Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 01/12/2025, n. 21607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21607 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21607/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09568/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9568 del 2021, proposto da Campus Bio-Medico S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Valeri, Valerio Valeri, Francesco Sementilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
• della delibera C.R. Lazio n. 5 del 21.04.2021 pubblicata sul S.O. n. 2 al BURL n. 56 del 10.06.2021, di approvazione del PTPR, con tutti i relativi elaborati (relazione; norme; elaborati prescrittivi e descrittivi);
• delle delibere G.R. Lazio n. 556 del 25.7.2007 e G.R. Lazio n. 1025 del 21.12.2007, di adozione del PTPR, con tutti i relativi elaborati (relazione; norme; elaborati prescrittivi e descrittivi);
• di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la valutazione negativa della SBEAP, ignota alla ricorrente, sull'osservazione della Società al PTPR adottato (cod. 058091_SI0474).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. FA BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente riferisce di essere proprietaria degli immobili che costituiscono il Campus Bio Medico, struttura medico-universitaria la cui realizzazione è stata oggetto dell’Accordo di Programma sottoscritto il 2.10.97 dalla Regione Lazio, dal MiC e dal Comune di Roma, della Convenzione urbanistica originaria (del 22.01.04) e della Convenzione integrativa (del 19.02.09), ed è in fase di ultimazione, anche a seguito dell’Intesa Stato – Regione ex art. 2 DPR n. 383/94 del 20.1.2021.
La ricorrente è altresì proprietaria di immobili posti nelle immediate vicinanze di quelli convenzionati, destinati allo sviluppo del Campus. In particolare: a) del complesso immobiliare sito in Roma, loc. Trigoria, composto da un gruppo di fabbricati denominato Casale 1° Centro, da ulteriori manufatti sparsi e dall’area annessa; distinti in Catasto al foglio 1152 con le particelle nn. 42, 50, 308, 309, 310, 311, 623, 1650, 1696, 1699, 1700 e 1754, della superficie complessiva tra coperto e scoperto di circa 11 ettari; b) di un manufatto collabente (rudere), distinto in Catasto al foglio 1152, particella n. 1716 (già part. n. 18), ubicato in Via Alvaro del Portillo in prossimità di una cava abbandonata (c.d. “Cava Selcetta”).
Nel PRG vigente gli immobili indicati ricadono tra le Aree naturali protette nazionali e regionali. Gli immobili sono infatti ricompresi nel perimetro della Riserva naturale regionale di Decima Malafede, istituita con l. reg. n. 29/97. Il Piano di Assetto della Riserva è stato definitivamente approvato con delibera C.R. Lazio 22.7.2020 n. 3, che ha ricompreso:
- il complesso di fabbricati denominato Casale 1° Centro nella Scheda interventi S.21; e l’area annessa nella zona C della Riserva, sottozona C/1 – Protezione delle aree a coltivazione estensiva (art. 16 NTA);
- il DE nella Scheda interventi S.21.
In base al PTPR approvato con delibera C.R. Lazio n. 5 del 21.04.2021, confermativo della disciplina di tutela contenuta nel PTPR adottato, gli immobili di cui sopra sono così classificati:
a) il Casale e l’area annessa: nella Tavola A.29 sono ricompresi in massima parte nel Paesaggio agrario di valore ed in minor parte (il Casale e l’area di pertinenza) nel Paesaggio degli insediamenti urbani; nella Tavola B.29 sono interessati: i) in toto dal vincolo ex art. 142 co. 1 lett. f) D.lgs. n. 42/04 – Codice dei beni culturali e del paesaggio a tutela della Riserva; ii) in parte dal vincolo imposto dal PTPR a tutela del Casale 1° Centro, censito tra i Beni singoli dell’architettura rurale con relativa fascia di rispetto (art. 143 del Codice; art. 45 delle Norme del PTPR – le Norme); iii) marginalmente dalla fascia di rispetto di zone di interesse archeologico tutelate ex art. 142 co. 1 lett. m) del Codice; b) il DE: nella Tavola A.29 è ricompreso nel Paesaggio agrario di rilevante valore; nella Tavola B.29 è interessato dal vincolo ex art. 142 co. 1 lett. f) del Codice a tutela della Riserva. Attesa la necessità di ampliare il Campus e di dotarlo delle necessarie strutture complementari, il 28.7.2008 la Società e l’Università Campus Bio-Medico hanno formulato osservazioni al PTPR adottato, chiedendo l’inserimento del complesso immobiliare in un Paesaggio che consentisse la realizzazione di strutture a servizio dell’Università, da destinare alle attività scientifiche, didattiche e di ricerca, educative, alloggiative di servizio e ricettive, nonché sportive. In alternativa, la modifica delle norme del PTPR in modo da consentire in dette aree la realizzazione degli edifici di pubblico interesse a servizio dell’Università. Tali osservazioni sono state contro dedotte e respinte. Con delibera C.R. Lazio n. 5 del 21.04.2021 è stato approvato il PTPR, che conferma per gli immobili in questione le previsioni e la disciplina adottata.
Per tale ragione, con il ricorso all’esame, sono proposte censure, in parte qua , avverso il PTPR.
Si è costituita in resistenza la Regione Lazio.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 novembre 2025.
Motivi di ricorso.
2. Primo motivo. Illegittimità costituzionale dell'art. 145 co. 4 D. Lgs. 42/04 per contrasto con gli artt. 3, 42 e 117 Cost. Violazione dell’art. 1 del I Protocollo addizionale CEDU.
Con riferimento alle disposizioni dei piani paesaggistici, l’art. 145 co. 4 D. Lgs. n. 42/04 prevede che “ i limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo ”. Tale disposizione, si afferma, deve ritenersi costituzionalmente illegittima per contrasto con le norme in epigrafe indicate.
La disciplina di tutela prevista dal PTPR, si lamenta, determina un sostanziale azzeramento del contenuto economico del diritto di proprietà, che richiederebbe invece l’esproprio e il conseguente indennizzo da parte dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 42 co. 3 Cost.
Nel caso di specie, si evidenzia, appare evidente la compromissione del giusto equilibrio da mantenere, in materia di regolamentazione dell’uso dei beni, tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, dato che la disciplina di tutela dettata dal PTPR si sostanzia nella imposizione di vincoli paesaggistici senza limiti temporali, che hanno di fatto privato gli immobili della ricorrente di ogni apprezzabile possibilità di trasformazione e utilizzazione economica. A fronte di tale “sterilizzazione” del diritto dominicale, l’art. 145 co. 4 D. Lgs. 42/04 illegittimamente esclude ogni forma di indennizzo.
Si richiede, quindi, al Collegio di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 145 co. 4 D. Lgs. 42/04 per violazione delle norme in epigrafe, laddove consente l’introduzione nel PTPR di previsioni di tutela paesaggistica comportanti la compressione a tempo indeterminato del diritto di proprietà, senza alcun indennizzo a favore del privato.
2.1 La tesi sostenuta nel motivo non è condivisibile, in quanto come già affermato in simili casi si deve “ escludere che l'imposizione di vincoli paesistici e la mancata previsione della loro indennizzabilità si ponga in conflitto con i principi costituzionali, e segnatamente con l'art. 42 Cost., e ciò in quanto i beni aventi valore paesistico sono riconducibili ad una categoria omogenea originariamente di interesse pubblico, la cui disciplina è estranea alla materia dell'espropriazione e dei relativi indennizzi, essendo tali vincoli inscrivibili nella disciplina del secondo comma dell'art. 42 Cost. che affida alla legge di determinare i modi di godimento del bene al fine di assicurarne la funzione sociale, conseguendone che i vincoli paesistici rivestono carattere conformativo e non espropriativo, non essendo pertanto indennizzabili.
Trattasi di principi costantemente affermati anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui i vincoli paesaggistici ex art. 145 D.Lgs. n. 42/2004 non determinano alcun totale svuotamento del contenuto dominicale del diritto di proprietà, bensì soltanto alcune prescrizioni d’uso che limitano, ma non escludono, detto contenuto, finendo quindi per conformarlo e non espropriarlo (TAR Lazio, Roma, 7 marzo 2025 n. 4909; Consiglio di Stato, 31 luglio 2024, n. 6862; 29 gennaio 2025 – rectius, 25 giugno 2025 - , n. 5525 ) con la conseguenza che l’esclusione di qualsiasi indennizzo economico appare pienamente compatibile con il dettato costituzionale e comunitario, poiché l’interesse paesaggistico, appunto in quanto attinente a un carattere proprio del bene, preesisteva all’emanazione del provvedimento di vincolo ”, (T.A.R. per il Lazio, Roma, sez. II quater, 29 settembre 2025, n. 16750).
Quanto alla questione inerente il mancato riconoscimento di un indennizzo, deve richiamarsi anche quanto affermato costantemente in giurisprudenza secondo cui “ non sono indennizzabili i vincoli posti a carico di intere categorie di beni, e tra questi i vincoli urbanistici di tipo conformativo, e i vincoli paesistici (così già da Corte cost., 20 maggio 1999, n. 179) ”, (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 agosto 2016, n. 3684, tra le molte).
Relativamente alla dedotta contrarietà delle norme in rubrica all’art. 1 Protocollo addizionale Cedu va richiamato quanto anche di recente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui “ La Corte europea, quindi, riconosce un ampio margine di apprezzamento agli Stati sulla scelta delle modalità di attuazione delle misure ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale (Corte e.d.u., 29 aprile 1999, C. e altri c. Francia GC, nn. 25088/94, 28331/95 e 28443/95, 75) e ha più volte respinto i ricorsi proposti da chi abbia lamentato che l'amministrazione competente in materia urbanistica ha limitato le facoltà relative ai propri beni per ragioni di tutela "della natura o dell'ambiente" (Corte E.D.U., 3 marzo 2015, S. c. Italia, 15), tenendo altresì conto della circostanza che il proprietario abbia potuto continuare ad utilizzare il suo bene, pur se egli non sia stato soddisfatto nella sua pretesa di ottenere una diversa destinazione (Corte e.d.u., 17 settembre 2013, C. c. Italia, 30).
14.2.3. I principi affermati sono stati enunciati di recente anche dalla Corte di Cassazione che ha evidenziato che in tema di espropriazione, ove il bene sia incluso in un'area di protezione di una riserva naturale o di un piano paesaggistico istituito con legge regionale, nel cui ambito sia consentito solo l'esercizio di attività agricola, non è dovuto alcun indennizzo per la perdita dello ius aedificandi, essendosi in presenza non di un vincolo preordinato all'esproprio o avente analoga natura, ma di un vincolo ambientale imposto per legge, avente carattere ricognitivo e confermativo delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali già possedute dal bene, da ritenersi giustificato alla luce dell'equilibrio costituzionale, che, in attuazione della funzione sociale della proprietà, vede alcune facoltà dominicali recessive di fronte alle esigenze di salvaguardia dei valori culturali ed ambientali di interesse generale, e alla stregua dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. (...) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che non esclude il sacrificio dello ius aedificandi per la salvaguardia dei predetti interessi (Cass. civ., ord., 26 marzo 2024 n. 8079), (Consiglio di Stato, sez. IV, 25 giugno 2025, n. 5525).
Il primo motivo va, perciò, disatteso.
3. Secondo motivo (Censure relative al Casale 1° Centro ed all’area di pertinenza). Violazione e falsa applicazione degli artt. 134 e 143 D. Lgs. n. 42/04, degli artt. 18 ter, 21 e ss. l. reg. n. 24/98 e dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per erroneità di presupposti, difetto d’istruttoria, illogicità e contraddittorietà .
Si censura, in sintesi, l’imposizione del vincolo paesaggistico ex art. 134 co. 1 lett. c) del Codice e art. 45 delle Norme, sul gruppo di fabbricati in Via di Trigoria n. 60 denominati “Casale 1° Centro”; ricompresi nella Tav. A del PTPR nel Paesaggio degli insediamenti urbani. Detti fabbricati sono ricompresi in toto nel cennato vincolo paesaggistico, ad eccezione di un manufatto ad uso magazzino (foglio 1152, part. n. 42), che appare ricompreso solo in minima parte nella fascia di rispetto del bene identitario vincolato ex art. 143 del Codice.
Si sostiene che gli immobili non possiedono più i caratteri identitari, che ne consentano la tutela paesaggistica, in quanto nel corso degli anni sui fabbricati sono stati eseguiti interventi che hanno determinato delle trasformazioni.
In particolare si deduce che in forza delle Dia n. 29796/07, n. 3490/08, n. 73139/08 e n. 59722/09 e dei relativi n.o. dell’Ente Roma Natura, nel corso degli anni sui fabbricati sono stati eseguiti interventi, che hanno determinato il venir meno della struttura e degli elementi tipici dell’architettura rurale. Si evidenzia la intervenuta riconversione funzionale ad uso abitativo (“convitto”) a servizio degli studenti e del personale del Campus.
In proposito, si allegano foto del complesso dalle quali, si dice, risulta ictu oculi l’inesistenza di annessi agricoli, la creazione di alloggi, la sistemazione dello spazio esterno a giardino residenziale e parcheggio.
Sotto altro profilo, si denuncia l’illegittimità dell’art. 45 delle Norme, che non consente di realizzare sugli immobili interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 3 co. 1 lett. d) T.U. Edilizia.
L’illegittimità denunciata con il presente motivo, si dice, appare ancor più evidente alla luce del Piano della Riserva, approvato in via definitiva nel luglio 2020. La Scheda dell’intervento S.21, allegata alle NTA del Piano di Assetto e relativa al Casale 1° Centro, consente “ la realizzazione di servizi di interesse pubblico socio-sanitari, scolastici, sportivi e ricettivi ” e di “ spazi di foresteria e di servizio utili per le strutture universitarie ed ospedaliere della vicina università Campus Bio-Medico e per lo svolgimento delle relative attività ”, utilizzando soluzioni architettoniche e materiali compatibili con l’area naturale.
3.1 Il motivo va disatteso. Deve richiamarsi quanto affermato dalla giurisprudenza in tema di vocazione agricola e di tutela paesaggistica dell’” agro romano”, allorché è stato affermato che “ la definizione data dal comma 1 dell’art. 25 del PTPT, secondo cui “il paesaggio agrario di rilevante valore è costituito da porzioni di territorio caratterizzate dalla naturale vocazione agricola che conservano i caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale”, non può essere intesa nel senso che quel territorio debba necessariamente essere oggetto di utilizzazione agricola. In altri termini, la vocazione agricola di un’area deve essere tenuta distinta dalla sua utilizzazione strettamente agricola, potendo essere piuttosto funzionale alla limitazione del consumo di suolo in un’area paesaggisticamente da tutelare, evitando insediamenti di costruzioni ed infrastrutture. La circostanza che, in un dato momento, una porzione di territorio non sia utilizzata a fini agricoli, quindi, non implica che la stessa abbia necessariamente perso la sua vocazione agricola. La scelta dell’Autorità amministrativa di tutelare non solo le colture, ma anche e soprattutto la visuale delle zone da cui si vede la campagna romana (tutelata complessivamente per le caratteristiche richiamate e mediante una operazione di ricucitura dei segmenti e delle porzioni di territorio afferenti all’insieme) e, quindi, il carattere identitario ed estetico complessivo della campagna romana coincidente con il nucleo più antico (c.d. agro romano) spesso connotato da emergenze archeologiche (anche se non tutelate nella loro singolarità), non può essere giudicata manifestamente illogica né violativa della normazione in materia. Non è necessario, ai fini della legittimità delle scelte relative alla perimetrazione delle aree da tutelare come “bellezze d’insieme”, che ogni singolo elemento compreso nell'area presenti i caratteri della bellezza naturale, poiché ciò che s'intende tutelare è per l'appunto l'insieme. È stato infatti ritenuto che il vincolo imposto con deliberazione regionale su bellezze d'insieme e non su bellezze individue non postula necessariamente che ogni singola cosa compresa nel paesaggio abbia i caratteri di bellezza naturale e non richieda, sotto il profilo procedimentale, gli adempimenti della notifica e della trascrizione previsti dall'art. 6 legge n. 1497/1939. (Cons. Stato, sez. IV, n. 8145/2003). L’operazione di ricucitura delle porzioni dell’agro romano mira a salvaguardarne il godimento della visuale complessiva, compromessa dall’espansione urbanistica e dall’intervento edificatorio dell’uomo ed in questo senso si apprezza il valore estetico tutelato dal vincolo d’insieme”, (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 2024, n. 9059).
Relativamente alle interferenze tra previsioni del PTPR e del PRG o del Piano della Riserva naturale in cui insistono i beni oggetto di contenzioso, basti richiamare, in tema di gerarchia tra strumenti di pianificazione, quanto previsto dall’art. 145 c. 3 D.lgs 42/2004, “ 3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette” .
4. Terzo motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 131, 133, 135 e 143 D. Lgs. n. 42/04. Eccesso di potere per erroneità di presupposti e difetto d’istruttoria .
Con il motivo si censura la classificazione della restante (e maggior) parte degli immobili nel Paesaggio agrario di valore e la relativa disciplina d’uso.
Si evidenzia che l’Area confina con ambiti parzialmente edificati ed in via di completamento, classificati dal PTPR come Paesaggio degli insediamenti urbani o come Paesaggio degli insediamenti in evoluzione, in cui sono presenti insediamenti residenziali, produttivi e commerciali e le relative opere di urbanizzazione ed è posta in prossimità della Via Laurentina.
La sua limitata rilevanza paesistica sarebbe confermata dalla sua collocazione ai margini della Riserva di Decima Malafede, di cui segna il confine. L’Area forma inoltre con il Casale un compendio unitario, inscindibilmente destinato all’espansione del Campus e ad ospitare le strutture di completamento del Polo sanitario, universitario e scientifico.
5. Quarto motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 131, 133, 134, 135 e 143 D. Lgs. n. 42/04. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 l. reg. n. 24/98 e 3 l. n. 241/90. Eccesso di potere per erroneità di presupposti e difetto d’istruttoria.
L’Amministrazione, si lamenta, avrebbe dovuto motivare ed esporre congruamente le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere le puntuali e argomentate osservazioni della ricorrente.
la Regione avrebbe dovuto fornire una congrua motivazione in ordine alla scelta di sacrificare le esigenze di sviluppo del Campus e le legittime aspettative della ricorrente.
6. Quinto motivo (relativo al DE). Violazione e falsa applicazione degli artt. 131, 133, 135 e 143 D. Lgs. n. 42/04, degli artt. 18 ter, 21 e ss. l. reg. n. 24/98 e dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per erroneità di presupposti, difetto d’istruttoria ed illogicità.
Con il motivo si censura la classificazione del DE nel Paesaggio agrario di rilevante valore e la relativa disciplina d’uso (art. 25 delle Norme), poiché non tiene conto dell’effettivo stato dei luoghi. Il DE è posto ai margini della Riserva, in prossimità della Via Alvaro del Portillo e di ambiti classificati come Paesaggio degli insediamenti in evoluzione. Inoltre, il PTPR ignora completamente il vicino Campus Bio – Medico, di cui il DE e l’area di pertinenza costituiscono uno dei naturali ambiti di sviluppo.
7. Il terzo e il quinto motivo vanno disattesi perché mirano a sostituire la valutazione di rilevanza paesaggistica di parte a quella dell’Amministrazione preposta. Deve sotto questo profilo richiamarsi quanto affermato in giurisprudenza secondo cui “ qualora nella particolare materia della tutela del paesaggio, si fronteggino "opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell'interessato. In quest'ultimo caso, non si tratta di garantire all'Amministrazione un privilegio di insindacabilità (che sarebbe contrastante con il principio del giusto processo), ma di dare seguito, sul piano del processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione" (Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2022, n. 8167).
Invero, a differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. "discrezionalità amministrativa"), nel caso di valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. "discrezionalità tecnica"), difettando parametri normativi a priori che possano fungere da premessa del ragionamento sillogistico, il giudice non 'deduce' ma 'valuta' se la decisione pubblica rientri o meno nella (ristretta) gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto. Pertanto, ove l'interessato non ottemperi all'onere di mettere in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica della valutazione amministrativa e si fronteggino opinioni divergenti parimenti plausibili, il giudice deve far prevalere la posizione espressa dall'organo istituzionalmente competente ad adottare la decisione.
In particolare, con la pronuncia da ultimo citata, è stato condivisibilmente posto in luce che la necessità del bilanciamento diviene maggiore quando confligge l'interesse all'attività economica del privato con la tutela dell'ambiente e quella del paesaggio.
Il nuovo testo dell'art. 9 Cost., come novellato dalla L.Cost. 11 febbraio 2022, n. 1, depone nel senso della maggiore, e non minore, tutela dei valori ambientali e paesaggistici nell'ottica della salvaguardia delle generazioni future e dello sviluppo sostenibile, sicché l'interpretazione delle disposizioni che disciplinano i procedimenti in materia di ambiente e paesaggio dovrebbe essere orientata nel senso di conseguire tale obbiettivo di fondo e quindi accrescere e non diminuire il livello di protezione effettiva di tali valori (Cons. St. 2836/2023)”, (Consiglio di Stato, Sez. VII, 5 luglio 2023, n. 6578).
Ciò considerato, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, non si ravvisano travisamenti in fatto o manifeste illogicità nella previsione di piano contestata, tali da poter avallare l’invocata sostituzione valutativa. Di certo il semplice posizionamento di un bene al confine dell’area paesaggisticamente tutelata, non è ragione sufficiente per ritenere irragionevole la sua tutela. Così opinando, tutte le aree a confine di una zona tutelata, dovrebbero essere poste in discussione, con conseguente impossibilità di stabilire confini stabili e certi all’area sottoposta a garanzia.
8. Parimenti da disattendere è il quarto motivo di ricorso. In esso non si deduce la totale assenza di motivazione della reiezione delle osservazioni presentate, bensì la sua profondità. Sotto tale aspetto occorre richiamare il consolidato orientamento secondo cui “ le osservazioni avanzate dai cittadini nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica e paesaggistica non rappresentano veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, di conseguenza, il loro rigetto o il loro accoglimento non richiede una motivazione analitica, risultando sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio, attraverso una congrua motivazione, anche non dettagliata, quanto alla loro incompatibilità con le linee generali dello strumento ”, (Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 764).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese, regolate secondo soccombenza, sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di parte resistente costituita quantificate in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA ZI, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
FA BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA BE | NA ZI |
IL SEGRETARIO