Sentenza 24 marzo 1999
Massime • 2
A norma dell'art. 6 lett. b) della legge n. 194 del 1978, per la possibilità giuridica di ricorrere all'interruzione di gravidanza dopo il novantesimo giorno non è sufficiente la presenza di anomalie o malformazioni del nascituro, ma è necessario che tale presenza determini processi patologici in atto consistenti in un "grave" pericolo per la salute fisica o psichica della madre. Consegue che la parte che richiede il risarcimento del danno per la lesione del diritto all'interruzione della gravidanza in conseguenza della violazione da parte dei sanitari del diritto all'informazione deve provare che, quantomeno in termini di probabilità scientifica, la patologia richiesta dall'art. 6 della legge necessaria per ricorrere all'interruzione di gravidanza si sarebbe manifestata in conseguenza della conoscenza della situazione appresa dall'informazione da parte dei medici.
Il risarcimento del danno per il mancato esercizio del diritto all'interruzione della gravidanza non consegue automaticamente all'inadempimento dell'obbligo di esatta informazione che il sanitario era tenuto ad adempiere in ordine alle possibili anomalie o malformazioni del nascituro, ma necessita anche della prova della sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 6 e 7 della legge n. 194 del 1978 per ricorrere all'interruzione di gravidanza (La Corte ha affermato il principio in un caso in cui era stato richiesto un risarcimento del danno conseguente alla nascita del figlio affetto da sindrome di Down, sulla base dell'avvenuta violazione del diritto all'informazione da parte dei sanitari circa i rischi di possibili anomalie o malformazioni del nascituro e del diritto all'interruzione della gravidanza).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/03/1999, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI TO IT, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GORIZIA 25/C, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO RADIUS, che la difende unitamente agli avvocati FRANCO CASARANO, MICHELE CONSALVO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
USSL/58, in persona del Commissario Straordinario dott. Humberto Pontoni, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato MARINO SERRA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1503/96 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 7/5/96 depositata il 31/5/96 RG. 2226/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/98 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'avvocato MARINO SERRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del luglio 1987, la sig.ra IT RE HI conveniva dinanzi al Tribunale di Milano l'Unità Socio Sanitaria di Cernusco sul Naviglio e i medici Antonio OB, Guido Donati e Augusto Gonfiantini esponendo i seguenti fatti. Nell'agosto del 1980 era stata ricoverata presso l'ospedale di Melzo per grave sindrome depressivo-ansiosa e ne era stata dimessa dopo 16 giorni con prescrizione di una cura di psicofarmaci. Risultato positivo un test di gravidanza a fine gennaio 1981, si era rivolta al suo medico curante dott. Antonio OB che l'aveva rassicurata circa l'inesistenza di rischi legati all'assunzione degli psicofarmaci, che tuttavia aveva sospeso. Il 21 aprile 1981 era stata ricoverata presso l'ospedale di Melzo con diagnosi di cistite alla diciassettesima[CSdC1][CSdC2] settimana di gravidanza, ed aveva manifestato ai sanitari i suoi dubbi circa possibili effetti malformativi della terapia antidepressiva;
preoccupazioni analoghe erano state esternate anche in occasione delle visite di controllo effettuate dal neurologo dott. Donati e dall'ostetrico dott. Gonfiantini. Tutti i sanitari l'avevano rassicurata. Il 22 settembre 1981 aveva partorito un bambino affetto da sindrome di Down. L'attrice rilevava quindi che nessuno dei suddetti sanitari l'aveva avvertita del rischio connesso con la sua età, avendo compiuto i quaranta anni, e delle possibilità diagnostiche esistenti per l'accertamento di eventuali malformazioni del nascituro. Lamentava che in tal modo era stato leso il suo diritto alla piena informazione sulle possibilità diagnostiche, alla salute psicofisica, all'interruzione della gravidanza. Tanto premesso, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti. Si costituivano i convenuti, respingendo gli addebiti e chiedendo il rigetto delle domande .
Con sentenza del 18 gennaio 1990, il Tribunale adito, respinta l'eccezione di prescrizione proposta dalla U.S.S.L., rigettava le domande proposte dall'attrice nel confronti del dott. OB perché esente da colpa e dei dott. Donati e Gonfiantini per prescrizione. Proseguito il giudizio, con sentenza del 25 novembre 1993, il Tribunale di Milano respingeva anche le domande proposte nei confronti della U.S.S.L. La sig.ra RE proponeva appello contro tale sentenza, chiedendone la riforma.
L'U.S.S.L. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 31 maggio 1996, rigettava l'appello con compensazione delle spese tra le parti. La Corte riteneva insussistente un obbligo di informativa del neurologo, con riguardo ai limiti e all'oggetto della sua prestazione, mentre rilevava che nessuna prova era stata fornita dall'appellante circa le visite presso l'ambulatorio di ostetricia. Relativamente all'episodio del ricovero presso l'ospedale di Melzo con diagnosi di cistite alla diciassettesima settimana di gravidanza, escludeva la responsabilità dell'U.S.S.L. Infatti, pur affermando in termini generali, la sussistenza di un obbligo dei sanitari e, più specificamente, dei medici preposti ad una struttura ospedaliera di prendersi cura globalmente del paziente, nei limiti delle proprie competenze specialistiche ed al di là delle richieste espresse dall'interessato, escludeva che, con riferimento al caso di specie, esistesse un obbligo dei sanitari di evidenziare autonomamente alla sig.ra RE, al di fuori di sue espresse richieste, i rischi, connessi alla sua età, di malformazione nascituro, considerato che la prospettazione di tale possibilità avrebbe rivestito sicura valenza ansiogena in una donna che presentava note di fragilità psichica, a fronte dell'impossibilità di proporre alcuna terapia per il nascituro. La Corte osservava inoltre che, a norma dell'art. 6 della legge n.194 del 1978, l'interruzione di gravidanza era ammessa dopo i primi novanta giorni solo in presenza di "rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna". Da ciò traeva la conclusione che l'ipotesi abortiva non dipendeva dalla volontà dell'appellante e, quindi, non era nel "diritto" della stessa, mentre dagli atti di causa non emergeva alcun indizio della sussistenza effettiva di tale grave pericolo. Quanto all'altro profilo del diritto all'indicazione dei mezzi diagnostici all'epoca noti, la Corte di merito osservava che per un verso la doglianza si risolveva in una lesione del suo diritto all'informazione, lesione ritenuta insussistente per i motivi indicati;
per altro verso nessun addebito di mancata adozione degli opportuni strumenti diagnostici poteva essere fatta ai sanitari, poiché all'epoca l'amniocentesi non era eseguita di routine. Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione la sig.ra RE, articolando cinque motivi. L'azienda U.S.S.L. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, la sig.ra RE, deducendo la violazione dell'art. 1 della legge n. 194 del 1978, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto insussistente l'obbligo di informativa dei sanitari, in considerazione del fatto che lo stato di gravidanza rappresenta un processo fisiologico e non patologico e che non vi era stata una specifica richiesta da parte della paziente. Infatti, a norma dell'art. 1 della legge n. 194 del 1978 è garantito "il diritto alla procreazione cosciente e responsabile" e, dunque, il diritto all'informazione da parte della gestante di ogni evenienza patologica, con specifico riferimento alle possibili malformazioni del feto e ai conseguenti disturbi di natura psicologica e/o fisica della madre.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2 della legge n. 194 del 1978, il quale alla lett. d) dispone che "i consultori familiari istituiti dalla legge n. 29 luglio 1975, n. 405...assistono la donna in stato di gravidanza contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza". Rispetto a tale precetto si mostrava inottemperante la sentenza impugnata che aveva giustificato la mancanza di un diritto all'informazione per le particolari condizioni psicofisiche della paziente.
Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 194 del 1978, nonché l'omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La ricorrente sottolinea l'illogicità della motivazione della Corte di merito che aveva rimarcato il valore ansiogeno che l'eventuale prospettazione di una malformazione del nascituro avrebbe comportato nella già fragile psiche della gestante. L'illogicità consisterebbe in ciò, che per un verso non si era tenuto conto che l'impatto psicofisico è considerato dalla legge proprio in relazione alla possibilità di interrompere la gravidanza dopo i novanta giorni, per altro verso si era ritenuto lo stato ansiogeno ostativo all'informazione, cosi obliterando la ratio ispiratrice della legge n. 194 del 1978, che tutela la salute psico fisica della gestante prima del parto per permetterle di evitarlo se eccessivamente pregiudizievole alla sua salute, anche solo psichica. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte di merito aveva ritenuto che mancasse la prova di una preventiva e chiara manifestazione di volontà della sig.ra RE di interrompere la gravidanza, ove fosse risultata una malformazione del nascituro. Ma in tal modo,
contraddittoriamente, non aveva considerato che la scelta di interrompere la gravidanza presuppone la possibilità di decidere consapevolmente. Con il quinto motivo, intitolato "sulla natura ed entità del danno", la ricorrente, premesso che la corte d'appello non aveva affrontato tale profilo (perché ritenuto assorbito), prospetta il suo diritto alla liquidazione sia del danno biologico che di quello patrimoniale.
I primi quattro motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente prospettando censure tra di loro connesse, sono infondati. La ricorrente invoca i danni causatile dalla nascita del figlio affetto dalla sindrome di Down (quantificati nel quinto motivo del ricorso) e conseguenti alla violazione dell'obbligo di informazione da parte dei sanitari circa le possibili anomalie e malformazioni del nascituro;
mancata informazione che non le avrebbe consentito di scegliere consapevolmente tra l'alternativa di interrompere la gravidanza e quella di portarla a termine. Avuto riguardo a tale prospettazione, per la realizzazione della complessa fattispecie di danno enunciata è dunque necessaria la compresenza di due presupposti: l'inadempimento da parte dei sanitari dell'obbligo di informazione circa le possibili malformazioni del nascituro e la possibilità - giuridicamente intesa, quale sussistenza cioè delle condizioni di legge - di procedere all'interruzione della gravidanza. La sola violazione dell'obbligo di informazione da parte dei sanitari non è dunque sufficiente. La lesione del diritto ad interrompere la gravidanza può infatti sussistere solamente ove siano presenti anche le condizioni di legge che tale interruzione consentono. Come è stato affermato di recente da questa Corte, in un caso che presenta analogie con quello oggetto del presente giudizio, il risarcimento del danno per il mancato esercizio del diritto all'interruzione della gravidanza "può essere riconosciuto alla donna non per il solo fatto dell'inadempimento dell'obbligo di esatta informazione che il sanitario era tenuto ad adempiere, ma se sia provata la sussistenza della fattispecie per l'esercizio del diritto...Il solo inadempimento del dovere di esatta informazione da parte del sanitario potrà dar luogo, nel concorso degli altri elementi, al diritto al risarcimento del danno eventuale conseguente a detta causale, ma non al risarcimento del danno conseguente alla lesione del diritto all'interruzione della gravidanza, se non nelle ipotesi in cui sia provata la sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie per il legittimo esercizio di tale diritto" (Cass. 1 dicembre 1998, n. 12195, in part. in motivazione;
v. pure Cass. 8 luglio 1994, n. 6464). Ciò premesso, la Corte territoriale, nell'escludere la responsabilità dell'U.S.S.L., ha fondato la decisione su due "rationes decidenti" che, pur se prospettate come collegate tra di loro, sono ciascuna idonea di per sè a sorreggere la decisione.
Per un verso ha negato che, con riferimento al caso di specie, esistesse un obbligo da parte dei sanitari di evidenziare alla sig.ra RE, al di fuori di sue espresse richieste, i rischi di possibili malformazione del nascituro. Per altro verso, ha osservato che a norma dell'art. 6 della legge n. 194 del 1978, l'interruzione della gravidanza è ammessa dopo i primi novanta giorni ove le rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Da ciò ha tratto la conclusione che l'ipotesi abortiva non dipendeva dalla volontà dell'appellante e, quindi, non era nel "diritto" della stessa, non emergendo dagli atti "indizio alcuno della sussistenza effettiva di tale grave pericolo". Logicamente prioritario è l'esame dei motivi di ricorso con riferimento alla "ratio decidendi" relativa all'insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 6 della legge n. 194 del 1978 per l'interruzione della gravidanza. Se
infatti risultasse esente da censura tale ragione della decisione, resterebbero prive di rilevanza le censure rivolte avverso l'altra, in quanto, come sopra si è osservato, la sola violazione dell'obbligo di informazione non sarebbe comunque sufficiente a integrare la fattispecie di danno.
L'art. 6 della legge n. 22 maggio 1978, n. 194 non affida all'autodeterminazione della donna l'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, ma la assoggetta all'accertamento di specifiche condizioni. L'articolo in questione dispone che l'interruzione volontaria della gravidanza può essere praticata:
"a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna". Limitando l'indagine per quanto qui interessa alla lett. b) della disposizione, perché possa procedersi all'interruzione di gravidanza non è sufficiente la presenza di anomalie o malformazioni del nascituro, ma è necessario che tale presenza determini processi patologici consistenti in un "grave" pericolo per la salute fisica o psichica della madre. I processi patologici idonei a consentire l'interruzione della gravidanza devono poi essere in atto e devono essere accertati (v. anche art. 7, comma 1). Inoltre, a norma dell'art. 7, comma terzo della legge, ove sussista la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza è praticabile unicamente nell'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 6, con obbligo del medico che esegue l'intervento di adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
La possibilità giuridica di ricorrere all'interruzione della gravidanza è necessaria, come si è detto, per integrare la fattispecie di danno prospettata nel ricorso. La ricorrente avrebbe dunque dovuto dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 6 della legge n. 194 del 1978. Più precisamente, avrebbe dovuto dedurre e provare che, quantomeno in termini di probabilità scientifica, la patologia richiesta dall'art. 6 della legge necessaria per ricorrere all'interruzione della gravidanza si sarebbe manifestata in conseguenza della conoscenza (cioè dell'informazione da parte dei sanitari) dell'essere il nascituro affetto dalla sindrome di Down. La prova in questione era a suo carico considerando che solo la sussistenza delle condizioni per procedere all'interruzione della gravidanza (condizioni che peraltro consistono in elementi costitutivi della fattispecie) consente di ritenere esistente il nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari e il danno.
La Corte d'appello ha ritenuto, con valutazione insindacabile in questa sede, in quanto esente da vizi motivazionali, che non era rinvenibile negli atti di causa "indizio alcuno" del grave pericolo per la salute della donna, così ritenendo che l'onere della prova a carico della sig.ra RE non era stata assolto:
di qui l'infondatezza dei motivi relativamente a tale profilo. La ricorrente, nel terzo motivo, ha dedotto che il solo fatto per una gestante quarantenne dell'esistenza della probabilità che il nascituro sia affetto dalla sindrome di Down soddisfa il requisito della presenza di un grave pericolo per la salute. La deduzione è priva di fondamento, in quanto pone a presupposto dell'interruzione di gravidanza le (sole) rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro in sè considerate, mentre nel sistema della legge n. 194 del 1978 in tanto esse rilevano in quanto assurgono a causa dello stato di "grave" pericolo (e non solo "serio" come previsto dall'art. 4 della legge) per la salute fisica o psichica della donna. In altri termini, ciò che conta è la sussistenza del grave pericolo, che è determinato dalle rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, ma potrebbe mancare pur in presenza di queste. Sempre nello stesso motivo la ricorrente ha lamentato l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata che aveva rimarcato il valore ansiogeno dell'eventuale informazione sanitaria di una malformazione del nascituro, non tenendo conto che l'impatto psico fisico è considerato dalla legge proprio in relazione alla possibilità di interrompere la gravidanza. Anche tale profilo, che peraltro nello svolgimento del motivo, è funzionale alla censura relativa all'inadempimento dell'obbligo di informazione, è infondato. La "valenza ansiogena" dell'informazione e, dunque, della conoscenza della possibile esistenza di malformazioni non consiste automaticamente nello stato di "grave" pericolo per la salute fisica o psichica della donna, che rappresenta l'evoluzione di un vero e proprio processo patologico in atto. Non si rileva, dunque, alcuna contraddittorietà nella decisione della Corte di merito. L'infondatezza dei motivi di ricorso con riferimento alla "ratio decidendi" relativa all'insussistenza dei presupposti per l'interruzione della gravidanza, rende superfluo l'esame delle doglianze ulteriori (doglianze peraltro assolutamente prevalenti nella trama argomentativa del ricorso che considera solo marginalmente i profili relativi alla prova della sussistenza delle condizioni per procedere all'interruzione della gravidanza) rivolte alla decisione della Corte di merito nella parte in cui ha ritenuto insussistente, nel caso di specie, un obbligo di informazione da parte dei sanitari. In mancanza infatti delle condizioni di legge per interrompere la gravidanza resta priva di rilevanza, per quanto si è detto, ai fini che interessano, la dedotta violazione dell'obbligo di informazione, alla quale non è causalmente ricollegabile la mancata interruzione della gravidanza. Analoghe conclusioni valgono per il profilo dell'indicazione dei possibili mezzi diagnostici per l'accertamento di possibili malformazioni del nascituro. Anche in tal caso infatti come ritenuto dalla Corte territoriale, si versa nell'ipotesi di violazione dell'obbligo di informazione.
Il quinto motivo del ricorso, attinente ai profili del danno, resta assorbito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso nella camera di Consiglio della terza Sezione civile della Corte di Cassazione il 13 ottobre 1998. Depositata in Cancelleria il 24/3/1999.