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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 17/11/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1055/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
, nata a [...] il [...], cittadina italiana e Parte_1 dominicana, Cod. Fisc. residente in [...], con l'Avv. C.F._1
ZI FA (C.F. ) e dall'Avv. Gabriele Tabbone (C.F. C.F._2
) entrambi del Foro di Como, con studio in Como (CO), Via Cadorna, 5 C.F._3
e
, nato a [...], il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_2
, domiciliato in Como (CO), Via Gorio, 17, con l'Avv. ZI FA (C.F. C.F._4
) e dall'Avv. Gabriele Tabbone (C.F. ) entrambi del Foro di C.F._2 C.F._3
Como, con studio in Como (CO), Via Cadorna, 5
i quali hanno contratto matrimonio in San Gregorio de Nigua (Repubblica Dominicana) in data 13.1.2017. L'atto
è stato trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Como (anno 2018, n. 288, parte II, serie
C) con i seguenti figli OR:
- , C.F. , il 12.10.2017 in San Fermo della Battaglia (CO); Persona_1 C.F._5
- , C.F. , l'08.11.2020 in San Fermo della Battaglia (CO) Parte_3 C.F._6
1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17.4.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione e contestuale divorzio alle seguenti condizioni:
1) i figli e , entrambi minorenni, saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori con collocazione e residenza prevalente presso l'abitazione della madre sita in Como (CO), via Borgo
Vico n. 18;
2) il padre avrà il diritto di vedere e frequentare i figli, nonché di tenerli con sé, secondo le seguenti modalità:
- una settimana il mercoledì dall'orario in cui i bambini termineranno le attività scolastiche e/o ludico- ricreative fino a dopocena, per riaccompagnarli presso all'abitazione della madre alle ore 21:00 ovvero al termine delle eventuali attività con il papà;
- la settimana successiva dal martedì dall'orario in cui i bambini termineranno le attività scolastiche e/o ludico-ricreative fino al mercoledì sera, dopocena, allorché il padre le riaccompagnerà presso l'abitazione della madre alle ore 21:00;
- in occasione delle vacanze scolastiche estive, per almeno un periodo continuativo corrispondete alle ferie dei genitori, della durata di almeno 15 giorni complessivi, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 10 maggio di ciascun anno;
- in occasione delle vacanze scolastiche invernali, i figli trascorreranno dal giorno di Natale al 31 dicembre con la madre, mentre il giorno di Santo Stefano e dal 1° gennaio alla data di riapertura delle scuole con il padre, e viceversa l'anno seguente;
- in occasione di ponti ed ulteriori vacanze scolastiche, le figlie trascorreranno i giorni festivi con il genitore al quale spetta il fine settimana, che in tal modo verrà prolungato;
fermo restando comunque un'equa ripartizione dei ponti e/o vacanze tra i genitori e ogni altro diverso accodo tra questi;
- in ogni caso i genitori potranno liberamente modificare quanto innanzi scritto, senza particolari formalità, nel rispetto degli interessi delle minori;
3) il sig. si obbliga a versare alla moglie in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese Parte_2 la somma di € 500,00 quale contributo al mantenimento di ciascun figlio (e dunque in totale € 1.000,00) con previsione di automatica rivalutazione decorso un anno di calendario dall'udienza di comparizione e così successivamente con periodicità annuale, secondo gli indici ISTAT;
4) in aggiunta a tale contributo mensile, entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario che risulteranno necessarie per le figlie come di seguito specificato dal
Protocollo del Tribunale di Como:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari, occhiali
2 o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: mensa scolastica, tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private previa consultazione con gli insegnanti, corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari all'Italia e all'estero, alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingua, di musica e strumenti musicali, attività sportiva e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout), babysitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori, spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore (per mezzo di e-mail o messaggio
Whatsapp) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5) l'assegno unico verrà lasciato per intero alla sig.ra Parte_1
6) i genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per i figli;
7) i genitori si impegnano a garantire rapporti significativi tra i rispettivi ascendenti e i figli minori;
3 8) ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio o di recapito telefonico nonché a comunicare i recapiti, anche telefonici, dei luoghi di villeggiatura;
9) i genitori prestano reciprocamente il consenso per il rilascio ai figli minorenni di documenti validi per l'espatrio;
10) i sig.ri e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dunque di Parte_1 Parte_2 rinunciare reciprocamente a qualunque mantenimento;
11) il sig. si obbliga a pagare il canone di locazione relativo all'immobile sito in Como (CO), via Parte_2
Borgo Vico n. 18, nel quale risiedono la sig.ra e i figli sino alla naturale scadenza del contratto Parte_1 ovvero, se precedente, sino alla data di risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi titolo (disdetta per individuazione nuovo immobile, acquisto abitazione, ecc).
12) il sig. si obbliga a pagare il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura della sig.ra Parte_2 Pt_1 sino alla scadenza naturale del contratto;
[...]
13) il sig. dichiara altresì di rinunciare al Secondo Pilastro della sig.ra che lavora in Parte_2 Parte_1
Svizzera dal gennaio 2024;
14) la sig.ra dichiara altresì di rinunciare alla quota di TFR del sig. maturata in Parte_1 Parte_2 costanza di matrimonio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 13.1.2017 in San Gregorio de Nigua (Repubblica Dominicana), atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Como anno 2018, al n. 288, parte II, serie C);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
4 DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in COMO, il 13.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
, nata a [...] il [...], cittadina italiana e Parte_1 dominicana, Cod. Fisc. residente in [...], con l'Avv. C.F._1
ZI FA (C.F. ) e dall'Avv. Gabriele Tabbone (C.F. C.F._2
) entrambi del Foro di Como, con studio in Como (CO), Via Cadorna, 5 C.F._3
e
, nato a [...], il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_2
, domiciliato in Como (CO), Via Gorio, 17, con l'Avv. ZI FA (C.F. C.F._4
) e dall'Avv. Gabriele Tabbone (C.F. ) entrambi del Foro di C.F._2 C.F._3
Como, con studio in Como (CO), Via Cadorna, 5
i quali hanno contratto matrimonio in San Gregorio de Nigua (Repubblica Dominicana) in data 13.1.2017. L'atto
è stato trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Como (anno 2018, n. 288, parte II, serie
C) con i seguenti figli OR:
- , C.F. , il 12.10.2017 in San Fermo della Battaglia (CO); Persona_1 C.F._5
- , C.F. , l'08.11.2020 in San Fermo della Battaglia (CO) Parte_3 C.F._6
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FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17.4.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione e contestuale divorzio alle seguenti condizioni:
1) i figli e , entrambi minorenni, saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori con collocazione e residenza prevalente presso l'abitazione della madre sita in Como (CO), via Borgo
Vico n. 18;
2) il padre avrà il diritto di vedere e frequentare i figli, nonché di tenerli con sé, secondo le seguenti modalità:
- una settimana il mercoledì dall'orario in cui i bambini termineranno le attività scolastiche e/o ludico- ricreative fino a dopocena, per riaccompagnarli presso all'abitazione della madre alle ore 21:00 ovvero al termine delle eventuali attività con il papà;
- la settimana successiva dal martedì dall'orario in cui i bambini termineranno le attività scolastiche e/o ludico-ricreative fino al mercoledì sera, dopocena, allorché il padre le riaccompagnerà presso l'abitazione della madre alle ore 21:00;
- in occasione delle vacanze scolastiche estive, per almeno un periodo continuativo corrispondete alle ferie dei genitori, della durata di almeno 15 giorni complessivi, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 10 maggio di ciascun anno;
- in occasione delle vacanze scolastiche invernali, i figli trascorreranno dal giorno di Natale al 31 dicembre con la madre, mentre il giorno di Santo Stefano e dal 1° gennaio alla data di riapertura delle scuole con il padre, e viceversa l'anno seguente;
- in occasione di ponti ed ulteriori vacanze scolastiche, le figlie trascorreranno i giorni festivi con il genitore al quale spetta il fine settimana, che in tal modo verrà prolungato;
fermo restando comunque un'equa ripartizione dei ponti e/o vacanze tra i genitori e ogni altro diverso accodo tra questi;
- in ogni caso i genitori potranno liberamente modificare quanto innanzi scritto, senza particolari formalità, nel rispetto degli interessi delle minori;
3) il sig. si obbliga a versare alla moglie in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese Parte_2 la somma di € 500,00 quale contributo al mantenimento di ciascun figlio (e dunque in totale € 1.000,00) con previsione di automatica rivalutazione decorso un anno di calendario dall'udienza di comparizione e così successivamente con periodicità annuale, secondo gli indici ISTAT;
4) in aggiunta a tale contributo mensile, entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario che risulteranno necessarie per le figlie come di seguito specificato dal
Protocollo del Tribunale di Como:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari, occhiali
2 o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: mensa scolastica, tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private previa consultazione con gli insegnanti, corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari all'Italia e all'estero, alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingua, di musica e strumenti musicali, attività sportiva e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout), babysitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori, spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore (per mezzo di e-mail o messaggio
Whatsapp) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5) l'assegno unico verrà lasciato per intero alla sig.ra Parte_1
6) i genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per i figli;
7) i genitori si impegnano a garantire rapporti significativi tra i rispettivi ascendenti e i figli minori;
3 8) ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio o di recapito telefonico nonché a comunicare i recapiti, anche telefonici, dei luoghi di villeggiatura;
9) i genitori prestano reciprocamente il consenso per il rilascio ai figli minorenni di documenti validi per l'espatrio;
10) i sig.ri e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dunque di Parte_1 Parte_2 rinunciare reciprocamente a qualunque mantenimento;
11) il sig. si obbliga a pagare il canone di locazione relativo all'immobile sito in Como (CO), via Parte_2
Borgo Vico n. 18, nel quale risiedono la sig.ra e i figli sino alla naturale scadenza del contratto Parte_1 ovvero, se precedente, sino alla data di risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi titolo (disdetta per individuazione nuovo immobile, acquisto abitazione, ecc).
12) il sig. si obbliga a pagare il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura della sig.ra Parte_2 Pt_1 sino alla scadenza naturale del contratto;
[...]
13) il sig. dichiara altresì di rinunciare al Secondo Pilastro della sig.ra che lavora in Parte_2 Parte_1
Svizzera dal gennaio 2024;
14) la sig.ra dichiara altresì di rinunciare alla quota di TFR del sig. maturata in Parte_1 Parte_2 costanza di matrimonio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 13.1.2017 in San Gregorio de Nigua (Repubblica Dominicana), atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Como anno 2018, al n. 288, parte II, serie C);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
4 DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in COMO, il 13.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
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