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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice dott. Remo Lisco, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta in primo grado al n. 2735 del ruolo generale del contenzioso civile dell'anno 2024, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, TRA (c.f. ), con l'Avv. Mario Manzo, Parte_1 C.F._1 opponente E
Controparte_1
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coppola, Controparte_2 opposta NONCHE' (p.i. , quale delegata di MASTER GARDANT s.p.a., a sua volta CP_3 P.IVA_2 mandataria della in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 Controparte_5
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica Apollonio e Pier Luigi Boscia;
[...] intervenuta All'udienza del 23.12.2025 la causa passava in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 476/2024, Parte_1 emesso da questo Tribunale (proc. n. 1670/2024 r.g.), con il quale era stato ingiunto all'odierno opponente, quale fideiussore della di pagare in favore della ricorrente, la Parte_2 somma di € 87.562,05, oltre interessi e spese;
l'opponente eccepiva: 1) la totale carenza di fondamento e prova circa il credito preteso;
2) la nullità del contratto di credito n. 25082 di originari euro 100.000,00 per l'indeterminatezza dell'oggetto, ex art. 1346 cc, sotto il profilo della non corretta indicazione dell' isc/taeg; 3) l'applicazione di un tasso d'interessi superiore al tasso soglia anti usura;
4) la decadenza dal diritto ad agire nei confronti del fideiussore ex art. 1957 c.c.; rilevato che l'opposta, costituitasi, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione, della quale chiedeva il rigetto;
rilevato che nel corso del giudizio interveniva ex art. 111 c.p.c. (p.i. CP_3
), quale delegata di Master Gardant s.p.a., a sua volta mandataria della P.IVA_2 CP_4
quale dichiarata cessionaria del credito oggetto di causa, la quale dichiarava di fare
[...] proprie tutte le domande, eccezioni, conclusioni, istanze, attività e difese espletate dalla cedente, dichiarando, inoltre, di non essere legittimata passiva per le domande risarcitorie e/o restitutorie e/o per qualsiasi richiesta di pagamento, che sarebbe dovuta restare in capo alla cedente;
ritenuto che
l'opposizione possa trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto appare fondato l'ultimo motivo relativo alla eccepita decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.; deve, infatti, rilevarsi che la banca opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo ammetteva la qualità di consumatore di nei cui confronti Parte_1 agiva in quanto fideiussore della sostenendo che lo stesso non avesse Parte_2 alcun collegamento funzionale con la società garantita e documentando dette circostanze;
si legge, infatti, nel ricorso monitorio quanto segue: “[…] - che territorialmente competente ad emettere l'ingiunzione nei confronti del fideiussore sig. è il Tribunale di Parte_1 Taranto in quanto foro del consumatore, stante l'assenza di un collegamento funzionale del debitore con la società garantita (cfr. all.ti 10-11); […]”; pertanto, debbono trovare applicazione i precetti normativi ed i principi giurisprudenziali dettati in tema di contratti conclusi fra professionista e consumatore;
in proposito deve osservarsi che l'art. 33, comma 2, lett. t) d.lgs. n. 206/2005 dispone che “
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: […] t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
” e la giurisprudenza ha in proposito affermato che “nel contratto di fideiussione, le parti possono stabilire la deroga alla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma se il fideiussore è un consumatore tale deroga, in quanto limitativa della facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e pertanto si considera vessatoria, con la conseguenza che deve necessariamente essere oggetto di trattativa individuale ex art. 34 del codice del consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c.” (Trib. Lecco 30/09/2024, n. 627; analog. Cass. n. 27558/2023); pertanto, posto che parte opposta non ha adeguatamente dimostrato che la clausola del contratto di fideiussione concluso con l'odierno opponente, con cui si pattuisce la deroga alla disposizione contenuta nell'art. 1957, comma 1, c.c. (art. 7 del contratto, che prevede che “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod.civ., che si intende derogato.”), sia stata oggetto di trattativa individuale, secondo quanto prevede l'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206/2005, deve rilevarsene l'abusività e, pertanto, la nullità, da cui consegue la necessità di applicazione della disposizione inefficacemente derogata, che, come è noto dispone che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”; nel caso di specie, nel ricorso monitorio si legge, tra l'altro, che “[…] riscontrando l'andamento anomalo dell'ammortamento e la definitiva inadempienza, in data 08.02.2023, la ricorrente ha CP_1 comunicato alla mutuataria ed ai garanti la decadenza dal beneficio del termine nel pagamento dell'obbligazione ed ha intimato loro di provvedere al pagamento della sorte capitale residua e degli interessi per un ammontare complessivo pari ad € 88.831,96 alla data della comunicazione (cfr. all. 6); […]”; da tale data deve, pertanto, ritenersi scaduta l'obbligazione principale e, posto che per istanze ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c. si intendono iniziative giudiziali (cfr. Cass. n. 7502/2004; Trib. Roma 08/05/2023, n. 7242), deve osservarsi che parte creditrice non ha adeguatamente dimostrato di avere proposto istanze giudiziali nel termine perentorio di sei mesi dal 08.02.2023, posto che la stessa ha esclusivamente prodotto a tal fine la comunicazione relativa all'intervenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale e la comunicazione con la quale la stessa creditrice veniva resa edotta dell'ammissione allo stato passivo avvenuta con decreto del giudice delegato dell'11.12.2023, mentre non risulta depositato nel presente giudizio l'istanza con la quale è stata richiesta l'ammissione al passivo della procedura di liquidazione, cosicché non si ha sufficiente certezza del fatto che detta istanza sia stata presentata prima della scadenza del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., decorrente, come detto, dal 08.02.2023; è vero che, come sostiene parte opposta, la giurisprudenza ha affermato che “in tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante” (Cass. n. 5179/2025), ma è anche vero che, nell'ipotesi in cui il garante rivesta la qualità di consumatore, la stessa Corte Suprema ha anche affermato che “la disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo trova applicazione anche ai contratti atipici e ciò, quanto alla previsione dell'art. 36, comma 1, anche là dove la clausola accertata come abusiva esprima il profilo di atipicità del contratto. In relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, l'accertamento dell'eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito e nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo ed in particolare la previsione dell'art. 33, lett. t) e ciò, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza che in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi del comma 1 del citato art. 36 ed il garante potrà opporre dette eccezioni” (cfr. Cass. 5423/2022); pertanto, anche la previsione nel contratto di fideiussione dell'obbligo del garante di pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta, non appare idonea, in forza dell'applicazione della disciplina posta a tutela del consumatore, a limitare l'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 1957, comma 1, c.c.; rilevato che gli altri motivi di opposizione risultano assorbiti;
ritenuto che
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, vadano poste a carico delle opposte in via solidale, con distrazione in favore del difensore dell'opponente, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opposta e l'intervenuta, in solido, a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in € 406,50 per esborsi ed in € 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Mario Manzo. Taranto, 23.12.2025
Il giudice dott. Remo Lisco
Controparte_1
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coppola, Controparte_2 opposta NONCHE' (p.i. , quale delegata di MASTER GARDANT s.p.a., a sua volta CP_3 P.IVA_2 mandataria della in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 Controparte_5
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica Apollonio e Pier Luigi Boscia;
[...] intervenuta All'udienza del 23.12.2025 la causa passava in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 476/2024, Parte_1 emesso da questo Tribunale (proc. n. 1670/2024 r.g.), con il quale era stato ingiunto all'odierno opponente, quale fideiussore della di pagare in favore della ricorrente, la Parte_2 somma di € 87.562,05, oltre interessi e spese;
l'opponente eccepiva: 1) la totale carenza di fondamento e prova circa il credito preteso;
2) la nullità del contratto di credito n. 25082 di originari euro 100.000,00 per l'indeterminatezza dell'oggetto, ex art. 1346 cc, sotto il profilo della non corretta indicazione dell' isc/taeg; 3) l'applicazione di un tasso d'interessi superiore al tasso soglia anti usura;
4) la decadenza dal diritto ad agire nei confronti del fideiussore ex art. 1957 c.c.; rilevato che l'opposta, costituitasi, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione, della quale chiedeva il rigetto;
rilevato che nel corso del giudizio interveniva ex art. 111 c.p.c. (p.i. CP_3
), quale delegata di Master Gardant s.p.a., a sua volta mandataria della P.IVA_2 CP_4
quale dichiarata cessionaria del credito oggetto di causa, la quale dichiarava di fare
[...] proprie tutte le domande, eccezioni, conclusioni, istanze, attività e difese espletate dalla cedente, dichiarando, inoltre, di non essere legittimata passiva per le domande risarcitorie e/o restitutorie e/o per qualsiasi richiesta di pagamento, che sarebbe dovuta restare in capo alla cedente;
ritenuto che
l'opposizione possa trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto appare fondato l'ultimo motivo relativo alla eccepita decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.; deve, infatti, rilevarsi che la banca opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo ammetteva la qualità di consumatore di nei cui confronti Parte_1 agiva in quanto fideiussore della sostenendo che lo stesso non avesse Parte_2 alcun collegamento funzionale con la società garantita e documentando dette circostanze;
si legge, infatti, nel ricorso monitorio quanto segue: “[…] - che territorialmente competente ad emettere l'ingiunzione nei confronti del fideiussore sig. è il Tribunale di Parte_1 Taranto in quanto foro del consumatore, stante l'assenza di un collegamento funzionale del debitore con la società garantita (cfr. all.ti 10-11); […]”; pertanto, debbono trovare applicazione i precetti normativi ed i principi giurisprudenziali dettati in tema di contratti conclusi fra professionista e consumatore;
in proposito deve osservarsi che l'art. 33, comma 2, lett. t) d.lgs. n. 206/2005 dispone che “
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: […] t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
” e la giurisprudenza ha in proposito affermato che “nel contratto di fideiussione, le parti possono stabilire la deroga alla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma se il fideiussore è un consumatore tale deroga, in quanto limitativa della facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e pertanto si considera vessatoria, con la conseguenza che deve necessariamente essere oggetto di trattativa individuale ex art. 34 del codice del consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c.” (Trib. Lecco 30/09/2024, n. 627; analog. Cass. n. 27558/2023); pertanto, posto che parte opposta non ha adeguatamente dimostrato che la clausola del contratto di fideiussione concluso con l'odierno opponente, con cui si pattuisce la deroga alla disposizione contenuta nell'art. 1957, comma 1, c.c. (art. 7 del contratto, che prevede che “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod.civ., che si intende derogato.”), sia stata oggetto di trattativa individuale, secondo quanto prevede l'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206/2005, deve rilevarsene l'abusività e, pertanto, la nullità, da cui consegue la necessità di applicazione della disposizione inefficacemente derogata, che, come è noto dispone che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”; nel caso di specie, nel ricorso monitorio si legge, tra l'altro, che “[…] riscontrando l'andamento anomalo dell'ammortamento e la definitiva inadempienza, in data 08.02.2023, la ricorrente ha CP_1 comunicato alla mutuataria ed ai garanti la decadenza dal beneficio del termine nel pagamento dell'obbligazione ed ha intimato loro di provvedere al pagamento della sorte capitale residua e degli interessi per un ammontare complessivo pari ad € 88.831,96 alla data della comunicazione (cfr. all. 6); […]”; da tale data deve, pertanto, ritenersi scaduta l'obbligazione principale e, posto che per istanze ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c. si intendono iniziative giudiziali (cfr. Cass. n. 7502/2004; Trib. Roma 08/05/2023, n. 7242), deve osservarsi che parte creditrice non ha adeguatamente dimostrato di avere proposto istanze giudiziali nel termine perentorio di sei mesi dal 08.02.2023, posto che la stessa ha esclusivamente prodotto a tal fine la comunicazione relativa all'intervenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale e la comunicazione con la quale la stessa creditrice veniva resa edotta dell'ammissione allo stato passivo avvenuta con decreto del giudice delegato dell'11.12.2023, mentre non risulta depositato nel presente giudizio l'istanza con la quale è stata richiesta l'ammissione al passivo della procedura di liquidazione, cosicché non si ha sufficiente certezza del fatto che detta istanza sia stata presentata prima della scadenza del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., decorrente, come detto, dal 08.02.2023; è vero che, come sostiene parte opposta, la giurisprudenza ha affermato che “in tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante” (Cass. n. 5179/2025), ma è anche vero che, nell'ipotesi in cui il garante rivesta la qualità di consumatore, la stessa Corte Suprema ha anche affermato che “la disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo trova applicazione anche ai contratti atipici e ciò, quanto alla previsione dell'art. 36, comma 1, anche là dove la clausola accertata come abusiva esprima il profilo di atipicità del contratto. In relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, l'accertamento dell'eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito e nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo ed in particolare la previsione dell'art. 33, lett. t) e ciò, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza che in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi del comma 1 del citato art. 36 ed il garante potrà opporre dette eccezioni” (cfr. Cass. 5423/2022); pertanto, anche la previsione nel contratto di fideiussione dell'obbligo del garante di pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta, non appare idonea, in forza dell'applicazione della disciplina posta a tutela del consumatore, a limitare l'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 1957, comma 1, c.c.; rilevato che gli altri motivi di opposizione risultano assorbiti;
ritenuto che
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, vadano poste a carico delle opposte in via solidale, con distrazione in favore del difensore dell'opponente, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opposta e l'intervenuta, in solido, a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in € 406,50 per esborsi ed in € 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Mario Manzo. Taranto, 23.12.2025
Il giudice dott. Remo Lisco