Sentenza 29 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/09/2023, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2023
N. 01183/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00149/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2023, proposto da:
BE EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Eleonora Filippo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del decreto n. r.g. 1397/2018 emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto n. r.g. 1397/2018 emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, ai sensi della L. n. 89/2001, e contenente la condanna del Ministero della Giustizia a pagare in proprio favore la somma di euro 472,50 a titolo di equa riparazione e di euro 200,00 per spese e compensi, oltre interessi legali dalla domanda;
- il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito;
Considerato che:
- il decreto n. r.g. 1397/2018 ha acquisito autorità di cosa giudicata;
- il T.a.r., rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene, per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello ex lege n. 89/2001, non più dovuti la notificazione del titolo esecutivo ed il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996 (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423);
- parte ricorrente il 16.02.2021 ha inviato alla resistente p.a. la dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001 e dalla presentazione di tale richiesta sono decorsi sei mesi;
- l’amministrazione intimata è tuttavia rimasta inerte, cosicché il deducente ha proposto l’actio iudicati, chiedendone l’ottemperanza, con nomina di un Commissario ad acta;
Ritenuto che:
- stante il perdurante inadempimento della p.a., il gravame è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.;
- il Ministero della Giustizia deve pertanto eseguire il decreto n. r.g. 1397/2018 della Corte d’Appello, ivi compreso il pagamento delle documentate spese accessorie funzionali all’ottemperanza, di Catanzaro entro il termine di trenta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra è nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, il quale, su istanza di parte, provvederà, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente all’esecuzione del giudicato;
- le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, L. n. 89/2001;
- Ritenuto altresì che:
- l’esponente ha chiesto anche la condanna della resistente p.a. al pagamento di una somma, c.d. astreinte, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;
- non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese, o frazione di mese, e ciò in aggiunta, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna;
- tale ulteriore importo vada corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza ex art. 114, comma 4 lett. e) c.p.a. e sino all’adempimento spontaneo da parte del Ministero o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta, fermo restando il potere in capo alla p.a. di attuare il giudicato pur in presenza dell’organo commissariale, fintanto che quest’ultimo non abbia provveduto (Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8);
- le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell’amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo d’ufficio sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare, fattispecie maggiormente affine a quella oggetto di giudizio, non espressamente disciplinata (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), tenuto conto della semplicità e serialità della materia;
- in caso di mancata rifusione, nel medesimo termine di giorni trenta concesso per l’esecuzione della pronuncia per la quale è stato promosso il ricorso, delle spese di lite da parte dell’amministrazione soccombente, al pagamento delle stesse provvederà il Commissario nominato con la presente sentenza, in quanto: a) nel silenzio del codice di rito sulle modalità di corresponsione delle spese liquidate nelle sentenze di ottemperanza, deve trovare applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive; b) ragioni di economia processuale impongono di adottare un approccio che eviti, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, un secondo giudizio di ottemperanza, con conseguente spreco di attività giurisdizionale; c) la completa attuazione del dictum di ottemperanza, anche in punto di sue spese, consente in unica battuta la completa definizione della res contenziosa così prevenendo, secondo il principio del buon andamento, l’ulteriore utilizzo di attività e risorse dell’amministrazione per riparare alla medesima vicenda di inadempimento; d) nel procedimento di espropriazione forzata, che col giudizio di ottemperanza per crediti riconosciuti dal giudice civile condivide le finalità, l’art. 95 c.p.c. precisa che le spese gravano sul debitore, mentre l’art. 510 c.p.c. stabilisce che esse, liquidate dal giudice dell’esecuzione, vengono soddisfatte con la distribuzione del ricavato della vendita, peraltro in prededuzione, godendo dei privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero della Giustizia di ottemperare al decreto n. r.g. 1397/2018 della Corte d’Appello di Catanzaro, ivi compreso il pagamento delle documentate spese accessorie funzionali all’ottemperanza, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza a cura di parte ricorrente;
- determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per ogni mese o frazione di mese nei termini indicati in parte motiva;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, a dare esecuzione al decreto in epigrafe nel termine di novanta giorni.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che vengono liquidate in complessivi euro 200,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO