Articolo 2 della Legge 2 ottobre 1997, n. 350
Articolo 1Articolo 3
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17 ottobre 1997
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dell'articolo 18 del trattato stesso.
Entrata in vigore il 17 ottobre 1997