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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2157/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16811/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 665604 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1323/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 6.10.2025 Ricorrente_1, rapp.to e difeso dagli avv.ti Difensore_1 ed Difensore_2 , ricorreva avverso l'avviso di accertamento n.665604/2022 ai fini della Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2022, emesso dalla Regione Campania con il quale veniva richiesto il pagamento della somma cpmplessiva di Euro 205,27 per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato per totale carenza di legittimazione in seguito ad un provvedimento, dell'anno 2008, di perdita di possesso del veicolo di cui alla controversia, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 5.1.2026, la Regione Campania, nel costituirsi in giudizio, rilevava, dopo aver attentamente valutato il gravame, la documentazione versata in atto e dopo aver effettuato ispezioni presso gli Uffici competenti, di aver provveduto ad annullare il ruolo ed allo sgravio totale delle imposte, per cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia el contendere.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che disporre l'estinzione del giudizio.
La dichiarazione resa da parte resistente determina la cessazione della materia del contendere avendo l'Amministrazione provveduto allo sgravio del tributo di cui all'avviso di accertamento qui opposto.
Relativamente alle spese di giudizio va tenuto conto della discipilna di cui al nuovo testo dell'art.15, comma
2. d.lgs.546/1992 (come modificato dall'art.9, comma 1, lett. f) d.lgs.156/2015), secondo cui "le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla Commissione Tributaria (ora Corte di Giustizia
Tributaria) soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate".
Ritiene questo Giudicante che sussistano, stante la tempestività del provvedimento di annullamento, validi motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Napoli 27.1.2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16811/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 665604 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1323/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 6.10.2025 Ricorrente_1, rapp.to e difeso dagli avv.ti Difensore_1 ed Difensore_2 , ricorreva avverso l'avviso di accertamento n.665604/2022 ai fini della Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2022, emesso dalla Regione Campania con il quale veniva richiesto il pagamento della somma cpmplessiva di Euro 205,27 per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato per totale carenza di legittimazione in seguito ad un provvedimento, dell'anno 2008, di perdita di possesso del veicolo di cui alla controversia, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 5.1.2026, la Regione Campania, nel costituirsi in giudizio, rilevava, dopo aver attentamente valutato il gravame, la documentazione versata in atto e dopo aver effettuato ispezioni presso gli Uffici competenti, di aver provveduto ad annullare il ruolo ed allo sgravio totale delle imposte, per cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia el contendere.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che disporre l'estinzione del giudizio.
La dichiarazione resa da parte resistente determina la cessazione della materia del contendere avendo l'Amministrazione provveduto allo sgravio del tributo di cui all'avviso di accertamento qui opposto.
Relativamente alle spese di giudizio va tenuto conto della discipilna di cui al nuovo testo dell'art.15, comma
2. d.lgs.546/1992 (come modificato dall'art.9, comma 1, lett. f) d.lgs.156/2015), secondo cui "le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla Commissione Tributaria (ora Corte di Giustizia
Tributaria) soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate".
Ritiene questo Giudicante che sussistano, stante la tempestività del provvedimento di annullamento, validi motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Napoli 27.1.2026