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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/07/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8614/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1ì 8614/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. ), nata il giorno 5 ottobre Parte_1 C.F._1
1960 a Desio (MI), e residente in [...], rappresentata, difesa ed assistita come da delega in calce al presente atto dall'Avv. Giuseppina Pugliese presso il cui studio in IA OM (CO) alla Via Matteotti n. 11, elegge domicilio, giusta procura in atti;
RICORRENTE CONTRO
AVV. ET LA DA (CF. nata a C.F._2
DE UG il 24/12/1972, residente in [...], e AVV. (CF ) nata a [...] Controparte_1 C.F._3
UG (MI) il 6/01/1974, con studio in Limbiate (MB) via Monte Bianco 22, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Elio Bindi del Foro di Milano con Studio in Milano, viale Premuda 2; RESISTENTI
OGGETTO del giudizio: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 17.04.2025):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: pagina 1 di 7 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE accertata la responsabilità professionale degli Avvocati SE Daniela e , per le motivazioni di cui in atti e per Controparte_1 la documentazione prodotta, CONDANNARE le Resistenti, in solido tra loro, al risarcimento di ogni danno patito dalla IG da liquidarsi, anche in via Pt_1 equitativa, nella misura non inferiore ad euro 250.000,00= o dalla diversa veriore che emergerà in corso di causa. SEMPRE NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA accertata la responsabilità professionale dell'Avvocato Daniela SE per le motivazioni di cui in atti e per la documentazione prodotta, CONDANNARE la Resistente al risarcimento di ogni danno patito dalla IG da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura non Pt_1 inferiore ad euro 250.000,00= o dalla diversa veriore che emergerà in corso di causa. SEMPRE NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA accertata la responsabilità professionale dell'Avvocato , per le motivazioni di cui in atti e per la Controparte_1 documentazione prodotta, CONDANNARE la Resistente al risarcimento di ogni danno patito dalla IG da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura non Pt_1 inferiore ad euro 250.000,00= o dalla diversa veriore che emergerà in corso di causa. IN VIA ISTRUTTORIA Si offrono in comunicazione, ritenendo la causa provata in via documentale, i documenti di cui in narrativa di cui all'elenco in calce. Si articolano altresì i seguenti capitoli di prova di cui si chiede sin da ora la relativa ammissione: 1) Vero che le Avvocate SE e omettevano di relazionare la IG CP_1
nel corso della causa oggetto di relativo mandato? Pt_1
2) Vero che le Avvocate SE e omettevano di dare riscontro alle CP_1 richieste di informazioni della IG in ordine alla causa oggetto del relativo Pt_1 mandato professionale?
3) Vero che le Avvocate SE e omettevano di consegnare alla IG CP_1
la documentazione completa afferente la causa oggetto di mandato Pt_1 professionale? 4) Vero che la IG provvedeva integralmente al pagamento del dovuto a Pt_1 favore delle Avvocate SE e ? CP_1
5) Vero che mai pervenne alla IG richiesta di pagamento alcuna da parte Pt_1 degli Avvocati SE e ? CP_1
6) Vero che le Avvocate SE e consegnavano solo due ricevute di CP_1 pagamento di euro 150,00= cadauna alla IG come da documento 8 che Pt_1 mi si rammostra?
7) Vero che le Avvocate SE e chiedevano alla IG il CP_1 Pt_1 rilascio di un assegno “in bianco” a garanzia del pagamento di cui ai compensi professionali oggetto di incarico?
8) Vero che la IG provvedeva a consegnare il ridetto assegno alle Pt_1
Avvocate SE e ? CP_1
pagina 2 di 7 9) Vero che le Avvocate mai ebbero a restituire il ridetto assegno alla IG
? Pt_1
Si chiede l'escussione del teste residente in [...]
Celso n. 15 sui capitoli di prova . Testimone_2
Si chiede sin da ora venga disposto ordine di esibizione ex art. 210 cpc a carico delle Resistenti avente ad oggetto la documentazione di cui alla causa n.r.g. 11185/2016 del Tribunale di Monza, Dottor Gnani. Con ampia riserva di ulteriormente articolare mezzi di prova nelle memorie di cui si chiede sin da ora la relativa concessione, altresì all'esito delle non prevedibili difese avversarie. IN OGNI CASO Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
Per AVV. ET LA DA e AVV. Controparte_1
(come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 19.04.2025)
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza respinta, così giudicare: nel merito: rigettare le domande così come formulate dalla parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti, il tutto con condanna ex art. 96 1° e 3° comma cpc, a motivo della manifesta temerarietà della lite, come dedotta e comprovata in atti. Competenze di lite rifuse. In via istruttoria: respingersi ogni avversaria istanza istruttoria, con particolare riguardo all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, se del caso previo accertamento e declaratoria dell'intervenuta decadenza e prescrizione ex art. 2961 cod. civ. di ogni presunto attoreo diritto alla consegna di consegna di atti e documenti del giudizio RG 11185/16 Trib. Monza, peraltro già in possesso della predetta. Non si accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con atto introduttivo, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio gli avv.ti Ilaria Daniela SE e al fine di accertare la Controparte_1 responsabilità professionale di quest'ultime nell'esecuzione del mandato conferito da parte attrice nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente r.g. n. 11185/2016, procedura radicata avanti il Tribunale di Monza e, per l'effetto, condannarle al risarcimento del danno subito da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura non inferiore ad euro 250.000,00. In particolare, ha esposto che:
- in data 27 dicembre 2012, ha stipulato un contratto di affitto di azienda con la CP_2
avente ad oggetto l'esercizio di somministrazione al pubblico di CP_3 alimenti e bevande, con decorrenza dal giorno 15 gennaio 2013 sino al giorno 15 gennaio 2014, con durata di anni 1;
- l'attività della suindicata società veniva svolta all'interno dei locali commerciali di proprietà della IG , la quale, in data 9 ottobre 2013, a fronte del Parte_2
pagina 3 di 7 mancato pagamento dei canoni di locazione da parte della ha promosso CP_3 procedura di sfratto per morosità innanzi al Tribunale di Monza;
- si era resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese CP_3 di Aprile 2012, maturando un debito di euro 8.800,00 (a titolo di canoni insoluti), oltre euro 500,00 (per spese condominiali), per un importo complessivo di euro 9.300,00, per i quali la proprietaria ha richiesto contestualmente l'emissione di decreto ingiuntivo per la somma corrispondente;
- la Società a sua volta, in data 21 novembre 2013, con atto di intimazione CP_3 di sfratto per morosità, notificato in data 21 novembre 2013, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Monza, , all'epoca titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, per sentire convalidare l'intimato sfratto per morosità dell'immobile;
- la stessa, per il tramite dell'allora difensore, si è costituita in giudizio opponendosi al relativo sfratto ed eccependo, in primo luogo, l' improcedibilità della domanda atteso che l'ipotesi di specie attenesse ad un affitto di azienda e non ad una locazione, non potendo pertanto applicarsi la procedura di cui agli artt. 658 e ss. c.c., anticipando in quella sede che l'inadempimento dovesse considerarsi incolpevole, poiché CP_3 non avrebbe a sua volta versato i canoni di locazione alla proprietaria;
- la predetta opposizione è stata accolta dal G.I. ed è stata dichiarata improcedibile la domanda;
- in data 9 luglio 2015 la Società depositava ricorso per decreto ingiuntivo CP_3 provvisoriamente esecutivo, assumendo di vantare un credito nei confronti di Pt_1 per complessivi euro 36.416,51, a titolo di canoni di affitto scaduti nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, di cui alle fatture azionate;
- conseguentemente è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 3777/2015, in data 6 luglio 2015, di cui alla procedura monitoria n.r.g. 7371/2015 con il quale, il Tribunale di Monza, ingiungeva a di pagare a immediatamente, la Parte_1 CP_3 somma di euro 36.416,51, gli interessi come da domanda, oltre che le spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 1.300,00 per compenso, in euro 286,00 per esborsi, oltre iva e cpa e successive occorrende;
- ricevuta la notifica del d.i. in data 17 luglio 2015, ha conferito mandato alle odierne resistenti al fine di proporre opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo;
- il G.I. designato, all'udienza del giorno 14 gennaio 2016, ha sottoposto alle parti questione di merito inerente all'applicabilità del rito locatizio alla relativa controversia e la susseguente introduzione dell'opposizione con ricorso e, quindi, il termine dell'opposizione era da computarsi dall'iscrizione a ruolo e non dalla notifica;
- il Tribunale di Monza ha dichiarato inammissibile l'opposizione di , Pt_1 confermando il decreto ingiuntivo opposto, che diventava così definitivamente esecutivo, condannando altresì l' odierna ricorrente alla rifusione delle spese di lite alla società liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre 15%, iva e cpa;
CP_3
- tale titolo esecutivo ha consentito alla società di dare avvio alla fase CP_3 esecutiva notificando atto di pignoramento presso terzi a danno della . Pt_1
pagina 4 di 7 Tutto ciò premesso, ha affermato la responsabilità professionale Parte_1 degli avvocati, odierni convenuti, in quanto, a suo dire, hanno gestito con negligenza il mandato conferito dalla medesima, avendo errato non solo nelle relative modalità di introduzione della causa, ma violando, altresì, i termini processuali.
In data 29.03.2024 Avv.ti Ilaria Daniela SE e si sono Controparte_1 costituite nel presente giudizio, contestando sia nell'an che nel quantum la richiesta di pagamento proveniente da parte attrice e sottolineando di aver adempiuto con diligenza al mandato conferito. All'udienza del 20.06.2024 il Giudice invitava le parti ad addivenire ad una soluzione transattiva della controversia ed i legali, dopo ampia discussione, chiedevano un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva, non trovando accordo sulle modalità di celebrazione dell'udienza fissanda. Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in pari data, rinviava all'udienza del 12.09.2024 al fine di verificare l'esito delle eventuali trattative intraprese. Dopo una serie di rinvii richiesti dai legali delle parti in pendenza di trattative, all'udienza del 19.11.2024, le parti davano atto di non essere addivenuti ad una soluzione transattiva della controversia;
parte ricorrente insisteva sulle istanze istruttorie formulate e parte resistente chiedeva fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione. Il Giudice, pertanto, si riservava e con ordinanza, emessa in data 08.01.2025, rigettava le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente e fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data del 19.06.2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art.189 c.p.c. All'esito della quale, la causa veniva rimessa in decisione.
II. Le domande attoree traggono origine da un asserito errore professionale in sede di impugnazione del decreto ingiuntivo n.3777/15 emesso dal Tribunale di Monza in favore della avente ad oggetto i canoni di affitto di un ramo d'azienda in CP_3 favore della SI , provvedimento recante condanna della precitata a Pt_1 corrispondere l'importo di € 36.416,51 a beneficio della suddetta società locatrice. Il presunto errore professionale delle convenute avrebbe cagionato un danno di € 250.000,00. La domanda formulata da parte ricorrente deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. Come noto, la responsabilità dell'avvocato per il non corretto svolgimento dell'attività non è ancorata alla sua sola negligenza, ma è necessaria altresì la sussistenza di un nesso eziologico;
è necessario verificare se, nel caso in cui l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il danno tra la condotta imperita del legale ed il risultato derivato non si sarebbe in tutto o in parte verificato, alla stregua dell'id quod plerumque accidit (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, n.15032).
pagina 5 di 7 Nell'azione di responsabilità promossa nei confronti del proprio legale, il cliente deve dimostrare che la condotta diligente eventualmente posta in essere dal difensore sarebbe stata potenzialmente idonea a scongiurare l'esito negativo del giudizio ed a condurre – con ragionevole probabilità – ad una conclusione vittoriosa (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3566). L'inadempimento del suddetto professionista, inoltre, non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine – positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire – circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo. Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione allegata dalle parti, specie dalla sentenza n. 382/16 emessa dal Tribunale di Monza, l'errore commesso dagli avv.ti SE e riguarda la scelta del rito ai fini dell'introduzione CP_1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza stessa il contratto stipulato tra e la società è stato qualificato, sin dal procedimento Parte_1 CP_3 di sfratto per morosità, come contratto d'affitto d'azienda, pertanto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, derivante dal mancato pagamento dei canoni d'affitto d'azienda, era soggetta al rito del lavoro e deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.. Tale circostanza ha, dunque, indotto il Giudice del giudizio di opposizione a dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e a confermare il decreto ingiuntivo opposto (cfr. doc.
6 - sentenza n. 382/2016 parte ricorrente). Tuttavia, alla luce di quanto sopraesposto, la responsabilità degli avvocati odierni resistenti non può essere ancorata esclusivamente alla gestione negligente del mandato conferito poiché è necessario verificare se, nel caso in cui avessero tenuto la condotta dovuta, il danno non si sarebbe in tutto o in parte verificato. A parere di questo Giudicante, non risulta dimostrato il nesso eziologico tra la condotta imperita del legale ed il risultato derivatone, non avendo parte ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere, fornito idonea ed adeguata prova in ordine ai fatti costitutivi della propria pretesa. Infatti, parte ricorrente si è limitata ad esporre la propria versione dei fatti, senza supportare la stessa da alcun concreto riscontro documentale. Invero, è doveroso evidenziare che non è stato neppure prodotto l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo redatto dalle odierne resistenti con la relativa documentazione che avrebbe permesso, a questo Giudicante, di verificare l'operato degli avvocati e di comprendere se la condotta diligente eventualmente posta in essere dai pagina 6 di 7 difensori sarebbe stata potenzialmente idonea a scongiurare l'esito negativo del giudizio ed a condurre – con ragionevole probabilità – ad una conclusione vittoriosa. Ad abundantiam e per completezza si rileva inoltre che non risulta proposto appello avverso la sentenza già più volte richiamata. Alla luce di quanto appena esposto e stante l'assenza di prova sull'an, viene meno l'esame e la quantificazione del quantum, richiesto da parte ricorrente. L'esito concreto della lite induce a ritenere superfluo l'esame delle istanze istruttore reiterate da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva effettivamente prestata e del comportamento processuale tenuto dalle parti. Non può essere accolta la domanda delle resistenti di condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c: per un verso non si ravvisano nel caso di specie elementi idonei, anche tenuto conto dei pregressi rapporti professionali intercorrenti tra le parti, a ravvisare gli estremi della malafede e della colpa grave da parte della ricorrente;
per altro verso, le resistenti si sono astenute dall'allagare quale specifico danno sarebbe derivato in concreto dalla condotta processuale della controparte e, in particolare, quali specifici oneri e quali disagi sarebbero stati costretti ad affrontare per contrastare l'asserito ingiustificato comportamento della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna a rifondere agli AVV.TI LA Parte_1
DA ET E le spese di lite liquidate Controparte_1 in euro 4.358,00 per onorari oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Monza, 29 luglio 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1ì 8614/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. ), nata il giorno 5 ottobre Parte_1 C.F._1
1960 a Desio (MI), e residente in [...], rappresentata, difesa ed assistita come da delega in calce al presente atto dall'Avv. Giuseppina Pugliese presso il cui studio in IA OM (CO) alla Via Matteotti n. 11, elegge domicilio, giusta procura in atti;
RICORRENTE CONTRO
AVV. ET LA DA (CF. nata a C.F._2
DE UG il 24/12/1972, residente in [...], e AVV. (CF ) nata a [...] Controparte_1 C.F._3
UG (MI) il 6/01/1974, con studio in Limbiate (MB) via Monte Bianco 22, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Elio Bindi del Foro di Milano con Studio in Milano, viale Premuda 2; RESISTENTI
OGGETTO del giudizio: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 17.04.2025):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: pagina 1 di 7 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE accertata la responsabilità professionale degli Avvocati SE Daniela e , per le motivazioni di cui in atti e per Controparte_1 la documentazione prodotta, CONDANNARE le Resistenti, in solido tra loro, al risarcimento di ogni danno patito dalla IG da liquidarsi, anche in via Pt_1 equitativa, nella misura non inferiore ad euro 250.000,00= o dalla diversa veriore che emergerà in corso di causa. SEMPRE NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA accertata la responsabilità professionale dell'Avvocato Daniela SE per le motivazioni di cui in atti e per la documentazione prodotta, CONDANNARE la Resistente al risarcimento di ogni danno patito dalla IG da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura non Pt_1 inferiore ad euro 250.000,00= o dalla diversa veriore che emergerà in corso di causa. SEMPRE NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA accertata la responsabilità professionale dell'Avvocato , per le motivazioni di cui in atti e per la Controparte_1 documentazione prodotta, CONDANNARE la Resistente al risarcimento di ogni danno patito dalla IG da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura non Pt_1 inferiore ad euro 250.000,00= o dalla diversa veriore che emergerà in corso di causa. IN VIA ISTRUTTORIA Si offrono in comunicazione, ritenendo la causa provata in via documentale, i documenti di cui in narrativa di cui all'elenco in calce. Si articolano altresì i seguenti capitoli di prova di cui si chiede sin da ora la relativa ammissione: 1) Vero che le Avvocate SE e omettevano di relazionare la IG CP_1
nel corso della causa oggetto di relativo mandato? Pt_1
2) Vero che le Avvocate SE e omettevano di dare riscontro alle CP_1 richieste di informazioni della IG in ordine alla causa oggetto del relativo Pt_1 mandato professionale?
3) Vero che le Avvocate SE e omettevano di consegnare alla IG CP_1
la documentazione completa afferente la causa oggetto di mandato Pt_1 professionale? 4) Vero che la IG provvedeva integralmente al pagamento del dovuto a Pt_1 favore delle Avvocate SE e ? CP_1
5) Vero che mai pervenne alla IG richiesta di pagamento alcuna da parte Pt_1 degli Avvocati SE e ? CP_1
6) Vero che le Avvocate SE e consegnavano solo due ricevute di CP_1 pagamento di euro 150,00= cadauna alla IG come da documento 8 che Pt_1 mi si rammostra?
7) Vero che le Avvocate SE e chiedevano alla IG il CP_1 Pt_1 rilascio di un assegno “in bianco” a garanzia del pagamento di cui ai compensi professionali oggetto di incarico?
8) Vero che la IG provvedeva a consegnare il ridetto assegno alle Pt_1
Avvocate SE e ? CP_1
pagina 2 di 7 9) Vero che le Avvocate mai ebbero a restituire il ridetto assegno alla IG
? Pt_1
Si chiede l'escussione del teste residente in [...]
Celso n. 15 sui capitoli di prova . Testimone_2
Si chiede sin da ora venga disposto ordine di esibizione ex art. 210 cpc a carico delle Resistenti avente ad oggetto la documentazione di cui alla causa n.r.g. 11185/2016 del Tribunale di Monza, Dottor Gnani. Con ampia riserva di ulteriormente articolare mezzi di prova nelle memorie di cui si chiede sin da ora la relativa concessione, altresì all'esito delle non prevedibili difese avversarie. IN OGNI CASO Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
Per AVV. ET LA DA e AVV. Controparte_1
(come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 19.04.2025)
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza respinta, così giudicare: nel merito: rigettare le domande così come formulate dalla parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti, il tutto con condanna ex art. 96 1° e 3° comma cpc, a motivo della manifesta temerarietà della lite, come dedotta e comprovata in atti. Competenze di lite rifuse. In via istruttoria: respingersi ogni avversaria istanza istruttoria, con particolare riguardo all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, se del caso previo accertamento e declaratoria dell'intervenuta decadenza e prescrizione ex art. 2961 cod. civ. di ogni presunto attoreo diritto alla consegna di consegna di atti e documenti del giudizio RG 11185/16 Trib. Monza, peraltro già in possesso della predetta. Non si accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con atto introduttivo, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio gli avv.ti Ilaria Daniela SE e al fine di accertare la Controparte_1 responsabilità professionale di quest'ultime nell'esecuzione del mandato conferito da parte attrice nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente r.g. n. 11185/2016, procedura radicata avanti il Tribunale di Monza e, per l'effetto, condannarle al risarcimento del danno subito da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura non inferiore ad euro 250.000,00. In particolare, ha esposto che:
- in data 27 dicembre 2012, ha stipulato un contratto di affitto di azienda con la CP_2
avente ad oggetto l'esercizio di somministrazione al pubblico di CP_3 alimenti e bevande, con decorrenza dal giorno 15 gennaio 2013 sino al giorno 15 gennaio 2014, con durata di anni 1;
- l'attività della suindicata società veniva svolta all'interno dei locali commerciali di proprietà della IG , la quale, in data 9 ottobre 2013, a fronte del Parte_2
pagina 3 di 7 mancato pagamento dei canoni di locazione da parte della ha promosso CP_3 procedura di sfratto per morosità innanzi al Tribunale di Monza;
- si era resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese CP_3 di Aprile 2012, maturando un debito di euro 8.800,00 (a titolo di canoni insoluti), oltre euro 500,00 (per spese condominiali), per un importo complessivo di euro 9.300,00, per i quali la proprietaria ha richiesto contestualmente l'emissione di decreto ingiuntivo per la somma corrispondente;
- la Società a sua volta, in data 21 novembre 2013, con atto di intimazione CP_3 di sfratto per morosità, notificato in data 21 novembre 2013, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Monza, , all'epoca titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, per sentire convalidare l'intimato sfratto per morosità dell'immobile;
- la stessa, per il tramite dell'allora difensore, si è costituita in giudizio opponendosi al relativo sfratto ed eccependo, in primo luogo, l' improcedibilità della domanda atteso che l'ipotesi di specie attenesse ad un affitto di azienda e non ad una locazione, non potendo pertanto applicarsi la procedura di cui agli artt. 658 e ss. c.c., anticipando in quella sede che l'inadempimento dovesse considerarsi incolpevole, poiché CP_3 non avrebbe a sua volta versato i canoni di locazione alla proprietaria;
- la predetta opposizione è stata accolta dal G.I. ed è stata dichiarata improcedibile la domanda;
- in data 9 luglio 2015 la Società depositava ricorso per decreto ingiuntivo CP_3 provvisoriamente esecutivo, assumendo di vantare un credito nei confronti di Pt_1 per complessivi euro 36.416,51, a titolo di canoni di affitto scaduti nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, di cui alle fatture azionate;
- conseguentemente è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 3777/2015, in data 6 luglio 2015, di cui alla procedura monitoria n.r.g. 7371/2015 con il quale, il Tribunale di Monza, ingiungeva a di pagare a immediatamente, la Parte_1 CP_3 somma di euro 36.416,51, gli interessi come da domanda, oltre che le spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 1.300,00 per compenso, in euro 286,00 per esborsi, oltre iva e cpa e successive occorrende;
- ricevuta la notifica del d.i. in data 17 luglio 2015, ha conferito mandato alle odierne resistenti al fine di proporre opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo;
- il G.I. designato, all'udienza del giorno 14 gennaio 2016, ha sottoposto alle parti questione di merito inerente all'applicabilità del rito locatizio alla relativa controversia e la susseguente introduzione dell'opposizione con ricorso e, quindi, il termine dell'opposizione era da computarsi dall'iscrizione a ruolo e non dalla notifica;
- il Tribunale di Monza ha dichiarato inammissibile l'opposizione di , Pt_1 confermando il decreto ingiuntivo opposto, che diventava così definitivamente esecutivo, condannando altresì l' odierna ricorrente alla rifusione delle spese di lite alla società liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre 15%, iva e cpa;
CP_3
- tale titolo esecutivo ha consentito alla società di dare avvio alla fase CP_3 esecutiva notificando atto di pignoramento presso terzi a danno della . Pt_1
pagina 4 di 7 Tutto ciò premesso, ha affermato la responsabilità professionale Parte_1 degli avvocati, odierni convenuti, in quanto, a suo dire, hanno gestito con negligenza il mandato conferito dalla medesima, avendo errato non solo nelle relative modalità di introduzione della causa, ma violando, altresì, i termini processuali.
In data 29.03.2024 Avv.ti Ilaria Daniela SE e si sono Controparte_1 costituite nel presente giudizio, contestando sia nell'an che nel quantum la richiesta di pagamento proveniente da parte attrice e sottolineando di aver adempiuto con diligenza al mandato conferito. All'udienza del 20.06.2024 il Giudice invitava le parti ad addivenire ad una soluzione transattiva della controversia ed i legali, dopo ampia discussione, chiedevano un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva, non trovando accordo sulle modalità di celebrazione dell'udienza fissanda. Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in pari data, rinviava all'udienza del 12.09.2024 al fine di verificare l'esito delle eventuali trattative intraprese. Dopo una serie di rinvii richiesti dai legali delle parti in pendenza di trattative, all'udienza del 19.11.2024, le parti davano atto di non essere addivenuti ad una soluzione transattiva della controversia;
parte ricorrente insisteva sulle istanze istruttorie formulate e parte resistente chiedeva fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione. Il Giudice, pertanto, si riservava e con ordinanza, emessa in data 08.01.2025, rigettava le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente e fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data del 19.06.2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art.189 c.p.c. All'esito della quale, la causa veniva rimessa in decisione.
II. Le domande attoree traggono origine da un asserito errore professionale in sede di impugnazione del decreto ingiuntivo n.3777/15 emesso dal Tribunale di Monza in favore della avente ad oggetto i canoni di affitto di un ramo d'azienda in CP_3 favore della SI , provvedimento recante condanna della precitata a Pt_1 corrispondere l'importo di € 36.416,51 a beneficio della suddetta società locatrice. Il presunto errore professionale delle convenute avrebbe cagionato un danno di € 250.000,00. La domanda formulata da parte ricorrente deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. Come noto, la responsabilità dell'avvocato per il non corretto svolgimento dell'attività non è ancorata alla sua sola negligenza, ma è necessaria altresì la sussistenza di un nesso eziologico;
è necessario verificare se, nel caso in cui l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il danno tra la condotta imperita del legale ed il risultato derivato non si sarebbe in tutto o in parte verificato, alla stregua dell'id quod plerumque accidit (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, n.15032).
pagina 5 di 7 Nell'azione di responsabilità promossa nei confronti del proprio legale, il cliente deve dimostrare che la condotta diligente eventualmente posta in essere dal difensore sarebbe stata potenzialmente idonea a scongiurare l'esito negativo del giudizio ed a condurre – con ragionevole probabilità – ad una conclusione vittoriosa (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3566). L'inadempimento del suddetto professionista, inoltre, non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine – positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire – circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo. Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione allegata dalle parti, specie dalla sentenza n. 382/16 emessa dal Tribunale di Monza, l'errore commesso dagli avv.ti SE e riguarda la scelta del rito ai fini dell'introduzione CP_1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza stessa il contratto stipulato tra e la società è stato qualificato, sin dal procedimento Parte_1 CP_3 di sfratto per morosità, come contratto d'affitto d'azienda, pertanto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, derivante dal mancato pagamento dei canoni d'affitto d'azienda, era soggetta al rito del lavoro e deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.. Tale circostanza ha, dunque, indotto il Giudice del giudizio di opposizione a dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e a confermare il decreto ingiuntivo opposto (cfr. doc.
6 - sentenza n. 382/2016 parte ricorrente). Tuttavia, alla luce di quanto sopraesposto, la responsabilità degli avvocati odierni resistenti non può essere ancorata esclusivamente alla gestione negligente del mandato conferito poiché è necessario verificare se, nel caso in cui avessero tenuto la condotta dovuta, il danno non si sarebbe in tutto o in parte verificato. A parere di questo Giudicante, non risulta dimostrato il nesso eziologico tra la condotta imperita del legale ed il risultato derivatone, non avendo parte ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere, fornito idonea ed adeguata prova in ordine ai fatti costitutivi della propria pretesa. Infatti, parte ricorrente si è limitata ad esporre la propria versione dei fatti, senza supportare la stessa da alcun concreto riscontro documentale. Invero, è doveroso evidenziare che non è stato neppure prodotto l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo redatto dalle odierne resistenti con la relativa documentazione che avrebbe permesso, a questo Giudicante, di verificare l'operato degli avvocati e di comprendere se la condotta diligente eventualmente posta in essere dai pagina 6 di 7 difensori sarebbe stata potenzialmente idonea a scongiurare l'esito negativo del giudizio ed a condurre – con ragionevole probabilità – ad una conclusione vittoriosa. Ad abundantiam e per completezza si rileva inoltre che non risulta proposto appello avverso la sentenza già più volte richiamata. Alla luce di quanto appena esposto e stante l'assenza di prova sull'an, viene meno l'esame e la quantificazione del quantum, richiesto da parte ricorrente. L'esito concreto della lite induce a ritenere superfluo l'esame delle istanze istruttore reiterate da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva effettivamente prestata e del comportamento processuale tenuto dalle parti. Non può essere accolta la domanda delle resistenti di condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c: per un verso non si ravvisano nel caso di specie elementi idonei, anche tenuto conto dei pregressi rapporti professionali intercorrenti tra le parti, a ravvisare gli estremi della malafede e della colpa grave da parte della ricorrente;
per altro verso, le resistenti si sono astenute dall'allagare quale specifico danno sarebbe derivato in concreto dalla condotta processuale della controparte e, in particolare, quali specifici oneri e quali disagi sarebbero stati costretti ad affrontare per contrastare l'asserito ingiustificato comportamento della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna a rifondere agli AVV.TI LA Parte_1
DA ET E le spese di lite liquidate Controparte_1 in euro 4.358,00 per onorari oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Monza, 29 luglio 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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