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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/10/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3252/2018 promossa
da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) C.F._2 rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. MARCO SANVITALE, elettivamente domiciliate come in atti;
PARTE ATTRICE contro
), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RAFFALELE COTICCHIA e dall'avv. ENNIO ROSSI, elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 ottobre
2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato
Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1 per le causali di cui in narrativa condannare il convenuto alla immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione del diritto delle istanti, meglio descritte sopra nel punto 5 del presente atto, con condanna del convenuto ad effettuare a sua cura e spese ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi, ovvero, in subordine, condannare il convenuto al risarcimento dei danni, nella misura che sarà ritenuta di Giustizia;
Tribunale di Teramo
con vittoria di spese e competenze legali del giudizio ivi compresa la maggiorazione ex art. 15 DM
55/2014.
A sostegno della domanda è stato dedotto che proprietario della particella Controparte_1 confinante, aveva costruito un capannone di circa mq 100,00, oltre ad una piattaforma circostante in cemento per ulteriori mq 100,00, invadendo la proprietà di esse attrici.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 gennaio 2019 si è costituito in giudizio
[...]
chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento iscritto al CP_1
n.r.g. 10/2017 presso questo Tribunale, avente ad oggetto la proprietà – in contesa tra le parti – del terreno su cui sorge il capannone oggetto del presente giudizio;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta comunque infondata.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e all'udienza del 28 ottobre 2025 i difensori delle parti davano atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto il convenuto aveva provveduto alla demolizione e rimozione del capannone oggetto di controversia.
Il Tribunale, pertanto, si riservava per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo pacifico che il convenuto ha provveduto alla demolizione del capannone, conformemente alla domanda proposta da parte attrice.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr. Cass. civ. 3 dicembre 2005 n. 3455;
Cass. civ. 3 settembre 2003 n. 12844).
L'istituto non è regolato dal codice di rito (a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nel tessuto connettivo del processo civile.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. ex multis: Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332,; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n.
2268)
2 Tribunale di Teramo
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008 , n. 22650).
La pronuncia è inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio
(cfr. Cass., sez. un., 28 settembre 2000 n. 1048, cit.).
Residua controversia tra le parti in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, rispetto alle quali occorrerà statuire previa valutazione della soccombenza virtuale.
Ebbene, non sembrano sussistere margini per escludere la soccombenza virtuale di CP_1
che ha provveduto alla demolizione del capannone oggetto di causa solo nell'estate del 2025,
[...] conformemente alle richieste di parte attrice.
Pertanto, le spese di lite debbono necessariamente essere poste a suo carico e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, con applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, applicando i parametri medi quanto alla fase di studio e introduttiva, e quelli minimi per la fase istruttoria e quella decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa IA AS, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3252/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna al rimborso delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida Controparte_1 in € 5.000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ed € 555,53 per spese vive.
Così deciso, in Teramo, il giorno 28 ottobre 2025.
IL GIUDICE
IA AS
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3252/2018 promossa
da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) C.F._2 rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. MARCO SANVITALE, elettivamente domiciliate come in atti;
PARTE ATTRICE contro
), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RAFFALELE COTICCHIA e dall'avv. ENNIO ROSSI, elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 ottobre
2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato
Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1 per le causali di cui in narrativa condannare il convenuto alla immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione del diritto delle istanti, meglio descritte sopra nel punto 5 del presente atto, con condanna del convenuto ad effettuare a sua cura e spese ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi, ovvero, in subordine, condannare il convenuto al risarcimento dei danni, nella misura che sarà ritenuta di Giustizia;
Tribunale di Teramo
con vittoria di spese e competenze legali del giudizio ivi compresa la maggiorazione ex art. 15 DM
55/2014.
A sostegno della domanda è stato dedotto che proprietario della particella Controparte_1 confinante, aveva costruito un capannone di circa mq 100,00, oltre ad una piattaforma circostante in cemento per ulteriori mq 100,00, invadendo la proprietà di esse attrici.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 gennaio 2019 si è costituito in giudizio
[...]
chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento iscritto al CP_1
n.r.g. 10/2017 presso questo Tribunale, avente ad oggetto la proprietà – in contesa tra le parti – del terreno su cui sorge il capannone oggetto del presente giudizio;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta comunque infondata.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e all'udienza del 28 ottobre 2025 i difensori delle parti davano atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto il convenuto aveva provveduto alla demolizione e rimozione del capannone oggetto di controversia.
Il Tribunale, pertanto, si riservava per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo pacifico che il convenuto ha provveduto alla demolizione del capannone, conformemente alla domanda proposta da parte attrice.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr. Cass. civ. 3 dicembre 2005 n. 3455;
Cass. civ. 3 settembre 2003 n. 12844).
L'istituto non è regolato dal codice di rito (a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nel tessuto connettivo del processo civile.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. ex multis: Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332,; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n.
2268)
2 Tribunale di Teramo
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008 , n. 22650).
La pronuncia è inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio
(cfr. Cass., sez. un., 28 settembre 2000 n. 1048, cit.).
Residua controversia tra le parti in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, rispetto alle quali occorrerà statuire previa valutazione della soccombenza virtuale.
Ebbene, non sembrano sussistere margini per escludere la soccombenza virtuale di CP_1
che ha provveduto alla demolizione del capannone oggetto di causa solo nell'estate del 2025,
[...] conformemente alle richieste di parte attrice.
Pertanto, le spese di lite debbono necessariamente essere poste a suo carico e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, con applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, applicando i parametri medi quanto alla fase di studio e introduttiva, e quelli minimi per la fase istruttoria e quella decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa IA AS, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3252/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna al rimborso delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida Controparte_1 in € 5.000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ed € 555,53 per spese vive.
Così deciso, in Teramo, il giorno 28 ottobre 2025.
IL GIUDICE
IA AS
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