Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N° 409/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 28 gennaio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 409/24 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, Parte_1 con sede legale in Roma, in Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dal nuo- vo difensore avv. Marco Fazio (c.f. , pec avv.marco. C.F._1 [...]
, elettivamente domiciliato in Corso Vittorio Emanuele 100, Email_1
98122 Messina– appellante
CONTRO
, nata il [...] a [...], c.f. , elettiva- CP_1 C.F._2 mente domiciliata in Tortorici (Me) C.da Mercurio 189, presso lo studio dell'avv.
Fabio Armeli Iapichino, c.f. pec C.F._3 Ema_2 Email_3
che la rappresenta e difende- Appellata
[...]
OGGETTO: iscrizione elenchi lavoratori agricoli- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1160 pronunciata in data 13 giugno 2024
CONCLUSIONI
- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza gravata Pt_1
e l'inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado. - nel merito respinge- re il ricorso. In via istruttoria ammettere la prova per testi richiesta in primo grado, disporre l'ispezione dei luoghi e ordinare a Controparte_2
l'esibizione dei seguenti documenti: 1) libri di legge tutti;
2) fatturato (ac- quisti/vendite) con particolare riferimento all'acquisto di piante, sementi, ferti- lizzanti, macchinari;
3) bilanci comprendenti beni ammortizzabili;
4) contratti di lavoro con ricevute bancarie di pagamento degli emolumenti di buste paga men- sile;
5) registro acquisti;
6) libretto UMA (carburante agricolo); 7) contratti agri- coli;
8) registro I.V.A.; 9) cd. quaderni di campagna (trattamenti fitosanitari); il tutto relativamente al periodo di causa. Con vittoria delle spese e competenze
Riolo: 1) dichiarare nullo, e comunque, inammissibile l'atto di appello;
2) riget- tarlo nel merito e 3) confemare la sentenza impugnata;
4) 5) rigettare le CP_3 richieste istruttorie di controparte;
6) condannare l'appellante al pagamento di spe- se e compensi del presente grado con distrazione in favore del procuratore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, impugnava il discono- CP_1 scimento delle 51 giornate assuntamente svolte quale bracciante alle dipendenze della nel 2010 e la conseguente cancellazione dall'elenco Controparte_2 nominativo del Comune di residenza. Chiedeva la condanna dell alla reiscri- Pt_1 zione.
Nella resistenza dell espletata prova per testi, con sentenza n° 1160 pro- Pt_1 nunciata in data 13 giugno 2024 il giudice di primo grado ha annullato il discono- scimento dichiarando il diritto all'iscrizione e condannando l al rimborso del- Pt_1 le spese di lite.
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 26 agosto 2024. Nella Pt_1 resistenza di , depositate note di trattazione scritta entro il 28 gen- CP_1 naio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termi- ne di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la in primo grado aveva anche chiesto la revoca di una CP_1 richiesta di restituzione di indebito che non è stata tuttavia circostanziata nel ricor- so introduttivo e che il tribunale ha correttamente ignorato siccome evidentemente generica e quindi inammissibile. In questa sede la comunque non fa alcun CP_1 cenno a detta domanda.
Va poi constatata la manifesta dilatorietà dell'eccezione di inammissibiltià del ri- corso in appello. L'atto è già di per sé strutturato in modo sostanzialmente confor- me al modello suggerito dal legislatore con il D.L. n° 83 del 2012, e indica co- munque sia i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma (praticamente tutta la sentenza), sia le diverse ricostruzioni in fatto proposte, sia le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza. La giurispruden- za di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo te- sto dell'art. 434 c.p.c., in coerenza con il paradigma generale contestualmente in- trodotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gravame, indi- viduando i capi della sentenza da riformare argomentando il proprio dissenso. Il fatto che l riproponga in gran parte argomenti già sviluppati in primo grado è Pt_1 un portato inevitabile della motivazione della sentenza impugnata. Si deve pertan-
Pag. 2 di 4 to entrare nel merito.
Il tribunale, rigettata l'eccezione preliminare di decadenza dall'impugnazione della cancellazione (eccezione in questa sede non riproposta), ha ritenuto suffi- cientemente provato il rapporto, richiamando precedenti dello stesso ufficio in fat- tispecie analoghe e richiamando la deposizione di . Ha Testimone_1 inoltre affermato che l ha dedotto la simulazione da presunzioni e non da ele- Pt_1 menti concreti negando valore di prova legale alle risultanze del verbale ispettivo in base al quale la cancellazione è stata disposta.
Va premesso che, in presenza di un motivato disconoscimento basato sugli esiti di un'ispezione, viene meno la presunzione di esistenza del rapporto di lavoro che trova fondamento nell'iscrizione negli elenchi.
Correttamente l evidenzia la superficialità dell'esame condotto dal tribunale Pt_1 sul contenuto del verbale ispettivo che, sebbene faccia prova piena solo nei limiti dei fatti caduti sotto la percezione degli ispettori, consente di rilevare con ragione- vole certezza, non smentita da alcuna precisa controdeduzione avversaria, che la che dichiarava di gestire più di duecento capi bovini venden- Controparte_2 done una media di cinquanta l'anno per i quali formalmente assumeva tredici ope- rai nel 2013 retribuiti tutti in contanti:
- non aveva mezzi agricoli e, ciononostante, dalle sue scritture risultavano esclu- sivamente spese per carburante;
- aveva sempre ricevuto pagamenti in contanti dai clienti, pagamenti dei quali non risulta tuttavia alcun riscontro negli estratti conto bancari;
- analogamente doveva dirsi dei riscontri delle fatture di vendita;
- aveva dato indicazioni sull'impiego dei propri dipendenti incompatibili con quelle, fra loro peraltro contrastanti, rilevabili dalle deposizioni rese da questi ul- timi agli ispettori riguardo a periodi e luoghi di lavoro, tipologia e collocazione temporale delle produzioni agricole, modalità di svolgimento della prestazione, identità dei dipendenti, modalità di raggiungimento del posto di lavoro, retribu- zione, attività contemporaneamente svolte;
- presentava uno sbilancio irragionevole fra volume di affari e spese per il per- sonale;
- dimostrava numerose irregolarità anche sul fronte degli adempimenti giuridici e commerciali connessi.
Va poi constatato che , sentita quale testimone, era una Testimone_1 dei lavoratori esaminati dagli ispettori e autrice, in sede ispettiva, di dichiarazioni contrastanti con quelle degli altri presunti colleghi. Ella non ricordava oltretutto il nome della località ove diceva di avere prestato servizio con la e ha detto CP_1 che i pagamenti della retribuzione erano regolari, circostanza smentita persino dal legale rappresentante della cooperativa che invece parlava di "acconti".
Pag. 3 di 4 Affidare la decisione favorevole a deposizioni provenienti da un soggetto che, ancorché non risulti avesse contenzioso in corso con l ha dimostrato già la Pt_1 propria scarsa attendibilità non è dunque possibile. L'oggettiva convergenza di in- teresse a fare risultare la genuinità dell'intero impianto aziendale è innegabile e, se non rende inammissibile la deposizione, ne impone un vaglio particolarmente ri- goroso con la conseguente puntuale valorizzazione di tutti gli elementi di segno contrario che, come visto supra, nel caso di specie sono solidissimi.
L'appello è pertanto fondato e non vi è necessità di riaprire l'istruzione con l'au- dizione dei verbalizzanti (pure richiesta in primo grado) e l'acquisizione dei do- cumenti contabili della cooperativa.
Le spese seguono la soccombenza. Si tratta infatti di causa riguardante l'iscri- zione negli elenchi cui non si applica l'art. 152 att. c.p.c., previsto per le sole cause aventi ad oggetto prestazioni previdenziali (per tutte Cass. sez. lav. 16676/2020).
Vero è che nel ricorso introduttivo del primo grado la lavoratrice faceva richiesta di riconoscimento di "qualsiasi beneficio di carattere previdenziale" connesso all'iscrizione, ma in tali termini formulata la domanda era talmente generica da ri- sultare manifestamente inammissibile (tant'è che il tribunale non l'ha nemmeno presa in esame) e pertanto l'art. 152 att. c.p.c. non potrebbe comunque essere ap- plicato. Ad abundantiam va comunque rilevato che agli atti non risulta alcuna di- chiarazione valida ai fini dell'esonero.
L'importo delle spese va indicato in dispositivo secondo minimi tariffari data la serialità della controversia. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00.
In questo caso si può ritenere che il valore sia quello minimo, inferiore dunque ai
26.000,01 euro che farebbe scattare il quarto scaglione. Non vi è stata fase istrut- toria in appello, dato che la controversia viene decisa in unica udienza.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 26 agosto 2024 dall
[...] contro , avverso la sen- Parte_1 CP_1 tenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1160 pronunciata in data 13 giugno 2024, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande di condannandola a rimborsare all le spese del giudizio, liquidate CP_1 Pt_1 quanto al primo grado in 2.697,00 euro e quanto all'appello in 1.984,00 euro, tutte oltre accessori di legge e contributo unificato versato.
Messina 29 gennaio 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
Pag. 4 di 4