Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 06/10/2025, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03133/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02436/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2436 del 2024, proposto da
- Class S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Sirtori e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Parco Regionale della Valle del Lambro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Samantha Battiston e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
nei confronti
- Comune di Eupilio, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesca Rota e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
per l’annullamento
- del provvedimento del Parco Regionale della Valle del Lambro, prot. n. 05/2024, notificato in data 26 luglio 2024, avente a oggetto l’ordinanza di rimessione in pristino delle opere abusive realizzate nel Comune di Eupilio (CO);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Parco Regionale della Valle del Lambro;
Vista l’ordinanza n. 1223/2024 con cui è stata accolta la domanda di sospensione proposta dalla parte ricorrente, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Eupilio ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Visto l’atto di intervento in giudizio del Comune di Eupilio;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 24 settembre 2025, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 14 settembre 2024 e depositato il 27 settembre successivo, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Parco Regionale della Valle del Lambro, prot. n. 05/2024, notificato in data 26 luglio 2024, avente a oggetto l’ordinanza di rimessione in pristino delle opere abusive realizzate nel Comune di Eupilio (CO).
La società ricorrente dal 2006 è proprietaria, oltre che gestore, del Camping Internazionale Lago di Pusiano, struttura ricettiva all’aperto sita nel Comune di Eupilio (CO) in Via Cascina Gera n. 5. Nel corso degli anni, la predetta struttura è stata oggetto di ampliamenti e miglioramenti che, secondo la prospettazione della parte ricorrente, sarebbero stati sempre tutti autorizzati sia dal Comune di Eupilio che dal Parco Regionale della Valle del Lambro. A seguito di accertamenti effettuati sul compendio dalla Guardia di Finanza su impulso della Procura della Repubblica di Como, con due separate comunicazioni, notificate in data 14 maggio 2024, il Comune di Eupilio e il Parco Regionale della Valle del Lambro hanno segnalato alla ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla verifica della legittimità/conformità, rispettivamente edilizia/urbanistica e paesaggistica, degli immobili e delle aree afferenti al predetto compendio, in particolare quella individuate ai mappali n. 2116/1938 sub. 702, 2258 (ex 513), 2259 (ex 519) foglio n. 1 (logico), n. 6 (fisico) della Sez. cens. di Penzano. In data 22 maggio 2024 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, cui ha fatto seguito, in data 26 luglio 2024, la notifica, a mezzo p.e.c., dell’ordinanza n. 05/2024 del Parco Regionale della Valle del Lambro, con cui è stato ingiunto alla parte privata il ripristino, ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n. 42 del 2004, dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere e degli interventi puntualmente indicati e descritti, in quanto realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa.
Assumendo l’illegittimità della predetta ordinanza adottata dal Parco Regionale della Valle del Lambro, la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per difetto di istruttoria e di motivazione e per eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste.
Successivamente sono state dedotte la violazione di legge e l’erronea e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 in relazione al punto 1 dello stato di fatto di cui all’ordinanza impugnata.
Infine, sono state dedotte la violazione di legge e la mancata e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 15 della legge n. 241 del 1990.
Si è costituito in giudizio il Parco Regionale della Valle del Lambro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 1223/2024 è stata accolta la domanda di sospensione proposta dalla parte ricorrente, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Eupilio ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.
In data 26 novembre 2024 è intervenuto in giudizio il Comune di Eupilio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni; la difesa della parte ricorrente ha chiesto altresì la riunione con il ricorso R.G. n. 2845/2024.
Alla pubblica udienza del 24 settembre 2025, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere disattesa la richiesta formulata dal difensore della parte ricorrente e finalizzata alla riunione del presente giudizio con il ricorso R.G. n. 2845/2024 – avente a oggetto l’impugnazione dell’ordinanza n. 43/2024 per il ripristino dello stato dei luoghi, emessa in data 30 settembre 2024 dal Comune di Eupilio e relativa ai medesimi fatti materiali relativi alla presente controversia –, in quanto, sebbene si tratti di controversie strettamente connesse, le stesse si riferiscono a provvedimenti del tutto autonomi tra loro adottati da Enti differenti in applicazione di poteri non sovrapponibili.
2. Passando alla trattazione del merito del ricorso, lo stesso non è fondato.
3. Con il primo motivo di ricorso si assume l’illegittimità dell’ordinanza impugnata poiché la stessa riguarderebbe un compendio non riconducibile a quello di proprietà della ricorrente Class S.r.l. e comunque non conterrebbe la puntuale indicazione degli abusi che sarebbero stati posti in essere.
3.1. La doglianza è infondata.
Sebbene nell’oggetto dell’ordinanza impugnata si indichi erroneamente che le opere abusive sarebbero state realizzate nel Comune di Eupilio (CO), Via Provinciale n. 30, mappali n. 2103, 1099, 1206, 1105, 1208 e 1107, foglio n. 1 logico, n. 4 fisico della Sez. censuaria di Penzano, è altrettanto pacifico che nel corpo della predetta ordinanza si faccia riferimento, per ben due volte, all’esatta ubicazione delle medesime, ossia nel Comune di Eupilio, Via Cascina Gera n. 5, mappali n. 2116/1938 sub. 702, 2258 (ex 513) 2259 (ex 519), foglio n. 1 (logico), n. 6 (fisico) della Sez. censuaria di Penzano; anche nella presupposta comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio si indica tale ultima località, ove è situato il Camping di proprietà della ricorrente (all. 6 del Parco).
Pertanto, non sussiste alcun dubbio sulla reale ubicazione dei manufatti oggetto della sanzione ripristinatoria e la parziale inesatta indicazione dell’ambito territoriale di riferimento non ha impedito alla ricorrente, come si ricava dall’esame degli atti dalla stessa prodotti in giudizio, di esplicare pienamente le proprie difese.
Sul punto, la recente giurisprudenza ha affermato che “ l’erronea indicazione dei dati catastali relativi all’immobile oggetto del provvedimento costituisce una mera irregolarità formale che non inficia la validità dell’atto, qualora lo stesso contenga una dettagliata descrizione delle opere per le quali si ingiunge la demolizione tale da consentirne l’esatta individuazione ai fini dell’esecuzione dei lavori di ripristino ” (C.G.A.R.S., 20 giugno 2025, n. 492).
Del resto, nell’interpretazione del contenuto di un atto amministrativo non può darsi esclusiva prevalenza a elementi di tipo formale, allorquando dal tenore complessivo del provvedimento si ricava agevolmente il suo effettivo contenuto e questo risulta essere stato compreso dal destinatario in maniera esaustiva e nella sua esatta portata (cfr. Consiglio di Stato, VI, 24 marzo 2023, n. 3023; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 luglio 2025, n. 2554; IV, 3 giugno 2025, n. 1896).
3.2. Neppure risulta fondata la parte della censura con cui la ricorrente deduce l’indeterminatezza e la carenza della compiuta identificazione delle opere abusive da rimuovere, assumendosi che il Parco non avrebbe proceduto a una puntuale descrizione delle medesime.
In via preliminare, deve sottolinearsi come l’area sulla quale sono stati realizzati i manufatti abusivi risulta essere soggetta a una pluralità di vincoli paesaggistici, tra i quali rilevano quello previsto dall’art. 136, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 42 del 2004, considerato il pregio del contesto paesistico, e il vincolo di fascia lacustre ai sensi del successivo art. 142, comma 1, lett. b) ed f), stante la prossimità al Lago di Pusiano, nonché la circostanza che l’ambito è collocato entro il perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro e all’interno del Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e della Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) “ Lago di Pusiano ” IT2020006.
Nell’ordinanza impugnata si evidenzia che nel compendio di proprietà della ricorrente sono stati rilevati “ 1. variazione del numero di piazzole atte al ricovero di caravan, autocaravan, caravan con verande, carrelli tenda e simili. Sulle piazzole risultano essere presenti strutture unità abitative, aventi nella loro generalità caratteristiche di fissità, con presenza di aggetti, tettoie, porticati, verande e simili. Tali strutture sono dotate di allaccio alla rete idrica, elettrica, nonché alla rete di smaltimento reflui. In alcuni casi sono visibili caldaie elettriche o a gas (alimentazione a bombola), nonché impianti di climatizzazione. Talune piazzole risultano in parte essere delimitate da recinzioni (metalliche o in legno) e pavimentate. 2. all’interno della fascia di rispetto di 50 metri, verso il Lago di Pusiano, si è rilevata: a) presenza di piazzole adibite alla sosta di caravan, roulotte tende, b) presenza di attrezzature sportive (campi da gioco, bocce, calcio a 5, beach volley); c) presenza di struttura in legno e tettoia nei pressi del campo da bocce; d) presenza di percorsi pedonali e carrabili a scopo della percorrenza interna per fruizione di caravan, roulotte, tende presenti in loco; e) terrapieno in materiale inerte (spezzato di cava) costipato all’evidente scopo di consentire la percorrenza interna nonché la sosta; f) presenza di parapetto a delimitazione del suddetto terrapieno realizzata con elementi modulari in materiale plastico (non ligneo); g) presenza di area recintata (rete metallica paletti in ferro) atta ad assolvere la funzione di rimessaggio natanti; 3. mancata realizzazione della tettoia di collegamento del Blocco servizi igienici posto a Nord (maschi - femmine), risultando in tal modo gli stessi staccati l’uno dall’altro; 4. mancata realizzazione della tettoia di collegamento del Blocco servizi igienici posto a Sud (maschi - femmine), risultando in tal modo gli stessi staccati l’uno dall’altro; 5. presenza di strutture prefabbricate (del tipo container/guardiania di cantiere), poste in area adiacente al Blocco servizi igienici posto a Nord; 6. presenza di strutture adibite a deposito/magazzino e collocate nell’area limitrofa alla Reception; 7. presenza di diversi vani atti ad ospitare contatori/contabilizzatori di utenze idriche; 8. presenza di tettoia realizzata tramite struttura in ferro atta a proteggere l’area di smaltimento rifiuti, posta a sud nei pressi dell’ingresso di servizio; 9. parziale diversa distribuzione dei posti auto; 10. presenza di strutture metallica sovrastante i posti auto in prossimità dell’ingresso principale (lato ovest) verso l’area rifiuti a raccolta differenziata e nei pressi dell’ingresso di servizio (lato sud); 11. difformità della nuova piscina, della Reception, dello Chalet, del Ristorante ”.
Come si ricava dalla richiamata descrizione delle opere situate sui mappali di proprietà della ricorrente, le medesime risultano individuate in maniera adeguata e sufficiente, consentendo in tal modo alla parte destinataria dell’ordinanza di provvedere alla ingiunta rimessione in pristino (cfr. Consiglio di Stato, III, 24 settembre 2025, n. 7487; VII, 23 luglio 2025, n. 6523; VII, 13 giugno 2025, n. 5164; C.G.A.R.S., 20 giugno 2025, n. 492; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 10 giugno 2025, n. 2093; IV, 17 marzo 2025, n. 890; IV, 25 gennaio 2025, n. 227).
Né vale a smentire la legittimità di tale provvedimento l’elencazione, contenuta a pag. 4 del ricorso, di una serie di autorizzazioni ambientali che avrebbe rilasciato il medesimo Parco Regionale della Valle del Lambro asseritamente riguardanti alcune delle opere realizzate nell’area di proprietà dalla ricorrente, poiché tale elencazione è del tutto generica, oltre che totalmente priva di allegazioni, e ciò non consente di valutarne in concreto la pertinenza e la possibile rilevanza rispetto agli abusi sanzionati dall’Ente Parco.
Anche la dedotta non assoggettabilità degli interventi al previo ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto rientranti nell’Allegato A al D.P.R. n. 31 del 2017, è del tutto sfornita di prova e soprattutto si pone in contrasto con la circostanza che trattandosi di un’opera (abusiva) di rilevante consistenza (cfr. ortofoto, all. 1 del Parco) la stessa deve essere apprezzata unitariamente e quindi anche tutte le sue parti – non rilevando che, singolarmente considerate, alcune potrebbero non essere assoggettate al previo ottenimento di un titolo – ripetono le caratteristiche di illiceità dell’intervento complessivo (Consiglio di Stato, II, 7 luglio 2025, n. 5831).
È pacifico, infatti, che gli interventi costruttivi devono essere sempre valutati nel loro complesso e mai in maniera atomistica o frazionata, allo scopo di comprenderne in modo adeguato l’impatto effettivo, globalmente e cumulativamente considerato (cfr. Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2025, n. 5699; II, 4 luglio 2025, n. 5796; VI, 17 ottobre 2023, n. 9022; VI, 25 gennaio 2022, n. 496; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 25 gennaio 2025, n. 228; IV, 11 novembre 2024, n. 3093).
3.3. Con riguardo all’asserita precarietà delle opere (solo di alcune in realtà), poi, ciò che rileva non sono le caratteristiche strutturali delle stesse, quanto piuttosto la destinazione funzionale impressa alle medesime, ossia l’attitudine a soddisfare esigenze stabili nel tempo, anche di carattere periodico; il complesso dei manufatti in questione non risulta in concreto deputato a un uso per fini contingenti, ma viene destinato a un utilizzo protratto o reiterato nel tempo, ovvero all’attività di campeggio, e pertanto avrebbe richiesto il previo rilascio di un titolo paesaggistico. Nel caso di specie, le strutture abitative presenti nel Camping di proprietà della ricorrente hanno caratteristiche di fissità, con presenza di aggetti, tettoie, porticati, verande e simili, oltre a essere dotate di allaccio alla rete idrica, elettrica e di smaltimento reflui (cfr. ortofoto, all. 1 del Parco).
Secondo la consolidata giurisprudenza, “ la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e. 5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante ” (Consiglio di Stato, VII, 12 dicembre 2022, n. 10847; altresì, VI, 5 luglio 2024, n. 5977; VI, 4 marzo 2024, n. 2086; VI, 27 maggio 2021, n. 4096; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 11 novembre 2024, n. 3093; II, 17 dicembre 2021, n. 2837; II, 21 luglio 2020, n. 1394; II, 18 giugno 2019, n. 1408; II, 4 luglio 2019, n. 1529; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 28 giugno 2016, n. 655).
Tale interpretazione non può essere superata dalla legislazione regionale, visto che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che “ la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia concorrente del «governo del territorio», vincolando la legislazione regionale di dettaglio (sentenza n. 303 del 2003; in seguito, sentenze n. 259 del 2014, n. 171 del 2012; n. 309 del 2011). Cosicché, pur non essendo precluso al legislatore regionale di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, tale esemplificazione, per essere costituzionalmente legittima, deve essere coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell’edilizia ” (Corte costituzionale, sentenza n. 231 del 2016; anche sentenze n. 2 del 2021, n. 68 del 2018 e n. 282 del 2016).
Pertanto, la disciplina regionale invocata dal ricorrente – oltre a essere stata parzialmente abrogata, in specie la legge regionale n. 15 del 2007 – comunque non può superare quanto stabilito dal legislatore statale; in particolare, la legge regionale n. 27 del 2015, che ha abrogato la legge regionale n. 15 del 2007 (cfr. art. 86, comma 1, lett. i, della legge regionale n. 27 del 2015), all’art. 45, comma 2, laddove stabilisce che “ non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistico-edilizi, quindi non richiedono alcun titolo abilitativo edilizio, l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali pre-ingressi, roulotte, camper, case mobili e imbarcazioni, che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, per la sosta e il soggiorno dei turisti e conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 37 ”, e il correlato art. 6, comma 2, del regolamento regionale n. 3 del 2018, laddove prevede che “ le unità abitative mobili, che conservino i meccanismi di rotazione in funzione, che non siano collegate permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria siano rimovibili in qualsiasi momento, nonché i relativi accessori e pertinenze, non richiedono rilascio di titolo abilitativo edilizio, nel rispetto dell’art. 3 lettera e.5) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» ”, devono essere interpretati in conformità al Testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) e quindi non possono esentare la parte privata dalla previa acquisizione del pertinente titolo abilitativo anche per i manufatti che, pur astrattamente rientranti nella nozione di organismo precario, nella realtà assumano caratteristiche di stabilità e assolvano a funzioni tali da escludere la sussistenza del requisito della provvisorietà.
In ogni caso, va comunque ribadito che molte costruzioni presenti sul compendio della ricorrente sono certamente strutture fisse e quindi avrebbero comunque richiesto il previo rilascio dei titoli edilizio e paesaggistico, come stabilito dall’art. 45, comma 1, della legge regionale n. 27 del 2015 (“ La realizzazione delle strutture fisse delle aziende ricettive di cui al presente capo è soggetta a permesso di costruire rilasciato dal comune competente per territorio, ovvero a denuncia di inizio attività ”) e dall’art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
3.4. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il primo motivo di ricorso risulta infondato.
4. Con la seconda doglianza si assume il mancato coinvolgimento nel procedimento degli effettivi autori dei sanzionati abusi, visto che le strutture abitative sarebbero state realizzate da soggetti diversi rispetto alla ricorrente.
4.1. La censura è infondata.
Deve premettersi che la ricorrente, quale soggetto proprietario e gestore del compendio oggetto dell’ordinanza adottata dall’Ente Parco resistente, è certamente autrice di almeno una parte degli abusi oggetto di sanzione (tra gli altri, degli interventi in difformità della nuova piscina, della Reception, dello Chalet e del Ristorante, della realizzazione delle piazzole adibite alla sosta di caravan, roulotte tende nella fascia di rispetto verso il Lago di Pusiano, nonché della realizzazione delle attrezzature sportive, della struttura in legno e della tettoia nei pressi del campo da bocce, ecc.); sulla scorta anche di tali presupposti, la parte attrice risulta legittima destinataria del provvedimento ripristinatorio, non ostando a ciò il mancato coinvolgimento nel procedimento sanzionatorio dei soggetti che, secondo la prospettazione attorea – peraltro non supportata da alcun elemento probatorio – avrebbero realizzato in proprio le strutture abitative.
Difatti, secondo una consolidata giurisprudenza la mancata notifica dell’ordinanza di demolizione a uno dei responsabili o ad altri soggetti potenzialmente interessati è censurabile esclusivamente da coloro nel cui interesse la comunicazione è posta, dato che alcun pregiudizio può discendere da tale omissione in capo a chi ha ritualmente ricevuto la notifica del provvedimento (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 17 marzo 2025, n. 890; II, 25 luglio 2024, n. 2310). Difatti la mancata notifica del provvedimento sanzionatorio di un abuso a tutti i soggetti responsabili non determina l’illegittimità dell’atto, ma solo l’inefficacia di questo nei confronti di chi non ne abbia avuto conoscenza (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 ottobre 2020, n. 2047). Più in generale, in tema di destinatari dell’ordinanza di demolizione, si è affermata la idoneità della notificazione ad uno solo dei soggetti interessati dal provvedimento demolitorio – comproprietari o destinatari dello stesso ex lege (per Consiglio di Stato, VI, 4 aprile 2025, n. 2899, « il “trasgressore” di cui all’art. 167 è da intendersi “il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo” o comunque il materiale esecutore ») – affinché sia validato il procedimento amministrativo volto al ripristino della situazione giuridica illegittimamente incisa dagli interventi edilizi effettuati, atteso che l’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione anche a tutti i predetti soggetti, lungi dal costituirne un vizio di legittimità, determina solo l’inefficacia del provvedimento limitatamente a coloro che non hanno ricevuto la notifica e che potranno impugnare il provvedimento sanzionatorio, facendo valere in via autonoma le proprie ragioni entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell’ingiunzione (cfr. Consiglio di Stato, II, 19 agosto 2024, n. 7168; II, 13 giugno 2024, n. 5304; VI, 24 luglio 2020, n. 4745).
In senso contrario, risulta irrilevante la circostanza che il regolamento del Camping, espressamente accettato dai privati che affittano le piazzole per installarvi i propri manufatti, stabilisca che i clienti titolari di contratto, ossia i campeggiatori, prima di realizzare opere sull’area loro assegnata devono assolutamente chiedere l’autorizzazione alla reception ed ottenere l’autorizzazione e, in ogni caso, rispettare anche le normative vigenti in materia, poiché si tratta di un accordo tra privati, non noto all’Amministrazione pubblica e per questa assolutamente privo di valore; peraltro tale circostanza, oltre a non riguardare gli abusi posti in essere direttamente dalla ricorrente, vale comunque a dimostrare che quest’ultima, quale proprietaria, oltre che gestore, del Camping, non ha garantito il rispetto di tale previsione, tollerando la realizzazione di abusi edilizi e paesaggistici sul compendio di proprietà.
Infine, deve segnalarsi come la mancata conclusione delle attività di indagine effettuate dalla Guardia di Finanza con riguardo al Camping gestito dalla ricorrente non abbia alcun rilievo nella vicenda sanzionatoria oggetto di controversia, poiché l’ordinanza impugnata è stata adottata dagli Uffici dell’Ente Parco, sulla scorta di una valutazione del tutto autonoma rispetto all’attività di accertamento avviata su iniziativa della Procura della Repubblica di Como e nel perseguimento del proprio compito istituzionale di repressione degli abusi paesaggistici commessi nel territorio soggetto al proprio controllo.
4.2. A ciò consegue il rigetto della scrutinata censura.
5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione delle garanzie partecipative della ricorrente, il cui rispetto avrebbe potuto condurre alla regolarizzazione in tutto o in parte degli abusi rilevati, anche in considerazione dell’interesse pubblico al mantenimento di una struttura turistica molto importante per lo specifico contesto territoriale, nonché del legittimo affidamento maturato dal privato a causa del trascorrere del tempo e in seguito alle autorizzazioni conseguite.
5.1. La doglianza è infondata.
È consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale “ l’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione ” (Consiglio di Stato, VI, 30 agosto 2023, n. 8049, che richiama Consiglio di Stato, II, 11 gennaio 2023, n. 360).
D’altra parte, non può configurarsi una violazione del principio di proporzionalità nel caso in cui l’attività svolta dal privato sia in patente contrasto con il dato normativo, avendo in tal caso provveduto già il legislatore a contemperare i diversi interessi posti a confronto e a individuare la soluzione più corretta per dirimere il conflitto tra essi, con la conseguenza che l’attività dell’Amministrazione si pone come vincolata e dovuta (cfr. Consiglio di Stato, VI, 30 novembre 2023, n. 10335; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 11 novembre 2024, n. 3093; IV, 24 marzo 2023, n. 734).
Tale conclusione non può essere superata dalla dedotta sussistenza di un interesse pubblico alla permanenza dell’opera abusiva, poiché oltre all’evidenziato contrasto con la previsione normativa, lo stesso non può essere stabilito dall’autore dell’abuso, ma dovrebbe comunque essere rimesso all’esclusiva valutazione dell’Amministrazione procedente (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 17 marzo 2025, n. 890). Del resto, tutti i provvedimenti sanzionatori fondati sulla realizzazione di opere abusive non richiedono alcuna specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, poiché non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9; più di recente, Consiglio di Stato, VII, 23 luglio 2025, n. 6523).
5.2. Ne discende il rigetto della scrutinata doglianza.
6. All’infondatezza di tutti i motivi di gravame, consegue la reiezione dell’intero ricorso.
7. Le spese seguono la soccombenza tra la società ricorrente e il Parco Regionale della Valle del Lambro e vengono liquidate in dispositivo, mentre vengono compensate con riguardo al Comune di Eupilio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Parco Regionale della Valle del Lambro nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri e spese generali; le compensa nei confronti del Comune di Eupilio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio De Vita | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO