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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Luigi Salvia giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 578/2023 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il
10/4/2025, vertente tra (c.f. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
5/6/1963, difeso dall'avv. Marco Rossini, e (c.f. Controparte_1 C.F._2
), nata a [...] l'[...], contumace, con l'intervento del Pubblico Ministero.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20/2/2023 il signor , premesso di aver sposato la signora Parte_1 [...]
l'1/2/1992 a Cassino (FR) secondo il rito civile e di aver avuto dalla donna, durante CP_1 la convivenza, i figli (nato il [...]), (nata il [...]) e (nato Per_1 Per_2 Per_3 il 17/2/1998), ha riferito che con decreto n. 423/2013, depositato il 16/1/2013, il Tribunale di
Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Sul rilievo dell'ormai irreversibile dissolvimento del vincolo di coniugio il signor ha concluso per la dichiarazione dello Pt_1 scioglimento del matrimonio, per l'assegnazione a sé della casa coniugale e per la condanna della signora a corrispondere € 100,00 mensili quale contributo per il mantenimento CP_1 del figlio , non ancora economicamente indipendente. Per_3
***
La signora è rimasta contumace. CP_1
*** CP_ All'udienza del 27/9/2023 il signor ha dichiarato di vivere in un alloggio con il Pt_1 figlio e di aver lavorato come operaio, attività poi cessata a causa di un infarto. Per_3
In via provvisoria il Tribunale ha assegnato al ricorrente la casa coniugale per abitarvi con
. La signora è stata condannata a versare un assegno di mantenimento della Per_3 CP_1 prole di € 100,00 al mese e a rimborsare la metà dei connessi oneri straordinari.
Il 10/4/2025 è stato sentito il ragazzo. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali del contenzioso, il Collegio reputa che la richiesta del signor di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Pt_1
Dalla documentazione acquisita durante il processo emerge che il matrimonio per cui è causa risulta trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Cassino (FR) dell'anno
1 1992 al n. 4, parte I e che con decreto n. 423/2013, depositato il 16/1/2013, il Tribunale di
Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato.
Nessun elemento induce ad affermare che dopo la pronuncia i consorti si siano riconciliati. Si deve ritenere, dunque, che la comunione materiale e spirituale tra i signori e Pt_1
sia cessata senza possibilità di ricostituzione. Ricorrono le condizioni previste CP_1 dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. 898/1970. Nulla osta allo scioglimento del matrimonio.
***
Sulle altre questioni controverse si rileva che per giurisprudenza consolidata “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. 14/8/2020, n. 17183). L'obbligo dei genitori di mantenere la prole, poi, “trova un limite nell'avvio, ad opera dei beneficiari, di un'attività lavorativa che assicuri loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica. Una volta che si siano resi autonomi, non è ipotizzabile il rientro dei figli nel nucleo familiare originario né tantomeno il ripristino della situazione di tutela predisposta dal legislatore per la disoccupazione involontaria della prole” (così si esprime Cass. 14/3/2017, n. 6509).
Detto altrimenti, con l'ingresso effettivo nel mondo delle professioni e la percezione di una retribuzione, sia pure modesta, il diritto al mantenimento dei figli cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione o per vicende negative concernenti il rapporto di lavoro (in questi termini, tra le altre, Cass. 22/11/2010 n. 23590; Cass. 22/7/2019 n. 19696).
***
Sentito all'udienza del 10/4/2025, il figlio ha dichiarato di essere disoccupato e di aver Per_3 lavorato a maggio e giugno 2024 per la Simtec di Aquino in virtù di un contratto a termine non rinnovato a fonte del quale gli erano riconosciuti circa € 2.000,00 netti al mese.
A suo dire in precedenza aveva svolto altre occupazioni, ancorché di carattere saltuario.
Sussistono elementi sufficienti per ritenere che l'interessato, raggiunta la soglia dei ventisette anni, ormai sia (o debba essere) in grado di procurarsi utili occasioni di impiego. Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali segnalati in precedenza non vi è luogo per la condanna della signora a contribuire alle sue esigenze primarie. Ne deriva anche la revoca CP_1 dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore del signor . Pt_1
***
Il parziale rigetto delle domande del ricorrente e la mancata costituzione della signora giustificano l'irripetibilità delle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 578/2023 del
R.G.A.C., respinta ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto l'1/2/1992 a Cassino (FR) tra
[...]
e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cassino Pt_1 Controparte_1
(FR) dell'anno 1992 al n. 4, parte I;
2 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cassino (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ revoca l'assegnazione della casa coniugale;
➢ revoca ogni forma di mantenimento posta a carico della signora per le esigenze CP_1 economiche del figlio;
Persona_4
➢ dichiara non ripetibili le spese di lite.
Cassino, 10/4/2025
Il Presidente est.
Virgilio Notari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Luigi Salvia giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 578/2023 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il
10/4/2025, vertente tra (c.f. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
5/6/1963, difeso dall'avv. Marco Rossini, e (c.f. Controparte_1 C.F._2
), nata a [...] l'[...], contumace, con l'intervento del Pubblico Ministero.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20/2/2023 il signor , premesso di aver sposato la signora Parte_1 [...]
l'1/2/1992 a Cassino (FR) secondo il rito civile e di aver avuto dalla donna, durante CP_1 la convivenza, i figli (nato il [...]), (nata il [...]) e (nato Per_1 Per_2 Per_3 il 17/2/1998), ha riferito che con decreto n. 423/2013, depositato il 16/1/2013, il Tribunale di
Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Sul rilievo dell'ormai irreversibile dissolvimento del vincolo di coniugio il signor ha concluso per la dichiarazione dello Pt_1 scioglimento del matrimonio, per l'assegnazione a sé della casa coniugale e per la condanna della signora a corrispondere € 100,00 mensili quale contributo per il mantenimento CP_1 del figlio , non ancora economicamente indipendente. Per_3
***
La signora è rimasta contumace. CP_1
*** CP_ All'udienza del 27/9/2023 il signor ha dichiarato di vivere in un alloggio con il Pt_1 figlio e di aver lavorato come operaio, attività poi cessata a causa di un infarto. Per_3
In via provvisoria il Tribunale ha assegnato al ricorrente la casa coniugale per abitarvi con
. La signora è stata condannata a versare un assegno di mantenimento della Per_3 CP_1 prole di € 100,00 al mese e a rimborsare la metà dei connessi oneri straordinari.
Il 10/4/2025 è stato sentito il ragazzo. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali del contenzioso, il Collegio reputa che la richiesta del signor di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Pt_1
Dalla documentazione acquisita durante il processo emerge che il matrimonio per cui è causa risulta trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Cassino (FR) dell'anno
1 1992 al n. 4, parte I e che con decreto n. 423/2013, depositato il 16/1/2013, il Tribunale di
Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato.
Nessun elemento induce ad affermare che dopo la pronuncia i consorti si siano riconciliati. Si deve ritenere, dunque, che la comunione materiale e spirituale tra i signori e Pt_1
sia cessata senza possibilità di ricostituzione. Ricorrono le condizioni previste CP_1 dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. 898/1970. Nulla osta allo scioglimento del matrimonio.
***
Sulle altre questioni controverse si rileva che per giurisprudenza consolidata “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. 14/8/2020, n. 17183). L'obbligo dei genitori di mantenere la prole, poi, “trova un limite nell'avvio, ad opera dei beneficiari, di un'attività lavorativa che assicuri loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica. Una volta che si siano resi autonomi, non è ipotizzabile il rientro dei figli nel nucleo familiare originario né tantomeno il ripristino della situazione di tutela predisposta dal legislatore per la disoccupazione involontaria della prole” (così si esprime Cass. 14/3/2017, n. 6509).
Detto altrimenti, con l'ingresso effettivo nel mondo delle professioni e la percezione di una retribuzione, sia pure modesta, il diritto al mantenimento dei figli cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione o per vicende negative concernenti il rapporto di lavoro (in questi termini, tra le altre, Cass. 22/11/2010 n. 23590; Cass. 22/7/2019 n. 19696).
***
Sentito all'udienza del 10/4/2025, il figlio ha dichiarato di essere disoccupato e di aver Per_3 lavorato a maggio e giugno 2024 per la Simtec di Aquino in virtù di un contratto a termine non rinnovato a fonte del quale gli erano riconosciuti circa € 2.000,00 netti al mese.
A suo dire in precedenza aveva svolto altre occupazioni, ancorché di carattere saltuario.
Sussistono elementi sufficienti per ritenere che l'interessato, raggiunta la soglia dei ventisette anni, ormai sia (o debba essere) in grado di procurarsi utili occasioni di impiego. Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali segnalati in precedenza non vi è luogo per la condanna della signora a contribuire alle sue esigenze primarie. Ne deriva anche la revoca CP_1 dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore del signor . Pt_1
***
Il parziale rigetto delle domande del ricorrente e la mancata costituzione della signora giustificano l'irripetibilità delle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 578/2023 del
R.G.A.C., respinta ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto l'1/2/1992 a Cassino (FR) tra
[...]
e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cassino Pt_1 Controparte_1
(FR) dell'anno 1992 al n. 4, parte I;
2 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cassino (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ revoca l'assegnazione della casa coniugale;
➢ revoca ogni forma di mantenimento posta a carico della signora per le esigenze CP_1 economiche del figlio;
Persona_4
➢ dichiara non ripetibili le spese di lite.
Cassino, 10/4/2025
Il Presidente est.
Virgilio Notari
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