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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. MA US Di Marco Presidente
2) dott. Michele De MA Consigliere
3) dott. Caterina RE Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 306 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati PURPURA LUCA, CACCIATO ANTONIO e COLOMBO GIULIA
- Appellante - C O N T R O Parte_2
[...]
- Appellata contumace - E
CP_1
- Appellato contumace - All'udienza del 13/03/2025 il procuratore dell'appellante concludeva come da atto di appello. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Agrigento il 3.02.2021
premesso di essere dipendente della SSR ATP n. 4 AGRIGENTO CP_1
EST e di avere prestato adesione al fondo di previdenza complementare gestito da lamentava che, in violazione della delega all'uopo Parte_1 conferitagli, il proprio datore di lavoro non aveva provveduto a versare al predetto fondo gli importi maturati a titolo di TFR nel periodo compreso tra il mese di aprile 2017 ed il mese di dicembre 2019; chiedeva pertanto “condannare la
[...]
al versamento, in favore Parte_3 del Fondo Pensione gestito dalla di tutti gli importi maturati dal Parte_1
1 ricorrente a titolo di TFR, ad oggi non ancora conferiti nel medesimo Fondo Pensione, pari ad
€.4.637,67 calcolati fino al 31.12.2019, ovvero il maggior o minor importo che verrà accertato in corso di causa” ed inoltre, “condannare la al Parte_3 risarcimento del danno patrimoniale subito fino alla definizione del presente giudizio dal ricorrente per la perdita di redditività conseguente ai ritardi superiori ad un anno nel conferimento nel predetto Fondo delle quote di TFR, a causa della mancata capitalizzazione dei rendimenti che sarebbero stati realizzati qualora le quote di TFR fossero state puntualmente e tempestivamente versate dalla società resistente e conferite nel e reinvestite dalla società assicuratrice, CP_2 danno da accertare attraverso apposita consulenza tecnica d'ufficio, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”, con vittoria di spese. La SSR ATP n. 4 AGRIGENTO EST restava contumace. Si costituiva, invece, la gestore del Fondo Pensione Parte_1
Aperto Arca Previdenza, anch'essa evocata in giudizio dal ricorrente, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande proposte dal lavoratore - invero ad essa non indirizzate - manifestando nondimeno la propria disponibilità alla ricezione (da parte del ricorrente ovvero, in via gradata, del suo datore di lavoro) delle somme che si fossero accertate come dovute a decorrere dall'8 maggio 2018, data di adesione del lavoratore al Fondo. Con la sentenza n. 797/2022 del 18.10.2022 il Tribunale di Agrigento, previa c.t.u. contabile, sul presupposto della natura retributiva del TFR e della funzione previdenziale cui nel sistema della previdenza complementare esso risultava preordinato, condannava la SSR ATP n. 4 AGRIGENTO EST a “conferire al fondo pensione sottoscritto dalla parte ricorrente con la somma complessiva di Parte_1
4.637,67 euro per il periodo indicato in ricorso”; rigettava, invece, la domanda risarcitoria non ritenendo provato l'asserito danno patrimoniale per perdita di redditività del fondo medesimo;
infine, condannava la SSR ATP n. 4 AGRIGENTO EST al pagamento, in favore del ricorrente, di una parte delle spese processuali, compensandole integralmente nei confronti di Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello la con Parte_1 ricorso depositato il 12.04.2023, chiedendone la parziale riforma. Lamenta, in dettaglio, l'omessa pronuncia (o l'implicito rigetto) sia in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva (in virtù della quale la stessa non avrebbe dovuto essere evocata in giudizio), che alla conseguenziale domanda dalla stessa proposta in via gradata, con cui si dichiarava disponibile a ricevere i versamenti richiesti dal lavoratore, unico legittimato a riscuoterli a proprie mani;
si duole, conseguentemente, dell'errato regolamento delle spese di lite che si sarebbero, a suo dire, dovute porre a carico del ricorrente;
a sostegno dell'appello
2 espone e ribadisce che il Fondo da essa gestito è un fondo pensione aperto, che si alimenta a mezzo risorse (nella specie, quote di TFR) che il lavoratore delega il datore di lavoro a versare direttamente al fondo, aggiungendo che soltanto il lavoratore è legittimato a dolersi del loro mancato versamento ed a proporre la relativa domanda in sede giudiziaria, senza che al relativo giudizio debba partecipare il fondo stesso, non costituendosi alcun rapporto negoziale tra fondo e datore di lavoro (cfr. Regolamento in atti). La SSR ATP n. 4 AGRIGENTO EST e MO UC, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti. All'udienza del 13/03/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia della SSR ATP n. 4 AGRIGENTO EST e di non costituitisi sebbene ritualmente CP_1 evocati in giudizio. L'appello non può essere accolto. La (pur corretta) ricostruzione giuridica della fattispecie, prospettata dall'appellante, dalla quale discenderebbe sia il suo difetto di legittimazione passiva rispetto ad eventuali domande di pagamento azionate dal lavoratore che di legittimazione attiva a richiedere i versamenti contributivi dovuti dal datore di lavoro, si risolverebbe, nel caso concreto, in una mera integrazione della motivazione della sentenza gravata insuscettibile, tuttavia, di produrre alcun effetto favorevole all'appellante. Ed invero, la disciplina generale della previdenza complementare disegnata dalla Legge delega n. 243/2004 e declinata dalla normativa di attuazione (D. Lgs n. 252/2005), delinea un sistema, finalizzato a rafforzare le tutele previdenziali di cui all'art. 38 della Costituzione attraverso un meccanismo consistente nell'adesione del lavoratore ad uno dei soggetti istituzionali destinatari dei conferimenti, secondo il quale i fondi non hanno la rappresentanza degli iscritti nelle controversie aventi ad oggetto le omesse contribuzioni, essendo stata rimessa allo Statuto ed al Regolamento del fondo la specificazione delle modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime (art. 14). Dall'accreditamento della posizione del Fondo complementare nel contesto della relazione trilaterale con il lavoratore ed il datore di lavoro procede la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando, le risorse per la contribuzione – e tra lavoratore e Fondo di Previdenza
3 Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa. Ciò posto, dalla disamina dello Statuto del Fondo appellante, emerge con tutta evidenza che, alla stregua di tale regolamentazione, non si costituisce alcun vincolo contrattuale tra datore di lavoro e fondo di previdenza, ma solo tra il primo e il lavoratore, ai sensi dell'art. 8, comma 7, legge 252/2005; tanto si desume dalle disposizioni in base alle quali la misura e la durata della contribuzione è rimessa alle decisioni del lavoratore, restando a tali scelte del tutto estraneo il datore di lavoro (art. 9 Regolamento, doc. 5 appellante, il quale prevede, tra l'altro che “1.La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso. …3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione”); può dunque convenirsi che, difettando l'insorgere di obbligazioni, a carico del datore, sulla quantificazione e destinazione delle somme in oggetto, non è neppure ipotizzabile la legittimazione del Fondo ad esigerle in caso di mancato versamento da parte dello stesso datore. Tuttavia, da tale assunto non deriva l'erroneità della statuizione adottata dal Tribunale in ordine alle spese di lite. Infatti, non avendo (correttamente) il lavoratore svolto alcuna domanda nei confronti del Fondo, la sua evocazione in giudizio è stata effettuata a titolo di mera litis denuntiatio, al solo fine di rendergli conoscibile la pronuncia di accertamento della provvista da destinare alla posizione previdenziale individuale del lavoratore, aperta presso il fondo medesimo, nonché quella – correlata – di condanna del datore di lavoro al suo pagamento;
in tale prospettiva il non ha assunto la CP_2 veste di contraddittore del ricorrente, in quanto destinato a rimanere indifferente all'esito della lite, nella quale, infatti, nessuna domanda è stata proposta nei suoi confronti. Da tale posizione di terzietà del non conseguiva, pertanto, alcun CP_2 onere dello stesso di costituirsi in giudizio né di dispiegare alcuna difesa;
ne consegue che delle spese relative alla sua costituzione in giudizio non deve rispondere l'originario ricorrente, in quanto non necessarie e non causalmente dipese dalla sua iniziativa giudiziaria nè essendo ravvisabile a suo carico una situazione di soccombenza tale da giustificarne il rimborso (v. Cass. n. 8491 del 2023; v. anche Cass. n. 19985/2024).
Pertanto l'appello va respinto. Stante la contumacia degli appellati, nulla va disposto sulle spese del presente grado.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia della
[...]
e Parte_2
, qui dichiarata, conferma la sentenza n. 797/2022 resa il 18.10.2022 CP_3 dal Tribunale di Agrigento. Nulla sulle spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 13/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina RE MA US Di Marco
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