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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/05/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1. Dott. Maria Mitola – Presidente rel./est.
2. Dott. Michele Prencipe - Consigliere
3. Dott. Emma Manzionna - Consigliere
ha pronunziato nel procedimento n. 970/2024 R.G. Affari civili contenziosi la seguente
SENTENZA
tra:
(C.F.: , con domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: Parte_1 C.F._1
e comunque, per elezione in 70122 Bari (BA) alla Via Trevisani n. 106, presso Email_1 lo studio dell'Avv. Antonio APREA (C.F.: ), che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura stesa in calce all'atto di citazione appellante
e
(codice fiscale: ), in proprio e quale erede di CP_1 CodiceFiscale_3 Per_1
(Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliata in Bari alla via Dante Alighieri,
[...] CodiceFiscale_4 civico 25, presso e nello studio dell'Avv. Antonella BELLOMO, cod. fisc.: dalla quale è CodiceFiscale_5 rappresentata e difesa giusta mandato rilasciato su atto separato, allegato all'atto di costituzione in giudizio, ed indica quale numero di fax il 080.2142322 e pec: Email_2
Appellata
Nonché
(codice fiscale: ), quale erede di Controparte_2 CodiceFiscale_6 Per_1
c
[...]
(codice fiscale: ), quale erede di Controparte_3 CodiceFiscale_7 Per_1
[...]
-altri appellati-
premesso che, con sentenza n. 2885/2024 pubbl. il 18/06/2024 (RG n. 9782/2016), il Tribunale di Bari, decidendo sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato 13.06.2016, on Parte_1 cui chiedeva l'accertamento della nullità dell'atto di donazione modale intercorso tra la donante, A_
(deceduta il 31.1.2019 nelle more del giudizio di primo grado), e donataria, ai
[...] CP_1 sensi dell'art. 1418 Cod. Civ. e dell'art. 643 Cod. Pen., dolendosi che la donazione impugnata fosse avvenuta con circonvenzione della presunta incapace donante, attività posta in essere, presuntivamente, da
[...]
ha respinto la domanda di , ritenendola non meritevole di accoglimento CP_1 Parte_1 poiché del tutto sfornita di prova", e condannato il medesimo nitamente a Parte_1 CP_4
[..
[...] , che si era costituito il 7.07.2021, “in qualità di vedovo ed erede legittimo della convenuta, non
[...] costituita e deceduta, ” al pagamento delle spese di lite. Persona_2
Rilevato che con citazione ritualmente notificata a e CP_1 Controparte_2 CP_3
, ha proposto appello avverso la citata sentenza censurandola con più motivi;
[...] Parte_1 che ritualmente si costituiva , resistendo all'appello del quale eccepiva l'inammissibilità ex CP_1 art. 348 bis cpc e in subordine l'infondatezza, mentre e non si sono Controparte_2 Controparte_3 costituiti.
LETTI gli atti e la documentazione di causa;
discussa con modalità cartolare la causa mediante le note telematicamente depositate, lette le difese e controdeduzioni dell'appellante, e le repliche dell'appellata.
Rileva la Corte che la domanda dell'attore - pronipote di - mirava ad ottenere la A_ dichiarazione di nullità del contratto di donazione del 15.01.2015 col quale la aveva alienato Per_1 alla nipote i diritti di proprietà pari a quattro sesti indivisi di una porzione di fabbricato in CP_1
Roma alla Via Pennabili n. 20, cosicché ne era divenuta esclusiva proprietaria avendo già la CP_1 titolarità degli ulteriori due sesti.
Deduceva l'attore la nullità del contratto di donazione per violazione di norme imperative sul presupposto che, all'epoca della stipula, versasse in stato di minorata capacità psichica e fosse A_ stata, pertanto, vittima di circonvenzione da parte della CP_1
citava pertanto innanzi al Tribunale di Bari – deceduta in corso Parte_1 A_ di causa - e e concludeva domandando: la nullità della donazione;
la declaratoria della CP_1 titolarità in capo a (sorella ed erede di ) della proprietà dell'immobile Controparte_5 Per_1 nella misura di quattro sesti;
l'ordine di rilascio dell'immobile da parte di . Con vittoria di CP_1 spese di lite.
Costituitasi, contestava le avverse prospettazioni ed eccepiva il difetto di legittimazione CP_1 attiva e l'assenza di interesse ad agire dell'attore, rilevando che, nella persistenza in vita della convenuta egli non poteva vantare alcun diritto ereditario né alcuna aspettativa di erede A_ necessario.
Nel merito affermava la piena capacità naturale e giuridica della donante al momento della conclusione del contratto sostenendo la validità e l'efficacia della donazione.
Rileva la CORTE che i motivi posti a fondamento del gravame non consentono l'accoglimento dell'appello, in quanto la ricostruzione operata dal Tribunale, nel rigettare la domanda dell'attore, risulta puntuale e corretta e non inficiata dai rilievi mossi genericamente dall'appellante che, riproducendo le medesime argomentazioni già portate in prime cure, sottoposte al vaglio del giudicante e dal medesimo disattese con motivati argomenti, imputa al Tribunale l'omessa valutazione di prove documentali, dalla medesima mai prodotte, così come dato atto in sentenza ed altresì l'omessa istruttoria come richiesta dal medesimo attore.
In sintesi, si duole della mancata corretta valutazione e travisamento della Parte_1 documentazione e degli atti di causa e della omessa istruttoria, come richiesta dal medesimo.
La documentazione (e l'istruttoria) sarebbe servita dimostrare il decadimento cognitivo della donante e l'incapacità della stessa a compiere validamente l'atto di donazione, ciò in quanto, attraverso le prove, asseritamente acquisite e/o da acquisirsi sarebbe stato possibile comprovare la “compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione che, nella specie, può pertanto dirsi certamente sussistente e già tavolarmente provata a carico della suddetta
”. A_
2 Le censure non colgono nel segno.
In realtà la certificazione medica in atti, come risulta dal fascicolo di primo grado di parte appellante non consente affatto di giungere alle conclusioni prospettate dal medesimo.
Infatti, il dott. medico neurologo che aveva in cura la risulta sì, aver certificato il Per_3 Per_1 decadimento cognitivo della stessa, ma non tale da renderla incapace di intendere e di volere.
Ed infatti il Tribunale ha stabilito che “nessun elemento di prova è stato introdotto in giudizio non solamente con riferimento alle condotte della pretesa autrice del reato, ma anche con riferimento all'asserito stato di minorità della pretesa vittima. Agli atti risultano solamente due denunce-querele proposte dal medesimo
(doc. 2 e 3) nonché due certificati medici datati 05.11.2012 (doc. 8) ed 08.01.2015 (doc. 9) Parte_1 da cui, pur nel riconoscimento di una “demenza degenerativa da probabile Malattia di Alzheimer attualmente di grado moderato e con soddisfacente risposta alle cure specifiche”, emerge un deterioramento delle capacità intellettive “tale da non inficiare in maniera rilevante le facoltà critiche e di giudizio e da conservare sufficienti capacità di intendere e di volere””.
Condivisibili si ritengono, dunque, le conclusioni del primo giudice, che ha attestato la assoluta insussistenza, nella specie, di elementi utili alla configurazione del reato di circonvenzione che presuppone sia la verifica dello stato di minorità, sia l'accertamento, in capo all'agente, di condotte abusive finalizzate alla subdola coartazione dell'altrui volontà.
Ed infatti, come dato atto dal Tribunale, anche il procedimento penale attivato per effetto della querela sporta dall'attore non aveva portato ad alcun concreto risultato in ordine al riscontro degli eventi lamentati.
Poiché né dall'istruttoria del giudizio civile né in sede penale, erano emersi elementi di prova della lamentata circonvenzione asseritamente posta in essere da in danno di , alcuna CP_1 A_ la nullità del contratto di donazione per l'asserita violazione di norma imperativa, sarebbe stata configurabile.
RITENUTO, pertanto, che la ricostruzione dei fatti e l'applicazione delle norme di diritto compiute nella sentenza impugnata sono esenti da censura e meritano di essere senz'altro condivise.
Inammissibile si ritiene, quindi, la richiesta di acquisizione di documentazione mai prodotta nel primo giudizio e addirittura formatasi successivamente alla sentenza e ugualmente inammissibili e ininfluenti le richieste di prova stante la loro genericità e quanto alla richiesta di CTU, il suo carattere meramente esplorativo.
Ne deriva, per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata, l'appello proposto è manifestamente infondato e non può essere accolto;
Va disposto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM
147/22, V scaglione, valori medi ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, liquidata secondo i minimi non essendosi svolta l'istruttoria.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2885/2024 pubbl. il 18/06/2024 Parte_1
(RG n. 9782/2016), del Tribunale di Bari;
condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese del Parte_1 CP_1 presente grado, che liquida in € 12.154,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % IVA e CPA da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella BELLOMO, dichiaratasi antistataria.
Va disposto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Così deciso il 6.05.2025
3 Il Presidente est.
Maria Mitola
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