Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8451/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 8451/2023 R.G., avente ad oggetto: “Mutamento di sesso” e vertente TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cathy La Torre, procuratrice domiciliataria;
Attrice
E PUBBLICO MINISTERO – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI LECCE
Convenuto contumace
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 24.09.2024
Svolgimento del processo e motivi della decisione: Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 13.12.2023, esponeva: Parte_1
- che manifestava, sin dall'infanzia, una psicosessualità nettamente maschile;
- che, di conseguenza, esternava una profonda insofferenza nel riconoscersi nel proprio sesso biologico, accompagnata dal desiderio di cambiare la propria identità; - che nel mese di dicembre 2021 decideva di rivolgersi al CEST – Centro Salute Trans e Gender Variant di Taranto al fine di intraprendere un percorso di terapia individuale per la valutazione della condizione disforica e per ottenere sostegno durante l'iter di transizione;
- che, riscontrata la presenza di un quadro di Disforia di Genere, in data 17.06.2022 intraprendeva una terapia ormonale mascolinizzante;
- che nel periodo di assunzione della terapia ormonale non aveva ripensamenti e paure ma, anzi, confermava il desiderio di rendere reale l'identità del genere psicologico;
- che le specialiste del CEST, dott.sse e Persona_1 Pt_2
nella relazione psicologica finale dell'11.12.2023 ritenevano che “appare
[...] decisamente rilevante e urgente, quindi, la necessità di adeguare l'aspetto fisico, corporeo nella sua interezza e l'identità anagrafica alla sua identità psicosessuale maschile, in modo da superare le evidenti difficoltà in ogni situazione presente e futura” e, dunque, prestavano parere favorevole al ricorso ad interventi chirurgici di riassegnazione del genere e al cambiamento di identità anagrafica;
- che, pertanto, essendo il processo di mascolinizzazione intrapreso irreversibile, nonché frutto di una scelta seria, stabile e
1
” e del genere anagrafico da femminile a maschile. Per_2
Tanto premesso, citava in giudizio il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Lecce e concludeva chiedendo l'autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere da femminile a maschile, nonché disporsi la rettificazione dell'atto di nascita ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carmiano la rettifica del genere anagrafico da femminile a maschile e del prenome da a “ ”. Pt_1 Per_2 Con decreto del 06.05.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti alla quale parte convenuta non presenziava e non si costituiva nonostante la regolarità della notifica. All'udienza del 24.09.2024 parte attrice si riportava al contenuto dei propri scritti chiedendone l'accoglimento. Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la rettifica del genere anagrafico e del nome, nonché l'autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Come attestato con Relazione psicologica resa in data 11.12.2023 a firma congiunta dalle dott.sse e specialiste del CEST (struttura che svolge Persona_1 Parte_2 attività in convenzione con la ASL di Taranto), resa a conclusione dello svolgimento del percorso psicoterapico e degli accertamenti medico-specialistici interessanti parte attrice, in capo a quest'ultima vi è “una corrispondenza tra i criteri diagnostici con i quali il DSM- V (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) descrive la Disforia di Genere
(codice 302.85) e la condizione della persona, osservata e raccontata da lei stessa. Sono, inoltre, perfettamente sovrapponibili con la condizione di Transessualismo da femmina a maschio, identificata nell'ICD-10 (Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie
e dei Problemi Sanitari Correlati) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) con il codice F64.0 e con il codice HA60 presente nell'ICD-11”. Dalla documentazione in atti risulta che parte attrice ha iniziato dapprima, nel dicembre 2021, un percorso di psicoterapia individuale con la dott.ssa per la Persona_1 valutazione della condizione disforica e di sostegno durante l'iter di transizione, e nel giugno 2022, invece, una terapia androgenica, seguito dalla dott.ssa , Persona_3 specialista in Endocrinologia e malattie del ricambio e GATH. (cfr. certificato psicologico e relazione clinica endocrinologa). In particolare, nella relazione psicologica finale dell'11.12.2023, si dà atto che l'inizio del percorso di affermazione di genere anche medicalizzato “gli ha dato maggiore consapevolezza e sicurezza in sé, imparando anche a gestire meglio ogni situazione della sua vita, anche e soprattutto i momenti più intensi di disforia. Iniziare la terapia ormonale gender affirming ha ridotto notevolmente la sua sofferenza perché la voce si è abbassata, è cresciuta la barba, terminato il ciclo mestruale e aumentata la massa muscolare.
Finalmente può guardarsi allo specchio e vedere l'uomo che ha sempre sentito di essere. Resta forte il disagio per il seno, aggravato dagli effetti collaterali sul suo fisico dell'uso continuo e prolungato del tape: irritazioni della pelle, pruriti, lesioni molteplici. E' palese
(e sarà sempre più evidente) la discrepanza tra il suo aspetto fisico mascolinizzato e i suoi dati anagrafici al femminile, situazione che è difficile da gestire e crea profonda sofferenza in tutte le situazioni in cui è necessaria la sua identificazione tramite un documento che lo costringono a fare continui e indesiderati coming out con persone estranee (controlli di
2 polizia quando guida, analisi cliniche e visite mediche, ritiro pacchi alle poste, ecc). Dal punto di vista clinico i colloqui effettuati hanno escluso qualunque elemento psicopatologico che potesse ostacolare il percorso di affermazione di genere e di rettifica anagrafica. Durante i colloqui si è dimostrato collaborativo e orientato nel tempo e nello spazio, con totale assenza di deficit di tipo cognitivo, di memoria, di attenzione o concentrazione. La comunicazione è sempre stata adeguata nel contenuto e nella modalità relazionale;
non emergono allo stato attuale disturbi dell'umore, né elementi tipici di disturbi della personalità o sintomi psichiatrici. Appare decisamente rilevante e urgente, quindi, la necessità di adeguare l'aspetto fisico, corporeo nella sua interezza e l'identità anagrafica alla sua identità psicosessuale maschile, in modo da superare le evidenti difficoltà in ogni situazione presente e futura”. Pertanto, le specialiste sopra citate (“sulla base della valutazione psicologica e di personalità effettuata nel corso dei colloqui effettuati, alla luce delle terapie ormonali in corso e degli interventi chirurgici che vorrebbe fare, è possibile affermare che la persona in questione presenta un'identità di genere psicosessuale maschile, stabile nel tempo e ad oggi valutabile come definitiva e irreversibile”), esprimevano parere favorevole al ricorso ad interventi chirurgici di riassegnazione del genere e al cambiamento di identità anagrafica. Quanto alla prima richiesta, ossia l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico necessario all'adeguamento dei caratteri sessuali, occorre richiamare la recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 4, del D. Lgs. 150/2011 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenuti siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di attribuzione di sesso” (sent. n. 143 del 23.07.2024). Pertanto, nel caso di specie, data la definitività e l'irreversibilità del percorso di transizione svolto, la suddetta autorizzazione non è più necessaria e parte attrice potrà liberamente accedere agli interventi chirurgici di conferma di genere.
In merito, invece, alla rettificazione anagrafica, alla luce delle suindicate relazioni e delle relative valutazioni mediche ivi riportate, può ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile di rettificare il sesso e il nome, sostituendo il prenome ” con “ ”. Pt_1 Per_2
Costituisce, difatti, principio pacifico quello secondo cui la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile può aversi tutte le volte in cui sia stato seguito un percorso serio ed univoco che abbia portato all'acquisizione di una nuova identità di genere, indipendentemente dal fatto che questo percorso sia sfociato in una modificazione dei caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) o meno, dovendo essere rimessa al singolo la scelta delle modalità attraverso cui realizzare il percorso di transizione che riguarda una pluralità di aspetti (fisici, ma anche psicologici e comportamentali), non essendo nemmeno necessario “l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari” quando risulti la prova che sia stata comunque acquisita una nuova identità di genere, pur essendo rimasti invariati i caratteri sessuali primari (cfr. C. Cass., sez. I, 20.07.2015, n. 15138; Corte Cost. n. 221/15). Come già rilevato, nel caso di specie, è emerso che parte attrice, oltre a percepirsi come appartenente al sesso maschile, in molti contesti sociali, viene già riconosciuta come uomo, sicché l'intervento chirurgico è solo un ulteriore elemento del percorso di transizione, ma non risulta necessario per la rettificazione anagrafica. Quanto al nome scelto, non sussistono ragioni ostative per discostarsi da quanto indicato dalla parte, importando riconoscimento
3 del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, la conseguenziale rettificazione del prenome, che non va nemmeno necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, “dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” ( cfr.
Cass n. 3877/2020).
Infine, quanto alle spese di lite, non avendo nessuno resistito e trattandosi di giudizio necessitato, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) Autorizza la rettificazione anagrafica di nata a [...] il Parte_1
10.11.2023, e per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carmiano la rettificazione del sesso da “femminile” a “maschile” e il mutamento del prenome da ” a ”. Pt_1 Per_2
2) Dichiara assorbita, in ragione dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, la richiesta di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale dello
Stato Civile di Carmiano.
Lecce, 9.01.2025
Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
4