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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2558/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2558/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato ad [...] il [...] (Avv. Gallo Afflitto Giovanni) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTA contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 17.12.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/10/2023, , premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 11.08.2012, matrimonio concordatario con , Controparte_1 dalla cui unione erano nati tre figli, ancora minorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della convenuta, che a suo dire avrebbe abbandonato improvvisamente il tetto coniugale per una fuga amorosa con il cognato, disinteressandosi totalmente dei figli di cui uno in tenerissima età (1 anno).
Non si costituiva in giudizio sebbene ritualmente evocata in Controparte_1 giudizio.
All'udienza del 14.02.2024, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice, adottava i provvedimenti urgenti ex art 473 bis .21 c.p.c..
La causa, istruita la causa mediante l'espletamento della prova per testi, veniva posta in decisione all'udienza del 17.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di , che Controparte_1 non si è costituita, sebbene ritualmente evocata in giudizio.
Nel merito deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dal ricorrente, considerato il dichiarato proposito dello stesso di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione della convenuta.
Parimenti, deve essere accolta la domanda di addebito formulata dal ricorrente, il quale ha dedotto che la crisi coniugale sarebbe scaturita dall'abbandono del tetto coniugale da parte della convenuta, che - avendo intrapreso una relazione extraconiugale con il cognato - era scappata via di casa lasciando il marito e i figli senza dare più alcuna notizia di sé.
Tali fatti trovano conferma nelle dichiarazioni rese da (sorella del Testimone_1 ricorrente), la quale ha dichiarato che il marito ) aveva abbandonato Persona_1 moglie e figli per fuggire con ( è mio marito ed è andato via con CP_1 Persona_1 la moglie di mio fratello;
i due se ne sono andati dall'oggi al domani senza dirci niente;
da quando sono andati via nessuno dei due si è fatto più vivo e sia mia cognata che mio marito non hanno più cercato i rispettivi figli, neppure a telefono;
né io né mio fratello sappiamo dove siano entrambi”).
Ulteriore conferma della condotta posta in essere dalla convenuta viene fornita dalla teste madre del ricorrente, la quale ha dichiarato: “dalla notte Testimone_2 in cui i due sono andati via non hanno dato più nessuna notizia di sé; so che si sente con Per_1 sua madre ma non so dire dove si trovano;
nessuno sapeva della relazione tra i due e quello che
è successo è stato come un fulmine a ciel sereno;
i bambini non vedono e non sentono la madre da circa un anno ed è mio figlio ad accudirli;
la bambina di due anni, che ai tempi non aveva neppure un anno la accudisco io”.
Alla luce di ciò, risulta certamente provato che la causa della crisi matrimoniale è da ricondursi alla violazione, da parte della convenuta, degli obblighi di fedeltà, coabitazione e assistenza morale e materiale, con la conseguenza che la separazione personale dei coniugi deve essere addebitata a quest'ultima.
Quanto all'affidamento dei figli minori, vanno confermate le statuizioni contenute nei provvedimenti urgenti tenuto conto che la convenuta, dopo essersi allontanata dal tetto coniugale, non ha dato più notizie di sé, risultando di fatto irreperibile.
Pertanto, i figli minori vanno affidati esclusivamente al padre senza previsione del diritto di visita in favore della madre, stante il totale disinteresse mostrato dalla stessa.
Anche con riguardo alle statuizioni patrimoniali vanno confermati i provvedimenti urgenti tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro.
Pertanto, la convenuta corrisponderà al ricorrente, per il mantenimento dei figli minori, l'assegno mensile di euro 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da pagarsi entro il giorno dieci di ogni mese e contribuirà, in ragione del
50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli. inoltre, quale genitore affidatario che si occupa interamente della cura dei Pt_1 minori, percepirà interamente l'assegno unico erogato dall'Inps.
Nessuna statuizione va adottata in merito al mantenimento chiesto da che Pt_1
-non avendo reiterato la relativa domanda in sede di precisazione delle conclusioni
- ha implicitamente rinunciato alla stessa.
L'uso della casa coniugale è assegnato al ricorrente ai figli con lui conviventi. Le spese di lite seguono la soccombenza stante l'accoglimento della domanda di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nato ad Parte_1
Agrigento il 14/08/1992 e , nata ad [...] l'[...], trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Agrigento al n. 186, parte II, serie
A, anno 2012, con addebito a carico di quest'ultima;
affida i figli minori esclusivamente al ricorrente, con collocazione stabile presso il domicilio paterno;
pone a carico di , l'obbligo di pagare a a titolo Controparte_1 Parte_1 di concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
dispone che percepisca interamente l'assegno unico per il figli erogato Pt_1 dall'Inps;
assegna la casa coniugale al ricorrente e alla prole con lui convivente condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, le spese di lite di cui all'art. 131 d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, prenotate a debito o anticipate dall'Erario, in esse comprese gli onorari e le spese del difensore, che saranno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, disponendone il pagamento.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di
Agrigento in data 28.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)