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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3321 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 395/2025 C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO nelle persone dei magistrati:
Fabio Laurenzi Presidente
Anna Ferrari Consigliere
Federico Botta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
( ), nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimo Corti sito in corso di Porta Vittoria n. 5, fax 0276340796, PEC che lo Email_1 rappresenta e difende come da procura speciale agli atti di causa
APPELLANTE contro
( ), nata a [...] il [...], residente a [...], CP_1 C.F._2 strada Robecco n. 71, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ester Caterina
Baccigaluppi sito in Magenta, via IV Giugno n. 32, PEC:
che la rappresenta e difende come da procura Email_2 speciale agli atti di causa
APPELLATA
CON L'INTERVENTO DI:
PROCURATORE GENERALE in persona della dott.ssa Luisa Russo
CURATORE SPECIALE DELLE MINORI nata il [...] e Persona_1 Per_2
nata il [...], Avv. Francesca Artoni con studio in via Santa Sofia n. 27, Milano.
[...]
pagina 1 di 23 Oggetto: appello avverso il decreto emesso in data 24.07.2024 dal Tribunale di Milano sez. IX civile nel procedimento r.g. 3413/2022 finalizzato alla regolamentazione dei rapporti genitoriali tra le parti e le minori e . Persona_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per il Procuratore Generale:
“ferma la necessità di un collocamento extra familiare, in aderenza alla conclusione del curatore speciale, di entrambe le minori data la conclamata inadeguatezza genitoriale materna;
allarmanti i segnali di disagio nella relazione del 2 ottobre sulla quale il Presidente ha invitato le parti a prendere posizione.
Pertanto, i servizi sociali locali in collaborazione con i servizi specialistici e anche in collaborazione con la NPI fornicano indicazioni operative per l'attuazione del provvedimento. Pertanto, chiede la conferma dell'affido con collocamento comunitario con le modalità indicate.” (come da verbale di udienza del
7.10.2025).
Per parte appellante:
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma del Decreto n. 1296/2024, del Tribunale di Milano (sezione IX Civile – G.R. dott.ssa
Delmonte), pubblicato in data 13 agosto 2024, voglia così giudicare: punto 2)
Disporre che l'Ente Affidatario provveda alla collocazione etero-famigliare delle Minori e Persona_1
presso una Comunità educativa, da individuarsi secondo le indicazioni fornite dal CTU, Per_2 previo intervento di supporto dall'Ente per una preparazione delle minori a tale nuovo contesto, per la durata di tre mesi); disporre altresì che la madre possa vedere le minori per due pomeriggi la settimana presso la struttura di accoglienza, alla presenza degli educatori/operatori; disporre che il padre, inizialmente, possa vedere le figlie minori per un pomeriggio la settimana presso la struttura di accoglienza alla presenza degli educatori/operatori, per arrivare gradualmente alla stessa frequenza e modalità materna.
Disporre che venga presa in carico presso la UONPIA di competenza, ai fini della Persona_1 conferma della valutazione già espressa in CTU e dell'individuazione dei sostegni (anche eventualmente terapeutici), sia personali che in ambito scolastico, di cui la minore possa beneficiare
Disporre che presso la struttura ospitante, un sostegno psicoterapeutico Parte_2
Disporre la presa in carico della signora presso il CPS di competenza. CP_1
Disporre che entrambi i genitori avviino, sotto la supervisione dei Servizi Sociali, competenti per luogo di residenza, un sostegno alla genitorialità pagina 2 di 23 Disporre che i Servizi mantengano un monitoraggio costante degli ausilii in atto, in modo da garantire alle minori e al nucleo un progressivo adeguamento degli interventi a misura dei bisogni emergenti e della evoluzione delle minori stesse, da depositarsi semestralmente presso il competente ufficio del Giudice
Tutelare
Disporre che i Servizi segnalino tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il TM ogni eventuale comportamento dei genitori che possa recare pregiudizio alle minori, ai fini di una ulteriore e più stringente limitazione della responsabilità genitoriale, giungendo, in tesi, ad ipotesi di decadenza.
Punto 4)
Revocare l'obbligo per il padre di versare alla signora un contributo al mantenimento delle minori, CP_1 dal momento in cui le stesse verranno collocate presso idonea struttura comunitaria
Punto 6)
Revocare conseguentemente, e sempre a far data dalla collocazione delle minori in idonea struttura comunitaria, l'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva dell'odierno appellante, sita in
Magenta, strada Robecco, 74.
Col favore di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata:
“Nel merito:
-mantenere le disposizioni di cui al decreto impugnato da parte avversa così come indicato nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello della signora con le seguenti precisazioni di CP_1 cui anche alla CTU:
1) disporre che venga presa in carico da per far sì che possano essere messi in Persona_1 CP_2 atto i sostegni utili per la stessa affinché possa ricominciare ad avere una vita regolare;
2) disporre che i genitori vengano seguiti e monitorati dai servizi di competenza con altresì disposizione dei percorsi utili e necessari per un sostegno alla genitorialità e personale ove necessario;
3) disporre una terapia costante come primo passaggio;
l'allontanamento previsto dalla CTU potrebbe semmai essere disposto successivamente affinché la terapia funzioni al meglio.
3) in merito alla casa coniugale, appare inverosimile che l'assegnazione della stessa venga revocata;
prima di tutto perché si attende la decisione dell'Ill.ma Corte in merito alla collocazione etero famigliare, poi perché la signora non può sicuramente permettersi un'altra collocazione e poi soprattutto perché CP_1 se fosse disposto il collocamento etero famigliare si tratterebbe di una situazione temporanea come indicato dalla CTU e le bambine o meglio, soprattutto , devono avere un posto famigliare Persona_1 dove tornare. pagina 3 di 23 Nella denegata ipotesi di accoglimento di questa istanza, il padre dovrà provvedere ad aiutare economicamente la madre nel cercare una nuova sistemazione e contribuire al relativo pagamento degli oneri di locazione.
4) stesso discorso per il contributo di mantenimento...come può una persona di quasi 40 anni che è esclusa dal mondo del lavoro da 15 trovare un'occupazione subito che le possa permettere di mantenersi???
In caso di accoglimento di questa condizione, la signora intende chiedere che le venga riconosciuto CP_1 un assegno di mantenimento fino a che la stessa non riuscirà a trovare un'occupazione stabile che le permetta delle entrate certe.
5) chiedo, infine, a seguito delle ingenti spese della CTU, che le stesse vengano poste a carico del signor il quale come dimostrato in atti ha la capacità economica per sostenerle;
la signora è Pt_1 CP_1 davvero in difficoltà e nell'incapacità materiale di far fronte ad un esborso così elevato.
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Per il Curatore Speciale delle minori:
“Alla luce di tutto quanto sopra, la scrivente ribadisce di aderire alle conclusioni della CTU e, in particolare, a quelle che riguardano il collocamento etero-familiare presso una comunità educativa di
e con l'osservanza di tutte le indicazioni in termini di Persona_1 Persona_2 accompagnamento, coinvolgimento e monitoraggio degli operatori e predisposizione di supporti di sostegno, date dalla CTU stessa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento di primo grado
Dalla relazione sentimentale tra e , conviventi more uxorio dal 2009 Parte_1 CP_1 al 2020, nascevano le figlie , nata il [...] e , nata il [...]. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 28.01.2022 nel procedimento r.g. 3413/2022 instaurato presso il
Tribunale di Milano, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso delle figlie, con CP_1 collocamento prevalente presso l'abitazione materna, l'assegnazione della casa familiare sita in
Magenta, Strada per Robecco n. 74, di proprietà esclusiva del , la regolamentazione delle Pt_1 visite paterne e il riconoscimento di un contributo da parte del padre per il mantenimento delle figlie minori quantificato in euro 1000,00 mensili.
In data 20.05.2022 si costituiva in giudizio , chiedendo di disporre una valutazione Parte_1 della capacità genitoriale della e, nel caso di positivo accertamento della stessa, l'affidamento CP_1 condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne e il riconoscimento di un importo di euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento delle pagina 4 di 23 figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
mentre, nel caso di negativo accertamento della capacità genitoriale materna, il chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo delle figlie al Pt_1 padre, con collocamento prevalente presso quest'ultimo, il diritto di visita da parte della madre regolamentato dal Tribunale e il riconoscimento di un contributo da parte della stessa per il mantenimento delle minori.
Poiché dalle relazioni dei Servizi Sociali incaricati di supportare il nucleo familiare emergeva una situazione di elevata conflittualità tra i genitori, nell'interesse delle figlie minori veniva nominato il
Curatore Speciale che si costituiva in data 12.05.2023, chiedendo di confermare quanto disposto con decreto provvisorio dal Tribunale in data 30.03.2023, ossia, tra l'altro, l'affidamento delle minori al comune di Magenta ex articolo 333 c.c., con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggiore interesse relative a istruzione, educazione, salute e residenza delle minori;
il collocamento di e presso la madre, con incarico al Servizio Sociale di Persona_1 Per_2 regolamentare la frequentazione tra padre e figlie nel rispetto delle esigenze delle minori, tenendo conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati.
All'esito del procedimento di primo grado, il Tribunale in camera di consiglio pronunciava decreto definitivo in data 24.07.2024 e in questa sede impugnato, così disponendo:
“1. Conferma ex art. 333 c.c. l'affido delle figlie minori , nata a [...] il [...] e Persona_1
, nata a [...] il [...], residenti a[...], al Per_2
Comune di Magenta ex art. 333 c.c. con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per le figlie minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le figlie minori;
2. Dispone che l'Ente affidatario mantenga collocate le minori presso e con la mamma anche ai fini della residenza anagrafica in Magenta, Strada Robecco, n. 74;
3. Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore pagina 5 di 23 presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione
a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il
POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
4. Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi, le minori ed il Curatore Speciale, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità
Giudiziaria;
5. Dispone che l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentite le minori, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse delle minori, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative pagina 6 di 23 a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
4. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui le minori sono collocate in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
5. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse delle minori;
6. Assegna, la casa familiare sita in Magenta, Strada Robecco, n. 74, a;
CP_1
7. Dispone che i SS dell'Ente affidatario Comune , in collaborazione con le competenti CP_3
ASST e con i SS del Comune di Castano Primo (luogo di residenza del sig che, però Pt_3 all'udienza del 2 luglio 2024 ha dichiarato di aver trasferito la propria residenza in Mesero, via Fra
Gerolamo, n. 1), provvedano a:
- proseguire l'intervento di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori al fine di supportarli nella ripresa di una comunicazione;
- attivare un percorso di supporto psicologico/psicoterapeutico in favore della madre che si è detta
d'accordo;
- proseguire il percorso di supporto psicologico in favore di focalizzato anche sulla Persona_1 rielaborazione e riabilitazione della figura paterna, per il tempo necessario;
- assicurare la presa in carico di presso l per una valutazione psicodiagnostica (cfr. Per_2 CP_2 relazione depositata dai SS del Comune di Magenta in data 26.6.2024);
- mantenere attivo un massiccio intervento di educativa domiciliare presso il contesto materno
- provvedere ad iscrivere e verificare la frequenza delle bambine al post scuola o, comunque a centri di aggregazione / attività sportive al fine di favorire relazioni al di fuori del contesto materno;
- gestire e regolamentare la ripresa delle frequentazioni tra il padre e le figlie minori secondo le modalità ritenute più opportune, tenuto conto dell'andamento dei supporti attivati in favore dei genitori e delle minori e dello stato di benessere psico fisico delle stesse, con i tempi più ampi possibili disponendo che in una prima fase, si svolgano alla presenza di un educatore come richiesta dalle bambine. I SS dovranno, altresì, lavorare nel senso di ampliare progressivamente durata e frequenza degli incontri, nonché di liberalizzarli con espressa delega, tenuto conto della diversità dei rapporti tra il padre e le due figlie e del diverso modo di porsi delle minori rispetto alla figura paterna, a prevede anche momenti di frequentazione individuale regolamentazioni di visite ed incontri personalizzate per le due figlie;
pagina 7 di 23 - proseguire lo stretto monitoraggio sulle minori e sul nucleo familiare segnalando senza ritardo alla
Procura della repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ogni situazione di serio pregiudizio per e;
Persona_1 Per_2
8. Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita delle medesime, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale dell'Ente Affidatario e dei Servizi
Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per le minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale previa segnalazione da parte dell'Ente affidatario alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano;
9. Conferma a carico di l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle figlie Parte_1 minori versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di euro 600,00 mensili (300,00 per ciascuna figlia), somma soggetta a rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione aprile 2024);
10. Pone a carico dei genitori l'obbligo di sostenere nelle misura del 50% ciascuno le spese straordinarie individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di
Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa pagina 8 di 23 richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
11. Conferma che la madre percepisca interamente l'assegno unico per la famiglia;
12. Compensa tra le parti le spese di lite.”
2. Il procedimento di secondo grado
Con appello depositato in data 12.02.2025, ha chiesto la parziale riforma del Parte_1 decreto definitivo pronunciato dal Tribunale di Milano, rappresentando che la situazione delle figlie
è sensibilmente peggiorata tanto sotto il profilo scolastico, a causa delle numerose assenze, quanto sotto il profilo psicologico, che i supporti disposti dal decreto dell'autorità giudiziaria non sono mai stati attivati e che le minori si rifiutano di incontrarlo a causa dei comportamenti ostruzionistici della madre e della famiglia materna. Egli ha chiesto pertanto il collocamento prevalente delle figlie presso la propria abitazione, ritenendo che l'ambiente materno in cui vivono sia per loro pregiudizievole, ha altresì chiesto che entrambi i genitori possano provvedere al mantenimento pagina 9 di 23 diretto delle figlie nel tempo di permanenza con ciascun genitore e la revoca della assegnazione della casa familiare. Lo stesso, inoltre, in via istruttoria ha domandato il deposito da parte dei Servizi
Sociali di una relazione aggiornata sul nucleo familiare prima dell'udienza di discussione, con specifica indicazione degli interventi attivati e un aggiornamento da parte degli istituti scolastici delle minori.
Con decreto presidenziale del 17.02.2025, designato il relatore, è stata fissata l'udienza in data
6.05.2025 e ne è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte, assegnando alle parti termine per tale deposito fino al secondo giorno antecedente a quello già fissato per l'udienza sostituita.
La difesa dell'appellante si è opposta alla sostituzione dell'udienza con note scritte e su tale istanza il Presidente di Sezione si è riservato all'esito della costituzione di controparte.
Con comparsa depositata il 2.04.2025, si è costituita in giudizio la madre , contestando CP_1 integralmente quanto rappresentato dall'appellante. In particolare, parte appellata ha rappresentato che le figlie si rifiutano di incontrare il padre per loro autonoma e libera scelta, in quanto non avrebbero mai instaurato un reale legame affettivo con lui, e le stesse vivevano gli incontri con il con disagio;
la ha pertanto chiesto in via principale di dichiarare Pt_1 CP_1 infondato l'appello con integrale conferma del decreto impugnato, in via subordinata di mantenere l'assegnazione della casa familiare, di disporre l'affidamento esclusivo delle minori alla madre con collocamento prevalente presso tale abitazione e con regolamentazione delle visite paterne, di aumentare l'assegno di mantenimento per le minori a euro 1000,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di ordinare al di devolverle gli assegni familiari percepiti, trattandosi Pt_1 della parte economicamente più debole della coppia genitoriale. Da ultimo, in via istruttoria la ha domandato la prova testimoniale del dott. per avere informazioni CP_1 Tes_1 sull'andamento degli incontri tra il padre e le figlie minori, nonché l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio sulla personalità del padre e sui suoi rapporti con parte appellata e con le figlie.
In data 7.04.2025 si è costituito il Curatore Speciale delle minori, l'Avv. Francesca Artoni, evidenziando nella propria comparsa che già durante il giudizio di primo grado erano state impiegate inutilmente molte risorse per consentire ai genitori di e di Persona_1 Per_2 contenere un livello di conflittualità particolarmente elevato, nell'interesse delle minori, che gli incontri tra il padre e le figlie erano stati interrotti e poi ripresi diverse volte, a seconda del loro andamento, che effettivamente entrambe le bambine si rifiutavano di vedere il padre e quest'ultimo continuava ad incalzarle in questo senso, senza rispettarne i tempi e i bisogni. Il Curatore ha altresì pagina 10 di 23 sottolineato l'opportunità di disporre una CTU per approfondire la situazione del nucleo familiare e la capacità genitoriale delle parti, in considerazione del profondo malessere manifestato dalle minori.
Con relazione del 3.04.2025, gli operatori del Servizio Sociale hanno anch'essi segnalato l'opportunità di disporre un approfondimento sulle condizioni dei genitori e delle minori, nonché sulla qualità delle relazioni intercorrenti tra i membri familiari, mediante espletamento di una
CTU.
Attesa l'istanza di parte appellata di mantenere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note per iscritto, in data 14.04.2025 il Presidente di Sezione ha confermato tale modalità di trattazione e le parti hanno pertanto depositate note scritte nei termini previsti.
In vista dell'udienza, il PG ha depositato parere scritto nel quale chiedeva in via principale di disporre una CTU e, in via subordinata, la conferma del decreto impugnato.
All'udienza del 6.05.2025 svolta in camera di consiglio, il collegio ha riservato la decisione e, sciogliendo tale riserva il 13.05.2025, ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, nominando a tale scopo la dott.ssa e conferendole il relativo incarico. Persona_3
L'elaborato peritale è stato depositato in data 1.10.2025 e l'udienza successiva, originariamente fissata in presenza per il 9.10.2025, è stata anticipata al 7.10.2025 per ragioni organizzative con provvedimento del Presidente di Sezione.
Dalla lettura dell'elaborato peritale è emerso, quanto alla condizione delle figlie, che “ Per_1
mostra gravi difficoltà emotive, relazionali e comportamentali (autolesionismo, isolamento,
[...] sintomi ansiosi e depressivi, rifiuto scolastico, difficoltà cognitive e distorsione corporea). Per_2 appare più estroversa, ma segue spesso la sorella, con segnali di chiusura e rischi scolastici. Entrambe manifestano malessere e isolamento, con limitate esperienze sociali esterne.”
Sotto il profilo del rapporto tra i genitori, la CTU ha segnalato che “la grave conflittualità presente viene a tratti raccontata ed esplicitata, ma slegata dal malessere delle figlie, a tratti negata;
talvolta solo formalmente riconosciuta come elemento centrale. In ogni caso entrambi i genitori appaiono lontani da una vera elaborazione del significato delle vicende passate e attuali rispetto alle figlie e della gravità del loro stato di malessere.”
Venendo alla risposta ai quesiti oggetto dell'incarico peritale, è stato evidenziato che l'attuale contesto di vita delle minori non risulterebbe adeguato a rispondere ai loro bisogni, in quanto
“entrambi i genitori mostrano gravi carenze e inadeguatezze nella relazione con le figlie, rendendosi entrambi non idonei a garantire un proficuo e stabile percorso di crescita delle stesse, in rapporto alle pagina 11 di 23 specifiche esigenze, in un'ottica di accompagnamento nel percorso evolutivo. Entrambi vivono un livello di conflittualità talmente elevato da impedire loro di mettere i bisogni delle figlie prima della risoluzione, del risarcimento, della soddisfazione di tali questioni. La non elaborazione dei vissuti, l'eteroattribuzione continua, l'incapacità di autocritica di entrambi non permettono di arginare e modificare tale dinamica.”
In considerazione di tali valutazioni tecniche e dello svolgimento di molteplici colloqui con tutti i soggetti coinvolti, la CTU ha segnalato l'opportunità di disporre un collocamento extrafamiliare, in particolare presso una comunità educativa, per entrambe le minori, mettendo in luce la necessità di disporlo all'esito di un percorso di accompagnamento e sostegno in preparazione di tale scelta.
All'udienza celebrata il 7.10.2025 le parti sono state invitate a prendere posizione sul contenuto dell'ultima relazione dei Servizi Sociali depositata il 2.10.2025, nella quale gli operatori hanno dato atto di un preoccupante peggioramento delle condizioni delle minori, soprattutto di , Persona_1 la quale si era procurata dei tagli sulle braccia con intenti autolesionistici e manifestava volontà suicidaria, rifiutandosi di uscire di casa e di andare a scuola.
All'esito dell'udienza, le parti hanno concluso come sopra riportato e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'articolo 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali, riducendoli a giorni venti, e delle memorie di repliche, sollecitando altresì i Servizi
Sociali territoriali ad intensificare l'attività di vigilanza e di sostegno al nucleo familiare, con indicazione di informare la Corte e il giudice tutelare di ogni eventuale sopravvenienza.
In data 27.10.2025, l'appellante ha depositato la propria comparsa conclusionale, chiedendo di disporre il collocamento in comunità educativa delle figlie, condividendo quanto prospettato sul punto dalla CTU, nonché, conseguentemente, la revoca dell'assegno di mantenimento e dell'assegnazione della casa familiare.
Nella medesima data, parte appellata ha depositato la comparsa conclusionale in cui, dopo aver ripercorso lo svolgimento dell'odierno procedimento, ha espresso le proprie perplessità in ordine all'eventuale collocamento in comunità educativa di entrambe le figlie, evidenziando preoccupazione per l'impatto che tale decisione potrebbe avere sulle stesse e concludendo come sopra riportato.
In pari data, il Curatore Speciale ha depositato le comparse conclusionali nell'interesse di Per_1
e , in cui ha dato atto dell'avvenuto inizio di un percorso di educativa
[...] Persona_2 domiciliare con una nuova educatrice. Il Curatore, infine, ha concluso chiedendo il collocamento in comunità educativa delle minori, in conformità a quanto esposto dal consulente tecnico dell'Ufficio. pagina 12 di 23 Il 14.11.2025 sono state depositate memorie di replica dal Curatore Speciale delle minori, in cui ha dato atto del fatto che si è recata alla visita dalla neuropsichiatra infantile, a seguito Persona_1 della quale ha iniziato ad assumere il farmaco prescritto e ha riportato iniziali miglioramenti sotto i profili del ritmo sonno-veglia, dell'igiene personale e del desiderio di uscire di casa, mentre permane tuttora il rifiuto di andare a scuola. Il Curatore si è infine riportato alle conclusioni già proposte, rimettendosi alla Corte per quanto concerne l'assegnazione della casa familiare e il contributo al mantenimento.
In data 17.11.2025, la difesa dell'appellante ha depositato memoria di replica, ribadendo il contenuto delle proprie conclusioni già presentate, contestando quanto riportato da controparte e sottolineando l'urgenza di intervenire sul nucleo familiare.
Nella medesima data, parte appellata ha depositato memoria di replica, in cui ha rappresentato un lieve miglioramento delle condizioni delle minori, grazie all'intervento della nuova educatrice e della visita di presso la neuropsichiatra infantile, a seguito della quale la minore ha Persona_1 iniziato ad assumere la terapia prescritta;
ha altresì evidenziato che un eventuale collocamento in comunità in questo momento potrebbe essere particolarmente destabilizzante per le bambine, che dovrebbero invece essere supportate nell'attuale contesto abitativo.
Alla camera di consiglio del 26.11.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3. Motivi della decisione
Ritiene la Corte che il decreto impugnato debba essere riformato parzialmente nei termini che seguono.
In primo luogo, ritiene la Corte che debba essere disposto il collocamento in comunità educativa per e . Persona_1 Persona_2
Sul punto, si rileva che alla luce degli atti del procedimento emerge un quadro particolarmente critico, in cui entrambe le minori appaiono in condizioni di marcata sofferenza e di grave rischio evolutivo, in presenza di continue e pregiudizievoli interferenze da parte della madre in ogni aspetto di sviluppo e crescita, che non permettono ad entrambe di rispondere in modo sereno e adeguato alle richieste tipiche della loro età (scolastiche, sociali, di autonomia, relazionali).
In questo senso, appare particolarmente significativo quanto rappresentato dalla CTU, in relazione alla quale occorre preliminarmente evidenziare che si tratta di elaborato peritale redatto all'esito di un'indagine approfondita, svolta attraverso numerosi colloqui con tutto il nucleo familiare anche allargato e gli altri soggetti coinvolti (operatori dei servizi, insegnanti delle bambine, curatore speciale) e con la somministrazione di test, nel pieno contraddittorio con i consulenti tecnici di pagina 13 di 23 parte. A tali operazioni è stato affiancato un accurato approfondimento psicodiagnostico ad opera dello psichiatra dott. che ha collaborato con la CTU. Per_4
Ritiene la Corte che la consulenza tecnica d'ufficio è stata redatta con rigore scientifico, secondo i criteri elaborati dalla comunità scientifica di riferimento e appare connotata da chiarezza e logicità, il suo impianto clinico è stato pienamente condiviso anche dai consulenti tecnici di parte, come si evince dalle note redatte da questi ultimi;
anche la replica della CTU alle note di parte è pertinente ed esaustiva.
Ciò posto, dagli atti del procedimento si evince che la figlia maggiore, , di 12 Persona_1 anni, appare in stato di grave sofferenza, come emerge con tutta evidenza dalla manifestazione di propositi suicidari, dagli atti di autolesionismo, dalle visioni allucinatorie e dispercezioni corporee
(es: insetti sul corpo, identificazione con una volpe); dalla consulenza tecnica d'ufficio viene segnalato come “ogni ambito vissuto da sia fortemente connotato da fragilità, disagio e Persona_1 malessere, confermato in modo importante da verbalizzazioni e dalle proiezioni emerse nei test. La ragazza esprime disagio e fatiche legate alla socializzazione, ambito piuttosto importante alla sua età, alle richieste scolastiche didattiche e alle dinamiche familiari, che lei riesce o meno ad esplicitare. Il
mostra chiaramente gli effetti di un ambiente deteriorato e caratterizzato da aggressione e Tes_2 violenza che coinvolge tutti, persone e relazioni. È evidente la presenza di un forte impatto post- traumatico (contenuti, assenza di banali, contenuti stereotipati, perseverazioni, difese che si alternano tra un funzionamento al limite e più psicotico). Appaiono proiezioni massicce e identificazioni con
l'aggressore, connotazioni fortemente violente, deteriorate, dove ogni spunto positivo si trasforma mettendo in luce ogni forma di inganno. L'ambivalenza alla fine è sempre distruttiva non lasciando intravedere risorse e appigli;
mettendo in luce quei movimenti disorganizzati e di ritiro dove nessuna rappresentazione appare salvifica. Rimane una grave frammentazione, vuoti carenziali e soprattutto vissuti estremamente violenti, distruttivi e sadici che ad oggi si traducono in un funzionamento traumatico, che oscilla per diversi aspetti psichici (identitari, sociali, di adattamento alla realtà, difese e rappresentazioni) da un funzionamento al limite (tratti dipendenti, border di tipo depressivo, ma anche impulsivo) ad uno più gravemente psicotico”.
Alla stessa, inoltre, è stato in passato diagnosticato un ritardo cognitivo, ha difficoltà nell'apprendimento e ha accumulato numerose giornate di assenza sia nello scorso anno scolastico, sia in questo, rifiutandosi ripetutamente di recarsi a scuola.
Dalla relazione NPI del 16.05.2025 in atti emerge altresì la diagnosi di funzionamento cognitivo borderline (Q.I. compreso tra 71 e 84), con una “problematica di disagio emotivo che si esprime pagina 14 di 23 attraverso contenuti di scarsa autostima, insicurezza, difficoltà nelle interazioni con i coetanei, reazioni a carattere ansioso con scarse competenze di elaborazione e integrazione.”
La figlia minore, , di anni 8, benché meno sofferente della sorella, “sembra però Persona_2 poco orientata nel pensiero e nell'espressione del ventaglio emotivo in modo autonomo, soprattutto rispetto
a dinamiche e relazioni familiari”, ella attua una reazione di evitamento per tutto ciò che riguarda il tema del rapporto con il padre;
dalla relazione psicodiagnostica emerge che “mostra un Per_2 assetto psichico scisso per poter appagare un profondo bisogno di vicinanza affettiva. Questo la porta in parte ad annullare i propri bisogni, una parte della propria personalità e istanze per paura di perdere
l'altro, che la costringe in una posizione psichica e affettiva di dipendenza e passività. Nella relazione con i genitori, osservabile negli scambi individuali con ciascuno di essi, la diversità comportamentale è evidente, così come l'angoscia sottostante nella dinamica con il padre in cui si percepisce un'attenzione all'osservatore, una forzatura, un bisogno di conferme esterne rispetto ai suoi comportamenti (anche da parte della sorella), come fosse in uno stato di iperattivazione e allarme.”
Nel contesto scolastico ha molteplici difficoltà e lacune, come riportato dalle relazioni dei Per_2 suoi insegnanti, anche per lei è stato perciò ipotizzato un ritardo cognitivo e gli operatori dei Servizi
Sociali hanno riferito che verrà sottoposta a valutazione specialistica NPI nel mese di novembre, della quale è sconosciuto l'esito a questa Corte.
Le minori sono attualmente collocate nella casa familiare assegnata alla madre e convivono con lei, rifiutandosi da tempo di incontrare il padre.
Ritiene il Collegio che, alla luce di quanto emerge dagli atti, all'esito di un iter di valutazione lungo e articolato (trattasi di nucleo familiare seguito dai Servizi Sociali a far data dal 2021), tale contesto sia da ritenersi fortemente pregiudizievole per le bambine, per le ragioni di seguito approfondite.
All'esito della valutazione psichiatrica effettuata nell'ambito della CTU, alla madre CP_1
è stato diagnosticato il “Disturbo di Personalità del cluster B, con marcate caratteristiche Borderline con possibili tratti dissociativi e rischio di episodi psicotici reattivi in condizioni di sovraccarico emotivo
e in assenza di adeguato supporto terapeutico e contenimento emotivo”, ciò impatta fortemente sulla sua capacità genitoriale in quanto “i tratti impulsivi e la disregolazione affettiva, soprattutto in situazioni stressanti, possono tradursi in atti e vissuti disturbanti, che coinvolgono le minori (relazione paterna;
vissuto ansioso rispetto alle questioni scolastiche come riportato dalle docenti). La conflittualità
e il vissuto nei confronti dell'altro genitore non permettono di differenziare il ruolo di “marito” da quello di padre, la signora sovrappone e non distingue i vissuti, ricerca un risarcimento rispetto ai propri vuoti
e dolori senza distinguere quelli delle figlie e non permettendo quindi, la genitorialità dell'altro e la pagina 15 di 23 relazione delle figlie con lui. I bisogni e i compiti evolutivi delle figlie non sono nel complesso distinguibili dai propri.”
Un aspetto particolarmente significativo della sua relazione con le figlie è quello della insufficiente differenziazione di queste ultime, in quanto dall'elaborato peritale e dalle relazioni degli operatori dei Servizi Sociali si evince che la fa fatica a riconoscere la profonda diversità dei bisogni CP_1 delle figlie che hanno età e caratteristiche ben diverse, così come vi è una incapacità di distinzione tra sé e le figlie minori che le preclude la possibilità di esplorare le necessità delle bambine in modo autonomo rispetto ai propri.
Le minori nell'attuale contesto abitativo sono esposte a potenziali aspetti di incuria anche a causa dell'elevatissima conflittualità tra le parti, come si evince dalla tardiva risoluzione della questione della presenza di muffa nella casa familiare e del tardivo intervento di cure dentistiche, con ritardi causati anche da litigi e reciproche recriminazioni delle figure genitoriali.
Ritiene questa Corte che, sulla scorta di quanto segnalato nell'elaborato peritale, la relazione tra la madre e le minori sia per queste ultime nociva e pregiudizievole allo stato attuale, in quanto “la signora non sembra aver trovato una propria individualità indipendente e un pensiero critico rispetto a sé
e alle proprie fatiche, il che le ha impedito di chiedere aiuto e sostegno per sé, se non attraverso imposizioni esterne, facendo intravedere un funzionamento difensivo non adattivo. La parte aggressiva emerge ed è sempre diretta all'altro (eteroattribuzione della responsabilità e proiezione) ed il proprio atteggiamento viene letto solo come risposta difensiva;
la signora non sembra trovare la capacità di incanalare adeguatamente tale aggressività. Questo comporta il rischio di alimentare una carica esplosiva che la signora fatica a mitigare. I tratti impulsivi e la disregolazione affettiva, soprattutto in situazioni stressanti, possono tradursi in atti e vissuti disturbanti, come emerge nella valutazione testale e nelle considerazioni cliniche psichiatriche. L'assetto difensivo non permette alla signora di entrare in contatto con le proprie attuali fragilità, che, in parte, coinvolgono anche le figlie;
l'eteroattribuzione di responsabilità è sistematica e costante, così come la resistenza alle indicazioni. (…) Vi sono inoltre difese narcisistiche che la portano talvolta a negare le parti più fragili di sé e dell'altro (in questo caso delle figlie). Di fronte all'evidenza riportata da altri o di fronte a comportamenti preoccupanti, invece, permane la tendenza a proiettare all'esterno fatiche e responsabilità. Peraltro, nella relazione con le figlie la signora mostra una naturalezza dettata dalla quotidianità e una sincera relazione affettiva;
si intravede, però, una proiezione sul legame filiare anche di bisogni affettivi propri, che precludono la possibilità di esplorare davvero i bisogni delle minori in modo autonomo rispetto ai propri, come anche ricordato dalla sorella (“se le figlie fossero allontanate morirebbe”). Tutto quanto già descritto (la pagina 16 di 23 negazione, la difesa estrema dell'attuale assetto e della propria genitorialità) non permettono allo stato alcun tipo di riflessione altra né rispetto a sé, né rispetto alle figlie.”
Appare dunque inadeguato allo stato l'accompagnamento della madre nelle difficoltà quotidiane delle figlie, in quanto la stessa tende a soddisfare le loro richieste e ad assecondare le reazioni disfunzionali al loro disagio (tra cui, in via principale, il rifiuto di andare a scuola e l'isolamento) evitando di impegnarsi in un accompagnamento responsabile nello sviluppo delle minori. Questo atteggiamento, unitamente ai suoi limiti anche psichici che sono stati evidenziati dalla relazione psicodiagnostica, si traducono in un ruolo genitoriale materno caratterizzato da una ridotta capacità di tutela e scarsa assunzione di responsabilità, non apparendo ella in grado di supportare le minori nel loro sviluppo, in maniera pregiudizievole per la loro crescita e acquisizione di autonomia.
L'elaborato peritale ha altresì sottolineato con riferimento alla madre che “i tratti impulsivi e la disregolazione affettiva, soprattutto in situazioni stressanti, possono tradursi in atti e vissuti disturbanti, che coinvolgono le minori (relazione paterna;
vissuto ansioso rispetto alle questioni scolastiche come riportato dalle docenti)”.
Questi elementi di disfunzionalità hanno già avuto effetti gravemente pregiudizievoli nella relazione madre-figlie, in particolare, nell'ambito di tale rapporto mostra nei Persona_1 confronti della madre “tratti di grave ambivalenza inconscia, inversione di ruolo, conflitto di lealtà e inaffidabilità rispetto ad un riferimento adulto e profondo”, mentre non è in alcun modo Per_2 supportata nell'acquisizione di una propria autonomia e dell'espressione della propria personalità, ella “appare adeguarsi in modo assoluto senza riuscire ad avere uno sguardo suo che la accompagni davvero nella propria individualità”.
Ritiene la Corte che, alla luce degli elementi fin qui emersi con riferimento alla capacità genitoriale di parte appellata, quest'ultima appare fragile, del tutto incapace di differenziare tra sé e le minori e anche le minori tra loro, nonché di assumersi una responsabilità genitoriale matura, salda e caratterizzata da costante supporto, con conseguente grave rischio evolutivo per le bambine, già in parte concretizzato.
Per quanto concerne il padre, l'appellante non vede le figlie da gennaio 2025, in Parte_1 precedenza gli incontri hanno avuto un andamento altalenante, nelle ultime occasioni entrambe le figlie si sono rifiutate di scendere dall'auto per incontrarlo.
Quanto alla relazione del padre con le figlie, la CTU evidenzia che: “è rigida, coartata ed estremamente dipendente dalle dinamiche conflittuali che influenzano in modo importante entrambe le figlie, seppur in modalità differenti. propone un rifiuto sistematico (oggi esteso a Persona_1 pagina 17 di 23 qualsiasi ambito la metta in difficoltà) e una dichiarata avversione, mentre assorbe e segue a Per_2 livello esplicito e inconscio l'influenza della sorella e del nucleo materno, mostrando però, con adeguato accompagnamento, più apertura.”
Atteso il fermo rifiuto delle minori di incontrarlo e il fatto che la figura di riferimento per queste ultime è sempre stata unicamente quella materna, non si ritiene allo stato ipotizzabile un collocamento delle minori presso la casa paterna, come inizialmente richiesto dal nel Pt_1 proprio ricorso, non apparendo egli attualmente in grado di garantire un proficuo e stabile percorso di crescita delle minori.
All'esito del deposito della CTU, tuttavia, lo stesso appellante ha modificato le proprie conclusioni, aderendo a quanto prospettato dal consulente tecnico d'ufficio in ordine al collocamento in comunità educativa delle minori.
Alla luce di quanto fin qui esposto, ritiene il Collegio che nell'attuale situazione il collocamento in comunità educativa di entrambe le minori sia l'unica soluzione che consente di tutelare il loro interesse, in considerazione del fallimento di tutti gli interventi fin qui esperiti dagli operatori dei
Servizi e delle condizioni di forte disagio e sofferenza delle bambine, in piena conformità con il principio per cui il collocamento extrafamiliare costituisce l'extrema ratio.
La presenza di educatori professionali e di altri bambini può infatti costituire un'apertura verso l'altro positiva e arricchente che fino a questo momento è mancata, considerato l'isolamento in cui le minori si trovano da tempo, fatta eccezione per la frequentazione scolastica, nell'ultimo periodo ridotta a causa delle numerosissime assenze. Il collocamento delle minori in una comunità educativa, infine, permetterà a tutti i soggetti del nucleo familiare di prendere le distanze dalle attuali fatiche e disfunzionalità individuali e relazionali, con potenziale miglioramento graduale delle relazioni familiari.
Pare opportuno sottolineare che tale scelta di collocamento comunitario, pienamente condivisa dalla stessa parte appellante e dal Curatore Speciale, è stata altresì parzialmente avallata anche dalla difesa di parte appellata nell'udienza del 7.10.2025, come si evince dal relativo CP_1 verbale, con la richiesta, tuttavia, di differenziare la posizione della figlia maggiore , Persona_1 sicuramente in condizioni di maggiore sofferenza, rispetto a quella della minore . Per_2
Sul punto, ritiene invece questo Collegio che, sulla scorta delle indicazioni della CTU, il legame tra le due sorelle sia da considerarsi una risorsa affettiva importante per entrambe, che deve pertanto essere preservato con il collocamento delle stesse nella medesima comunità educativa, anche in considerazione dello stato di forte sofferenza di , che non può essere sottovalutato. Per_2 pagina 18 di 23 Sebbene il legame tra e presenti dei tratti di dipendenza disfunzionale, ciò Persona_1 Per_2 può essere ricondotto in larga parte alla non adeguatezza del contesto attuale, all'incapacità della madre di differenziare i bisogni delle figlie e all'isolamento in cui le stesse vivono. Le argomentazioni dell'elaborato peritale consentono di ritenere che “un contesto educativo differente, equilibrato e idoneo a cogliere sia i bisogni di base, ma anche le differenti necessità derivanti dalle età diverse, si ritiene che possa valorizzare il legame tra le due sorelle, rinforzandolo e sfrondandolo da tutte le problematiche viste sopra (che lo rendono oggi piuttosto disfunzionale) e rendendolo al contrario un punto di forza per entrambe le minori”.
Si tratta, come opportunamente segnalato dalla CTU, di un intervento necessario tanto per le minori, quanto per i genitori, che deve però essere preparato gradualmente e con cura, supportando tutti i soggetti coinvolti, e deve essere attuato con le modalità e le tempistiche che riterranno opportuni gli operatori dei Servizi Sociali competenti, anche specialistici, all'esito di un percorso di preparazione e accompagnamento.
Tale percorso, così come il periodo successivo di collocamento in comunità, dovranno inoltre essere vigilati dal giudice tutelare, di modo che venga attuata e realizzata la programmazione sopra descritta, al quale dovranno essere segnalate tutte le eventuali sopravvenienze da parte degli operatori dei Servizi.
Va quindi disposto per le minori il collocamento etero-familiare, nella specie in Comunità e educativa, per sua natura temporaneo, essendo destinato a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio familiare, al fine di consentire il rientro nella famiglia di origine
(Cass. 24727/2021).
Ritiene la Corte che è altresì necessario proseguire con tutti gli interventi già avviati, tra i quali si segnala l'opportunità di un percorso di sostegno e di recupero della genitorialità per entrambi i genitori, nonché la presa in carico di presso l' per approfondire le sue difficoltà Per_2 CP_2 scolastiche, nonché il percorso di con la neuropsichiatra infantile da poco iniziato con Persona_1 iniziali lievi miglioramenti, come segnalato da parte appellata e dal Curatore Speciale.
La Corte evidenzia anche la necessità che i Servizi Sociali affidatari proseguano lo stretto monitoraggio sulle minori e sul nucleo familiare segnalando senza ritardo alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ogni situazione di serio pregiudizio per e . Persona_1 Per_2
Quanto alle decisioni del punto 3) del dispositivo del decreto impugnato, originariamente indicate come di competenza del genitore prevalentemente collocatario ( ), si ritiene che, a CP_1 pagina 19 di 23 seguito del mutamento di collocamento disposto in questa sede, le stesse debbano essere assunte nel preminente interesse delle minori dall'Ente affidatario con l'accordo di entrambi i genitori. In caso di disaccordo degli stessi o di inerzia e/o rifiuto, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi, le minori ed il Curatore Speciale, assumerà tali decisioni, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria.
Venendo alle ulteriori domande contenute nel ricorso dell'appellante, questa Corte ritiene che, atteso il collocamento in comunità disposto in questa sede, debba essere accolta la richiesta di revocare il contributo paterno al mantenimento delle figlie, quantificato dal decreto impugnato in
600,00 euro mensili, essendone venuto meno il principale presupposto, ossia il collocamento prevalente presso la madre.
In via generale l'assegno di mantenimento ha invero la funzione di compensare nella maniera più semplice le differenze di reddito tra i genitori e di far sì che il genitore economicamente più forte possa essere chiamato a partecipare anche agli oneri abitativi a favore del figlio, per il tempo in cui questi si trova presso il genitore economicamente più debole. A decorrere dall'attuazione effettiva del collocamento delle minori in una comunità educativa, pertanto, non vi è più ragione di mantenere il dovere di versare l'assegno mensile di euro 600,00 di mantenimento delle minori in capo a , rimane fermo, invece, a carico di entrambi i genitori l'obbligo di Parte_1 concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, come previsto al punto 10) del dispositivo del decreto impugnato. Il dovere di versare l'assegno di mantenimento in questa sede revocato potrà essere ripristinato una volta concluso il periodo trascorso dalle minori in comunità, qualora la madre non si fosse attivata per reperire un'occupazione lavorativa, al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 337-ter comma 4 c.c.
Rileva altresì il Collegio che anche l'assegnazione a della casa familiare sita in CP_1
Magenta, strada per Robecco n. 74, debba essere revocata a far data dall'effettiva attuazione del collocamento delle minori in comunità, essendo un bene immobile di proprietà esclusiva dell'odierno appellante e venendo meno il presupposto della convivenza del coniuge originariamente assegnatario con le figlie. Tale assegnazione potrà essere tuttavia ripristinata all'esito del periodo trascorso dalle minori in comunità, qualora il collocamento presso la madre dovesse essere ritenuta la soluzione maggiormente corrispondente alla tutela del loro migliore interesse.
4. Regolamentazione delle spese processuali.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità del concetto tecnico di soccombenza. pagina 20 di 23 Le spese processuali del curatore speciale delle minori, liquidate con separato decreto, sono poste a carico solidale dell'appellante e di parte costituita così come le spese di CTU, Pt_1 CP_1 anch'esse da liquidarsi con separato decreto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data
12.02.2025 da avverso il decreto definitivo pronunciato dal Tribunale di Milano Parte_1 sez. IX civile all'esito della camera di consiglio del 24.07.2024 nel procedimento r.g. 3413/2022, in parziale riforma:
1. Dispone il collocamento delle minori e presso una Persona_1 Persona_2 comunità educativa o altra risorsa disponibile sul territorio per la durata di anni 2, delegando i Servizi Sociali affidatari alla sua individuazione e ad effettuare un percorso di accompagnamento in preparazione di tale collocamento, con le modalità e le tempistiche che riterranno più opportune in relazione alle necessità delle minori;
2. Dispone che i Servizi Sociali affidatari, tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico delle minori, regolamentino la loro frequentazione con i genitori, definendo i tempi e le modalità di detta frequentazione nell'esclusivo interesse e secondo i bisogni delle minori, con facoltà di sospendere le visite in caso di pregiudizio per le medesime;
3. Dispone che i Servizi Sociali affidatari proseguano lo stretto monitoraggio sulle minori e sul nucleo familiare segnalando senza ritardo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ogni situazione di serio pregiudizio per e Persona_1
; Per_2
4. Prescrive a entrambi i genitori di attenersi alle statuizioni dell'Autorità Giudiziaria, di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi affidatari e della Comunità e di attenersi alle prescrizioni e alle indicazioni degli stessi;
5. Dispone che le seguenti decisioni (di cui al punto 3 del dispositivo del decreto impugnato), in precedenza assunte dal genitore prevalentemente collocatario, siano ora assunte nel preminente interesse delle minori dall'Ente affidatario con l'accordo di entrambi i genitori, previo confronto con gli operatori della Comunità. In caso di disaccordo dei genitori o di inerzia e/o rifiuto, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi, gli operatori della Comunità, le minori ed il Curatore Speciale, assumerà tali decisioni, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria.
Salute: pagina 21 di 23 a. iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori.
Istruzione ed educazione:
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby-sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
Pratiche amministrative:
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria
6. Ordina la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare di Milano per la vigilanza secondo quanto prescritto in parte motiva;
7. Revoca il contributo posto a carico del ricorrente per il mantenimento delle figlie minori quantificato originariamente in euro 600,00 mensili, a far data dall'effettiva attuazione del collocamento in comunità delle figlie;
8. Pone a carico dei genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie per le minori, come indicate dalla Linee guida del Tribunale e della Corte di
Appello di Milano;
9. Revoca l'assegnazione a della casa familiare sita in Magenta, strada per CP_1
Robecco n. 74, a far data dell'effettiva attuazione del collocamento in comunità delle figlie;
10. Conferma nel resto il decreto in questa sede impugnato;
pagina 22 di 23 11. Compensa tra le parti le spese del procedimento;
pone le spese processuali del Curatore speciale delle minori e della CTU, rispettivamente liquidate con separato decreto, a carico solidale delle parti e Pt_1 CP_1
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Federico Botta dott. Fabio Laurenzi
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO nelle persone dei magistrati:
Fabio Laurenzi Presidente
Anna Ferrari Consigliere
Federico Botta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
( ), nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimo Corti sito in corso di Porta Vittoria n. 5, fax 0276340796, PEC che lo Email_1 rappresenta e difende come da procura speciale agli atti di causa
APPELLANTE contro
( ), nata a [...] il [...], residente a [...], CP_1 C.F._2 strada Robecco n. 71, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ester Caterina
Baccigaluppi sito in Magenta, via IV Giugno n. 32, PEC:
che la rappresenta e difende come da procura Email_2 speciale agli atti di causa
APPELLATA
CON L'INTERVENTO DI:
PROCURATORE GENERALE in persona della dott.ssa Luisa Russo
CURATORE SPECIALE DELLE MINORI nata il [...] e Persona_1 Per_2
nata il [...], Avv. Francesca Artoni con studio in via Santa Sofia n. 27, Milano.
[...]
pagina 1 di 23 Oggetto: appello avverso il decreto emesso in data 24.07.2024 dal Tribunale di Milano sez. IX civile nel procedimento r.g. 3413/2022 finalizzato alla regolamentazione dei rapporti genitoriali tra le parti e le minori e . Persona_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per il Procuratore Generale:
“ferma la necessità di un collocamento extra familiare, in aderenza alla conclusione del curatore speciale, di entrambe le minori data la conclamata inadeguatezza genitoriale materna;
allarmanti i segnali di disagio nella relazione del 2 ottobre sulla quale il Presidente ha invitato le parti a prendere posizione.
Pertanto, i servizi sociali locali in collaborazione con i servizi specialistici e anche in collaborazione con la NPI fornicano indicazioni operative per l'attuazione del provvedimento. Pertanto, chiede la conferma dell'affido con collocamento comunitario con le modalità indicate.” (come da verbale di udienza del
7.10.2025).
Per parte appellante:
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma del Decreto n. 1296/2024, del Tribunale di Milano (sezione IX Civile – G.R. dott.ssa
Delmonte), pubblicato in data 13 agosto 2024, voglia così giudicare: punto 2)
Disporre che l'Ente Affidatario provveda alla collocazione etero-famigliare delle Minori e Persona_1
presso una Comunità educativa, da individuarsi secondo le indicazioni fornite dal CTU, Per_2 previo intervento di supporto dall'Ente per una preparazione delle minori a tale nuovo contesto, per la durata di tre mesi); disporre altresì che la madre possa vedere le minori per due pomeriggi la settimana presso la struttura di accoglienza, alla presenza degli educatori/operatori; disporre che il padre, inizialmente, possa vedere le figlie minori per un pomeriggio la settimana presso la struttura di accoglienza alla presenza degli educatori/operatori, per arrivare gradualmente alla stessa frequenza e modalità materna.
Disporre che venga presa in carico presso la UONPIA di competenza, ai fini della Persona_1 conferma della valutazione già espressa in CTU e dell'individuazione dei sostegni (anche eventualmente terapeutici), sia personali che in ambito scolastico, di cui la minore possa beneficiare
Disporre che presso la struttura ospitante, un sostegno psicoterapeutico Parte_2
Disporre la presa in carico della signora presso il CPS di competenza. CP_1
Disporre che entrambi i genitori avviino, sotto la supervisione dei Servizi Sociali, competenti per luogo di residenza, un sostegno alla genitorialità pagina 2 di 23 Disporre che i Servizi mantengano un monitoraggio costante degli ausilii in atto, in modo da garantire alle minori e al nucleo un progressivo adeguamento degli interventi a misura dei bisogni emergenti e della evoluzione delle minori stesse, da depositarsi semestralmente presso il competente ufficio del Giudice
Tutelare
Disporre che i Servizi segnalino tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il TM ogni eventuale comportamento dei genitori che possa recare pregiudizio alle minori, ai fini di una ulteriore e più stringente limitazione della responsabilità genitoriale, giungendo, in tesi, ad ipotesi di decadenza.
Punto 4)
Revocare l'obbligo per il padre di versare alla signora un contributo al mantenimento delle minori, CP_1 dal momento in cui le stesse verranno collocate presso idonea struttura comunitaria
Punto 6)
Revocare conseguentemente, e sempre a far data dalla collocazione delle minori in idonea struttura comunitaria, l'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva dell'odierno appellante, sita in
Magenta, strada Robecco, 74.
Col favore di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata:
“Nel merito:
-mantenere le disposizioni di cui al decreto impugnato da parte avversa così come indicato nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello della signora con le seguenti precisazioni di CP_1 cui anche alla CTU:
1) disporre che venga presa in carico da per far sì che possano essere messi in Persona_1 CP_2 atto i sostegni utili per la stessa affinché possa ricominciare ad avere una vita regolare;
2) disporre che i genitori vengano seguiti e monitorati dai servizi di competenza con altresì disposizione dei percorsi utili e necessari per un sostegno alla genitorialità e personale ove necessario;
3) disporre una terapia costante come primo passaggio;
l'allontanamento previsto dalla CTU potrebbe semmai essere disposto successivamente affinché la terapia funzioni al meglio.
3) in merito alla casa coniugale, appare inverosimile che l'assegnazione della stessa venga revocata;
prima di tutto perché si attende la decisione dell'Ill.ma Corte in merito alla collocazione etero famigliare, poi perché la signora non può sicuramente permettersi un'altra collocazione e poi soprattutto perché CP_1 se fosse disposto il collocamento etero famigliare si tratterebbe di una situazione temporanea come indicato dalla CTU e le bambine o meglio, soprattutto , devono avere un posto famigliare Persona_1 dove tornare. pagina 3 di 23 Nella denegata ipotesi di accoglimento di questa istanza, il padre dovrà provvedere ad aiutare economicamente la madre nel cercare una nuova sistemazione e contribuire al relativo pagamento degli oneri di locazione.
4) stesso discorso per il contributo di mantenimento...come può una persona di quasi 40 anni che è esclusa dal mondo del lavoro da 15 trovare un'occupazione subito che le possa permettere di mantenersi???
In caso di accoglimento di questa condizione, la signora intende chiedere che le venga riconosciuto CP_1 un assegno di mantenimento fino a che la stessa non riuscirà a trovare un'occupazione stabile che le permetta delle entrate certe.
5) chiedo, infine, a seguito delle ingenti spese della CTU, che le stesse vengano poste a carico del signor il quale come dimostrato in atti ha la capacità economica per sostenerle;
la signora è Pt_1 CP_1 davvero in difficoltà e nell'incapacità materiale di far fronte ad un esborso così elevato.
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Per il Curatore Speciale delle minori:
“Alla luce di tutto quanto sopra, la scrivente ribadisce di aderire alle conclusioni della CTU e, in particolare, a quelle che riguardano il collocamento etero-familiare presso una comunità educativa di
e con l'osservanza di tutte le indicazioni in termini di Persona_1 Persona_2 accompagnamento, coinvolgimento e monitoraggio degli operatori e predisposizione di supporti di sostegno, date dalla CTU stessa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento di primo grado
Dalla relazione sentimentale tra e , conviventi more uxorio dal 2009 Parte_1 CP_1 al 2020, nascevano le figlie , nata il [...] e , nata il [...]. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 28.01.2022 nel procedimento r.g. 3413/2022 instaurato presso il
Tribunale di Milano, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso delle figlie, con CP_1 collocamento prevalente presso l'abitazione materna, l'assegnazione della casa familiare sita in
Magenta, Strada per Robecco n. 74, di proprietà esclusiva del , la regolamentazione delle Pt_1 visite paterne e il riconoscimento di un contributo da parte del padre per il mantenimento delle figlie minori quantificato in euro 1000,00 mensili.
In data 20.05.2022 si costituiva in giudizio , chiedendo di disporre una valutazione Parte_1 della capacità genitoriale della e, nel caso di positivo accertamento della stessa, l'affidamento CP_1 condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne e il riconoscimento di un importo di euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento delle pagina 4 di 23 figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
mentre, nel caso di negativo accertamento della capacità genitoriale materna, il chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo delle figlie al Pt_1 padre, con collocamento prevalente presso quest'ultimo, il diritto di visita da parte della madre regolamentato dal Tribunale e il riconoscimento di un contributo da parte della stessa per il mantenimento delle minori.
Poiché dalle relazioni dei Servizi Sociali incaricati di supportare il nucleo familiare emergeva una situazione di elevata conflittualità tra i genitori, nell'interesse delle figlie minori veniva nominato il
Curatore Speciale che si costituiva in data 12.05.2023, chiedendo di confermare quanto disposto con decreto provvisorio dal Tribunale in data 30.03.2023, ossia, tra l'altro, l'affidamento delle minori al comune di Magenta ex articolo 333 c.c., con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggiore interesse relative a istruzione, educazione, salute e residenza delle minori;
il collocamento di e presso la madre, con incarico al Servizio Sociale di Persona_1 Per_2 regolamentare la frequentazione tra padre e figlie nel rispetto delle esigenze delle minori, tenendo conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati.
All'esito del procedimento di primo grado, il Tribunale in camera di consiglio pronunciava decreto definitivo in data 24.07.2024 e in questa sede impugnato, così disponendo:
“1. Conferma ex art. 333 c.c. l'affido delle figlie minori , nata a [...] il [...] e Persona_1
, nata a [...] il [...], residenti a[...], al Per_2
Comune di Magenta ex art. 333 c.c. con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per le figlie minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le figlie minori;
2. Dispone che l'Ente affidatario mantenga collocate le minori presso e con la mamma anche ai fini della residenza anagrafica in Magenta, Strada Robecco, n. 74;
3. Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore pagina 5 di 23 presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione
a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il
POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
4. Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi, le minori ed il Curatore Speciale, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità
Giudiziaria;
5. Dispone che l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentite le minori, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse delle minori, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative pagina 6 di 23 a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
4. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui le minori sono collocate in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
5. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse delle minori;
6. Assegna, la casa familiare sita in Magenta, Strada Robecco, n. 74, a;
CP_1
7. Dispone che i SS dell'Ente affidatario Comune , in collaborazione con le competenti CP_3
ASST e con i SS del Comune di Castano Primo (luogo di residenza del sig che, però Pt_3 all'udienza del 2 luglio 2024 ha dichiarato di aver trasferito la propria residenza in Mesero, via Fra
Gerolamo, n. 1), provvedano a:
- proseguire l'intervento di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori al fine di supportarli nella ripresa di una comunicazione;
- attivare un percorso di supporto psicologico/psicoterapeutico in favore della madre che si è detta
d'accordo;
- proseguire il percorso di supporto psicologico in favore di focalizzato anche sulla Persona_1 rielaborazione e riabilitazione della figura paterna, per il tempo necessario;
- assicurare la presa in carico di presso l per una valutazione psicodiagnostica (cfr. Per_2 CP_2 relazione depositata dai SS del Comune di Magenta in data 26.6.2024);
- mantenere attivo un massiccio intervento di educativa domiciliare presso il contesto materno
- provvedere ad iscrivere e verificare la frequenza delle bambine al post scuola o, comunque a centri di aggregazione / attività sportive al fine di favorire relazioni al di fuori del contesto materno;
- gestire e regolamentare la ripresa delle frequentazioni tra il padre e le figlie minori secondo le modalità ritenute più opportune, tenuto conto dell'andamento dei supporti attivati in favore dei genitori e delle minori e dello stato di benessere psico fisico delle stesse, con i tempi più ampi possibili disponendo che in una prima fase, si svolgano alla presenza di un educatore come richiesta dalle bambine. I SS dovranno, altresì, lavorare nel senso di ampliare progressivamente durata e frequenza degli incontri, nonché di liberalizzarli con espressa delega, tenuto conto della diversità dei rapporti tra il padre e le due figlie e del diverso modo di porsi delle minori rispetto alla figura paterna, a prevede anche momenti di frequentazione individuale regolamentazioni di visite ed incontri personalizzate per le due figlie;
pagina 7 di 23 - proseguire lo stretto monitoraggio sulle minori e sul nucleo familiare segnalando senza ritardo alla
Procura della repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ogni situazione di serio pregiudizio per e;
Persona_1 Per_2
8. Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita delle medesime, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale dell'Ente Affidatario e dei Servizi
Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per le minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale previa segnalazione da parte dell'Ente affidatario alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano;
9. Conferma a carico di l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle figlie Parte_1 minori versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di euro 600,00 mensili (300,00 per ciascuna figlia), somma soggetta a rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione aprile 2024);
10. Pone a carico dei genitori l'obbligo di sostenere nelle misura del 50% ciascuno le spese straordinarie individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di
Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa pagina 8 di 23 richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
11. Conferma che la madre percepisca interamente l'assegno unico per la famiglia;
12. Compensa tra le parti le spese di lite.”
2. Il procedimento di secondo grado
Con appello depositato in data 12.02.2025, ha chiesto la parziale riforma del Parte_1 decreto definitivo pronunciato dal Tribunale di Milano, rappresentando che la situazione delle figlie
è sensibilmente peggiorata tanto sotto il profilo scolastico, a causa delle numerose assenze, quanto sotto il profilo psicologico, che i supporti disposti dal decreto dell'autorità giudiziaria non sono mai stati attivati e che le minori si rifiutano di incontrarlo a causa dei comportamenti ostruzionistici della madre e della famiglia materna. Egli ha chiesto pertanto il collocamento prevalente delle figlie presso la propria abitazione, ritenendo che l'ambiente materno in cui vivono sia per loro pregiudizievole, ha altresì chiesto che entrambi i genitori possano provvedere al mantenimento pagina 9 di 23 diretto delle figlie nel tempo di permanenza con ciascun genitore e la revoca della assegnazione della casa familiare. Lo stesso, inoltre, in via istruttoria ha domandato il deposito da parte dei Servizi
Sociali di una relazione aggiornata sul nucleo familiare prima dell'udienza di discussione, con specifica indicazione degli interventi attivati e un aggiornamento da parte degli istituti scolastici delle minori.
Con decreto presidenziale del 17.02.2025, designato il relatore, è stata fissata l'udienza in data
6.05.2025 e ne è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte, assegnando alle parti termine per tale deposito fino al secondo giorno antecedente a quello già fissato per l'udienza sostituita.
La difesa dell'appellante si è opposta alla sostituzione dell'udienza con note scritte e su tale istanza il Presidente di Sezione si è riservato all'esito della costituzione di controparte.
Con comparsa depositata il 2.04.2025, si è costituita in giudizio la madre , contestando CP_1 integralmente quanto rappresentato dall'appellante. In particolare, parte appellata ha rappresentato che le figlie si rifiutano di incontrare il padre per loro autonoma e libera scelta, in quanto non avrebbero mai instaurato un reale legame affettivo con lui, e le stesse vivevano gli incontri con il con disagio;
la ha pertanto chiesto in via principale di dichiarare Pt_1 CP_1 infondato l'appello con integrale conferma del decreto impugnato, in via subordinata di mantenere l'assegnazione della casa familiare, di disporre l'affidamento esclusivo delle minori alla madre con collocamento prevalente presso tale abitazione e con regolamentazione delle visite paterne, di aumentare l'assegno di mantenimento per le minori a euro 1000,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di ordinare al di devolverle gli assegni familiari percepiti, trattandosi Pt_1 della parte economicamente più debole della coppia genitoriale. Da ultimo, in via istruttoria la ha domandato la prova testimoniale del dott. per avere informazioni CP_1 Tes_1 sull'andamento degli incontri tra il padre e le figlie minori, nonché l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio sulla personalità del padre e sui suoi rapporti con parte appellata e con le figlie.
In data 7.04.2025 si è costituito il Curatore Speciale delle minori, l'Avv. Francesca Artoni, evidenziando nella propria comparsa che già durante il giudizio di primo grado erano state impiegate inutilmente molte risorse per consentire ai genitori di e di Persona_1 Per_2 contenere un livello di conflittualità particolarmente elevato, nell'interesse delle minori, che gli incontri tra il padre e le figlie erano stati interrotti e poi ripresi diverse volte, a seconda del loro andamento, che effettivamente entrambe le bambine si rifiutavano di vedere il padre e quest'ultimo continuava ad incalzarle in questo senso, senza rispettarne i tempi e i bisogni. Il Curatore ha altresì pagina 10 di 23 sottolineato l'opportunità di disporre una CTU per approfondire la situazione del nucleo familiare e la capacità genitoriale delle parti, in considerazione del profondo malessere manifestato dalle minori.
Con relazione del 3.04.2025, gli operatori del Servizio Sociale hanno anch'essi segnalato l'opportunità di disporre un approfondimento sulle condizioni dei genitori e delle minori, nonché sulla qualità delle relazioni intercorrenti tra i membri familiari, mediante espletamento di una
CTU.
Attesa l'istanza di parte appellata di mantenere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note per iscritto, in data 14.04.2025 il Presidente di Sezione ha confermato tale modalità di trattazione e le parti hanno pertanto depositate note scritte nei termini previsti.
In vista dell'udienza, il PG ha depositato parere scritto nel quale chiedeva in via principale di disporre una CTU e, in via subordinata, la conferma del decreto impugnato.
All'udienza del 6.05.2025 svolta in camera di consiglio, il collegio ha riservato la decisione e, sciogliendo tale riserva il 13.05.2025, ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, nominando a tale scopo la dott.ssa e conferendole il relativo incarico. Persona_3
L'elaborato peritale è stato depositato in data 1.10.2025 e l'udienza successiva, originariamente fissata in presenza per il 9.10.2025, è stata anticipata al 7.10.2025 per ragioni organizzative con provvedimento del Presidente di Sezione.
Dalla lettura dell'elaborato peritale è emerso, quanto alla condizione delle figlie, che “ Per_1
mostra gravi difficoltà emotive, relazionali e comportamentali (autolesionismo, isolamento,
[...] sintomi ansiosi e depressivi, rifiuto scolastico, difficoltà cognitive e distorsione corporea). Per_2 appare più estroversa, ma segue spesso la sorella, con segnali di chiusura e rischi scolastici. Entrambe manifestano malessere e isolamento, con limitate esperienze sociali esterne.”
Sotto il profilo del rapporto tra i genitori, la CTU ha segnalato che “la grave conflittualità presente viene a tratti raccontata ed esplicitata, ma slegata dal malessere delle figlie, a tratti negata;
talvolta solo formalmente riconosciuta come elemento centrale. In ogni caso entrambi i genitori appaiono lontani da una vera elaborazione del significato delle vicende passate e attuali rispetto alle figlie e della gravità del loro stato di malessere.”
Venendo alla risposta ai quesiti oggetto dell'incarico peritale, è stato evidenziato che l'attuale contesto di vita delle minori non risulterebbe adeguato a rispondere ai loro bisogni, in quanto
“entrambi i genitori mostrano gravi carenze e inadeguatezze nella relazione con le figlie, rendendosi entrambi non idonei a garantire un proficuo e stabile percorso di crescita delle stesse, in rapporto alle pagina 11 di 23 specifiche esigenze, in un'ottica di accompagnamento nel percorso evolutivo. Entrambi vivono un livello di conflittualità talmente elevato da impedire loro di mettere i bisogni delle figlie prima della risoluzione, del risarcimento, della soddisfazione di tali questioni. La non elaborazione dei vissuti, l'eteroattribuzione continua, l'incapacità di autocritica di entrambi non permettono di arginare e modificare tale dinamica.”
In considerazione di tali valutazioni tecniche e dello svolgimento di molteplici colloqui con tutti i soggetti coinvolti, la CTU ha segnalato l'opportunità di disporre un collocamento extrafamiliare, in particolare presso una comunità educativa, per entrambe le minori, mettendo in luce la necessità di disporlo all'esito di un percorso di accompagnamento e sostegno in preparazione di tale scelta.
All'udienza celebrata il 7.10.2025 le parti sono state invitate a prendere posizione sul contenuto dell'ultima relazione dei Servizi Sociali depositata il 2.10.2025, nella quale gli operatori hanno dato atto di un preoccupante peggioramento delle condizioni delle minori, soprattutto di , Persona_1 la quale si era procurata dei tagli sulle braccia con intenti autolesionistici e manifestava volontà suicidaria, rifiutandosi di uscire di casa e di andare a scuola.
All'esito dell'udienza, le parti hanno concluso come sopra riportato e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'articolo 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali, riducendoli a giorni venti, e delle memorie di repliche, sollecitando altresì i Servizi
Sociali territoriali ad intensificare l'attività di vigilanza e di sostegno al nucleo familiare, con indicazione di informare la Corte e il giudice tutelare di ogni eventuale sopravvenienza.
In data 27.10.2025, l'appellante ha depositato la propria comparsa conclusionale, chiedendo di disporre il collocamento in comunità educativa delle figlie, condividendo quanto prospettato sul punto dalla CTU, nonché, conseguentemente, la revoca dell'assegno di mantenimento e dell'assegnazione della casa familiare.
Nella medesima data, parte appellata ha depositato la comparsa conclusionale in cui, dopo aver ripercorso lo svolgimento dell'odierno procedimento, ha espresso le proprie perplessità in ordine all'eventuale collocamento in comunità educativa di entrambe le figlie, evidenziando preoccupazione per l'impatto che tale decisione potrebbe avere sulle stesse e concludendo come sopra riportato.
In pari data, il Curatore Speciale ha depositato le comparse conclusionali nell'interesse di Per_1
e , in cui ha dato atto dell'avvenuto inizio di un percorso di educativa
[...] Persona_2 domiciliare con una nuova educatrice. Il Curatore, infine, ha concluso chiedendo il collocamento in comunità educativa delle minori, in conformità a quanto esposto dal consulente tecnico dell'Ufficio. pagina 12 di 23 Il 14.11.2025 sono state depositate memorie di replica dal Curatore Speciale delle minori, in cui ha dato atto del fatto che si è recata alla visita dalla neuropsichiatra infantile, a seguito Persona_1 della quale ha iniziato ad assumere il farmaco prescritto e ha riportato iniziali miglioramenti sotto i profili del ritmo sonno-veglia, dell'igiene personale e del desiderio di uscire di casa, mentre permane tuttora il rifiuto di andare a scuola. Il Curatore si è infine riportato alle conclusioni già proposte, rimettendosi alla Corte per quanto concerne l'assegnazione della casa familiare e il contributo al mantenimento.
In data 17.11.2025, la difesa dell'appellante ha depositato memoria di replica, ribadendo il contenuto delle proprie conclusioni già presentate, contestando quanto riportato da controparte e sottolineando l'urgenza di intervenire sul nucleo familiare.
Nella medesima data, parte appellata ha depositato memoria di replica, in cui ha rappresentato un lieve miglioramento delle condizioni delle minori, grazie all'intervento della nuova educatrice e della visita di presso la neuropsichiatra infantile, a seguito della quale la minore ha Persona_1 iniziato ad assumere la terapia prescritta;
ha altresì evidenziato che un eventuale collocamento in comunità in questo momento potrebbe essere particolarmente destabilizzante per le bambine, che dovrebbero invece essere supportate nell'attuale contesto abitativo.
Alla camera di consiglio del 26.11.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3. Motivi della decisione
Ritiene la Corte che il decreto impugnato debba essere riformato parzialmente nei termini che seguono.
In primo luogo, ritiene la Corte che debba essere disposto il collocamento in comunità educativa per e . Persona_1 Persona_2
Sul punto, si rileva che alla luce degli atti del procedimento emerge un quadro particolarmente critico, in cui entrambe le minori appaiono in condizioni di marcata sofferenza e di grave rischio evolutivo, in presenza di continue e pregiudizievoli interferenze da parte della madre in ogni aspetto di sviluppo e crescita, che non permettono ad entrambe di rispondere in modo sereno e adeguato alle richieste tipiche della loro età (scolastiche, sociali, di autonomia, relazionali).
In questo senso, appare particolarmente significativo quanto rappresentato dalla CTU, in relazione alla quale occorre preliminarmente evidenziare che si tratta di elaborato peritale redatto all'esito di un'indagine approfondita, svolta attraverso numerosi colloqui con tutto il nucleo familiare anche allargato e gli altri soggetti coinvolti (operatori dei servizi, insegnanti delle bambine, curatore speciale) e con la somministrazione di test, nel pieno contraddittorio con i consulenti tecnici di pagina 13 di 23 parte. A tali operazioni è stato affiancato un accurato approfondimento psicodiagnostico ad opera dello psichiatra dott. che ha collaborato con la CTU. Per_4
Ritiene la Corte che la consulenza tecnica d'ufficio è stata redatta con rigore scientifico, secondo i criteri elaborati dalla comunità scientifica di riferimento e appare connotata da chiarezza e logicità, il suo impianto clinico è stato pienamente condiviso anche dai consulenti tecnici di parte, come si evince dalle note redatte da questi ultimi;
anche la replica della CTU alle note di parte è pertinente ed esaustiva.
Ciò posto, dagli atti del procedimento si evince che la figlia maggiore, , di 12 Persona_1 anni, appare in stato di grave sofferenza, come emerge con tutta evidenza dalla manifestazione di propositi suicidari, dagli atti di autolesionismo, dalle visioni allucinatorie e dispercezioni corporee
(es: insetti sul corpo, identificazione con una volpe); dalla consulenza tecnica d'ufficio viene segnalato come “ogni ambito vissuto da sia fortemente connotato da fragilità, disagio e Persona_1 malessere, confermato in modo importante da verbalizzazioni e dalle proiezioni emerse nei test. La ragazza esprime disagio e fatiche legate alla socializzazione, ambito piuttosto importante alla sua età, alle richieste scolastiche didattiche e alle dinamiche familiari, che lei riesce o meno ad esplicitare. Il
mostra chiaramente gli effetti di un ambiente deteriorato e caratterizzato da aggressione e Tes_2 violenza che coinvolge tutti, persone e relazioni. È evidente la presenza di un forte impatto post- traumatico (contenuti, assenza di banali, contenuti stereotipati, perseverazioni, difese che si alternano tra un funzionamento al limite e più psicotico). Appaiono proiezioni massicce e identificazioni con
l'aggressore, connotazioni fortemente violente, deteriorate, dove ogni spunto positivo si trasforma mettendo in luce ogni forma di inganno. L'ambivalenza alla fine è sempre distruttiva non lasciando intravedere risorse e appigli;
mettendo in luce quei movimenti disorganizzati e di ritiro dove nessuna rappresentazione appare salvifica. Rimane una grave frammentazione, vuoti carenziali e soprattutto vissuti estremamente violenti, distruttivi e sadici che ad oggi si traducono in un funzionamento traumatico, che oscilla per diversi aspetti psichici (identitari, sociali, di adattamento alla realtà, difese e rappresentazioni) da un funzionamento al limite (tratti dipendenti, border di tipo depressivo, ma anche impulsivo) ad uno più gravemente psicotico”.
Alla stessa, inoltre, è stato in passato diagnosticato un ritardo cognitivo, ha difficoltà nell'apprendimento e ha accumulato numerose giornate di assenza sia nello scorso anno scolastico, sia in questo, rifiutandosi ripetutamente di recarsi a scuola.
Dalla relazione NPI del 16.05.2025 in atti emerge altresì la diagnosi di funzionamento cognitivo borderline (Q.I. compreso tra 71 e 84), con una “problematica di disagio emotivo che si esprime pagina 14 di 23 attraverso contenuti di scarsa autostima, insicurezza, difficoltà nelle interazioni con i coetanei, reazioni a carattere ansioso con scarse competenze di elaborazione e integrazione.”
La figlia minore, , di anni 8, benché meno sofferente della sorella, “sembra però Persona_2 poco orientata nel pensiero e nell'espressione del ventaglio emotivo in modo autonomo, soprattutto rispetto
a dinamiche e relazioni familiari”, ella attua una reazione di evitamento per tutto ciò che riguarda il tema del rapporto con il padre;
dalla relazione psicodiagnostica emerge che “mostra un Per_2 assetto psichico scisso per poter appagare un profondo bisogno di vicinanza affettiva. Questo la porta in parte ad annullare i propri bisogni, una parte della propria personalità e istanze per paura di perdere
l'altro, che la costringe in una posizione psichica e affettiva di dipendenza e passività. Nella relazione con i genitori, osservabile negli scambi individuali con ciascuno di essi, la diversità comportamentale è evidente, così come l'angoscia sottostante nella dinamica con il padre in cui si percepisce un'attenzione all'osservatore, una forzatura, un bisogno di conferme esterne rispetto ai suoi comportamenti (anche da parte della sorella), come fosse in uno stato di iperattivazione e allarme.”
Nel contesto scolastico ha molteplici difficoltà e lacune, come riportato dalle relazioni dei Per_2 suoi insegnanti, anche per lei è stato perciò ipotizzato un ritardo cognitivo e gli operatori dei Servizi
Sociali hanno riferito che verrà sottoposta a valutazione specialistica NPI nel mese di novembre, della quale è sconosciuto l'esito a questa Corte.
Le minori sono attualmente collocate nella casa familiare assegnata alla madre e convivono con lei, rifiutandosi da tempo di incontrare il padre.
Ritiene il Collegio che, alla luce di quanto emerge dagli atti, all'esito di un iter di valutazione lungo e articolato (trattasi di nucleo familiare seguito dai Servizi Sociali a far data dal 2021), tale contesto sia da ritenersi fortemente pregiudizievole per le bambine, per le ragioni di seguito approfondite.
All'esito della valutazione psichiatrica effettuata nell'ambito della CTU, alla madre CP_1
è stato diagnosticato il “Disturbo di Personalità del cluster B, con marcate caratteristiche Borderline con possibili tratti dissociativi e rischio di episodi psicotici reattivi in condizioni di sovraccarico emotivo
e in assenza di adeguato supporto terapeutico e contenimento emotivo”, ciò impatta fortemente sulla sua capacità genitoriale in quanto “i tratti impulsivi e la disregolazione affettiva, soprattutto in situazioni stressanti, possono tradursi in atti e vissuti disturbanti, che coinvolgono le minori (relazione paterna;
vissuto ansioso rispetto alle questioni scolastiche come riportato dalle docenti). La conflittualità
e il vissuto nei confronti dell'altro genitore non permettono di differenziare il ruolo di “marito” da quello di padre, la signora sovrappone e non distingue i vissuti, ricerca un risarcimento rispetto ai propri vuoti
e dolori senza distinguere quelli delle figlie e non permettendo quindi, la genitorialità dell'altro e la pagina 15 di 23 relazione delle figlie con lui. I bisogni e i compiti evolutivi delle figlie non sono nel complesso distinguibili dai propri.”
Un aspetto particolarmente significativo della sua relazione con le figlie è quello della insufficiente differenziazione di queste ultime, in quanto dall'elaborato peritale e dalle relazioni degli operatori dei Servizi Sociali si evince che la fa fatica a riconoscere la profonda diversità dei bisogni CP_1 delle figlie che hanno età e caratteristiche ben diverse, così come vi è una incapacità di distinzione tra sé e le figlie minori che le preclude la possibilità di esplorare le necessità delle bambine in modo autonomo rispetto ai propri.
Le minori nell'attuale contesto abitativo sono esposte a potenziali aspetti di incuria anche a causa dell'elevatissima conflittualità tra le parti, come si evince dalla tardiva risoluzione della questione della presenza di muffa nella casa familiare e del tardivo intervento di cure dentistiche, con ritardi causati anche da litigi e reciproche recriminazioni delle figure genitoriali.
Ritiene questa Corte che, sulla scorta di quanto segnalato nell'elaborato peritale, la relazione tra la madre e le minori sia per queste ultime nociva e pregiudizievole allo stato attuale, in quanto “la signora non sembra aver trovato una propria individualità indipendente e un pensiero critico rispetto a sé
e alle proprie fatiche, il che le ha impedito di chiedere aiuto e sostegno per sé, se non attraverso imposizioni esterne, facendo intravedere un funzionamento difensivo non adattivo. La parte aggressiva emerge ed è sempre diretta all'altro (eteroattribuzione della responsabilità e proiezione) ed il proprio atteggiamento viene letto solo come risposta difensiva;
la signora non sembra trovare la capacità di incanalare adeguatamente tale aggressività. Questo comporta il rischio di alimentare una carica esplosiva che la signora fatica a mitigare. I tratti impulsivi e la disregolazione affettiva, soprattutto in situazioni stressanti, possono tradursi in atti e vissuti disturbanti, come emerge nella valutazione testale e nelle considerazioni cliniche psichiatriche. L'assetto difensivo non permette alla signora di entrare in contatto con le proprie attuali fragilità, che, in parte, coinvolgono anche le figlie;
l'eteroattribuzione di responsabilità è sistematica e costante, così come la resistenza alle indicazioni. (…) Vi sono inoltre difese narcisistiche che la portano talvolta a negare le parti più fragili di sé e dell'altro (in questo caso delle figlie). Di fronte all'evidenza riportata da altri o di fronte a comportamenti preoccupanti, invece, permane la tendenza a proiettare all'esterno fatiche e responsabilità. Peraltro, nella relazione con le figlie la signora mostra una naturalezza dettata dalla quotidianità e una sincera relazione affettiva;
si intravede, però, una proiezione sul legame filiare anche di bisogni affettivi propri, che precludono la possibilità di esplorare davvero i bisogni delle minori in modo autonomo rispetto ai propri, come anche ricordato dalla sorella (“se le figlie fossero allontanate morirebbe”). Tutto quanto già descritto (la pagina 16 di 23 negazione, la difesa estrema dell'attuale assetto e della propria genitorialità) non permettono allo stato alcun tipo di riflessione altra né rispetto a sé, né rispetto alle figlie.”
Appare dunque inadeguato allo stato l'accompagnamento della madre nelle difficoltà quotidiane delle figlie, in quanto la stessa tende a soddisfare le loro richieste e ad assecondare le reazioni disfunzionali al loro disagio (tra cui, in via principale, il rifiuto di andare a scuola e l'isolamento) evitando di impegnarsi in un accompagnamento responsabile nello sviluppo delle minori. Questo atteggiamento, unitamente ai suoi limiti anche psichici che sono stati evidenziati dalla relazione psicodiagnostica, si traducono in un ruolo genitoriale materno caratterizzato da una ridotta capacità di tutela e scarsa assunzione di responsabilità, non apparendo ella in grado di supportare le minori nel loro sviluppo, in maniera pregiudizievole per la loro crescita e acquisizione di autonomia.
L'elaborato peritale ha altresì sottolineato con riferimento alla madre che “i tratti impulsivi e la disregolazione affettiva, soprattutto in situazioni stressanti, possono tradursi in atti e vissuti disturbanti, che coinvolgono le minori (relazione paterna;
vissuto ansioso rispetto alle questioni scolastiche come riportato dalle docenti)”.
Questi elementi di disfunzionalità hanno già avuto effetti gravemente pregiudizievoli nella relazione madre-figlie, in particolare, nell'ambito di tale rapporto mostra nei Persona_1 confronti della madre “tratti di grave ambivalenza inconscia, inversione di ruolo, conflitto di lealtà e inaffidabilità rispetto ad un riferimento adulto e profondo”, mentre non è in alcun modo Per_2 supportata nell'acquisizione di una propria autonomia e dell'espressione della propria personalità, ella “appare adeguarsi in modo assoluto senza riuscire ad avere uno sguardo suo che la accompagni davvero nella propria individualità”.
Ritiene la Corte che, alla luce degli elementi fin qui emersi con riferimento alla capacità genitoriale di parte appellata, quest'ultima appare fragile, del tutto incapace di differenziare tra sé e le minori e anche le minori tra loro, nonché di assumersi una responsabilità genitoriale matura, salda e caratterizzata da costante supporto, con conseguente grave rischio evolutivo per le bambine, già in parte concretizzato.
Per quanto concerne il padre, l'appellante non vede le figlie da gennaio 2025, in Parte_1 precedenza gli incontri hanno avuto un andamento altalenante, nelle ultime occasioni entrambe le figlie si sono rifiutate di scendere dall'auto per incontrarlo.
Quanto alla relazione del padre con le figlie, la CTU evidenzia che: “è rigida, coartata ed estremamente dipendente dalle dinamiche conflittuali che influenzano in modo importante entrambe le figlie, seppur in modalità differenti. propone un rifiuto sistematico (oggi esteso a Persona_1 pagina 17 di 23 qualsiasi ambito la metta in difficoltà) e una dichiarata avversione, mentre assorbe e segue a Per_2 livello esplicito e inconscio l'influenza della sorella e del nucleo materno, mostrando però, con adeguato accompagnamento, più apertura.”
Atteso il fermo rifiuto delle minori di incontrarlo e il fatto che la figura di riferimento per queste ultime è sempre stata unicamente quella materna, non si ritiene allo stato ipotizzabile un collocamento delle minori presso la casa paterna, come inizialmente richiesto dal nel Pt_1 proprio ricorso, non apparendo egli attualmente in grado di garantire un proficuo e stabile percorso di crescita delle minori.
All'esito del deposito della CTU, tuttavia, lo stesso appellante ha modificato le proprie conclusioni, aderendo a quanto prospettato dal consulente tecnico d'ufficio in ordine al collocamento in comunità educativa delle minori.
Alla luce di quanto fin qui esposto, ritiene il Collegio che nell'attuale situazione il collocamento in comunità educativa di entrambe le minori sia l'unica soluzione che consente di tutelare il loro interesse, in considerazione del fallimento di tutti gli interventi fin qui esperiti dagli operatori dei
Servizi e delle condizioni di forte disagio e sofferenza delle bambine, in piena conformità con il principio per cui il collocamento extrafamiliare costituisce l'extrema ratio.
La presenza di educatori professionali e di altri bambini può infatti costituire un'apertura verso l'altro positiva e arricchente che fino a questo momento è mancata, considerato l'isolamento in cui le minori si trovano da tempo, fatta eccezione per la frequentazione scolastica, nell'ultimo periodo ridotta a causa delle numerosissime assenze. Il collocamento delle minori in una comunità educativa, infine, permetterà a tutti i soggetti del nucleo familiare di prendere le distanze dalle attuali fatiche e disfunzionalità individuali e relazionali, con potenziale miglioramento graduale delle relazioni familiari.
Pare opportuno sottolineare che tale scelta di collocamento comunitario, pienamente condivisa dalla stessa parte appellante e dal Curatore Speciale, è stata altresì parzialmente avallata anche dalla difesa di parte appellata nell'udienza del 7.10.2025, come si evince dal relativo CP_1 verbale, con la richiesta, tuttavia, di differenziare la posizione della figlia maggiore , Persona_1 sicuramente in condizioni di maggiore sofferenza, rispetto a quella della minore . Per_2
Sul punto, ritiene invece questo Collegio che, sulla scorta delle indicazioni della CTU, il legame tra le due sorelle sia da considerarsi una risorsa affettiva importante per entrambe, che deve pertanto essere preservato con il collocamento delle stesse nella medesima comunità educativa, anche in considerazione dello stato di forte sofferenza di , che non può essere sottovalutato. Per_2 pagina 18 di 23 Sebbene il legame tra e presenti dei tratti di dipendenza disfunzionale, ciò Persona_1 Per_2 può essere ricondotto in larga parte alla non adeguatezza del contesto attuale, all'incapacità della madre di differenziare i bisogni delle figlie e all'isolamento in cui le stesse vivono. Le argomentazioni dell'elaborato peritale consentono di ritenere che “un contesto educativo differente, equilibrato e idoneo a cogliere sia i bisogni di base, ma anche le differenti necessità derivanti dalle età diverse, si ritiene che possa valorizzare il legame tra le due sorelle, rinforzandolo e sfrondandolo da tutte le problematiche viste sopra (che lo rendono oggi piuttosto disfunzionale) e rendendolo al contrario un punto di forza per entrambe le minori”.
Si tratta, come opportunamente segnalato dalla CTU, di un intervento necessario tanto per le minori, quanto per i genitori, che deve però essere preparato gradualmente e con cura, supportando tutti i soggetti coinvolti, e deve essere attuato con le modalità e le tempistiche che riterranno opportuni gli operatori dei Servizi Sociali competenti, anche specialistici, all'esito di un percorso di preparazione e accompagnamento.
Tale percorso, così come il periodo successivo di collocamento in comunità, dovranno inoltre essere vigilati dal giudice tutelare, di modo che venga attuata e realizzata la programmazione sopra descritta, al quale dovranno essere segnalate tutte le eventuali sopravvenienze da parte degli operatori dei Servizi.
Va quindi disposto per le minori il collocamento etero-familiare, nella specie in Comunità e educativa, per sua natura temporaneo, essendo destinato a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio familiare, al fine di consentire il rientro nella famiglia di origine
(Cass. 24727/2021).
Ritiene la Corte che è altresì necessario proseguire con tutti gli interventi già avviati, tra i quali si segnala l'opportunità di un percorso di sostegno e di recupero della genitorialità per entrambi i genitori, nonché la presa in carico di presso l' per approfondire le sue difficoltà Per_2 CP_2 scolastiche, nonché il percorso di con la neuropsichiatra infantile da poco iniziato con Persona_1 iniziali lievi miglioramenti, come segnalato da parte appellata e dal Curatore Speciale.
La Corte evidenzia anche la necessità che i Servizi Sociali affidatari proseguano lo stretto monitoraggio sulle minori e sul nucleo familiare segnalando senza ritardo alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ogni situazione di serio pregiudizio per e . Persona_1 Per_2
Quanto alle decisioni del punto 3) del dispositivo del decreto impugnato, originariamente indicate come di competenza del genitore prevalentemente collocatario ( ), si ritiene che, a CP_1 pagina 19 di 23 seguito del mutamento di collocamento disposto in questa sede, le stesse debbano essere assunte nel preminente interesse delle minori dall'Ente affidatario con l'accordo di entrambi i genitori. In caso di disaccordo degli stessi o di inerzia e/o rifiuto, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi, le minori ed il Curatore Speciale, assumerà tali decisioni, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria.
Venendo alle ulteriori domande contenute nel ricorso dell'appellante, questa Corte ritiene che, atteso il collocamento in comunità disposto in questa sede, debba essere accolta la richiesta di revocare il contributo paterno al mantenimento delle figlie, quantificato dal decreto impugnato in
600,00 euro mensili, essendone venuto meno il principale presupposto, ossia il collocamento prevalente presso la madre.
In via generale l'assegno di mantenimento ha invero la funzione di compensare nella maniera più semplice le differenze di reddito tra i genitori e di far sì che il genitore economicamente più forte possa essere chiamato a partecipare anche agli oneri abitativi a favore del figlio, per il tempo in cui questi si trova presso il genitore economicamente più debole. A decorrere dall'attuazione effettiva del collocamento delle minori in una comunità educativa, pertanto, non vi è più ragione di mantenere il dovere di versare l'assegno mensile di euro 600,00 di mantenimento delle minori in capo a , rimane fermo, invece, a carico di entrambi i genitori l'obbligo di Parte_1 concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, come previsto al punto 10) del dispositivo del decreto impugnato. Il dovere di versare l'assegno di mantenimento in questa sede revocato potrà essere ripristinato una volta concluso il periodo trascorso dalle minori in comunità, qualora la madre non si fosse attivata per reperire un'occupazione lavorativa, al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 337-ter comma 4 c.c.
Rileva altresì il Collegio che anche l'assegnazione a della casa familiare sita in CP_1
Magenta, strada per Robecco n. 74, debba essere revocata a far data dall'effettiva attuazione del collocamento delle minori in comunità, essendo un bene immobile di proprietà esclusiva dell'odierno appellante e venendo meno il presupposto della convivenza del coniuge originariamente assegnatario con le figlie. Tale assegnazione potrà essere tuttavia ripristinata all'esito del periodo trascorso dalle minori in comunità, qualora il collocamento presso la madre dovesse essere ritenuta la soluzione maggiormente corrispondente alla tutela del loro migliore interesse.
4. Regolamentazione delle spese processuali.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità del concetto tecnico di soccombenza. pagina 20 di 23 Le spese processuali del curatore speciale delle minori, liquidate con separato decreto, sono poste a carico solidale dell'appellante e di parte costituita così come le spese di CTU, Pt_1 CP_1 anch'esse da liquidarsi con separato decreto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data
12.02.2025 da avverso il decreto definitivo pronunciato dal Tribunale di Milano Parte_1 sez. IX civile all'esito della camera di consiglio del 24.07.2024 nel procedimento r.g. 3413/2022, in parziale riforma:
1. Dispone il collocamento delle minori e presso una Persona_1 Persona_2 comunità educativa o altra risorsa disponibile sul territorio per la durata di anni 2, delegando i Servizi Sociali affidatari alla sua individuazione e ad effettuare un percorso di accompagnamento in preparazione di tale collocamento, con le modalità e le tempistiche che riterranno più opportune in relazione alle necessità delle minori;
2. Dispone che i Servizi Sociali affidatari, tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico delle minori, regolamentino la loro frequentazione con i genitori, definendo i tempi e le modalità di detta frequentazione nell'esclusivo interesse e secondo i bisogni delle minori, con facoltà di sospendere le visite in caso di pregiudizio per le medesime;
3. Dispone che i Servizi Sociali affidatari proseguano lo stretto monitoraggio sulle minori e sul nucleo familiare segnalando senza ritardo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ogni situazione di serio pregiudizio per e Persona_1
; Per_2
4. Prescrive a entrambi i genitori di attenersi alle statuizioni dell'Autorità Giudiziaria, di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi affidatari e della Comunità e di attenersi alle prescrizioni e alle indicazioni degli stessi;
5. Dispone che le seguenti decisioni (di cui al punto 3 del dispositivo del decreto impugnato), in precedenza assunte dal genitore prevalentemente collocatario, siano ora assunte nel preminente interesse delle minori dall'Ente affidatario con l'accordo di entrambi i genitori, previo confronto con gli operatori della Comunità. In caso di disaccordo dei genitori o di inerzia e/o rifiuto, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi, gli operatori della Comunità, le minori ed il Curatore Speciale, assumerà tali decisioni, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria.
Salute: pagina 21 di 23 a. iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori.
Istruzione ed educazione:
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby-sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
Pratiche amministrative:
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria
6. Ordina la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare di Milano per la vigilanza secondo quanto prescritto in parte motiva;
7. Revoca il contributo posto a carico del ricorrente per il mantenimento delle figlie minori quantificato originariamente in euro 600,00 mensili, a far data dall'effettiva attuazione del collocamento in comunità delle figlie;
8. Pone a carico dei genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie per le minori, come indicate dalla Linee guida del Tribunale e della Corte di
Appello di Milano;
9. Revoca l'assegnazione a della casa familiare sita in Magenta, strada per CP_1
Robecco n. 74, a far data dell'effettiva attuazione del collocamento in comunità delle figlie;
10. Conferma nel resto il decreto in questa sede impugnato;
pagina 22 di 23 11. Compensa tra le parti le spese del procedimento;
pone le spese processuali del Curatore speciale delle minori e della CTU, rispettivamente liquidate con separato decreto, a carico solidale delle parti e Pt_1 CP_1
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Federico Botta dott. Fabio Laurenzi
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