sarebbe disconoscere che il titolo di studio abbia significativa rilevanza ai fini della complessiva e composita valutazione della capacità professionale del soggetto.
11.2 La seconda doglianza è incentrata sempre sull’art.4, co.2, lett. a) dell’avviso, in relazione tuttavia al diverso profilo della invocata discriminazione del peso assegnato all’esperienza maturata, nel medesimo settore professionale (vigilanza) presso RO IT a danno di coloro che hanno prestato servizio presso pubbliche amministrazioni diverse da RO IT. Sul punto, l’avviso assegna 1,75 punti per ogni anno di servizio “anche a tempo determinato, presso RO IT nella stessa famiglia professionale del profilo oggetto di progressione” e, invece, 0,75 punti per gli “anni di servizio, anche a tempo determinato, presso RO IT in altra famiglia professionale, o presso altre PP.AA.”. Sul punto, la parte ricorrente censura la difformità rispetto alla previsione recata dal Regolamento sulle progressioni (rif. art.4, co.2, lett. a), di cui alla delibera giuntale n.236/2023, nonché la violazione dell’art.30 D.Lgs.n.165/2001 (in combinato disposto con l’art.1406 c.c.), giacchè non si terrebbe in debita considerazione la disciplina della mobilità in termini di diritto del dipendente alla conservazione dell’anzianità e della qualifica ab origine (ossia dall’assunzione a fare data dalla p.a. di provenienza) e, in ogni caso, il difetto di ragionevolezza della scelta operata da RO IT con l’avviso di cui trattasi. Sul punto, RO IT, negli scritti difensivi, ha difeso la legittimità della scelta, evidenziando come la stessa si situi entro i binari della discrezionalità amministrativa, rappresentando un intervento meramente specificativo rispetto alla previsione recata dal Regolamento.
Ad avviso del Collegio, la censura è fondata.
E’ necessario rilevare, in primo luogo, che l’art.52, co.1 bis D.Lgs.n.165/2001 demanda alla fonte collettiva l’individuazione della disciplina sui criteri per le progressioni fra le aree cd. in deroga. A su volta, come visto, la disciplina di fonte collettiva (ossia l’art.13, co.6 e 7 del ccnl FL per gli anni 2019-2021) rinvia ad un atto regolamentare, previo concerto con le oo.ss, la puntuale definizione dei criteri, fatti salvi i parametri ivi indicati (in sede di prima applicazione).
Ora, l’Amministrazione, previo concerto con le oo.ss, ha adottato il Regolamento sulle progressioni con delibera della giunta n.236/2023. La delibera in questione all’art.4, co.2, lett.a) indica, quanto all’esperienza maturata, due soli parametri: 1,75 per l’esperienza maturata nella stessa famiglia professionale, 0,75 per quella maturata in altra famiglia professionale. Ciò posto, la violazione del Regolamento appare evidente, nella misura in cui, introducendosi nell’avviso l’ulteriore distinzione fra esperienza maturata nella stessa famiglia professionale presso RO IT e presso altra p.a., si altera obiettivamente la chiara, unica alternativa stabilita dal Regolamento. A fronte dell’alternativa secca posta dal Regolamento, autoevidente, l’inciso frapposto dall’avviso non può costituire un intervento meramente specificativo, bensì una manifesta violazione, che attribuisce un privilegio a chi abbia maggiore anzianità di servizio presso RO IT. La violazione della previsione del Regolamento determina, ipsofactamente, l’illegittimità, in parte qua, dell’art.4, co.2 lett. a) dell’avviso del 24 luglio 2023, dal momento che esso costituisce un provvedimento amministrativo (sia pure a contenuto generale) in contrasto diretto con un atto di normazione secondaria (gerarchicamente sovraordinato agli atti sostanzialmente amministrativi), quale il Regolamento sulle progressioni introdotto da RO IT al fine di disciplinare la procedura di progressione di cui trattasi. La violazione del Regolamento determina, a cascata, sia la violazione dell’art.13, co.7 del ccnl FL del periodo 2019-2021, che demanda ad apposito atto adottato dall’Amministrazione di concerto con le oo.ss la definizione dei criteri (la delibera giuntale n.236/2023 ha recepito l’accordo intervenuto con le oo.ss nella seduta del 7.6.2023), che dell’art.52, co.1 bis, terzo periodo D.Lgs.n.165/2001, che demanda al contratto collettivo l’individuazione dei criteri per la progressione (“le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito”).
Inoltre, la distinzione operata nell’avviso non appare scevra da irragionevolezza manifesta, sotto un duplice, concorrente profilo:
a) da un lato, parifica l’esperienza prestata nel medesimo settore professionale, ma presso altra p.a., a quello prestato in diverso settore professionale (così, ad esempio, il servizio prestato dal candidato come vigile urbano in altro Comune avrà lo stesso trattamento di chi abbia svolto funzioni da impiegato di RO IT in attività completamente eterogenea);
b) da un altro, l’esperienza di chi abbia svolto funzioni nello stesso settore professionale (ad esempio, il vigile presso il Comune di Milano) viene immotivatamente discriminata rispetto a chi abbia svolto quelle funzioni presso il Comune di RO, senza che emergano elementi idonei a sostenere che l’attività professionale nel settore della vigilanza nella città di RO abbia delle specificità tali (in termini di funzioni operative) da giustificare un trattamento di maggiore favore, vieppiù rilevandosi che la procedura di progressione, per definizione, costituisce un procedimento che si applica solo ed esclusivamente a dipendenti della stessa Amministrazione, a qualsivoglia titolo assunti o transitati (concorso, esterno o interno, mobilità, ecc.), e che l’individuazione dei criteri, pure se prescinde dal possesso del titolo di studio normalmente necessario per l’accesso, non può contemporaneamente prescindere dalla valutazione delle professionalità acquisite, pena la violazione del canone del buon andamento ex art.97 Cost..
11.3 Con la terza doglianza si censura la previsione di cui all’art.4, co.2, lett. c) dell’avviso, conforme al Regolamento sulle progressioni, che assegna fino a 22 punti tramite colloquio per la valutazione delle competenze acquisite nel contesto lavorativo. Secondo la prospettiva di parte ricorrente, tale modalità sarebbe incompatibile con la procedura di progressione interna, essendo adatta solo ad una procedura di tipo concorsuale, imponendosi piuttosto la necessità di un’assegnazione tabellare, sulla base di quanto indicato nella domanda di partecipazione, senza alcuna valutazione della performance nella sede “d’esame”.
La censura non è convincente.
Sul punto, è sufficiente premettere che, secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza, tanto delle Sezioni Unite della Cassazione che del giudice amministrativo, le controversie sulle progressioni verticali (di passaggio di area) rientrano nella giurisdizione del g.a., ai sensi dell’art.63, co.4 D.Lgs.n.165/2001, proprio in ragione della rilevanza concorsuale della selezione, che consente il passaggio a profilo professionale diverso e superiore (cfr., quam multis, Cass. SU., n.11.4.2018, n.8985; Tar RO, 11.7.2020, n.7399; Tar Campobasso, 30.1.2015, n.20: “Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto una selezione interna per titoli e colloquio, indetta dall'Amministrazione sanitaria locale, per il passaggio di parasanitari dipendenti dalla categoria di ostetrica - collaboratore (D6) a quella di ostetrica - coordinatore (DS), trattandosi di una 'progressione verticale' e rientrando, quindi nella materia dei concorsi pubblici”.
Posta la natura latu sensu concorsuale della progressione verticale, sia pure con la specificità che la caratterizza rispetto al modus procedendi del concorso esterno o interno tradizionale, si ritiene che la previsione del colloquio non sia irragionevole, rientrando appieno nell’alveo della discrezionalità amministrativa della p.a. la previsione di un meccanismo che assegna una quota (peraltro non maggioritaria) del punteggio all’accertamento delle competenze maturate dal candidato allo scopo di verificare l’idoneità prognostica dello stesso a transitare nel profilo professionale superiore. Il colloquio (cd. assessment), del resto, rappresenta comunemente uno strumento idoneo a verificare la attitudine del candidato a transitare nel diverso profilo richiesto, implicando la verifica delle competenze acquisite “sul campo” e la maggiore o minore rispondenza al profilo professionale superiore rispetto a quello nel quale l’esperienza è maturata.
12. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va accolto ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, si dispone l’annullamento:
- dell’art.4, co.2, lett. a) dell’avviso di RO IT del 24 luglio 2023, recante l’avvio della procedura di progressione fra le aree, nei limiti dell’interesse azionato, ossia limitatamente al profilo relativo al Settore ZA (690 progressioni nel profilo Funzionario Polizia Locale (codice PVFPL), e nella sola parte in cui assegna 0,75 punti, anziché 1,75, per ogni anno di servizio, anche a tempo determinato, nella stessa famiglia professionale del profilo oggetto di progressione presso p.a. diversa da RO IT;
- della Determinazione Dirigenziale di RO IT Rep. GB/831/2024 del 03/05/2024 (prot.n. GB/36252/2024 del 03/05/2024), di elaborazione della graduatoria della procedura per il Settore ZA, come successivamente rettificata con le determinazioni rep. n. GB/877/2024 (prot. GB/2024/38641) del 10.5.2024 e rep. GB/1054/2024 (prot. GB/2024/45274) del 29.5.2024, nella sola parte in cui, ai ricorrenti in epigrafe, ha assegnato 0,75 punti, anziché 1,75, per ogni anno di servizio, anche a tempo determinato, nella stessa famiglia professionale del profilo oggetto di progressione presso p.a. diversa da RO IT.
Resta inteso che, in ossequio al vincolo conformativo nascente dalla presente decisione e tenuto conto della possibilità di eterointegrazione dell’avviso con l’applicazione della corrispondente, puntuale previsione recata dall’art.4, co.2, lett. a) del Regolamento sulle progressioni di cui alla delibera giuntale n.236/2023, direttamente invocabile nella fattispecie in sostituzione della clausola illegittima dell’avviso, RO IT dovrà rideterminarsi, provvedendo a rettificare il punteggio assegnato ai ricorrenti relativamente al criterio di cui all’art.4, co.2, lett. a) dell’avviso in modo conforme alle indicazioni sopra esposte.
Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, tenuto conto della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e siccome integrato da motivi aggiunti, lo accoglie ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO