CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 252/2025 depositato il 06/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grosseto - Via Papa Giovanni Xxiii 21b 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1989 DEL 04/09/2025 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 222/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso d'accertamento IMU 2019, indicato in ruibrica, emesso dal Comune di Grosseto. Il Comune si è costituito resistendo ed ha depositato successivamente memoria.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che il ricorrente indica il 5 maggio 2025 quale la data di ricezione dell'accertamento; peraltro dai documenti da lui stesso depositati emerge che la notifica fu operata dal messo comunale che provvide alla notifica ex art. 140 c.p.c. mediante deposito nella casa comunale in data 20.11.2024; la data del 5 maggio 2025 è quella del ritiro del plico da parte del ricorrente presso la casa comunale.
Ne segue che, essendosi perfezionata la notifica il 20 dicembre 2024 e non deducendo il ricorrente l'invalidità della notifica, il ricorso, proposto in data 4.7.2024, deve considerarsi tardivo.
Si dichiara quindi l'inammissibilità del ricorso, con condanna del contribuente alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il contribuente alle spese di lite liquidate in euro 500 in favore del Comune resistente
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 252/2025 depositato il 06/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grosseto - Via Papa Giovanni Xxiii 21b 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1989 DEL 04/09/2025 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 222/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso d'accertamento IMU 2019, indicato in ruibrica, emesso dal Comune di Grosseto. Il Comune si è costituito resistendo ed ha depositato successivamente memoria.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che il ricorrente indica il 5 maggio 2025 quale la data di ricezione dell'accertamento; peraltro dai documenti da lui stesso depositati emerge che la notifica fu operata dal messo comunale che provvide alla notifica ex art. 140 c.p.c. mediante deposito nella casa comunale in data 20.11.2024; la data del 5 maggio 2025 è quella del ritiro del plico da parte del ricorrente presso la casa comunale.
Ne segue che, essendosi perfezionata la notifica il 20 dicembre 2024 e non deducendo il ricorrente l'invalidità della notifica, il ricorso, proposto in data 4.7.2024, deve considerarsi tardivo.
Si dichiara quindi l'inammissibilità del ricorso, con condanna del contribuente alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il contribuente alle spese di lite liquidate in euro 500 in favore del Comune resistente